CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34012/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna pe art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che i motivi di [OSCURATO:PERSONA] - aventi ad oggetto la responsabilità per il reato contestato sono generici, considerato che la Corte territoriale ha motivato sul punto in maniera logica e coerente (cfr. pagg.5-6 della sentenza impugnata). Rilevato, inoltre, che sono generici anche i motivi di [OSCURATO:PERSONA] - aventi ad oggetto l'inidoneità della condotta dell'imputato a configurare il reato e la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. (pag. 6, 7). Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di ali:o tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06