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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 43955/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 27/01/2022 il TRIBUNALE di SALERNO-sez. riesame disponeva il parziale accoglimento della richiesta di riesame contro l'ordinanza con la quale il 13/12/2021 il GIP del TRIBUNALE di SALERNO aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere, nel senso che sostituiva essa con la misura degli arresti domiciliari nel luogo di residenza.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce i seguenti motivi:

2.1. la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., e censura la carenza e la illogicità della motivazione quanto alla sussistenza del quadro indiziario a carico.

Nella prospettazione difensiva, il Collegio del riesame avrebbe semplicemente ripreso le ri_ considerazioni del GIP che basavano l'adesione all'organizzazione sul rapporto di amicizia esistente fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], identificato come il capo del sodalizio, non avrebbe tenuto conto che il ricorrente non era neanche menzionato dal collaboratore di giustizia FEMIA Rocco, e che l'attività materialmente contestata all'indagato è relativa al periodo agosto-settembre 2016, dovendosi escludersi che essa sia proseguita fino al 2019, anno che il provvedimento impugnato identifica come quello della conclusione della operatività del gruppo;

2.2. la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) e lett. e) in relazione agli art. 274 lett. c) e 275 cod. proc. pen., perché il TRIBUNALE avrebbe omesso la motivazione sul requisito della attualità delle esigenze cautelari, poiché i fatti contestati al ricorrente risalgono tutti al 2016, e i sei anni trascorsi fino a oggi sarebbero stati caratterizzati non soltanto dal 'tempo silente', bensì pure dallo svolgimento di lecita attività di lavoro: non vi sarebbe stata una sola ragione per giustificare la misura dopo tanto tempo.

Mentre il provvedimento impugnato evoca il rischio di reiterazione di reati analoghi, non avrebbe tuttavia esposto le ragioni di concretezza e di effettività di tale pericolo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va accolto, con rinvio per nuovo esame quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari.

1. È infondato è il primo motivo, teso - come si è detto - a contestare la ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione: essa era consistita nel garantire il contributo di tecnico informatico, ma la difesa sostiene che non è stata dimostrata la conoscenza dell'illiceità del software adoperato per la piattaforma clandestina di scommesse on line.

In realtà il ricorso non si confronta compiutamente con lo sviluppo argomentativo dell'ordinanza del riesame, la quale, pur attestando la limitata durata delle indagini, ha ricostruito, attraverso la sintesi delle conversazioni intercettate e dei servizi di osservazione, la struttura dell'associazione criminale, la ripartizione dei ruoli al proprio interno, l'operatività nel territorio, e i reati-fine riguardanti la raccolta di scommesse e di giochi di azzardo da parte di gestori non autorizzati, poiché privi di concessione, e operanti su piattaforme web collocate fuori dal territorio nazionale.

Premesso che nel presente procedimento il quadro indiziario relativo al programma criminoso deriva da una notevole quantità di elementi - le intercettazioni telefoniche e telematiche, i tabulati telefonici, le indagini di polizia giudiziaria, i servizi di osservazione a distanza e ravvicinati, le perquisizioni e l'analisi dei dati contenuti nei dispositivi elettronici sottoposti a sequestro in sede di perquisizione, le acquisizioni documentali, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e di coindagati, e le rogatorie -, da essi è emersa la strutturazione dell'associazione per delinquere: con sede a [OSCURATO:PERSONA], essa ruotava attorno alla figura di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che aveva mostrato capacità di gestione di piattaforme operanti su vari siti web, con l'offerta al pubblico di giochi e scommesse; tale attività era illecita perché effettuata senza le concessioni-autorizzazioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

2. L'organizzazione aveva la proprietà esclusiva di un software di gioco e la disponibilità di siti web operanti su server non italiani, con una rete di affiliati che distribuivano il gioco in modo capillare, e con la ripartizione e l'occultamento di ingenti somme illecite fra i soggetti coinvolti, operanti a distanza. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha pertanto correttamente qualificato l'insieme di tali condotte, ricomprendole nella fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., avendo l'associazione connotati di stabilità e divisione dei ruoli, ed evidente consapevolezza in ciascun singolo componente del vincolo associativo.

La struttura, nella descrizione operata dal TRIBUNALE, non contestata dal ricorso, aveva forma piramidale: diretta da [OSCURATO:PERSONA], era finalizzata alla diffusione della piattaforma "dollaropoker-dollaro.poker-dgbpoker", diretta promanazione della piattaforma "dollaro" creata da tale TANCREDI Luigi, con l'uso di software illegali attivi sulla rete, attraverso server esteri, utilizzabili in Italia e all'estero: procedendo dall'alto verso il basso, dopo il vertice, denominato "azienda", si perveniva ai singoli esercizi commerciali, dove gli scommettitori effettuavano le giocate, attraverso livelli di gestione denominati Nation, Regioni, Distretti, Club, passando per la rete operante dalla Romania, che garantiva il corretto funzionamento della piattaforma.

In tale contesto, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] - desunto dalle medesime fonti indiziarie - era di programmatore e tecnico informatico: si occupava della piattaforma "dollaro.poker-dbg-poker", che proprio lui aveva originariamente creato, e costantemente integrato e migliorato nel tempo e poi disponeva dei c.d.

"codici sorgente", cioè del testo scritto dal programmatore in fase di realizzazione, ricevendo per le sue prestazioni un mensile pari a 6.000 euro.

Ciò viene ricavato nell'ordinanza, in conformità con quanto già ritenuto dal GIP, dalle intercettazioni telematiche di chat skype e da quanto riferito dai collaboratori di giustizia: emerge pertanto che [OSCURATO:PERSONA], unitamente a TANCREDI Luigi, aveva creato il software "dollaro" e si interessava dell'assistenza tecnica sui giochi on line, con un ruolo così rilevante che "senza (...) Tancredi non potrebbe fare nulla".

Dalle chat skype si desume inoltre sia che il ricorrente era denominato "Peppone" dagli altri partecipi al vertice dell'organizzazione - in particolare da quanto si erano detti due partecipi di rilievo quali AMBROSIO Michele ed ERRA Vincenzo nella chat skype del 13 settembre 2016, aggiungendo che Peppone avrebbe dovuto farsi pagare dalla [OSCURATO:PERSONA] -, sia che vi erano contrasti interni con il reparto tecnico, anche per via degli importi da corrispondere a chi ne faceva parte, e dei compiti da assegnare a costoro per lo sviluppo dell'attività di gioco illegale.

Che non vi fossero incertezze fra l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] con "Peppone" è riscontrato dal rinvenimento nel telefono mobile di AMBROSIO, durante una perquisizione a suo carico, della fotografia che ritraeva [OSCURATO:PERSONA] medesimo con abiti da volontario della [OSCURATO:PERSONA].

3. Nelle chat skype intercettate tra TANCREDI ed ERRA vi era il riferimento alle strategie per integrare le nuove reti di poker, ed era richiamato il contributo di Peppone, mentre nelle chat skype del 2 settembre 2016 e del 23 agosto 2016 si evocava l'operatività del tecnico sulla piattaforma gestita dal sodalizio.

Nella chat skype del 19 agosto 2016, durante conversazione tra ERRA, TANCREDI e AMBROSIO veniva detto che i 'codici sorgente' del poker erano in possesso solo di Peppone, e in più chat era menzionata la corresponsione a costui di un mensile pari a 6.000 euro.

Infine, nella chat skype del 27 agosto 2016, pur avendo Peppone assunto una posizione critica verso i vertici del gruppo, costoro non avevano rotto con lui perché avevano ancora necessità del suo contributo.

Il TRIBUNALE ha così articolato una replica logica e più che congrua alla tesi difensiva, reiterata col ricorso, secondo cui dopo la cessione di DGB l'indagato aveva cessato la sua attività per TANCREDI: al contrario, il primo continuava a operare attivamente sulla piattaforma, nonostante la dismissione della carica di amministratore di [OSCURATO:PERSONA].

4. È invece fondato il secondo motivo.

Questa S.C. condivide l'orientamento prevalente in sede di legittimità sul requisito dell'attualità del pericolo, riscontrabile pur quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Rv. 269684): la valutazione di attualità cautelare consiste pertanto nella verifica di una motivazione coerente sulla "attualità" dell'esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato.

Nell'ottica del Collegio del riesame ciò sarebbe derivato dalle modalità della condotta, commessa in un contesto associativo, ritenuto come operante quanto meno fino all'ottobre 2019, al cui interno [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricoperto un compito importante per la concreta attuazione del programma associativo: si occupava, come si è detto, dell'assistenza tecnico informatica per il corretto funzionamento della piattaforma di gioco on line illecito.

La completa conoscenza di tale funzionamento - non posta in discussione dal ricorso -, derivante dal concorso nella sua creazione, escluderebbe secondo il TRIBUNALE qualsiasi occasionalità di condotta, consistendo il rischio di reiterazione nella professionalità mostrata dal ricorrente nello svolgimento della sua attività illecita, che farebbe desumere il rischio di ripresa della stessa.

Va constatato tuttavia che il quadro gravemente indiziario sulla operatività del contesto associativo fino al 2019 non appare estendersi alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] fino a tale anno. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ne è consapevole, se ricava tale estensione dalla mancata prova della recisione dal legame associativo: trascura tuttavia che l'imputazione associativa è quella di cui all'art. 416 cod. pen., non già quella di cui all'art. 416 bis cod. pen., sì che non è ipotizzabile porre a carico dell'indagato l'onere di documentare la presa di distanza dall'organizzazione. i L'ordinanza, oltre a omettere la compiuta replica al tema dell'attualità della pericolosità, sollevato con riferimento a una condotta illecita di cui mancano indizi di consumazione dopo il 2016, non aggiunge alcunché in termini di motivazione sul punto: ne consegue l'annullamento con rinvio per nuovo esame del profilo riguardante le esigenze cautelari.

P.Q.M.

