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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2023

Cassazione n. 48987/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre, articolando un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Roma pronunciata in data 6 febbraio 2023, che ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 15 aprile 2022 che lo ha condannato, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all'art. 582, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in Roma il 24 maggio 2015 in danno di [OSCURATO:PERSONA]);

2. Il ricorso è fondato.

Coglie nel segno la censura di cui al proposto motivo, perché correttamente evidenzia come la Corte di appello abbia omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, maturata il 30 gennaio 2023, data anteriore rispetto alla sentenza impugnata, emessa il 6 febbraio 2023 (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).

3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Il ricorso deve, invece, essere dichiarato inammissibile agli effetti civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili.

Così deciso il 22 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre, articolando un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Roma pronunciata in data 6 febbraio 2023, che ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 15 aprile 2022 che lo ha condannato, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all'art. 582, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in Roma il 24 maggio 2015 in danno di [OSCURATO:PERSONA]); 2. Il ricorso è fondato. Coglie nel segno la censura di cui al proposto motivo, perché correttamente evidenzia come la Corte di appello abbia omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, maturata il 30 gennaio 2023, data anteriore rispetto alla sentenza impugnata, emessa il 6 febbraio 2023 (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). 3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Il ricorso deve, invece, essere dichiarato inammissibile agli effetti civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Così deciso il 22 novembre 2
Sentenza Cassazione n. 48987/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris