CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 ottobre 2021
Cassazione n. 12700/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano, veniva riformata quoad poenam la sentenza del Tribunale di Milano in data 1/7/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - imputato per il reato di bancarotta fraudo- lenta impropria - rideterminando la pena principale in anni due e mesi nove di reclusione e confermando la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni dieci. A seguito di annullamento di questa Corte di cassazione limitatamente alla determinazione delle pene accessorie, alla stregua della sentenza n. 222 del 5/12/2018 della Corte Costituzionale, si svolgeva un nuovo processo di appello conclusosi con sentenza del 19/2/2020, in cui la Corte territoriale procedeva a > rideterminare le pene accessorie fissandole nella durata di anni cinque. Osservava la Corte milanese che il giudice di merito deve procedere alla fissazione delle pene accessorie in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., e non rapportando le stesse alla durata della pena principale, ai sensi dell'art. 37 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto nuovamente ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], avanzando a motivo unico di impugnazione la manifesta iilogicità della motivazione con riferimento alla determinazione delle pene accessorie. Sostiene il ricorrente che detto vizio ricade sul punto della individuazione dei criteri legali che hanno guidato il giudice nella dosimetria delle pene accessorie, e che la discrezionalità vincolata che governa detta materia avrebbe richiesto una specifica indicazione delle ragioni attinenti alla gravità globale dei fatti (da tenere distinta dal disvalore tipico del reato, astrattamente configurato) e alla capacità a delinquere dell'imputato, nella specie desunta apoditticamente dai precedenti penali e cristallizzata all'epoca del reato, senza alcuna considerazione per condotte successive rilevanti, quali la riparazione del danno cagionato alle parti civili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato. 1.1. Invero, non si apprezza il censurato vizio argomentativo, in quanto la sentenza impugnata ha espresso chiaramente le direttrici della determinazione della pena accessoria in cinque anni, dandone ampia e congrua motivazione in conformità ai criteri previsti dell'art. 133 cod. pen. e facendo corretto uso dei propri poteri discrezionali. In tale prospettiva, la Corte territoriale ha valutato sia la particolare gravità del reato, alla stregua delle risultanze probatorie, sia la personalità dell'imputato, ad esse parametrando la durata delle pene accessorie: in particolare, ha rimarcato che il Leto ha prolungatamente distratto beni strumentali della società, per un complessivo valore di Euro 402.325, ed ha altresì messo in evidenza la sussistenza a suo carico di plurimi precedenti penali. Trattasi, all'evidenza, di motivazione congrua, conforme a diritto e coerente con le risultanze fattuali e, come tale, non irragionevole e non suscettibile di censura in questa sede. 1.2. In tale operato la Corte milanese ha fatto corretta applicazione del principio di diritto fissato dal massimo consesso di questa Corte nella sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286: "La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva irrogato agli imputati le pene accessorie conseguenti al reato di bancarotta fraudolenta per il periodo fisso di dieci anni richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018)". 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 21/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Tardio D