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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13824/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania confermava la sentenza con cui il tribunale di Caltagirone, sezione distaccata di Grammichele, in data 23.4.2012, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato di energia elettrica in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di appello ed alla sussistenza della contestata aggravante ex art. 625, co. 2, n. 2, c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Ed invero con esso il ricorrente propone, peraltro del tutto genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289).

Va, inoltre, evidenziato come la conclusione cui è pervenuta la corte territoriale appare conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui costituisce furto aggravato, ai sensi dell'art. 625, co. 2, c.p., sub specie dell'uso di un mezzo fraudolento, l'allacciamento abusivo alla rete esterna dell'Enel mediante cavi per la sottrazione della energia elettrica, come quello realizzato nel caso in esame (cfr. Cass., sez.

IV, 20.10.2011, n. 47834, rv. 252458; Cass., sez.

IV, 22.12.2016, n. 3339, rv. 269013)

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del / procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania confermava la sentenza con cui il tribunale di Caltagirone, sezione distaccata di Grammichele, in data 23.4.2012, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato di energia elettrica in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di appello ed alla sussistenza della contestata aggravante ex art. 625, co. 2, n. 2, c.p. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Ed invero con esso il ricorrente propone, peraltro del tutto genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Va, inoltre, evidenziato come la conclusione cui è pervenuta la corte territoriale appare conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui costituisce furto aggravato, ai sensi dell'art. 625, co. 2, c.p., sub specie dell'uso di un mezzo fraudolento, l'allacciamento abusivo alla rete esterna dell'Enel mediante cavi per la sottrazione della energia elettrica, come quello realizzato nel caso in esame (cfr. Cass., sez. IV, 20.10.2011, n. 47834, rv. 252458; Cass., sez. IV, 22.12.2016, n. 3339, rv. 269013) 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del / procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R
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