CNEL — Accordo di rinnovo
Codice CCNL: H44L
Titolo CCNL: CCNL per i lavoratori degli studi professionali
Titolo accordo: Accordo di rinnovo del CCNL per i lavoratori degli studi professionali
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: studi professionali
Parti datoriali: FMPI
Parti sindacali: CONFINTESA
Decorrenza: 2026-04-01
Scadenza: 2029-03-31
Stipula: 2026-04-10
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-244885
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=244885
--- Testo contratto ---
CCNL STUDI PROFESSIONALI – ACCORDO DI RINNOVO 2026-2029 – FMPI/CONFINTESA
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ACCORDO DI RINNOVO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
STUDI PROFESSIONALI
Codice CNEL: H44L
Validità: 1° aprile 2026 – 31 marzo 2029
Il giorno 10 aprile 2026, presso la sede di Confintesa in Roma,
tra
la FMPI – Federazione Nazionale Master dei Professionisti d’Impresa, in persona del Presidente, Antonina
Terranova,
e
Confintesa O.S., in persona del Segretario Generale, Francesco Prudenzano,
Visti i CCNL di settore stipulati in data 29 marzo 2023;
Visto il CCNL Confprofessioni del 16 febbraio 2024 (codice CNEL H442);
Si è stipulato
il presente accordo di rinnovo del CCNL a valere per i lavoratori degli Studi e delle Attività Professionali.
Bilateralità sanitaria: Seraphis – Società di Mutuo Soccorso, in collaborazione con Mutua Cesare Pozzo
ETS.
Previdenza complementare: Fondo Pensione Aperto Plurifonds – ITAS Vita S.p.A., gestito con PensPlan
Centrum S.p.A. – Convenzione esclusiva Confintesa.
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CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO
Il presente accordo di rinnovo modifica, integra e sostituisce, limitatamente alle disposizioni espressamente
indicate, il CCNL Studi Professionali sottoscritto il 29 marzo 2023 tra FMPI e Confintesa O.S. (codice CNEL
H44L).
Per tutti gli articoli e le disposizioni non espressamente modificati, integrati o sostituiti dal presente
accordo, resta integralmente in vigore il testo del CCNL 29 marzo 2023, che si intende qui
integralmente richiamato e confermato.
Il presente CCNL ha durata triennale dal 1° aprile 2026 al 31 marzo 2029. Il contratto può essere disdetto da
una delle parti con almeno 6 mesi di anticipo mediante raccomandata A/R o PEC. In mancanza di disdetta
si intenderà rinnovato di anno in anno. Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno 6 mesi prima della
scadenza. Durante le trattative e per un massimo di 7 mesi dalla piattaforma le parti non possono assumere
iniziative unilaterali. Il contratto continua a produrre effetti fino alla decorrenza del successivo rinnovo.
La sfera di applicazione resta quella definita dal CCNL 29 marzo 2023 (Aree pro fessionali A–E).
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PARTE PRIMA – SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI
TITOLO I – RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE DI SETTORE
Art. 1 – Esame su quadro socioeconomico e materie negoziali di settore – Confermato integralmente
il testo del CCNL 29 marzo 2023.
Art. 2 – Esame su quadro socioeconomico a livello di area professionale – Confermato integralmente
il testo del CCNL 29 marzo 2023.
TITOLO II – RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO
Art. 3 – Secondo livello di contrattazione – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
Art. 4 – Procedure per la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione territoriale –
Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
Art. 5 – Gestione dei licenziamenti individuali a livello decentrato – Confermato integralmente il testo
del CCNL 29 marzo 2023.
Art. 6 – Composizione delle controversie a livello decentrato – Confermato integralmente il testo del
CCNL 29 marzo 2023.
Art. 7 – Collegio arbitrale – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
TITOLO III – ATTIVITÀ SINDACALE
Art. 8 – Permessi per attività sindacale – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
Art. 9 – Rappresentanze sindacali – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
Art. 10 – Trattenuta sindacale – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
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PARTE SECONDA – BILATERALITÀ E WELFARE
TITOLO IV – STRUMENTI BILATERALI NAZIONALI DI SETTORE [MODIFICATO]
Le parti confermano gli strumenti bilaterali nazionali di settore già istituiti: A) La Commissione paritetica
nazionale; B) Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità; C) L’Ente Bilaterale Nazionale di settore (EBICONF);
D) L’assistenza sani taria integrativa (Seraphis SMS, già Confintesa Salute). Con il presente rinnovo si
istituisce altresì: E) La previdenza complementare (Fondo Pensione Aperto Plurifonds – ITAS Vita, in
convenzione esclusiva con Confintesa).
Art. 11 – Commissione paritetica nazionale – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo
2023.
Art. 12 – Gruppo di lavoro per le pari opportunità – Confermato integralmente il testo del CCNL 29
marzo 2023.
Art. 13 – Contribuzione alla bilateralità di settore [SOSTITUITO]
Sono t enuti a contribuire al finanziamento degli enti bilaterali tutti i soggetti ricompresi nella sfera di
applicazione del presente CCNL.
A partire dalla mensilità di maggio 2026, il finanziamento delle attività esercitate dagli enti bilaterali di settore
(Seraphis SMS ed EBICONF) viene effettuato mediante un contributo unificato mensile, per dodici mensilità,
secondo le seguenti configurazioni:
Configurazione base (Piano Sanitario Oro):
Contributo unificato: 18 euro mensili, di cui 2 euro a carico del lavoratore, che dovrà essere versato dal datore
di lavoro per ciascun lavoratore mediante modello F24 sez. INPS con causale ASSP.
• 9 euro per 12 mensilità a Seraphis SMS;
• 9 euro (di cui 2 euro a carico del lavoratore e 7 euro a carico del datore di lavoro) per 12 m ensilità
ad EBICONF.
Configurazione premium (Piano Sanitario Platino):
Contributo unificato: 26 euro mensili, di cui 2 euro a carico del lavoratore. Ripartizione:
• 17 euro per 12 mensilità a Seraphis SMS;
• 9 euro (di cui 2 euro a carico del lavoratore e 7 euro a carico del datore di lavoro) per 12 mensilità
ad EBICONF.
La configurazione base (Piano Oro) costituisce il livello minimo obbligatorio. Il datore di lavoro può optare
per la configurazione premium (Piano Platino) mediante accordo individuale o di sec ondo livello.
Per i lavoratori a tempo parziale i versamenti sono dovuti in misura intera. In caso di più rapporti part -time,
nell’ambito del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione. Le medesime condizioni si applicano ai
collaboratori coordinati e continuativi.
In caso di mancata adesione al sistema della bilateralità e di omesso versamento del relativo contributo, il
datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un importo pari ad euro 40 (quaranta) corrisposto per
14 mensilità. Tale impo rto dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e costituisce un
elemento aggiuntivo della retribuzione, non assorbibile, che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e
contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, incluso il TFR . Per i lavoratori a tempo parziale il suddetto
importo non è riproporzionabile. Il datore di lavoro è altresì obbligato al rimborso del costo delle prestazioni
in misura equivalente.
Art. 14 – Welfare integrativo per i liberi professionisti [SOSTITUITO]
Le Parti intendono sostenere i liberi professionisti, datori di lavoro e non, attraverso l’erogazione di strumenti
di welfare per un valore di 250,00 euro su piattaforma digitale o in buoni spesa, rientranti nella categoria
dell’art. 51, c. 3, TUIR, godendo della totale detassazione.
L’Ente bilaterale EBICONF garantisce ai liberi professionisti forme di assistenza integrativa attraverso una
gestione autonoma e separata.
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Art. 15 – Ente bilaterale nazionale di settore (EBICONF) – Confermato integralmente il testo del CCNL
29 marzo 2023.
