CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 09989/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10528/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 63 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161 presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10528/2014 Numero sezionale 866/2022 Numero di raccolta generale 9989/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE, n. 93/24/13, depositata il 23/10/2013. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Piemonte ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza (n. 105/2/10) con la quale la Commissione tributaria provinciale di Asti, per quanto adesso rileva, aveva rigettato il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento dell’importo di euro 51.575,17, a titolo di Irpef e Irap, per le annualità 2003 e 2004; 2. il contribuente ricorre con otto motivi per la cassazione della sentenza di appello e l’Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] resistono ciascuna con controricorso; Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso [«Violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 10, 12, 25 dpr 602/73, art. 19 dpr 546/92, articoli 3 e 21 septies l. 241/90 e art. 7 l. 212/2000 2697 c.c., art. 3, 24 e 111 Cost. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Nullità della sentenza e del procedimento, difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, motivazione omessa, violazione art. 112 c.p.c., 132 c.p.c., 36 dlgs 546/92 (art. 360 n. 4 c.p.c.). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) e comunque motivazione insufficiente contraddittoria o illogica circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.)»], il ricorrente censura, in rapporto ai diversi parametri normativi dell’articolo 360, sopra riprodotti, l’asserzione della sentenza r.g. n. 10528/2014 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10528/2014 Numero sezionale 866/2022 Numero di raccolta generale 9989/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 impugnata secondo cui (cfr. pag. 3) «Il difetto di sottoscrizione della cartella e del ruolo sono motivi di lamentela che non hanno fondamento in quanto non previsti da alcuna norma»; 2. con il secondo motivo [«Violazione degli articoli 10, 12, dpr 602/73, 112 e 115 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Nullità della sentenza e del procedimento, difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, motivazione omessa, violazione art. 112 c.p.c., 132 c.p.c., 36 dlgs 546/92 (art. 360 n. 4 c.p.c.). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) e comunque motivazione insufficiente contraddittoria o illogica circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.)»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare sull’eccezione dell’appellante secondo cui la mancanza di sottoscrizione dei ruoli impugnati e, conseguentemente, la mancanza di esecutorietà degli stessi, era circostanza non contestata ex adverso che, pertanto, ai sensi dell’art. 115, cod. proc. civ., doveva considerarsi incontrovertibile; 3. con il terzo motivo [«Violazione e falsa applicazione sotto diversi profili degli artt. 12 e 25, dpr 602/1973, 21 septies l. 241/90 e art. 7 l. 212/2000 (Statuto del contribuente), 24 e 111 Cost.; nonché 2697 c.c., 112, 113, 115 e 132 c.p.c., 36 dlgs 546/92 (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.). Nullità della sentenza e del procedimento, difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, motivazione omessa, violazione art. 112 c.p.c., 132 c.p.c., 36 dlgs 546/92 (art. 360 n. 4 c.p.c.). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) e comunque motivazione insufficiente contraddittoria o illogica circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.)»], il ricorrente denuncia, in rapporto ai diversi parametri normativi dell’articolo 360, sopra riprodotti, che la sentenza ha disatteso il motivo di appello r.g. n. 10528/2014 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10528/2014 Numero sezionale 866/2022 Numero di raccolta generale 9989/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 attinente al difetto di motivazione della cartella con statuizione (cfr. pag. 16 del ricorso per cassazione) “apodittica e priva di motivazione”; 4. con il quarto motivo [«Violazione e falsa applicazione sotto diversi profili degli artt. 20 e 25, dpr 602/1973, 21 septies l. 241/90 e art. 7 l. 212/2000 (Statuto del contribuente), dell’art. 36 comma 4 ter del d.l. 248/07, art. 24 e 111 Cost.; nonché 112, 113, 115 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.). Nullità della sentenza e del procedimento, omessa pronuncia, motivazione omessa, violazione [art.] 132 c.p.c., 36 dlgs 546/92 (art. 360 n. 4 c.p.c.). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) e comunque motivazione insufficiente contraddittoria o illogica circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.)»], il ricorrente denuncia, in rapporto ai diversi parametri normativi dell’articolo 360, sopra riprodotti, il passo della sentenza secondo cui «La cartella è stata predisposta, in forma vincolata, secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e conteneva tutti gli elementi obbligatori, con l’indicazione del responsabile del procedimento [OSCURATO:PERSONA], Direttore pro tempore.»; 5. con il quinto motivo [«Violazione e falsa applicazione sotto diversi profili degli artt. 20 e 25, dpr 602/1973, 21 septies l. 241/90 e art. 7 l. 212/2000 (Statuto del contribuente), dell’art. 36 comma 4 ter del d.l. 248/07, art. 24, 97 e 111 Cost.; nonché 112, 113, 115 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.). Nullità della sentenza e del procedimento, omessa pronuncia, motivazione omessa, violazione [art.] 132 c.p.c., 36 dlgs 546/92 (art. 360 n. 4 c.p.c.). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) e comunque motivazione insufficiente contraddittoria o illogica circa un punto decisivo della r.g. n. 10528/2014 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10528/2014 Numero sezionale 866/2022 Numero di raccolta generale 9989/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.)»], il ricorrente denuncia, in rapporto ai diversi parametri normativi, sopra riprodotti, il dictum della sentenza impugnata secondo cui la cartella recava l’indicazione del responsabile del procedimento “[OSCURATO:PERSONA], direttore pro tempore”, senza considerare che lo stesso atto, in realtà, era privo dell’indicazione puntuale della qualifica di tale soggetto e che, comunque, da tale punto di vista, la cartella non era affatto chiara; 6. con il sesto motivo [«Violazione e falsa applicazione sotto diversi profili degli artt. 20 e 25, dpr 602/1973, 21 septies l. 241/90 e art. 7 l. 212/2000 (Statuto del contribuente), dell’art. 36 comma 4 ter del d.l. 248/07, art. 24, 97 e 111 Cost.; nonché 112, 113, 115 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.). Nullità della sentenza e del procedimento, omessa pronuncia, motivazione omessa, violazione [art.] 132 c.p.c., 36 dlgs 546/92 (art. 360 n. 4 c.p.c.). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) e comunque motivazione insufficiente contraddittoria o illogica circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.)»], il ricorrente denuncia, in rapporto ai diversi parametri normativi, sopra riprodotti, che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sulla questione, sollevata dall’appellante dinanzi alla C.T.R., che la cartella recava l’intimazione di pagamento di poste (in particolare, i compensi di riscossione e gli interessi successivi) in relazione alle quali, nella stessa cartella, non era indicato alcun soggetto responsabile, e ciò (tra l’altro) in violazione dell’obbligo di trasparenza dell’attività amministrativa, del principio di piena informazione del cittadino e di garanzia del diritto di difesa, sanciti dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 377 del 2007; r.g. n. 10528/2014 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10528/2014 Numero sezionale 866/2022 Numero di raccolta generale 9989/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 7. con il settimo motivo [«Violazione e falsa applicazione sotto diversi profili degli artt. 17 d.lgs. 112/1999, e dm 4 agosto 2000, 25, dpr 602/1973, 21 septies l. 241/90 e art. 7 l. 212/2000 (Statuto del contribuente), dell’art. 36 comma 4 ter del d.l. 248/07, art. 3, 24, 97 e 111 Cost. art. 107 T.F.E.U.; nonché 112, 113 e 115 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.). Nullità della sentenza e del procedimento, omessa pronuncia, motivazione omessa, violazione [art.] 132 c.p.c., 36 dlgs 546/92 (art. 360 n. 4 c.p.c.). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) e comunque motivazione insufficiente contraddittoria o illogica circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.)»], il ricorrente denuncia, in rapporto ai diversi parametri normativi, sopra riprodotti, che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sul motivo d’appello secondo cui le somme precettate in cartella a titolo di “compensi di riscossione”, in misura percentuale (c.d. aggio) su tutte le somme oggetto dell’intimazione, erano immotivate, incontrollabili, sproporzionate e vessatorie rispetto al costo effettivo di esazione; 8. con l’ottavo motivo [«Violazione e falsa applicazione di norma di diritto art. 26 dpr 602/73, art. 60 d.p.r. 600/73, art. 137, 148, 149, 156, 160 c.p.c. art. 14 L. 890/82, 24 e 111 Cost., 2697 c.c., art. 6 l. 212/2000 (art. 360 nr. 3). Nullità della sentenza e del procedimento, omessa pronuncia, motivazione omessa, violazione [art.] 132 c.p.c., 36 dlgs 546/92 (art. 360 n. 4 c.p.c.). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) e comunque motivazione insufficiente contraddittoria o illogica circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.)»], il ricorrente denuncia, in rapporto ai diversi parametri normativi, sopra riprodotti, che la sentenza impugnata ha contra legem negato l’inesistenza della r.g. n. 10528/2014 6 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10528/2014 Numero sezionale 866/2022 Numero di raccolta generale 9989/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 notifica per mancanza della “relata”, trascurando che, in realtà, l’attività notificatoria era inesistente proprio a causa della mancanza della relata di notifica e in assenza dell’intervento, nel procedimento notificatorio, di un soggetto titolato a compiere l’attività di notifica; 9. così riassunte le articolate critiche alla sentenza d’appello, occorre premettere che esse sono tutte quante inammissibili quando lamentano l’omesso esame di un motivo di appello, sussunto nel prisma normativo dei nn. 3 e 5 (novellato, mentre la precedente formulazione della carenza della motivazione non è applicabile ratione temporis) dell’articolo 360 del codice di rito. E ciò in quanto un simile vizio esula sia dal parametro della violazione di legge (art. 360, n. 3) sia da quello dell’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, n. 5), contra legem invocati dal ricorrente, e va invece rapportato al diverso parametro della nullità della sentenza per error in procedendo (art. 360, n. 4). Infatti, è indirizzo pacifico della Corte che «L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile.» (Cass. 16/03/2017, n. 6835); 10. il primo e il secondo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, non sono fondati; la decisione di appello si muove nel solco della giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cass. 04/12/2019, n. 31605, cui dà continuità tra le altre Cass. 19/07/2021, n. 20636), secondo cui «In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione r.g. n. 10528/2014 7 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10528/2014 Numero sezionale 866/2022 Numero di raccolta generale 9989/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.»; 11. il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, non sono fondati; la C.T.R., con un accertamento di fatto ad essa riservato, ha stabilito che la cartella impugnata, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, oltre ad indicare il responsabile del procedimento (nella persona di [OSCURATO:PERSONA]), era stata predisposta secondo l’apposito modello approvato con d.m., che (come accennato al p. 10) non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (cfr. in termini Cass. 4/12/2019, n. 31605). Dalle risultanze processuali si evince che la cartella qui impugnata scaturisce da due distinti avvisi di accertamento (per il 2003 e il 2004), sicché va anche rimarcato che, come condivisibilmente già rilevato dalla Corte, la cartella esattoriale deve essere specificamente motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile quando - diversamente dalla fattispecie in esame - la sua emissione non sia stata preceduta da un avviso di accertamento (Cass. 19/04/2017, n. 9799, menzionata da Cass. 26/11/2021, n. 36896); r.g. n. 10528/2014 8 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10528/2014 Numero sezionale 866/2022 Numero di raccolta generale 9989/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 12. il settimo motivo non è fondato; è utile rammentare che, per giurisprudenza costante, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. 6/12/2017, n. 29191 - conf. ex multis: 08/03/2007, n. 5351; 13/10/2017, n. 24155; 04/06/2019, n. 15255; 30/01/2020 n. 2153; 02/04/2020, n. 7662; 13/01/2022, n. 864, 01/03/2022, n. 6786 - ha affermato che «Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.»). Nella fattispecie concreta, è ovvio che la C.T.R. (e prima di essa la C.T.P.), quando riconosce la legittimità della cartella, esclude implicitamente la fondatezza degli argomenti esposti dal contribuente a sostegno dell’asserita non debenza dell’aggio. Del resto, la statuizione (implicita) del giudice d’appello è in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr., da ultimo, sent. n. 120 del 2021) che ha ritenuto conforme alla Costituzione l’imposizione a carico del debitore di un aggio in percentuale fissa (nella specie, la cartella trascritta nei motivi di ricorso per cassazione reca un aggio del 9%), integrale o ridotta, anziché riferito all’effettivo costo del servizio, ed ha demandato al legislatore il compito di riformare la materia, al fine sia di superare il concreto rischio di una sproporzionata misura dell’aggio, sia di r.g. n. 10528/2014 9 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10528/2014 Numero sezionale 866/2022 Numero di raccolta generale 9989/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 rendere efficiente il sistema della riscossione. E, in effetti, l’art. 1, comma 15 e seguenti, della legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022) – quale norma non retroattiva - ha previsto che il costo di remunerazione del servizio, per i carichi affidati al gestore della riscossione nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gravi prevalentemente sul bilancio dello Stato; 13. l’ottavo motivo non è fondato; al contrario di quanto afferma il ricorrente, la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento non è inesistente, ma è del tutto valida, donde la correzione del passaggio argomentativo della pronuncia impugnata nella parte in cui si asserisce che l’assenza della relata di notifica sarebbe causa (non certo d’inesistenza, ma) della mera irregolarità del procedimento notificatorio. Va dato seguito alla consolidata giurisprudenza sezionale (si veda Cass. 29/11/2021, n. 37347) che ha chiarito che «con riferimento alla notifica della cartella esattoriale direttamente eseguita dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale, ai sensi del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, c. 1, la Corte ha avuto modo di (ripetutamente) rilevare che viene, così, in considerazione una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati; in tal caso, difatti, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta r.g. n. 10528/2014 10 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10528/2014 Numero sezionale 866/2022 Numero di raccolta generale 9989/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (v. Cass., 3 dicembre 2020, n. 27697; Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 28 luglio 2010, n. 17598; v., altresì, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009, n. 14327); […] in particolare, si è, poi, precisato che nel caso di notifica della cartella di pagamento eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non anche le disposizioni di cui alla l. n. 890 del 1982 (v., ex plurimis, Cass., 4 febbraio 2020, n. 2489; Cass., 3 aprile 2019, n. 9240; Cass., 12 novembre 2018, n. 28872; Cass., 13 giugno 2016, n. 12083) né, a maggior ragione, le disposizioni (d.p.r. n. 600 del 1973, art. 60) che presuppongono l’intervento di un agente della notificazione; […] conclusioni, queste, cui è pervenuto (anche) il Giudice delle leggi che (ripetutamente) ha disatteso le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento alla disposizione in esame, rimarcando che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, eseguita ai sensi dell’art. 26, cit., ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dalla l. n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina, - che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto, stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, - non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, r.g. n. 10528/2014 11 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10528/2014 Numero sezionale 866/2022 Numero di raccolta generale 9989/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (v. Corte Cost., 23 luglio 2018, n. 175 cui adde Corte Cost., 3 gennaio 2020, n. 2; Corte Cost., 24 aprile 2019, n. 104)»; 14. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere le spese del giudizio di legittimità all’Agenzia delle entrate, liquidandole in euro 3.200,00, a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, e all’Agente della riscossione, liquidandole in euro 3.200,00, a titolo di compenso, euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi