CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14712/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Franca, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ArcidiaconoMichele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato-ricorrente-controMinistero Della Giustizia in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso il decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 12/2023 depositato il03/08/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1693/2024Numero sezionale 2698/2025Numero di raccolta generale 14712/2026Data pubblicazione 18/05/20261. – Con ricorso ex art. 3, Legge n. 89/2001, depositato presso laCorte di Appello di Perugia il 28 ottobre 2019, gli istanti indicati in epigrafechiedevano che venisse dichiarata la violazione dell’art. 6, Convenzioneper la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali -sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui alrelativo par. 1 -, in ordine alla durata di un procedimento sempre inmateria di equa riparazione, instaurato dinanzi alla Corte di Appello diRoma nel febbraio 2010 e riassunta avanti alla medesima Corte di appello,definita dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 11227/2019, depositatail 24.04.2019 e che si era protratto complessivamente per oltre nove anni.Il Consigliere delegato della Corte di Appello di Perugia, con decreto n.53/2020, depositato il 27.02.2020, accoglieva il ricorso ingiungendo alMinistero intimato il pagamento in favole degli istanti la “somma di euro2.800,00…oltre agli interessi dalla domanda al saldo” e delle spese di lite,distratte ex art. 93 c.p.c.Avverso tale decisione proponeva opposizione ex art. 5 legge n.89/2001 il Ministero della Giustizia e con decreto n. 123/2021, depositatoil 16/03/2021, la Corte territoriale umbra revocava il decreto opposto erespingeva la domanda, ritenendo che i ricorrenti non avessero subitoalcun pregiudizio, non potendo confidare nel riconoscimentodell’indennizzo, essendo consapevoli della totale insussistenza dellepretese azionate dinanzi al giudice amministrativo, con condanna anche alpagamento delle spese di entrambe le fasi in favore dell’Amministrazione.2. - Gli istanti ricorrevano alla Corte di cassazione, con due motivi diimpugnazione, lamentando con il primo, violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2, legge n. 89/2001 e, con il secondo, censurando la decisionedella Corte di Appello di Perugia per violazione e/o falsa applicazionedell’art. 91 cod. proc. civ.Numero registro generale 1693/2024Numero sezionale 2698/2025Numero di raccolta generale 14712/2026Data pubblicazione 18/05/2026Con ordinanza n. 31059/2022, depositata il 20/10/2022, la Corte dilegittimità accoglieva “il primo motivo di ricorso“, dichiarando “assorbito ilsecondo motivo“: cassava quindi “ il decreto impugnato “, con rinvio “allaCorte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per lapronuncia sulle spese del giudizio di cassazione“.3. - Gli istanti riassumevano la causa ex art. 392 c.p.c., con ricorsoritualmente depositato dinanzi alla Corte di Appello di Perugia, la quale -costituitosi di nuovo il Ministero della giustizia -, con decreto n. 103/2023,depositato in data 03/08/2023, accoglieva la domanda, condannandol’Amministrazione resistente a pagare “ in favore di ciascuna partericorrente la complessiva somma di euro 2.800,00 per danno nonpatrimoniale, oltre ad interessi legali dalla data della domanda al saldo“,riconoscendo una durata non ragione di sette anni, nonché delle relativespese di lite liquidate, per la prima fase di opposizione in euro 895,00, perla fase di legittimità in euro 940,00, oltre ad euro 27,00 per esborsi edeuro 895,00, oltre ad euro 27,00 per la fase di riassunzione, poste acarico del Ministero soccombente, distratte ex art. 93 c.p.c.4. - Avverso siffatta decisione gli istanti propongono nuovamentericorso per la cassazione, con due motivi di impugnazione, censurandorispettivamente: la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.,dell’art. 2233, comma 2 c.c., del D.M. n. 55/2014, del D.M. n. 37/2018 edel D.M. n. 147/2022, nonché dell’art. 4, punto 5, D.M. n. 55/2014 per lamancata liquidazione dei compensi distinti per fasi in relazione ad ognigrado di giudizio; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 91c.p.c., art. 2233, comma 