Art. 16 – Assistenza sanitaria integrativa contrattuale (SERAPHIS SMS)
[SOSTITUITO]
1. La cassa di assistenza sanitaria integrativa contrattuale per i lavoratori degli Studi Professionali, già
denominata “Confintesa Salute”, assume la denominazione “Seraphis – Società di Mutuo Soccorso” (iscritta
al RUNTS, C.F. 16191451000, sede: Via Boezio 14, 00193 Roma). Seraphis ha il compito di gestire i
trattamenti assistenziali sanitari integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie.
2. Le prestazioni sono erogate in collaborazione con la Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo
ETS, con rete convenzionata nazionale (poliambulatori, studi specialistici, ospedali, case di cura, centri
diagnostici e odontoiatrici). La copertura IMA (assistenza medica e domiciliare) è inclusa in tutti i piani.
3. L’adesione non richiede questionari sanitari. Nessuna esclusione per patologie pregresse. I contributi sono
deducibili fino a 3.615,20 euro/ann o per dipendente (Seraphis è iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari). Le
somme non concorrono alla formazione di TFR né a oneri previdenziali.
4. Sono soggetti beneficiari tutti gli addetti con le diverse forme di impiego previste nel presente CCNL.
5. Il piano sanitario contrattuale obbligatorio è il Piano Oro (coperture: malattia, infortunio, riduzione stipendio
dopo 150 gg, inabilità totale fino a 15.000 euro, ricovero ospedaliero, interventi chirurgici fino a 10.000
euro/evento, visite specialistiche, esami diagnostici e alta diagnostica, maternità/paternità 200 euro/anno per
3 anni, sussidio decesso fino a 14.000 euro, copertura IMA). Il datore di lavoro può optare per il Piano Platino,
che aggiunge: odontoiatria convenzionata fino a 1.000 euro/anno e lenti da vista e protesi.
6. Le quote a carico dei datori di lavoro sono quelle indicate dal precedente art. 13, a cui devono essere
aggiunte 24 euro una tantum quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario.
7. Per ogni soggetto beneficiario il diritto alle prestazioni sorgerà dal 1° giorno del quarto mese successivo
alla data di iscrizione.
Art. 17 – Governance della bilateralità – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
Art. 17 bis – Previdenza complementare – Fondo Pensione Aperto Plurifonds (ITAS
Vita) [NUOVO]
1. Le parti individuano nel Fondo Pensione Aperto Plurifonds di ITAS Vita S.p.A. (fondata nel 1821,
compagnia mutua, rating A - Fitch, margine di solvibilità 253%), gestito in collaborazione con PensPlan
Centrum S.p.A., il fondo di previdenza complementare di riferimento del settore, in forza di convenzione
esclusiva con Confintesa.
2. Vantaggi esclusivi della convenzione Confintesa: azzeramento della spesa di adesione una tantum di
25,82 euro; TCM (Temporanea Caso Morte) a tariffa riservata inferiore alla tariffa base; LTC (Long Term
Care) a condizioni agevolate; consulente dedicato presso le agenzie ITAS convenzionate.
3. Cinque comparti di investimento: SecurITAS (basso, ISC 1,07%); SerenITAS (medio -basso, ISC 0,86%);
SolidITAS (medio, ISC 1,23%); AequITAS (medio, ISC 1,13%); ActivITAS (alto, ISC 1,59%).
4. La contribuzione è così determinata:
a) Quota a carico del datore di lavoro: 1,55% della retribuzione utile per il calcolo del TFR;
b) Contribuzione minima a carico del lavoratore: 0,55% della medesima base. Il lavoratore può
versare a sua scelta una percentuale aggiuntiva;
c) Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993, è prevista la
destinazione integrale del TFR maturando al fondo;
d) La previdenza complementare riguarda i lavoratori a tempo indeterminato, anche a orario parziale,
e i lavoratori a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, compresi gli
apprendisti.
5. Deducibilità dei contributi fino a 5.164,57 euro/anno. Tassazione finale dal 15% al 9% in funzione
dell’anzianità di adesione al fondo.
