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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 08164/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 settembre 2022, depositata in data 22 settembre 2022, la Corte di appello di Trieste ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla sentenza del 14 dicembre 2021 emessa dal Tribunale di Trieste in composizione monocratica, irrevocabile in data 7 maggio 2022 con la quale il ricorrente era condannato alla pena detentiva di anni tre di reclusione per il reato di furto aggravato. 2.Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso lo Zyhrani, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con l'unico motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen.In particolare, la difesa censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene che il ricorrente si sarebbe volontariamente sottratto alla conoscenza del processo.

Secondo la Corte territoriale l'imputato a seguito della elezione di domicilio in sede di perquisizione e sequestro si sarebbe dovuto prefigurare le successive fasi del procedimento penale e, avendo scelto di recarsi all'estero, si sarebbe sottratto al futuro processo a suo carico.

A parere della difesa la motivazione non è condivisibile dal momento che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che è necessario individuare degli indici univoci della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato e, nel caso di specie, sicuramente lo Zyhrani non ha avuto mai conoscenza del processo celebratosi in sua assenza.

Quanto alla volontaria sottrazione alla conoscenza, l'ordinanza impugnata ha valorizzato la circostanza che il ricorrente, dopo avere eletto domicilio presso lo zio, si sia allontanato dall'Italia per sottrarsi alla esecuzione di eventuali sentenze di condanna o misure cautelari e perché consapevole della difficoltà di procedere a notifiche di atti giudiziari.

Anche sullo specifico punto, osserva la difesa, tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la mancata comunicazione del mutamento di domicilio può essere attribuibile ad una condotta semplicemente negligente.

La ordinanza impugnata impone in tal modo all'imputato un onere aggiuntivo non previsto dalla legge e cioè quello di dimostrare con allegazioni una giustificazione dell'allontanamento e della mancata comunicazione dello stesso all'autorità giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito indicati.

1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.

U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: - in data 19 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto ad una perquisizione personale e domiciliare, nel corso della quale gli operanti di polizia giudiziaria rinvenivano indumenti idonei a collegare lo stesso Zyhrani al furto commesso in data 27 febbraio 2019; - in occasione della perquisizione lo Zyhrani era reso edotto del procedimento per furto a suo carico; inoltre, gli veniva nominato un difensore d'ufficio, le cui generalità gli venivano regolarmente comunicate; era invitato ad eleggere domicilio, con avviso che, in caso di insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio o di mancata comunicazione della variazione del medesimo, le notificazioni sarebbero state effettuate presso il difensore d'ufficio nominato come previsto dall'art.161 cod. proc. pen.; -lo Zyhrani eleggeva domicilio per le notificazioni l'abitazione dello zio [OSCURATO:PERSONA] n i; - in data 16 maggio 2019, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non andava a buon fine in quanto la zia dell'odierno ricorrente rifiutava di ricevere l'atto, riferendo che lo Zyhrani non abitava più con loro; - il difensore del ricorrente, nella richiesta di rescissione del giudicato, riferiva che, nelle more, lo Zyhrani aveva fatto ritorno in Kosovo, suo Paese di origine; - la notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., nonché quella del successivo decreto di citazione a giudizio, si perfezionava nelle forme di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. con consegna al difensore d'ufficio. 1.2 La Corte di appello ha valorizzato alcune condotte del condannato dalle quali ha desunto la volontaria sottrazione da parte dello stesso alla conoscenza del procedimento (la mancata comunicazione dell'abbandono del domicilio eletto e l'allontanamento all'estero per sottrarsi alle notifiche di atti giudiziari).

Si tratta di circostanze che, secondo la Corte territoriale, in linea con quanto affermato dalle Sezioni unite "Ismail", sono valutabili ai fini proprio dell'accertamento della volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento.

1.3. Ad avviso del collegio, le conclusioni che la ordinanza trae dall'applicazione della giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite non possono essere condivise.

Secondo le Sezioni unite richiamate, ove non sia stata accertata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale da cui sia derivata l'effettiva conoscenza del processo ovvero la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del giudicabile, la dichiarazione di assenza è nulla, essendo richiesta, in aggiunta alla regolarità formale delle notifiche che precedono l'instaurazione del giudizio, la verifica dell'ulteriore requisito inerente alla effettiva conoscenza del processo(S.U. n. 23948 del 28/11/2019, (2020), PG c/Ismail, Rv. 283264).

La giurisprudenza successiva ha peraltro chiarito che: "In tema di rescissione del giudicato, la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla "vocatio in ludicium" con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento. (Fattispecie relativa ad un imputato straniero che, dopo l'espiazione di una pena detentiva e l'espulsione dal territorio nazionale, vi faceva ritorno con diverse generalità, legittimamente modificate, non ricevendo, a seguito di tale modifica, né la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, né quella del decreto che dispone il giudizio) (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Rv. 281851).

Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta.

L'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale; quindi, non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali l'irreperibilità o il domicilio eletto.

