CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2026
Cassazione n. 22882/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]visti gli atti;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 23.9.2025, il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] haprovveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su una richiesta di applicazione delladisciplina della continuazione ai reati oggetto di quattro sentenze irrevocabili di condanna diCristian [OSCURATO:PERSONA]: 1) reato di cui agli artt. 56, 628, comma primo, n. 1), 582 cod. pen,commesso in Antegnate l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) reato di cui agli artt. 624, 625, n. 7), cod. pen.,commesso in Calcio il 16.4.2014; 3) reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R n. 309 del 1990,commesso in provincia di [OSCURATO:PERSONA] e di Milano il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 4) reato di cui all'art. 73,commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Nicotera fino al 26.8.2021.Il giudice dell'esecuzione ha considerato che la disamina delle singole vicendeprocessuali non consentisse di desumere dati di collegamento tra i diversi reati, nonpotendosi valorizzare la parziale omogeneità dei fatti, che, di contro, non sono ravvicinati neltempo e sono stati commessi in luoghi diversi.L’agire illecito di [OSCURATO:PERSONA], secondo il G.i.p., rimanda, più che al perseguimento di undisegno criminoso unico, a una generica inclinazione a delinquere: di conseguenza, l’istanzaè stata rigettata.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] MicheleBurzì, articolando quattro motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce violazione degli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen.In particolare, lamenta che l'ordinanza non ha considerato: a) la finalità unitaria, inquanto [OSCURATO:PERSONA] aveva un progetto criminoso finalizzato al traffico di stupefacenti, per realizzareil quale necessitava di liquidità iniziale per l'acquisto delle sostanze, che cercò di procurarsirivelata dalla cronologia dei fatti; c) l'omogeneità teleologica, perché tutti i reati sonoaccomunati dalla medesima finalità di lucro.2.2 Con il secondo motivo, deduce erronea interpretazione del lasso temporaleintercorso tra i reati.Il giudice dell’esecuzione ha erroneamente valorizzato il dato temporale come elementoostativo al riconoscimento della continuazione, disattendendo la giurisprudenza di legittimitàsecondo cui il dato cronologico, pur costituendo un elemento di indubbia rilevanza nonrappresenta un indizio necessario e deve essere sempre valutato unitamente agli altri fattorisintomatici.2.3 Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione, censurando che il provvedimentoimpugnato non ha considerato gli elementi dimostrativi dell’unicità del disegno criminoso, ecioè l'identità del movente, il collegamento funzionale e la continuità dell'attività illecita.2.4 Con il quarto motivo, deduce la contraddittorietà della motivazione, nella qualel’ordinanza impugnata incorre quando afferma che [OSCURATO:PERSONA] ha compiuto una generica sceltadelinquenziale, laddove si tratta di un progetto specifico finalizzato all'obiettivo del trafficodegli stupefacenti, che costituisce l'elemento unificatore di tutti gli episodi criminosi, anche diquelli contro il patrimonio che erano finalizzati a procurarsi un profitto per avviare ilcommercio di droga.3. Con requisitoria scritta del 28.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. La valutazione della adeguatezza della motivazione dell’ordinanza impugnata devemuovere dal rilievo che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicitàdel disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudicedi merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorrettoda adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222- 01).E’ principio altrettanto consolidato, poi, quello secondo cui, in sede di applicazione delladisciplina del reato continuato nella fase di esecuzione, non è sufficiente il mero riferimentoalla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indicisintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualitàcriminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti(Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010,In questa prospettiva, la motivazione dell’ordinanza impugnata è da considerarsiadeguata, perché fa convenientemente riferimento sia alla distanza cronologica e geograficadei reati, sia alla non del tutto coincidente omogeneità tipologica degli stessi, per farnediscendere in modo nient’affatto illogico la conclusiva valutazione della riconducibilità degliilleciti ad una generale inclinazione a delinquere del condannato piuttosto che a un precisodisegno criminoso iniziale.Il giudice dell’esecuzione, dunque, ha fatto corretta applicazione del principio secondocui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica non solo dellasussistenza di concreti indicatori, ma anche del fatto che, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, nonessendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01).2. Il ricorso, dal canto suo, contrasta la motivazione dell’ordinanza impugnatasostenendo essenzialmente che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe compiuto il furto e la rapina (ossia, i primidue reati) per procurarsi il capitale necessario per dare inizio ad un traffico di stupefacenti(oggetto degli altri due reati).Si tratta, tuttavia, di un argomento del tutto inidoneo a invalidare il percorsoargomentativo del giudice dell’esecuzione, che è invece basato su una ragionevole econcreta valutazione degli elementi realmente disponibili.La prospettazione difensiva della sussistenza della continuazione, soprattutto quandoambisce a contraddire una motivazione non illogica, deve farsi carico dell’allegazione deglielementi precisi su cui si fonda l’affermazione della medesimezza di un disegno criminosooriginario.Nel caso di specie, il ricorso non contiene l’indicazione di specifici dati sintomatici dellariconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria.Le doglianze si esauriscono in una petizione di principio, che non dà contezza alcunadel motivo per cui reati contro il patrimonio commessi in Lombardia sarebbero daconsiderare preordinati al procacciamento delle ricorse economiche necessarie perimpiantare un traffico di stupefacenti in Calabria dopo due anni e mezzo e fino a sette annidopo.Benché il ricorso si fondi sull’affermazione secondo cui «la cronologia dei fatti rivelauna progressione logica e funzionale», è da ritenersi, di contro, che la prospettazionedifensiva sia auto-assertiva e difetti dell’indicazione di elementi concreti (desumibili dagli attiprocessuali e non meramente autoreferenziali) da cui ricavare la sua eventuale plausibilità.3. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con laconseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]