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6. L’adesione al Fondo Plurifonds decorre dal 1° ottobre 2026. Sono fatti salvi eventuali accordi di secondo
livello per l’adesione a fondi di previdenza complementare territoriale.
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TITOLO V – TUTELE CONTRATTUALI [MODIFICATO]
Art. 18 – Tutela della dignità della persona sul lavoro – Confermato integralmente il testo del CCNL 29
marzo 2023.
Art. 19 – Tutela della integrità psicofisica dei lavoratori – Confermato integralmente il testo del CCNL
29 marzo 2023.
Art. 20 – Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – Confermato integralmente il testo del CCNL
29 marzo 2023.
Art. 21 – Pari opportunità, diversità e inclusione – Confermato integralmente il testo del CCNL 29
marzo 2023.
Art. 22 – Contrasto alle violenze e molestie sessuali nei luoghi di lavoro
[INTEGRATO]
Si conferma integralmente il testo dell’art. 22 del CCNL 29 marzo 2023 con le seguenti integrazioni:
Le Parti recepiscono integralmente la Convenzione ILO n. 190 del 2019 e la legge di ratifica n. 4 del 15
gennaio 2021. È fatto obbligo a ciascun datore di lavoro di adottare un protocollo interno di prevenzione delle
molestie e della violenza nei luoghi di lavoro entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.
È istituito presso ciascun ente bilaterale territoriale uno sportello di ascolto dedicato.
TITOLO VI – FORMAZIONE [MODIFICATO]
Art. 23 – Obiettivi della formazione [INTEGRATO]
Si conferma integralmente il testo dell’art. 23 del CCNL 29 marzo 2023 con la seguente integrazione:
12. Garantire almeno 16 ore annue di formazione retribuita in materia di strumenti di intelligenza artificiale
applicati all’attività professionale, aggiuntive rispetto alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul
lavoro. Le ore possono essere erogate anche tramite piattaforme e -learning accreditate da EBICONF o
FONDOPROFESSIONI. Il datore di lavoro documenta l’avvenuta formazione con le modalità previste per la
registrazione della formazione dell’apprendistato.
Art. 24 – Formazione continua – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
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PARTE TERZA – DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO
TITOLO VII – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Si confermano integralmente la Premessa e l’art. 25 (Definizione dei profili professionali) del CCNL 29 marzo
2023, ivi comprese le declaratorie e le esemplificazioni per ciascun a Area professionale e livello
classificatorio.
TITOLO VIII – ASSUNZIONE E DURATA DEL PERIODO DI PROVA [MODIFICATO]
Art. 26 – Assunzione [INTEGRATO]
Si conferma integralmente il testo dell’art. 26 del CCNL 29 marzo 2023 con le seguenti integrazioni in
recepimento del D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza):
L’assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente, oltre al riferimento al presente CCNL, al meno le
seguenti indicazioni aggiuntive rispetto a quelle già previste:
e) il CCNL applicato con l’indicazione delle parti sottoscrittrici (FMPI, Confintesa O.S.);
f) gli enti e gli istituti destinatari dei contributi previdenziali e assicurativi e qualunque forma di
protezione sociale;
g) informativa sugli enti bilaterali: Seraphis SMS (assistenza sanitaria), EBICONF (ente bilaterale),
Fondo Pensione Plurifonds ITAS Vita (previdenza complementare);
h) l’informazione relativa alla durata della prova, alla retribuzione, alla durata delle ferie, all’orario di
lavoro e al termine di preavviso può essere sostituita dal rinvio al presente contratto collettivo.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o mettere a disposizione del personale, anche mediante
pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali.
Art. 27 – Periodo di prova – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
TITOLO IX – APPRENDISTATO
Si confermano integralmente gli artt. da 28 a 34 del CCNL 29 marzo 2023.
TITOLO X – TEMPO PARZIALE (PART TIME)
Si confermano integralmente gli artt. da 35 a 51 del CCNL 29 marzo 2023.
TITOLO XI – CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO [MODIFICATO]
Art. 52 – Modalità di impiego [INTEGRATO]
Si conferma integralmente il test o dell’art. 52 del CCNL 29 marzo 2023 con la seguente integrazione in
recepimento del D.L. 48/2023 convertito dalla L. 85/2023:
Le causali che consentono la stipula o il rinnovo di contratti a termine fino a 24 mesi, in aggiunta a quelle già
previste, sono le seguenti:
• Incremento temporaneo: incremento temporaneo dell’attività lavorativa conseguente
all’ottenimento da parte del datore di lavoro di incarichi professionali temporanei di durata
superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi;
• Nuova attività: avvio di nuove attività o aggregazione (STP, STA) o fusione per i primi 36 mesi.
Il contratto individuale dovrà contenere la specifica causale con descrizione delle motivazioni e la data di
inizio e fine del rapporto.
Art. 53 – Contratto a TD per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto –
Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
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Art. 53/BIS – Contratti a termine per studenti universitari o scuole superiori – Confermato
integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
TITOLO XII – CONTRATTO DI REIMPIEGO
Art. 54 – Definizione e modalità di impiego – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo
2023.
TITOLO XIII – SOMMINISTRAZIONE E LAVORO INTERMITTENTE
Art. 55 – Somministrazione di lavoro – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
Art. 56 – Lavoro intermittente [INTEGRATO]
Si conferma il testo dell’art. 56 del CCNL 29 marzo 2023 con l’aggiunta della seguente attività lavorativa tra
quelle a carattere discontinuo:
• Implementazione processi di digitalizzazione.
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TITOLO XIV – LAVORO DA REMOTO – TELELAVORO E LAVORO AGILE [MODIFICATO]
TELELAVORO
Si confermano integralmente gli artt. da 57 a 72 del CCNL 29 marzo 2023 in materia di telelavoro.
LAVORO AGILE – DISCIPLINA RAFFORZATA
Si confermano gli artt. da 57 a 72 del CCNL 29 marzo 2023 relativi al telelavoro e le disposizioni generali sul
lavoro agile ivi contenute, con le seguenti integrazioni:
Art. 72 bis – Diritto alla disconnessione [NUOVO]
Nelle giornate di lavoro agile il lavoratore ha il diritto di non rispondere a comunicazioni lavorative al di fuori
delle fasce di reperibilità concordate nell’accordo individuale. Le fasce di reperibilità non possono eccedere
il 60% dell’orario di lavoro giornaliero. Il mancato riscontro alle comunica zioni al di fuori delle fasce di
reperibilità non può costituire motivo di provvedimento disciplinare.
Art. 72 ter – Indennità di connettività [NUOVO]
È riconosciuto al lavoratore un importo forfetario di 2 euro per ogni giornata di lavoro agile effettivamente
svolta, a titolo di concorso alle spese di connessione, energia elettrica e utenze sostenute dal lavoratore.
L’importo non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 TUIR.
Art. 72 quater – Programmazione trimestrale [NUOVO]
Le giornate di lavoro agile sono programmate su base trimestrale e comunicate con almeno 15 giorni di
anticipo rispetto all’inizio del trimestre. Le parti possono modificare la programmazione di comune accordo,
con almeno 24 ore di anticipo.
Art. 72 quinquies – Tutela dei lavoratori fragili [NUOVO]
I lavoratori affetti da patologie croniche che richiedano terapie continuative, documentate dal medico
competente, hanno priorità nell’accesso al lavoro agile e la possibilità di concordare ar ticolazioni orarie
personalizzate senza riduzione retributiva, compatibilmente con le esigenze organizzative dello studio
professionale.
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TITOLO XV – ORARIO DI LAVORO
Si confermano integralmente gli artt. da 73 a 76 del CCNL 29 marzo 2023.
TITOLO XVI – LAVORO STRAORDINARIO
Si confermano integralmente gli artt. 77 e 78 del CCNL 29 marzo 2023.
TITOLO XVII – RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITÀ
Si confermano integralmente gli artt. da 79 a 81 del CCNL 29 marzo 2023.
TITOLO XVIII – FERIE
Si confermano integralmente gli artt. da 82 a 84 del CCNL 29 marzo 2023.
TITOLO XIX – PERMESSI – CONGEDI – ASPETTATIVE – ASSENZE [MODIFICATO]
Art. 85 – Permessi e congedi retribuiti [INTEGRATO]
Si conferma integralmente il testo dell’art. 85 del CCNL 29 marzo 2023 con la seguente integrazione:
c. Giorni 5 (cinque) lavorativi aggiuntivi per il padre lavoratore in occasione della nascita del figlio, retribuiti
al 100% a carico del datore di lavoro, fruibili entro 5 mesi dalla nascita. Tale congedo è aggiuntivo rispetto al
congedo obbligatorio di paternità previsto dalla legge (10 giorni, 20 in caso di parto plurimo) e può essere
fruito anche in maniera non continuativa.
Art. 86 – Congedi per eventi e cause familiari retribuiti – Confermato integralmente il testo del CCNL 29
marzo 2023.
Art. 87 – Permessi per la condizione di disabilità [AGGIORNATO]
Si conferma integralmente il testo dell’art. 87 del CCNL 29 marzo 2023. In recepimento del D.Lgs. 62/2024
(attuazione della L. 227/2021 – riforma della disabilità), ogni riferimento nel tes to contrattuale a “handicap”,
“handicap grave”, “handicap in situazione di gravità” è da intendersi sostituito con “condizione di disabilità”
e, ove pertinente, “condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato”, in conformità
alla nuova classificazione per necessità di sostegno.
Art. 88 – Permessi per donatori di sangue – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
Art. 89 – Aspettative per tossicodipendenza e dipendenza da alcool – Confermato integralmente il
testo del CCNL 29 marzo 2023.
Art. 90 – Congedi familiari non retribuiti – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
Art. 91 – Giustificazione delle assenze – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
Art. 92 – Diritto allo studio – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
TITOLO XX – TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ [MODIFICATO]
Art. 93 – Normativa [INTEGRATO]
Si conferma integralmente il testo dell’art. 93 del CCNL 29 marzo 2023 con le seguenti integrazioni:
Il padre lavoratore dipendente, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi dalla
nascita del figlio, in caso di morte perinatale del bambino o di adozione, ha l’obbligo di astenersi dal la voro
per un periodo di 10 giorni (20 in caso di parto plurimo). Tale congedo è fruibile anche durante il congedo di
maternità della madre lavoratrice. Il padre comunica i giorni con almeno 5 giorni di anticipo. Il congedo non
può essere frazionato ad ore. Indennità pari al 100% della retribuzione a carico INPS.
In aggiunta al congedo obbligatorio di cui sopra, il presente CCNL riconosce ulteriori 5 giorni lavorativi di
congedo retribuito al 100% a carico del datore di lavoro, come previsto dall’art. 85 lett era c) del presente
accordo.
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Art. 94 – Adozione e/o affidamento – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
Art. 95 – Diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento – Confermato integralmente il
testo del CCNL 29 marzo 2023.
Art. 96 – Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino
[INTEGRATO]
Si conferma integralmente il testo dell’art. 96 del CCNL 29 marzo 2023 con il seguente aggiornamento in
recepimento della L. 213/2023 e successive modificazioni:
L’indennità del 30% della retribuzione spettante per il congedo parentale è elevata nella misura dell’80%
della retribuzione nel limite massimo di un mese e nella misura del 60% della retribuzione nel limite massimo
di un ulteriore mese. Il congedo e la relativa indennità maggiorata sono fruibili in alternativa tra i genitori, per
la durata massima complessiva di due mesi, fino al dodicesimo anno di vita del bambino.
Art. 97 – Congedo parentale a ore – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
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TITOLO XXI – TRASFERTE E TRASFERIMENTI
Si confermano integralmente gli artt. 98 e 99 del CCNL 29 marzo 2023.
