CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04518/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se9,.t.i.te le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 29 gennaio 2021 della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, che, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati di associazione per delinquere, truffa e falsità materiale commessa dal privato, ai sensi degli artt. 416, 640, 476 e 482 cod. pen., commessi fino al 31 ottobre 2000 in Taranto, giudicati ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Taranto con sentenza del 12 marzo 2003, definitiva il 3 dicembre 2003; 2) al reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., commesso il 16 giugno 2000 in Taranto, e ai reati di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, ai sensi degli artt. 490 e 473 cod. pen., commessi in Taranto dal 16 giugno al 3 luglio 2000, giudicati ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Taranto con sentenza del 14 gennaio 2004, definitiva il 2 luglio 2004; 3) al reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 648 ter cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), commesso in Taranto fino al 6 dicembre 1995, giudicato dalla Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza dell'8 giugno 2007, definitiva il 10 marzo 2015; 4) al reato di associazione per delinquere, ai sensi dell'art. 416 cod. pen., commesso in Taranto fino a ottobre 2002, e al reato di riciclaggio, ai sensi dell'art. 648 bis cod. pen., commesso in Taranto da luglio 2000 e tutto il 2002, giudicati dalla Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 10 novembre 2016, definitiva il 22 giugno 2018. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che non vi era prova della sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati sub 1 e 4, poiché le due associazioni erano composte da soggetti diversi (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA]), avevano agito in periodi temporali solo in parte concomitanti e Gargiulo aveva svolto in esse ruoli diversi (in una era stato partecipe, nell'altra promotore e organizzatore); che i citati reati non potevano essere riuniti sotto il vincolo della continuazione neanche con il reato sub 3, poiché, anche volendo sostenere la fondatezza dell'assunto difensivo - secondo il quale gli illeciti guadagni derivanti da tale ultimo reato erano stati destinati da Gargiulo alle sue successive azioni criminose - non era possibile affermare che nel 1995, quando quest'ultimo aveva commesso il reato ex art. 648 ter cod. pen. al fine di agevolare l'associazione per delinquere di tipo mafioso riconducibile alla famiglia Scarci, lo stesso avesse già programmato di compiere l'azione delinquenziale in funzione di due distinte e diverse associazioni per delinquere, della cui esistenza in quel periodo non vi era prova; che, invece, vi era prova dell'unicità del disegno criminoso tra i reati sub 1 e 2, per i quali la pena finale doveva essere rideterminata in anni uno, mesi sette di reclusione. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente omesso di riconoscere il vincolo della continuazione anche con riferimento ai reati sub 3 e 4, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione e trascurando di rilevare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali: il medesimo luogo di commissione dei reati (Taranto); la prossimità temporale delle condotte accertate (soprattutto con riferimento al reato sub 1, 2 e 4); l'omogeneità dei reati commessi (contro il patrimonio o connessi con tali reati). In particolare, il ricorrente evidenzia che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare i reati-fine di cui alle sentenze sub 1 e 4, limitando la sua analisi ai soli reati associativi, nonostante la difesa avesse offerto elementi dai quali poter evincere la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati di truffa, falso e riciclaggio, tutti commessi con le medesime modalità. Nel ricorso, inoltre, si evidenzia che i reati associativi erano stati posti in essere senza soluzione di continuità, circostanza confermata dal fatto che, come evidenziato dallo stesso giudice dell'esecuzione, il condannato era stato il capo e il promotore dell'associazione per delinquere sub 4. I reati-fine sub 4, inoltre, sarebbero della stessa natura di quelli accertati con la sentenza sub 2, per i quali il giudice dell'esecuzione ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione con il reato associativo sub 1. Dalla lettura delle sentenze di condanna, infine, si evincerebbe la connessione tra i reati associativi e il reato ex art. 648 ter cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova evidenziare che, ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 5, n. 20900 del 27/04/2021, Gattuso, Rv. 281375). Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che era inverosimile che Gargiulo, sin dal principio della partecipazione alla prima associazione, nell'ambito della quale egli aveva svolto il ruolo di semplice partecipe, per la commissioni di delitti di truffa, già avesse deciso di entrare a far parte di una seconda e successiva associazione, nell'ambito della quale avrebbe svolto il diverso ruolo di promotore e organizzatore, costituita da numerosi soggetti diversi dai suoi sodali precedenti (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA]). Come correttamente evidenziato dal giudice di merito, quindi, la diversità soggettiva nella composizione dei due gruppi e la parziale discrasia temporale nell'operatività degli stessi escludeva la sussistenza di un medesimo disegno criminoso. Il giudice dell'esecuzione, quindi, anche su tale punto ha fornito una motivazione chiara e lineare, escludendo che vi fosse alcun collegamento tra i reati associativi e il reato sub 3, commesso fino al 6 febbraio 1995 con l'aggravante della c.d. agevolazione mafiosa del sodalizio criminoso facente capo alla famiglia Scarci. Il dato temporale relativo alla consumazione del reato, tenuto conto del contesto criminoso associativo dell'azione, permetteva in modo plausibile di escludere il vincolo della continuazione tra i reati, posto che non era verosimile che il condannato, già alla metà degli anni Novanta, avesse ideato il programma criminoso di porre in essere anche le due associazioni successive, prevedendo di impiegare in quei contesti i denari illecitamente ottenuti dalle operazione poste in essere, invece, col delitto volto ad agevolare l'associazione per delinquere di tipo mafioso sopra citata. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha adottato una decisione logica e coerente, evidenziando che i reati sub 1, 3 e 4, commessi in tempi diversi e privi di alcun collegamento tra loro, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c