CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 43418/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vasto nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], per quel che rileva in questa sede, esclusa la recidiva contestata, ha rideterminato la pena quantificata in mesi sette di reclusione in ordine ai reati di danneggiamento aggravato dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] (capo D) resistenza a pubblico ufficiale (capo F) e danneggiamento aggravato dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, con motivi affidati al difensore di fiducia,i1 D'Ambrosio che deduce inosservanza di norme processuali ex art. 178 e 420-ter cod. proc. pen. (mancato rinvio dell'udienza in ragione del certificato medico che impediva la presenza del ricorrente detenuto), vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in ordine alle imputazioni di cui ai capi D), F) e G). 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte nel ricorso risultano, oltre che manifestamente infondate, generiche in quanto riproduttive di rilievi già adeguatamente vagliati da parte dei giudici di merito che il ricorrente pedissequamente reitera. In ordine alla censura con cui si deduce la nullità della sentenza di primo grado determinataa causa del mancato rinvio pur richiesto dalla difesa del ricorrente detenuto per legittimo impedimento, la Corte territoriale aveva fatto presente come, successivamente alla formazione del certificato redatto il giorno prima dell'udienza ed esibito dalla difesa in udienza, certificato che comunque non evidenziava l'impossibilità di essere presente, risultava acquisito al verbale di udienza del 24 maggio 2018 la dichiarazione del detenuto resa alla direzione della Casa circondariale con cui espressamente rinunciava di presenziare; richiesta personale proveniente dall'imputato contenente l'indicazione del numero del procedimento, che, da un lato,consentiva di escludere, come pur dedotto dalla difesa, che il ricorrente potesse non aver compreso il contenuto della stessa, dall'altro,non giustificava la richiesta di rinvio legittimamente rigettata dal Tribunale in quanto fondata su un dato ormai superato. Motivazione ineccepibile a cui il ricorrente contrappone identiche doglianze senza alcun confronto con le ragioni del provvedimento. Inammissibili risultano le censure rivolte alla motivazione della sentenza che aveva rilevato la mancata articolazione dei motivi in ordine ai delitti di cui ai capi F) e G); ragioni della declaratoria di inammissibilità in sede di gravame che il ricorrente tenta di confutare affermando di aver comunque evidenziato la "carenza" di motivazione, salvo criticare nel solo ricorso di legittimità, l'apparato logico posto a base della sentenza in primo e secondo grado anche in ordine a detti reati, dato che ex se contraddice l'enunciato motivo che veniva correttamente dichiarato inammissibile e non valutato dai Giudici di merito per omessa articolazione. Inammissibile risulta anche la censura in ordine alla ritenuta responsabilità per il danneggiamento del mezzo di cui al capo D), dato che emerge dalla semplice riproduzione delle testimonianze del personale di polizia operante che non lascia dubbi sull'assoluta genericità delle critiche del ricorrente al riguardo. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]