TITOLO XXII – MALATTIE E INFORTUNI
Si confermano integralmente gli artt. da 100 a 110 del CCNL 29 marzo 2023.
TITOLO XXIII – SOSPENSIONE DEL LAVORO
Art. 111 – Sospensione – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
TITOLO XXIV – ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Si confermano integralmente gli artt. 112 e 113 del CCNL 29 marzo 2023.
TITOLO XXV – ANZIANITÀ CONVENZIONALE
Art. 114 – Anzianità convenzionale – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
TITOLO XXVI – PASSAGGI DI QUALIFICA
Si confermano integralmente gli artt. 115 e 116 del CCNL 29 marzo 2023.
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TITOLO XXVII – SCATTI DI ANZIANITÀ [MODIFICATO]
Art. 117 – Scatti di anzianità [SOSTITUITO]
Per l’anzianità di servizio maturata presso lo stesso studio professionale, il lavoratore avrà diritto a 6 (sei)
scatti quadriennali.
La data di riferimento per la maturazione degli scatti è fissata al 1° gennaio 1978.
Gli importi in cifra fissa sono confermati nelle seguenti misure:
Livello Importo scatto €
Quadri 30
I 26
II 23
III Super 22
III 22
IV Super 20
IV 20
V 20
Gli scatti quadriennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si
compie il quadriennio di anzianità. Gli importi non sono assorbibili da aumenti di merito né i futuri aumenti di
merito potranno essere assorbiti dagli scatti.
TITOLO XXVIII – TRATTAMENTO ECONOMICO [MODIFICATO]
Art. 118 – Normale retribuzione – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
Art. 119 – Retribuzione mensile – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
Art. 120 – Frazionamento della retribuzione – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo
2023.
Art. 121 – Minimi tabellari [SOSTITUITO]
Le parti, per la vigenza del presente contratto, riconoscono gli aumenti retributivi in tre tranches come segue:
Prima tranche – In vigore dal 1° aprile 2026
Livello Min. precedente Aumento Nuovo minimo
Quadri 2133,31 103,66 2236,97
I 1887,84 91,73 1979,57
II 1644,37 79,89 1724,26
III Super 1525,23 74,11 1599,34
III 1511,37 73,44 1584,81
IV Super 1465,62 71,22 1536,84
IV 1413,11 68,67 1481,78
V 1315,12 63,90 1379,02
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Seconda tranche – In vigore dal 1° ottobre 2027
Livello Min. precedente Aumento Nuovo minimo
Quadri 2236,97 69,10 2306,07
I 1979,57 61,15 2040,72
II 1724,26 53,26 1777,52
III Super 1599,34 49,41 1648,75
III 1584,81 48,96 1633,77
IV Super 1536,84 47,48 1584,32
IV 1481,78 45,78 1527,56
V 1379,02 42,60 1421,62
Terza tranche – In vigore dal 1° aprile 2028
Livello Min. precedente Aumento Nuovo minimo
Quadri 2306,07 57,59 2363,66
I 2040,72 50,97 2091,69
II 1777,52 44,39 1821,91
III Super 1648,75 41,18 1689,93
III 1633,77 40,81 1674,58
IV Super 1584,32 39,56 1623,88
IV 1527,56 38,14 1565,70
V 1421,62 35,50 1457,12
Possono essere assorbiti fino al loro controvalore solo gli importi già riconosciuti a titolo di acconto su futuri
aumenti contrattuali. Gli aumenti di merito e gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti.
Art. 121 bis – Premio Produttività Studio (PPS) [NUOVO]
1. In luogo della quattordicesima mensilità, il presente contratto istituisce il Premio Produttività Studio (PPS),
istituto retributivo di natura variabile.
2. Il PPS ha un valore base minimo garantito pari a una mensilità della retribuzione tabellare in vigore. Il
datore di lavoro può incrementare l’importo in funzione di parametri oggettivi concordati a livello di studio
professionale: fatturato, numero pratiche evase, indicatori di qualità, raggiungimento obiettivi formativi.