2 c.c., dei D.M. n. 55/2014, D.M. n. 37/2018 edel D.M. n. 147/2022Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.Numero registro generale 1693/2024Numero sezionale 2698/2025Numero di raccolta generale 14712/2026Data pubblicazione 18/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsaapplicazione di legge - art. 91, cod. proc. civ.; art. 2233, 2 comma, cod.civ.; d.m. n. 55/2014, d.m. n. 37/2018 e d.m. n. 147/2022; art. 4, punto5, d.m. n. 55/2014; mancata liquidazione compensi distinti per fasi, inrelazione ad ogni grado di giudizio. Il ricorrente evidenzia che evidenziareche il Decreto impugnato ha liquidato le spese di lite (poste a caricodell’Amministrazione soccombente per tutti i cinque gradi - tre di merito,due di legittimità -, in cui il giudizio si è articolato), in maniera globale edonnicomprensiva, limitandosi ad indicare l’importo finale liquidato perciascun grado, il tutto pari ad euro 2.785,00 - rispettivamente, euro895,00 + euro 967,00 (comprensiva di euro 27,00 per esborsi) + euro922,00 (comprensiva di euro 27,00 per esborsi), per i tre gradi di giudizio- e senza mai provvedere ad individuarne ed a distinguerne le vociafferenti alle singole e rispettive fasi. In realtà, ai sensi dell’art. 4, punto5, del D.M. n. 55/2014, “il compenso è liquidato per fasi” ed infatti laSuprema Corte ha sempre precisato che “il giudice, anche in assenza dinota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema diliquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad unadeterminazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci nonconsiderate o ridotte“(Cass. Sez. 6-2, n. 15443/2021 del 3/6/2021).1.1. - La censura è priva di pregio.Invero, in applicazione dell'art. 4, punto 5 del d.m. n. 55/2014, i compensidei professionisti, quando sono riferiti a più fasi del giudizio, devonoessere liquidati distinguendo ciascuna fase di esso, in modo da consentirela verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto dellerelative tabelle per essere un compenso unitario, principio che risultarigorosamente rispettato nella specie per avere il giudice del rinvioliquidato le spese per ciascuna fase. Risulta peraltro inconferente ilrichiamo alla giurisprudenza di questa Corte, invocata da parte ricorrente.Numero registro generale 1693/2024Numero sezionale 2698/2025Numero di raccolta generale 14712/2026Data pubblicazione 18/05/20262. - Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsaapplicazione di legge - artt. 10 e 91, cod. proc. civ.; art. 2233, comma 2cod. civ.; liquidazione compensi ex d.m. n. 55/2014, d.m. n. 37/2018 ed.m. n. 147/2022. In via subordinata si deduce che il Decreto impugnatodetermina le spese delle tre fasi di merito (quella originaria, instauratadinanzi alla Corte di Appello di Roma nel febbraio 2010, e poi riassuntadinanzi alla Corte territoriale umbra nel maggio 2013 ; quella della primariassunzione ex art. 392 c.p.c., conseguente all’ordinanza della SupremaCorte n. 702/2020; quella della seconda riassunzione ex art. 392 c.p.c.,conseguente all’ordinanza della Suprema Corte n. 31059/2022,rispettivamente in euro 895,00 + euro 967,00 (comprensiva di euro 27,00per esborsi) + euro 922,00 (comprensiva di euro 27,00 per esborsi). Taliliquidazioni risultano tutte inferiori, in realtà, ai rispettivi minimi tariffari,così come stabiliti dalla Tabella n. 12 (“giudizi innanzi alla Corte diAppello“) del D.M. n. 55/2014, con le modifiche apportatevi dal D.M. n.147/2022, applicabile a tutti i tre gradi di merito del giudizio stesso. Alriguardo si evidenzia che il Decreto impugnato liquida, a favore diciascuna parte ricorrente, la somma di “euro 2.800,00 ... oltre ad interessilegali dalla data della domanda al saldo“: domanda che, come lo stessoDecreto impugnato attesta (pag. 1), è stata proposta con “ricorso ex art.3, Legge n. 89/2001, depositato presso la Corte di Appello di Romanell’ottobre 2019“, con la conseguenza che lo scaglione di valore dellaTabella 12 (applicabile in quanto relativa ai “giudizi innanzi alla Corte diAppello“) del medesimo D.M. n. 55/2014, risulta essere quello compreso“da € 1.100,01 a € 5.200,00“.2.2.– Il secondo motivo è fondato nei termini di seguito esposti.In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, ilgiudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di liteavvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificatodal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, inNumero registro generale 1693/2024Numero sezionale 2698/2025Numero di raccolta generale 14712/2026Data pubblicazione 18/05/2026quanto aventi carattere inderogabile (Cass. Sez. 2, 13 aprile 2023, n.9815). Riguardo al procedimento di equa riparazione per irragionevoledurata del processo, l'opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001,avverso il decreto di rigetto non è assimilabile ad un appello, né introduceun autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulladomanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unicoprocedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con ilricorso introduttivo (Cass. Sez. 6-2, 26 maggio 2020, n. 9728). Neconsegue che, se la domanda viene accolta in tale sede, la condanna allespese segue l'esito complessivo del giudizio, senza che sia possibileprocedere a una distinta liquidazione per la fase monocratica (Cass. Sez.2, 3 settembre 2024, n. 23630; Cass. Sez. 6-2, 16 settembre 2015, n.18200).Nel caso di specie, applicando le tabelle di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto2022, partendo dal decisum di euro 2.800,00 (valore della causa: da euro1.101 a euro 5.200), si ottiene, per la fase di merito, un compensotabellare minimo di euro 1.458,00, (ottenuto prevedendo: per la fase distudio della controversia, valore minimo euro 268,00; per faseintroduttiva del giudizio, valore minimo euro 268,00; per fase istruttoriae/o di trattazione, valore minimo euro 496,00; per fase decisionale, valoreminimo euro 426,00. Pertanto, la Corte d'appello, liquidando per compensil’importo di euro 895,00 per la fase originaria e altrettanti euro 895,00(oltre ad euro 27,00 per esborsi) per quella della riassunzione oltreaccessori si è attestata al di sotto dei minimi tabellari.Non risultano invece violati i minimi riguardo al giudizio di legittimità(valore della causa: da euro 1.101 a euro 5.200 per un compensotabellare - valori minimi - euro 939,00 di cui fase di studio dellacontroversia, valore minimo euro 355,00; fase introduttiva del giudizio,valore minimo euro 389,00; fase decisionale, valore minimo euro 195,00),Numero registro generale 1693/2024Numero sezionale 2698/2025Numero di raccolta generale 14712/2026Data pubblicazione 18/05/2026avendo la Corte d'appello liquidato euro 940,00, oltre ad euro 27,00 peresborsi.3. – Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accoltonei termini di cui al secondo motivo, rigettato il primo, con la cassazionedel decreto impugnato limitatamente alla parte di motivo accolto, e, aisensi dell’art. 384 cod. proc. civ., non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, decide nel merito e ad integrazione del dispositivodel decreto impugnato, liquida le spese per ciascuna delle due fasi dimerito in euro 1.458,00, in luogo di euro 895,00, da distrarsi in favore delprocuratore, dichiaratosi antistatario.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo, tenuto conto delvalore della causa, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosiantistatario. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cuimotivazione, rigettato il primo; cassa il decreto impugnato limitatamentealla liquidazione delle spese della fase originaria di merito e della fase diriassunzione, condannando il Ministero della giustizia alla rifusione infavore della parte ricorrente delle spese di lite della fase originaria dimerito che liquida in euro 1.458,00 per compensi, oltre al rimborso spesegenerali (15%) ed accessori come per legge, della fase di riassunzione cheliquida in euro 1.458,00 per compensi ed euro 27,00 per esborsi, oltre alrimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge, condistrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del presentegiudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 939,00 percompensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, con gli accessori di legge e ilrimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e con distrazione infavore del procuratore dichiaratosi antistatario.Numero registro generale 1693/2024Numero sezionale 2698/2025Numero di raccolta generale 14712/2026Data pubblicazione 18/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, l’11 novembre 2025.La PresidenteMilena Falaschi