Annulla l'ordin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27/01/2022 il TRIBUNALE di SALERNO-sez. riesame disponeva il parziale accoglimento della richiesta di riesame contro l'ordinanza con la quale il 13/12/2021 il GIP del TRIBUNALE di SALERNO aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere, nel senso che sostituiva essa con la misura degli arresti domiciliari nel luogo di residenza. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce i seguenti motivi: 2.1. la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., e censura la carenza e la illogicità della motivazione quanto alla sussistenza del quadro indiziario a carico. Nella prospettazione difensiva, il Collegio del riesame avrebbe semplicemente ripreso le ri_ considerazioni del GIP che basavano l'adesione all'organizzazione sul rapporto di amicizia esistente fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], identificato come il capo del sodalizio, non avrebbe tenuto conto che il ricorrente non era neanche menzionato dal collaboratore di giustizia FEMIA Rocco, e che l'attività materialmente contestata all'indagato è relativa al periodo agosto-settembre 2016, dovendosi escludersi che essa sia proseguita fino al 2019, anno che il provvedimento impugnato identifica come quello della conclusione della operatività del gruppo; 2.2. la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) e lett. e) in relazione agli art. 274 lett. c) e 275 cod. proc. pen., perché il TRIBUNALE avrebbe omesso la motivazione sul requisito della attualità delle esigenze cautelari, poiché i fatti contestati al ricorrente risalgono tutti al 2016, e i sei anni trascorsi fino a oggi sarebbero stati caratterizzati non soltanto dal 'tempo silente', bensì pure dallo svolgimento di lecita attività di lavoro: non vi sarebbe stata una sola ragione per giustificare la misura dopo tanto tempo. Mentre il provvedimento impugnato evoca il rischio di reiterazione di reati analoghi, non avrebbe tuttavia esposto le ragioni di concretezza e di effettività di tale pericolo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va accolto, con rinvio per nuovo esame quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari. 1. È infondato è il primo motivo, teso - come si è detto - a contestare la ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione: essa era consistita nel garantire il contributo di tecnico informatico, ma la difesa sostiene che non è stata dimostrata la conoscenza dell'illiceità del software adoperato per la piattaforma clandestina di scommesse on line. In realtà il ricorso non si confronta compiutamente con lo sviluppo argomentativo dell'ordinanza del riesame, la quale, pur attestando la limitata durata delle indagini, ha ricostruito, attraverso la sintesi delle conversazioni intercettate e dei servizi di osservazione, la struttura dell'associazione criminale, la ripartizione dei ruoli al proprio interno, l'operatività nel territorio, e i reati-fine riguardanti la raccolta di scommesse e di giochi di azzardo da parte di gestori non autorizzati, poiché privi di concessione, e operanti su piattaforme web collocate fuori dal territorio nazionale. Premesso che nel presente procedimento il quadro indiziario relativo al programma criminoso deriva da una notevole quantità di elementi - le intercettazioni telefoniche e telematiche, i tabulati telefonici, le indagini di polizia giudiziaria, i servizi di osservazione a distanza e ravvicinati, le perquisizioni e l'analisi dei dati contenuti nei dispositivi elettronici sottoposti a sequestro in sede di perquisizione, le acquisizioni documentali, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e di coindagati, e le rogatorie -, da essi è emersa la strutturazione dell'associazione per delinquere: con sede a [OSCURATO:PERSONA], essa ruotava attorno alla figura di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che aveva mostrato capacità di gestione di piattaforme operanti su vari siti web, con l'offerta al pubblico di giochi e scommesse; tale attività era illecita perché effettuata senza le concessioni-autorizzazioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. 2. L'organizzazione aveva la proprietà esclusiva di un software di gioco e la disponibilità di siti web operanti su server non italiani, con una rete di affiliati che distribuivano il gioco in modo capillare, e con la ripartizione e l'occultamento di ingenti somme illecite fra i soggetti coinvolti, operanti a distanza. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha pertanto correttamente qualificato l'insieme di tali condotte, ricomprendole nella fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., avendo l'associazione connotati di stabilità e divisione dei ruoli, ed evidente consapevolezza in ciascun singolo componente del vincolo associativo. La struttura, nella descrizione operata dal TRIBUNALE, non contestata dal ricorso, aveva forma piramidale: diretta da [OSCURATO:PERSONA], era finalizzata alla diffusione della piattaforma "dollaropoker-dollaro.poker-dgbpoker", diretta promanazione della piattaforma "dollaro" creata da tale TANCREDI Luigi, con l'uso di software illegali attivi sulla rete, attraverso server esteri, utilizzabili in Italia e all'estero: procedendo dall'alto verso il basso, dopo il vertice, denominato "azienda", si perveniva ai singoli esercizi commerciali, dove gli scommettitori effettuavano le giocate, attraverso livelli di gestione denominati Nation, Regioni, Distretti, Club, passando per la rete operante dalla Romania, che garantiva il corretto funzionamento della piattaforma. In tale contesto, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] - desunto dalle medesime fonti indiziarie - era di programmatore e tecnico informatico: si occupava della piattaforma "dollaro.poker-dbg-poker", che proprio lui aveva originariamente creato, e costantemente integrato e migliorato nel tempo e poi disponeva dei c.d. "codici sorgente", cioè del testo scritto dal programmatore in fase di realizzazione, ricevendo per le sue prestazioni un mensile pari a 6.000 euro. Ciò viene ricavato nell'ordinanza, in conformità con quanto già ritenuto dal GIP, dalle intercettazioni telematiche di chat skype e da quanto riferito dai collaboratori di giustizia: emerge pertanto che [OSCURATO:PERSONA], unitamente a TANCREDI Luigi, aveva creato il software "dollaro" e si interessava dell'assistenza tecnica sui giochi on line, con un ruolo così rilevante che "senza (...) Tancredi non potrebbe fare nulla". Dalle chat skype si desume inoltre sia che il ricorrente era denominato "Peppone" dagli altri partecipi al vertice dell'organizzazione - in particolare da quanto si erano detti due partecipi di rilievo quali AMBROSIO Michele ed ERRA Vincenzo nella chat skype del 13 settembre 2016, aggiungendo che Peppone avrebbe dovuto farsi pagare dalla [OSCURATO:PERSONA] -, sia che vi erano contrasti interni con il reparto tecnico, anche per via degli importi da corrispondere a chi ne faceva parte, e dei compiti da assegnare a costoro per lo sviluppo dell'attività di gioco illegale. Che non vi fossero incertezze fra l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] con "Peppone" è riscontrato dal rinvenimento nel telefono mobile di AMBROSIO, durante una perquisizione a suo carico, della fotografia che ritraeva [OSCURATO:PERSONA] medesimo con abiti da volontario della [OSCURATO:PERSONA]. 3. Nelle chat skype intercettate tra TANCREDI ed ERRA vi era il riferimento alle strategie per integrare le nuove reti di poker, ed era richiamato il contributo di Peppone, mentre nelle chat skype del 2 settembre 2016 e del 23 agosto 2016 si evocava l'operatività del tecnico sulla piattaforma gestita dal sodalizio. Nella chat skype del 19 agosto 2016, durante conversazione tra ERRA, TANCREDI e AMBROSIO veniva detto che i 'codici sorgente' del poker erano in possesso solo di Peppone, e in più chat era menzionata la corresponsione a costui di un mensile pari a 6.000 euro. Infine, nella chat skype del 27 agosto 2016, pur avendo Peppone assunto una posizione critica verso i vertici del gruppo, costoro non avevano rotto con lui perché avevano ancora necessità del suo contributo. Il TRIBUNALE ha così articolato una replica logica e più che congrua alla tesi difensiva, reiterata col ricorso, secondo cui dopo la cessione di DGB l'indagato aveva cessato la sua attività per TANCREDI: al contrario, il primo continuava a operare attivamente sulla piattaforma, nonostante la dismissione della carica di amministratore di [OSCURATO:PERSONA]. 4. È invece fondato il secondo motivo. Questa S.C. condivide l'orientamento prevalente in sede di legittimità sul requisito dell'attualità del pericolo, riscontrabile pur quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Rv. 269684): la valutazione di attualità cautelare consiste pertanto nella verifica di una motivazione coerente sulla "attualità" dell'esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato. Nell'ottica del Collegio del riesame ciò sarebbe derivato dalle modalità della condotta, commessa in un contesto associativo, ritenuto come operante quanto meno fino all'ottobre 2019, al cui interno [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricoperto un compito importante per la concreta attuazione del programma associativo: si occupava, come si è detto, dell'assistenza tecnico informatica per il corretto funzionamento della piattaforma di gioco on line illecito. La completa conoscenza di tale funzionamento - non posta in discussione dal ricorso -, derivante dal concorso nella sua creazione, escluderebbe secondo il TRIBUNALE qualsiasi occasionalità di condotta, consistendo il rischio di reiterazione nella professionalità mostrata dal ricorrente nello svolgimento della sua attività illecita, che farebbe desumere il rischio di ripresa della stessa. Va constatato tuttavia che il quadro gravemente indiziario sulla operatività del contesto associativo fino al 2019 non appare estendersi alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] fino a tale anno. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ne è consapevole, se ricava tale estensione dalla mancata prova della recisione dal legame associativo: trascura tuttavia che l'imputazione associativa è quella di cui all'art. 416 cod. pen., non già quella di cui all'art. 416 bis cod. pen., sì che non è ipotizzabile porre a carico dell'indagato l'onere di documentare la presa di distanza dall'organizzazione. i L'ordinanza, oltre a omettere la compiuta replica al tema dell'attualità della pericolosità, sollevato con riferimento a una condotta illecita di cui mancano indizi di consumazione dopo il 2016, non aggiunge alcunché in termini di motivazione sul punto: ne consegue l'annullamento con rinvio per nuovo esame del profilo riguardante le esigenze cautelari. P.Q.M. Annulla l'ordin
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