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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 09530/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; a) ritenuto che, con riferimento al ricorso del Lieto a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso morale del ricorrente nella commissione del reato di rapina aggravata di cui al capo A), è aspeciko oltre che versato in fatto e manifestamente infondato sulla base del tenore della motivazione resa con cui il ricorrente omette di confrontarsi, sollecitando una lettura alternativa delle risultanze processuali; b) ritenuto che, sempre con riferimento al ricorso del Lieto a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen. è generico e manifestamente infondato, perché in relazione al capo A), la Corte territoriale ha precisato gli elementi che caratterizzano la pacifica ricorrenza del reato di rapina, mentre in relazione al capo C), la richiesta riqualificazione risulta essere già stata disposta; c) ritenuto che, sempre con riferimento al ricorso del Lieto a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e all'art. 62 n. 6 cod. pen. anch'esse nella loro massima estensione e alla mancata irrogazione della pena, anche con riferimento alla continuazione, nella minima estensione è manifestamente infondato attese le ragioni sottese al relativo decisum ("anche a prescindere dal considerare „. che entrambi i prevenuti risultano recidivi, non si vede invero quale evidenza positiva, non già valorizzata con l'applicazione delle attenuanti di cui ai nn. 4 e 6 dell'art. 62 cod. pen., possano essere prese in considerazione (dovendosi del resto rilevare come nemmeno gli appellanti abbiano concretamente provveduto a rappresentarle) per mitigare ulteriormente il già generoso trattamento sanzionatorio praticato dal giudice di prime cure, coll'assegnare pieno e prevalente effetto alle ridette attenuanti su una pena base determinata in corrispondenza al minimo edittale, operando un aumento per la continuazione che, in rapporto alla natura del reato concorrente, appare pienamente congruo"); d) ritenuto che, con riferimento al ricorso cumulativo del Lieto e dell'Apa a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del capo A) nel delitto di cui all'art. 610 cod. pen., si possono ripetere le considerazioni esposte al paragrafo b), prima parte, che precede; e) ritenuto che, sempre con riferimento al ricorso cumulativo del Lieto e dell'Apa a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art.. 610 cod. pen. in relazione al capo B) è manifestamente infondato, perché in relazione allo stesso, la Corte territoriale ha precisato gli elementi che caratterizzano la pacifica ricorrenza del reato di rapina; f) ritenuto che, sempre con riferimento al ricorso cumulativo del Lieto e dell'Apa a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione all'entità dell'aumento di pena operato ex art. 81 cod. pen. tra i capi A) e B) e il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono entrambi manifestamente infondati per le ragioni esposte nel precedente paragrafo c); che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto (pagg. 3-6) in relazione a tutti i punti censurati, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, avuto riguardo ai profili di colpa evidenziati, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; a) ritenuto che, con riferimento al ricorso del Lieto a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso morale del ricorrente nella commissione del reato di rapina aggravata di cui al capo A), è aspeciko oltre che versato in fatto e manifestamente infondato sulla base del tenore della motivazione resa con cui il ricorrente omette di confrontarsi, sollecitando una lettura alternativa delle risultanze processuali; b) ritenuto che, sempre con riferimento al ricorso del Lieto a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen. è generico e manifestamente infondato, perché in relazione al capo A), la Corte territoriale ha precisato gli elementi che caratterizzano la pacifica ricorrenza del reato di rapina, mentre in relazione al capo C), la richiesta riqualificazione risulta essere già stata disposta; c) ritenuto che, sempre con riferimento al ricorso del Lieto a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e all'art. 62 n. 6 cod. pen. anch'esse nella loro massima estensione e alla mancata irrogazione della pena, anche con riferimento alla continuazione, nella minima estensione è manifestamente infondato attese le ragioni sottese al relativo decisum ("anche a prescindere dal considerare „. che entrambi i prevenuti risultano recidivi, non si vede invero quale evidenza positiva, non già valorizzata con l'applicazione delle attenuanti di cui ai nn. 4 e 6 dell'art. 62 cod. pen., possano essere prese in considerazione (dovendosi del resto rilevare come nemmeno gli appellanti abbiano concretamente provveduto a rappresentarle) per mitigare ulteriormente il già generoso trattamento sanzionatorio praticato dal giudice di prime cure, coll'assegnare pieno e prevalente effetto alle ridette attenuanti su una pena base determinata in corrispondenza al minimo edittale, operando un aumento per la continuazione che, in rapporto alla natura del reato concorrente, appare pienamente congruo"); d) ritenuto che, con riferimento al ricorso cumulativo del Lieto e dell'Apa a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del capo A) nel delitto di cui all'art. 610 cod. pen., si possono ripetere le considerazioni esposte al paragrafo b), prima parte, che precede; e) ritenuto che, sempre con riferimento al ricorso cumulativo del Lieto e dell'Apa a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art.. 610 cod. pen. in relazione al capo B) è manifestamente infondato, perché in relazione allo stesso, la Corte territoriale ha precisato gli elementi che caratterizzano la pacifica ricorrenza del reato di rapina; f) ritenuto che, sempre con riferimento al ricorso cumulativo del Lieto e dell'Apa a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione all'entità dell'aumento di pena operato ex art. 81 cod. pen. tra i capi A) e B) e il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono entrambi manifestamente infondati per le ragioni esposte nel precedente paragrafo c); che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto (pagg. 3-6) in relazione a tutti i punti censurati, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, avuto riguardo ai profili di colpa evidenziati, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]