CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 09939/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIOANDREOTTOLAControdall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.2202/07/2021 depositata il 12/03/2021, pronunciata con riferimento ad un attoimpositivo per il quale la parte ricorrente ha aderito alla definizione della controversianelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal qualerisulta il perfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego aisensi del comma 200 della medesima disposizione;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]