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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 1994

Cassazione n. 14325/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/12/1994 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del concorso nel delitto di furto aggravato in abitazione; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione del delitto nella forma tentata, è manifestamente infondato, perché denunzia difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione (in particolare rilevando il mancato impossessamento della refurtiva in ragione dell'intervento degli agenti), che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (dando atto che il ricorrente era già uscito dall'abitazione: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al mancato adeguamento del trattamento sanzionatorio, non sono consentiti in sede di legittimità, perché, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) che, nel determinare il trattamento sanzionatorio e nel confermare il diniego delle circostanze attenuanti generiche ha rilevato non solo la negativa personalità dell'imputato (in ragione dei precedenti emersi), ma anche la particolare gravità del fatto (alla luce delle specifiche modalità della condotta).

Né alcun disparità di trattamento rispetto al coimputato appare prospettarsi, attesa la specifica giustificazione fornita, alla luce della recidiva contestata (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/12/1994 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del concorso nel delitto di furto aggravato in abitazione; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione del delitto nella forma tentata, è manifestamente infondato, perché denunzia difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione (in particolare rilevando il mancato impossessamento della refurtiva in ragione dell'intervento degli agenti), che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (dando atto che il ricorrente era già uscito dall'abitazione: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al mancato adeguamento del trattamento sanzionatorio, non sono consentiti in sede di legittimità, perché, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) che, nel determinare il trattamento sanzionatorio e nel confermare il diniego delle circostanze attenuanti generiche ha rilevato non solo la negativa personalità dell'imputato (in ragione dei precedenti emersi), ma anche la particolare gravità del fatto (alla luce delle specifiche modalità della condotta). Né alcun disparità di trattamento rispetto al coimputato appare prospettarsi, attesa la specifica giustificazione fornita, alla luce della recidiva contestata (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 14325/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris