CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26793/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione inordine al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, per omessoriconoscimento delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto allecircostanze aggravanti, oltre che non consentito in questa sede, essendomeramente reiterativo di profili di censura già congruamente esaminati edisattesi dalla Corte territoriale, risulta anche manifestamente infondato,implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfuggeal sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendoritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata aritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto(Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono, pertanto,incensurabili dinanzi a questa Corte (si vedano le pagg. 3 e 4 della sentenzaimpugnata, sulle ragioni ritenute ostative alla prevalenza delle attenuanti exart.62-bis cod. pen.);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]