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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13447/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Si deduce, da parte di [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del reato ex art. 73 DPR 309/90 contestato.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché, da una parte, richiama genericamente motivi di appello assunti come privi di risposta senza specificarli e senza illustrare i passaggi motivazionali specificamente ad essi correlati e ritenuti viziati, sebbene sia noto che in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018 Ud. (deo. 25/02/2019 ) Rv. 275853 - 02).

Peraltro si prospetta una mera rivalutazione di fatto di dati disponibili, anche essa inammissibile Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Si deduce, da parte di [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del reato ex art. 73 DPR 309/90 contestato. Il ricorso è manifestamente infondato, perché, da una parte, richiama genericamente motivi di appello assunti come privi di risposta senza specificarli e senza illustrare i passaggi motivazionali specificamente ad essi correlati e ritenuti viziati, sebbene sia noto che in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018 Ud. (deo. 25/02/2019 ) Rv. 275853 - 02). Peraltro si prospetta una mera rivalutazione di fatto di dati disponibili, anche essa inammissibile Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso