CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 13485/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11301-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] 54/56, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore; - intimate - avverso la sentenza n. 484/2020 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 11301 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 484 del 2020 del Tribunale di Campobasso, esponendo che: -aveva opposto una cartella di pagamento per debiti previdenziali, deducendo l'intervenuta prescrizione;, - il Giudice di Pace aveva respinto la domanda ritenendo applicabile la prescrizione decennale, con pronuncia riformata dal Tribunale che aveva affermato l'intervenuta estinzione prescrittiva quinquennale, compensando le spese di lite; non hanno svolto difese gli intimati; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato compensando le spese processuali sulla base di ragioni inidonee, ovvero «tenuto conto delle difese spiegate, della natura della controversia e delle questioni giuridiche esaminate, del contegno processuale assunto e del sopraggiunto annullamento ex art. 4 d.l. 119/18 convertito in legge 136/18», non integrando le gravi ed eccezionali ragioni necessarie, stante la dichiarata prescrizione e la sopravvenienza, rispetto alla stessa e all'opposizione, dell'intervenuto discarico; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso è fondato;RG n 11301 del 2021 alla fattispecie si applica la disciplina scaturita dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 2018, ma le gravi ed eccezionali ragioni, necessarie alla compensazione, non sono evincibili dalle indicazioni della decisione gravata; nella stessa, come anticipato in parte narrativa, si discorre di difese spiegate, natura della controversia, questioni giuridiche esaminate, contegno processuale assunto, senza spiegare in cosa consistessero e senza quindi rendere decifrabile la congruenza rispetto alla statuita deroga al principio della soccombenza; infine, si fa riferimento al discarico per estinzione legale della posizione debitoria, ma si tratta di atto amministrativo pacificamente successivo non solo all'estinzione per prescrizione, ma alla stessa opposizione e, al contempo, del tutto estraneo alla decisione stessa, posto che il Tribunale ha esplicitamente affermato che la ragione più liquida fatta valere, con assorbimento "improprio" delle restanti, inclusa quella della sopravvenuta disciplina legale, era proprio la prescrizione; ne discende che risulta del tutto carente una motivata sussunzione della fattispecie processuale in quella legale; spese al giudice del rinvio; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Campobasso perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]. Enr SCoditti) MERt A [OSCURATO:PERSONA]