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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 06637/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale capitolino, dichiarando non doversi procedere per i capi b) e c) quanto ai reati di cui agli artt. 56, 624-bis, 385 cod. pen. perchè estinti per prescrizione, confermando nel resto la prima decisione e condannando il ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa per il capo a) di cui agli artt. 81 e 624-bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Lo stesso motivo, per altro, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura sulla responsabilità dell'imputato, qui proposta seppur genericamente, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di • inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Il reato sub capo a), per cui si procede, non è stato oggetto di motivo di appello, per cui il motivo in esame è inedito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 gennaio 2026 Il consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale capitolino, dichiarando non doversi procedere per i capi b) e c) quanto ai reati di cui agli artt. 56, 624-bis, 385 cod. pen. perchè estinti per prescrizione, confermando nel resto la prima decisione e condannando il ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa per il capo a) di cui agli artt. 81 e 624-bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Lo stesso motivo, per altro, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura sulla responsabilità dell'imputato, qui proposta seppur genericamente, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di • inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Il reato sub capo a), per cui si procede, non è stato oggetto di motivo di appello, per cui il motivo in esame è inedito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026 Il consigl
Sentenza Cassazione n. 06637/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris