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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 26512/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trieste che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 08/08/2022 del GIP del medesimo tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziarla del reato di cui agli artt. 81, 110, 452-quaterdecies cod. pen., ha ordinato il sequestro preventivo dell'autocarro tg. [OSCURATO:TARGA] di proprietà della società «[OSCURATO:SOCIETA].» da lui legalmente rappresentata. 1.1.Articolando un solo motivo deduce la violazione degli artt. 240, comma terzo, e 452-quaterdecies cod. pen. 2.Con memoria del 28/02/2023, il difensore ha replicato alla richieste del PG di inammissibilità del ricorso, insistendo per l'ammissibilità e la fondatezza dello stesso. 3.11 ricorso è inammissibile. 4.0sserva il Collegio: 4.1.premesso che il bene in sequestro è di proprietà della società legalmente rappresentata dal ricorrente, questi, quale persona fisica, non è titolare di alcuna situazione giuridica soggettiva attiva lesa dal provvedimento ablatorio.

Egli perciò, in quanto tale, non aveva (e non ha) alcun interesse concreto ad impugnare il provvedimento cautelare dal cui annullamento non trarrebbe alcun beneficio; 4.2.1a legittimazione ad impugnare, attribuita all'imputato/persona sottoposta alle indagini dall'art. 322, comma 1, cod. proc. pen., deve essere coniugata con il principio secondo il quale «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse» (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.); 4.3.1'interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez.

U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez.

U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez.

U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez.

U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397; Sez.

U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497); 4.4.1'art. 322, cod. proc. pen., in ossequio a quanto prevede l'art. 568, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, individua coloro ai quali spetta espressamente il diritto di proporre riesame avverso il decreto di sequestro; 4.5.1a successiva specificazione, contenuta nel comma quarto dello stesso art. 568, cod. proc. pen., secondo la quale per impugnare occorre avervi interesse, palesa l'intenzione del legislatore di distinguere la legittimazione a proporre impugnazione dall'interesse ad impugnare.

L'impugnazione è lo strumento processuale per ottenere un risultato concreto che può essere utilizzato solo da chi è legittimato a servirsene; sicché l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.); 4.6.chiara, sul punto, Sez.

U, Serafino, cit., per la quale la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto.

Sulla base di tale premessa, è stata affermata la carenza d'interesse dell'imputato - che aveva patteggiato la pena per il delitto di spaccio di modica quantità di stupefacenti, vedendosi confiscare la somma ricavata dalla cessione - a impugnare il capo relativo alla confisca, sul rilievo che la questione relativa alla legittimità di quest'ultima era meramente teorica e astratta, una volta esclusa l'esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietà a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilità del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità "jure civili" della sua pretesa, configurabile, pertanto, come interesse di mero fatto; 4.7.nel caso di specie, il ricorrente non è proprietario del bene in sequestro del quale non potrebbe mai essere disposta la restituzione in suo favore sicché persegue un interesse di mero fatto che rende privo di concretezza e attualità l'interesse a proporre sia il riesame che l'odierno ricorso; 4.8.peraltro, anche a voler ritenere che egli agisca quale legale rappresentante della società, estranea, in quanto tale, alla consumazione del reato per il quale si procede, resta il fatto che il difensore non era (e non è) munito di procura speciale; 4.9.costituisce insegnamento costante di questa Corte che ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, Poli, Rv. 258580; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692); 4.10.come spiegato in motivazione da Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Pace, Rv. 245440 (richiamata, sul punto, da Sez. 6, n. 13154 del 2010), «per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso dell'odierno ricorrente, vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall'art. 100, cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 cod. proc. dv.; mentre l'indagato o imputato, che è assoggettato all'azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell'assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato (v. per simili concetti Cass., sez.

Il, 21 novembre 2006, Tanda; Cass., sez.

VI, 25 settembre 2007, Puliga; Id., 18 giugno 2008, Lombardi; Id., 17 febbraio 2009, Pirozzi); valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell'imputato (v. art. 4 ult. comma legge n. 1423 del 1956).

Invece, il terzo interessato, quale è l'odierno ricorrente, al pari dei soggetti considerati espressamente dall'art. 100, cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore». 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trieste che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 08/08/2022 del GIP del medesimo tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziarla del reato di cui agli artt. 81, 110, 452-quaterdecies cod. pen., ha ordinato il sequestro preventivo dell'autocarro tg. [OSCURATO:TARGA] di proprietà della società «[OSCURATO:SOCIETA].» da lui legalmente rappresentata. 1.1.Articolando un solo motivo deduce la violazione degli artt. 240, comma terzo, e 452-quaterdecies cod. pen. 2.Con memoria del 28/02/2023, il difensore ha replicato alla richieste del PG di inammissibilità del ricorso, insistendo per l'ammissibilità e la fondatezza dello stesso. 3.11 ricorso è inammissibile. 4.0sserva il Collegio: 4.1.premesso che il bene in sequestro è di proprietà della società legalmente rappresentata dal ricorrente, questi, quale persona fisica, non è titolare di alcuna situazione giuridica soggettiva attiva lesa dal provvedimento ablatorio. Egli perciò, in quanto tale, non aveva (e non ha) alcun interesse concreto ad impugnare il provvedimento cautelare dal cui annullamento non trarrebbe alcun beneficio; 4.2.1a legittimazione ad impugnare, attribuita all'imputato/persona sottoposta alle indagini dall'art. 322, comma 1, cod. proc. pen., deve essere coniugata con il principio secondo il quale «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse» (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.); 4.3.1'interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397; Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497); 4.4.1'art. 322, cod. proc. pen., in ossequio a quanto prevede l'art. 568, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, individua coloro ai quali spetta espressamente il diritto di proporre riesame avverso il decreto di sequestro; 4.5.1a successiva specificazione, contenuta nel comma quarto dello stesso art. 568, cod. proc. pen., secondo la quale per impugnare occorre avervi interesse, palesa l'intenzione del legislatore di distinguere la legittimazione a proporre impugnazione dall'interesse ad impugnare. L'impugnazione è lo strumento processuale per ottenere un risultato concreto che può essere utilizzato solo da chi è legittimato a servirsene; sicché l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.); 4.6.chiara, sul punto, Sez. U, Serafino, cit., per la quale la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto. Sulla base di tale premessa, è stata affermata la carenza d'interesse dell'imputato - che aveva patteggiato la pena per il delitto di spaccio di modica quantità di stupefacenti, vedendosi confiscare la somma ricavata dalla cessione - a impugnare il capo relativo alla confisca, sul rilievo che la questione relativa alla legittimità di quest'ultima era meramente teorica e astratta, una volta esclusa l'esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietà a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilità del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità "jure civili" della sua pretesa, configurabile, pertanto, come interesse di mero fatto; 4.7.nel caso di specie, il ricorrente non è proprietario del bene in sequestro del quale non potrebbe mai essere disposta la restituzione in suo favore sicché persegue un interesse di mero fatto che rende privo di concretezza e attualità l'interesse a proporre sia il riesame che l'odierno ricorso; 4.8.peraltro, anche a voler ritenere che egli agisca quale legale rappresentante della società, estranea, in quanto tale, alla consumazione del reato per il quale si procede, resta il fatto che il difensore non era (e non è) munito di procura speciale; 4.9.costituisce insegnamento costante di questa Corte che ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, Poli, Rv. 258580; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692); 4.10.come spiegato in motivazione da Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Pace, Rv. 245440 (richiamata, sul punto, da Sez. 6, n. 13154 del 2010), «per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso dell'odierno ricorrente, vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall'art. 100, cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 cod. proc. dv.; mentre l'indagato o imputato, che è assoggettato all'azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell'assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato (v. per simili concetti Cass., sez. Il, 21 novembre 2006, Tanda; Cass., sez. VI, 25 settembre 2007, Puliga; Id., 18 giugno 2008, Lombardi; Id., 17 febbraio 2009, Pirozzi); valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell'imputato (v. art. 4 ult. comma legge n. 1423 del 1956). Invece, il terzo interessato, quale è l'odierno ricorrente, al pari dei soggetti considerati espressamente dall'art. 100, cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore». 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000
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