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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35524/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Teramo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1IGiudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Teramo, con sentenza del 23.04.2025, ha pronunciato sentenza di patteggiamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 589 bis comma 1 cod.pen. e 189 commi 6 e 7 C.d.S., applicando la pena di anni tre e mesi sei di reclusione, disponendo inoltre la revoca della patente di guida allo stesso intestata.

2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., deducendo violazione dell'art. 606, lett. e), cod.proc.pen., in relazione all'art. 133 cod.pen.

Il ricorrente lamenta che l'impugnata sentenza sarebbe illegittima, poiché assecondata da una motivazione manifestamente illogica e lacunosa, avendo il [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare ritenuto di dover applicare la massima sanzione accessoria della revoca della patente di guida, invece della sua sospensione, con argomentazione meramente apparente.

3. Il ricorso è inammissibile.

Come più volte ribadito da questa Corte (cfr.

In ultimo Sez. 4, n. 13747/2022) in tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada.

Ciò in quanto, la Corte Costituzionale, con sentenza del 17 aprile 2019, n. 88 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del codice della strada "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis (omicidio stradale) e 590 bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli arti. 589 bis e 590 bis cod. pen." In proposito la Consulta ha specificato che la revoca della patente di guida non può essere disposta indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589 bis che dall'art.590 bis cod. pen. ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi previste per le fattispecie e7_ aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (ovvero per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti).

Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dai commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso tenendo conto della gravità della condotta del condannato, alla stregua degli artt. 218 e 219 cod. strada, ed eventualmente applicare„ come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, quella meno afflittiva della sospensione della stessa, così come previsto e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada.

Ebbene, l'onere di motivazione di cui sopra risulta pienamente adempiuto, avendo il giudice del patteggiamento motivato la scelta della più afflittiva sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, ritenendola congrua alla stregua delle valutazioni in ordine alla determinazione della pena e alla colpevolezza per il fatto, considerando il brutale investimento del pedone che stava transitando sulle strisce preposte all'attraversamento della carreggiata, la condotta di guida, violativa di numerose norme previste dal codice della strada, il dissennato assetto di guida evidenziato e particolarmente la fuga dopo l'investimento.

Inconferente è la censura che assume la contraddittorietà tra la sanzione amministrativa applicata rispetto alla misura della sanzione penale.

Va rimarcato che si tratta di statuizioni che attengono a differenti piani e coinvolgono valutazioni affatto separate, afferendo la sanzione amministrativa accessoria ad una finalità inibitoria preventiva che attiene allo specifico settore della circolazione stradale, laddove la valutazione riservata la giudice di merito sulla misura della pena coinvolge una complessiva valutazione sul fatto e sulla personalità dell'indagato del tutto scollegata al profilo tecnico della circolazione stradale, sicchè le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (sez.4, n.4740 del 18/11/2020, Rv.280393). 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 30 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Teramo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1IGiudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Teramo, con sentenza del 23.04.2025, ha pronunciato sentenza di patteggiamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 589 bis comma 1 cod.pen. e 189 commi 6 e 7 C.d.S., applicando la pena di anni tre e mesi sei di reclusione, disponendo inoltre la revoca della patente di guida allo stesso intestata. 2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., deducendo violazione dell'art. 606, lett. e), cod.proc.pen., in relazione all'art. 133 cod.pen. Il ricorrente lamenta che l'impugnata sentenza sarebbe illegittima, poiché assecondata da una motivazione manifestamente illogica e lacunosa, avendo il [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare ritenuto di dover applicare la massima sanzione accessoria della revoca della patente di guida, invece della sua sospensione, con argomentazione meramente apparente. 3. Il ricorso è inammissibile. Come più volte ribadito da questa Corte (cfr. In ultimo Sez. 4, n. 13747/2022) in tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada. Ciò in quanto, la Corte Costituzionale, con sentenza del 17 aprile 2019, n. 88 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del codice della strada "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis (omicidio stradale) e 590 bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli arti. 589 bis e 590 bis cod. pen." In proposito la Consulta ha specificato che la revoca della patente di guida non può essere disposta indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589 bis che dall'art.590 bis cod. pen. ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi previste per le fattispecie e7_ aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (ovvero per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dai commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso tenendo conto della gravità della condotta del condannato, alla stregua degli artt. 218 e 219 cod. strada, ed eventualmente applicare„ come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, quella meno afflittiva della sospensione della stessa, così come previsto e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada. Ebbene, l'onere di motivazione di cui sopra risulta pienamente adempiuto, avendo il giudice del patteggiamento motivato la scelta della più afflittiva sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, ritenendola congrua alla stregua delle valutazioni in ordine alla determinazione della pena e alla colpevolezza per il fatto, considerando il brutale investimento del pedone che stava transitando sulle strisce preposte all'attraversamento della carreggiata, la condotta di guida, violativa di numerose norme previste dal codice della strada, il dissennato assetto di guida evidenziato e particolarmente la fuga dopo l'investimento. Inconferente è la censura che assume la contraddittorietà tra la sanzione amministrativa applicata rispetto alla misura della sanzione penale. Va rimarcato che si tratta di statuizioni che attengono a differenti piani e coinvolgono valutazioni affatto separate, afferendo la sanzione amministrativa accessoria ad una finalità inibitoria preventiva che attiene allo specifico settore della circolazione stradale, laddove la valutazione riservata la giudice di merito sulla misura della pena coinvolge una complessiva valutazione sul fatto e sulla personalità dell'indagato del tutto scollegata al profilo tecnico della circolazione stradale, sicchè le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (sez.4, n.4740 del 18/11/2020, Rv.280393). 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 settembre 2
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