3. Il PPS è erogabile in denaro o in servizi di welfare, ed è defiscalizzato e detas sato ai sensi dell’art. 1,
commi 182-190, L. 208/2015 e successive proroghe, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
4. L’erogazione avviene entro il 30 giugno di ogni anno.
5. In caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno, spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi
di effettivo servizio prestato.
6. Per i periodi di assenza obbligatoria per maternità e paternità e per il congedo parentale, la lavoratrice o il
lavoratore padre hanno diritto a percepire il PPS.
Art. 121 ter – Indennità Competenze Digitali Avanzate (ICDA) [NUOVO]
1. È istituita l’Indennità Competenze Digitali Avanzate (ICDA) pari a 50 euro mensili per 12 mensilità.
2. L’ICDA è riconosciuta ai lavoratori che, in possesso di certificazione riconosciuta (ECDL Advanced,
EIPASS, certificazioni cloud/cybersecurity o equivalenti), svolgano in via prevalente attività che richiedono
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l’utilizzo di strumenti digitali avanzati quali software gestionali di seconda generazione, piattaforme di
intelligenza artificiale, sistemi di automazione documentale.
3. L’indennità non è assorbibile, non incide sul TFR, e decorre dal mese successivo alla presentazione della
certificazione al datore di lavoro.
Art. 121 quater – Una Tantum [NUOVO]
Le parti convengono di definire un importo una tantum a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del
CCNL (31 marzo 2026) e la sottoscrizione del presente rinnovo.
La somma pari a 200 euro per ogni livello spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente
accordo e viene erogat a in un’unica soluzione con la busta paga del mese successivo alla sottoscrizione.
L’importo può essere erogato attraverso strumenti di welfare. Le somme sono omnicomprensive e non utili
ai fini del TFR. Sono riparametrate pro -quota in base ai mesi di serv izio e, per i lavoratori part-time, in base
all’orario contrattuale.
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TITOLO XXIX – GRATIFICA NATALIZIA O TREDICESIMA MENSILITÀ
Art. 122 – Tredicesima mensilità – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
TITOLO XXX – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Si confermano integralmente gli artt. da 123 a 131 del CCNL 29 marzo 2023.
TITOLO XXXI – NORME DISCIPLINARI
Si confermano integralmente gli artt. da 132 a 136 del CCNL 29 marzo 2023.
TITOLO XXXII – CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Art. 137 – Condizioni di miglior favore – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
TITOLO XXXIII – ARCHIVIO CONTRATTI
Art. 138 – Archivio contratti – Confermato integralmente il testo del CCNL 29 marzo 2023.
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. I m inimi tabellari della prima tranche (art. 121) decorrono dal 1° aprile 2026. Per i rapporti in essere,
adeguamento con la prima busta paga utile successiva alla registrazione CNEL.
2. La transizione da Confintesa Salute a Seraphis SMS avviene senza soluzione di continuità nella copertura
sanitaria. I lavoratori già iscritti sono trasferiti automaticamente con mantenimento dell’anzianità di iscrizione
e senza nuova quota una tantum.
3. L’adesione al Fondo Pensione Plurifonds ITAS decorre dal 1° ottobre 2026. Il codice convenzione
Confintesa e il referente agenzia ITAS saranno comunicati con circolare della Segreteria Generale.
4. L’obbligo di adozione del protocollo interno di contrasto alle molestie (art. 22) decorre dal sesto mese
successivo alla sottoscrizione.
5. L’obbligo di formazione IA (art. 23) decorre dal 1° gennaio 2027.
6. Il presente accordo sarà depositato presso il CNEL e presso il Ministero del Lavoro secondo le modalità
di legge.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per FMPI
Il Presidente – Antonina Terranova
Per Confintesa O.S.
Il Segretario Generale – Francesco Prudenzano
Roma, 10 aprile 2026