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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 26930/2022

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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/11/2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava al ricorrente la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di truffa contestatigli.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) violazione di legge in ordine al mancato proscioglimento del ricorrente ex art.129 cod. proc. pen. e quanto alla determinazione della pena;[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento ed alla congruità del trattamento sanzionatorio in presenza di pene non illegali.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.06.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lfredo Mantovano 1,44" [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/11/2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava al ricorrente la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di truffa contestatigli. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) violazione di legge in ordine al mancato proscioglimento del ricorrente ex art.129 cod. proc. pen. e quanto alla determinazione della pena;[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento ed alla congruità del trattamento sanzionatorio in presenza di pene non illegali. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.06.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lfredo Mantovano 1,44" [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26930/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris