CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 05767/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19428/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatipresso l’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA , n. 14 9 / 2021 , depositata il 12/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio; sentito l’ Avv. dello [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo , nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Cataniache aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2009, l’Ufficio aveva recuperatomaggiori Ires, Iva ed Irap . 2. Con successiva istanza parte controricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. Considerato che: 1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione». Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 2. Partecontribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto ivi previsto. 3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit. 4. Inragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).