CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03425/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 23/5/22, che, previa riduzione dell'entità delle pene accessorie, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato, statuita in primo grado, per il delitto di cui agli artt. 216 primo comma nn. 1 e 2, 219 cpv. n. 1 r.d. n. 267/42, commesso in qualità di titolare dell'impresa individuale A.S. [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita con sentenza del 18 dicembre 2013. 1.Sono stati dedotti tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.11 primo motivo ha lamentato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. - in relazione agli artt. 507 e 195 cod. proc. pen. - perché non sarebbe stata disposta l'escussione, assolutamente necessaria e doverosa per legge, di taluni testimoni, richiesta in primo grado, destinatari dell'assunta distrazione delle merci acquistate dal fallito. 1.2.11 secondo motivo ha investito - in rapporto al vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. - il profilo dell'affermazione di reità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, difettando il dolo specifico preteso dalla norma incriminatrice e potendo, al più, ravvisarsi il delitto di bancarotta semplice per irregolare tenuta delle scritture contabili. 1.3.11 terzo motivo si è soffermato - con evocazione dei vizi di cui all'art. 606 primo comma lett. b) ed e) cod. proc. pen. - sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto non sarebbero state adeguatamente valutate l'incensuratezza del prevenuto e la condotta collaborativa, consistita nel consegnare al curatore qualche documento contabile in suo possesso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo non è consentito dalla legge ed è comunque manifestamente infondato. Con il ricorso per cassazione è stato denunciato il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata, in tesi difensiva, dall'audizione di taluni interlocutori commerciali dello [OSCURATO:PERSONA], citati dagli accertamenti del sottufficiale della Guardia di finanza nel corso del dibattimento di primo grado - di cui all'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. - ma si tratta di deduzione svolta per la prima volta con l'accesso al giudizio di legittimità e non specificamente formulata con i motivi di appello, pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen..Per altro verso, è consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità che "in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante" (Cass. sez.3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670; sez.4, n. 6783 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323). La censura di ricorso* si limita a lamentare l'esistenza di una presunta lacuna probatoria, ma non si esprime sulla potenziale efficacia disarticolante che tale integrazione istruttoria produrrebbe sulla tenuta del costrutto argonnentativo delle sentenze dei gradi di merito, peraltro in un contesto di c.d. doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente dalla' Corte di Cassazione, costituendo un unico corpo decisionale, nel cui ambito la sentenza d'appello si richiama alla decisione del tribunale ed entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 2013, Argentieri, Rv. 257595). Vi è in proposito da aggiungere che, in ogni caso, tale effetto dirompente sarebbe da escludere, dal momento che l'avvenuta distrazione delle merci è stata persuasivamente desunta dall'analitico esame delle (pur esigue) fatture di acquisto rese ostensibili dall'imputato e dei conti correnti dell'impresa individuale, che hanno restituito evidenze di cospicue vendite di beni non contabilizzate ed il cui corrispettivo è stato occultato e sottratto alle garanzie dei creditori (pagg. 4 e 5 sent. primo grado). 2.11 secondo motivo è generico e manifestamente infondato, perché, in primo luogo, omette in toto di confrontarsi con la ratio decidendi delle pronunce dei giudici di merito, che hanno illustrato, con esposizione circostanziata, logica ed esente dai vizi dedotti, che la sottrazione della contabilità - anche sotto forma di omessa tenuta - possieda univoca connotazione fraudolenta, inscrivendosi "in un contesto caratterizzato da un evidente intento truffaldino di [OSCURATO:PERSONA], il quale, tra il gennaio e il giugno 2012, ha effettuato consistenti acquisti di merce, pagando quasi sempre con assegni che sono stati protestati per mancanza di provvista nella seconda metà del 2012"; le merci, incamerate senza pagarle, sono state successivamente disperse in assenza dei riscontri documentali costituiti dall'emissione e conservazione delle fatture di vendita e di ogni documentazione accessoria, con la conseguente polverizzazione del prezzo introitato (pag. 5 sent. primo grado e pag. 2-3 sent. appello), in danno della massa dei creditori della fallita. Le conclusioni declinate dai provvedimenti giurisdizionali si sono conformate al costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la prova dell'elemento distintivo tra la fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta per sottrazione od omessa tenuta delle scritture contabili - connotata dall'elemento soggettivo del dolo specifico - e il reato di bancarotta documentale semplice può essere tratta dai dati oggettivi, i cc.dd. indici di , fraudolenza (cfr. ex multis Cass. sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983), ravvisabili certamente in caso di avvenuta dissipazione o distrazione degli elementi dell'attivo e dell'entità del passivo accumulato che, nel caso di specie, oltre all'entità delle forniture non pagate e al riscontro di numerosi assegni protestati, si è variamente esteso al mancato adempimento dei debiti erariali (cfr. dichiarazioni del curatore, ud. 21/10/2016, pagg. 18-20, allegate al ricorso). 3. Anche il terzo motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non sfugge al giudizio di manifesta infondatezza, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pag. 6 sent. primo grado e pag. 3 sent. appello, che ha posto l'accento sull'assenza di positivi segnali di resipiscenza, costituti anche da minimali offerte risarcitorie). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.