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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 1971

Cassazione n. 23963/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25.07.1971

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25.02.1950 avverso la sentenza del 18 ottobre 2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato in due mctivi, è inammissibile perché espone: -) nel primo motivo, censure diverse da quelle consentite, siccome dirette a contestare l'affermazione della insussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza liberatoria a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., in relazione ai reati ascritti, e, quindi, la relativa motivazione, sebbene si tratti di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, perciò formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 444) comrna 2-bis, e 610 ,ry( comma 5-bis, cod. proc. pen.; -) nel secondo motivo, censure manifestamente infondate, in quanto consistenti nella negazione che alla ricorrente siano stati contestati più reati, sebbene alla stessa risultano ascritti sia fatti di cui all'imputazione sub A), sia fatti di cui all'imputazione sub D), recanti date in parte diverse; Considerato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché espone censure diverse da quelle consentite, deducendo l'illegittimità dell'affermazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, siccome fondata solo su conversazioni telefoniche intercettate, e, quindi, l'illegittimità della pertinente motivazione, sebbene si tratti di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, perciò formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 442f, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato perché contesta la condanna degli imputati in solido al pagamento delle spese processuali, in effetti non più consentita dopo l'abrogazione del comma 2 dell'art. 535 cod. proc. pen. disposta dall'art. 67, comma 2, lett. a), legge 18 giugno 2009, n. 69; Rilevato, pertanto, che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] imponga l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui dispone la condanna degli imputati in solido, anziché ciascuno per la sua parte, al pagamento delle spese processuali, e debba essere dichiarato inammissibile nel resto, e che, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 587 cod. proc. pen., l'annullamento giova anche all'altra ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'annullamento della sentenza impugnata attiene ad una statuizione avente contenuto determinato ex lege, a norma dell'art. 535 cod. proc. pen., e di natura sanzionatoria (cfr., per la natura sanzionatoria della condanna alle spese, Sez.

U, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251267-01), sicché può essere disposto dalla Sezione Settima, secondo quanto previsto dal § 63.2 della Tabella di organizzazione della Corte di cassazione per il triennio 2020-2022; P. Q. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui dispone la condanna degli imputati in solido al pagamento delle spese processuali anziché ognuno per la sua parte.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.

Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25.07.1971 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25.02.1950 avverso la sentenza del 18 ottobre 2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato in due mctivi, è inammissibile perché espone: -) nel primo motivo, censure diverse da quelle consentite, siccome dirette a contestare l'affermazione della insussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza liberatoria a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., in relazione ai reati ascritti, e, quindi, la relativa motivazione, sebbene si tratti di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, perciò formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 444) comrna 2-bis, e 610 ,ry( comma 5-bis, cod. proc. pen.; -) nel secondo motivo, censure manifestamente infondate, in quanto consistenti nella negazione che alla ricorrente siano stati contestati più reati, sebbene alla stessa risultano ascritti sia fatti di cui all'imputazione sub A), sia fatti di cui all'imputazione sub D), recanti date in parte diverse; Considerato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché espone censure diverse da quelle consentite, deducendo l'illegittimità dell'affermazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, siccome fondata solo su conversazioni telefoniche intercettate, e, quindi, l'illegittimità della pertinente motivazione, sebbene si tratti di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, perciò formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 442f, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato perché contesta la condanna degli imputati in solido al pagamento delle spese processuali, in effetti non più consentita dopo l'abrogazione del comma 2 dell'art. 535 cod. proc. pen. disposta dall'art. 67, comma 2, lett. a), legge 18 giugno 2009, n. 69; Rilevato, pertanto, che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] imponga l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui dispone la condanna degli imputati in solido, anziché ciascuno per la sua parte, al pagamento delle spese processuali, e debba essere dichiarato inammissibile nel resto, e che, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 587 cod. proc. pen., l'annullamento giova anche all'altra ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'annullamento della sentenza impugnata attiene ad una statuizione avente contenuto determinato ex lege, a norma dell'art. 535 cod. proc. pen., e di natura sanzionatoria (cfr., per la natura sanzionatoria della condanna alle spese, Sez. U, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251267-01), sicché può essere disposto dalla Sezione Settima, secondo quanto previsto dal § 63.2 della Tabella di organizzazione della Corte di cassazione per il triennio 2020-2022; P. Q. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui dispone la condanna degli imputati in solido al pagamento delle spese processuali anziché ognuno per la sua parte. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere
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