Certamente la manifesta mancanza di diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si opera un recupero delle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita.

Senza rievocare il sistema di astratte presunzioni di conoscenza del procedimento, le Sezioni Unite richiedono che il condannato abbia creato volontariamente (o preordinatamente) le condizioni per non avere la conoscenza degli atti del procedimento penale. 1.4.Nel caso di specie, in ragione dei concreti comportamenti tenuti dal ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto nella ordinanza impugnata, può ravvisarsi la sussistenza delle condizioni per la rescissione del giudicato ex art.629 bis cod. proc. pen. e, dunque, una "incolpevole" mancata conoscenza del processo, pur in presenza di una formale regolarità delle notifiche degli atti processuali relativi alla vocatio in ius . 1.4.1.Ed invero, va in primo luogo sottolineato che il ricorrente ha avuto contatto con l'autorità giudiziaria solo nelle prime fasi del "procedimento", nella fase delle indagini ed in particolare a seguito di perquisizione svolta da operanti di Polizia giudiziaria (non risultano contatti successivi all'esercizio dell'azione penale).

In quella sede, in assenza della nomina di un difensore di fiducia, è stato nominato un difensore di ufficio in relazione al quale non è emersa la prova di intervenuti contatti tra questi e il proprio assistito.

Si aggiunga che la assenza di un difensore che in concreto si sia interessato del processo e che, dunque, abbia verosimilmente mantenuto rapporti con l'assistito, emerge indirettamente anche dalla mancata impugnazione della sentenza di primo grado, divenuta irrevocabile non appena decorsi i termini per proporre atto di appello. 1.4.2.Ulteriore significativa circostanza che si rivela indice di mancata conoscenza incolpevole è la intervenuta elezione di domicilio e non la dichiarazione di domicilio.

Per dichiarazione di domicilio si intende una manifestazione di scienza intesa ad indicare un luogo che può essere solo la propria casa di abitazione o la sede del proprio lavoro, mentre l'elezione di domicilio è una manifestazione di volontà che comporta la designazione di un luogo e di un domiciliatario, che fiduciariamente si impegna, nei confronti dell'imputato, a ricevere gli atti a lui destinati oltre che a tenerli a sua disposizione.

Nel caso di specie il ricorrente non ha effettuato una dichiarazione di domicilio indicando dunque la propria casa di abitazione, ma ha eletto domicilio presso un suo congiunto, lo zio, che verosimilmente gli forniva accoglienza in Italia.

Siffatta elezione di domicilio non è risultata falsa, dal momento che allorquando l'ufficiale giudiziario si è recato presso l'indirizzo indicato, la zia del ricorrente, presente presso l'abitazione, ha riferito che lo stesso non abitava più con loro.

Siffatte circostanze consentono di ravvisare un ulteriore indice concreto della mancanza di volontarietà da parte del ricorrente a sottrarsi alla conoscenza del processo dal momento che, ferma restando la omogeneità di disciplina applicabile ai due istituti, se la dichiarazione di domicilio individua un luogo di stabile e abituale permanenza di un soggetto, ciò non può dirsi per quanto riguarda la elezione a cui si ricorre spesso allorquando si vuole indicare un soggetto che fiduciariamente riceva gli atti destinati all'interessato.

Se questa distinzione non riveste rilievo ai fini della correttezza formale delle notificazioni, ricorrendosi comunque allo strumento dell'art. 161 comma quarto cod. proc. pen, tuttavia, ai fini di quella verifica in fatto quanto al coefficiente psicologico, la distinzione può fornire un ulteriore elemento di valutazione, dal momento che se il ricorrente non fosse stato più trovato nel domicilio che aveva dichiarato o avesse eletto un domicilio falso, siffatti comportamenti sarebbero risultati come comportamenti positivamente apprezzabili ai fini di un deliberato allontanamento per non conoscere.

Sicuramente più "debole" si rivela il legame tra il soggetto e un domicilio eletto in punto di conoscenza di un atto di cui si è destinatari. 1.5.La mancata prova che il ricorrente abbia effettivamente avuto conoscenza del processo, in applicazione dunque delle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite di questa Corte sullo specifico tema, comporta l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste.

P.Q.M.

Annu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 settembre 2022, depositata in data 22 settembre 2022, la Corte di appello di Trieste ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla sentenza del 14 dicembre 2021 emessa dal Tribunale di Trieste in composizione monocratica, irrevocabile in data 7 maggio 2022 con la quale il ricorrente era condannato alla pena detentiva di anni tre di reclusione per il reato di furto aggravato. 2.Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso lo Zyhrani, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen.In particolare, la difesa censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene che il ricorrente si sarebbe volontariamente sottratto alla conoscenza del processo. Secondo la Corte territoriale l'imputato a seguito della elezione di domicilio in sede di perquisizione e sequestro si sarebbe dovuto prefigurare le successive fasi del procedimento penale e, avendo scelto di recarsi all'estero, si sarebbe sottratto al futuro processo a suo carico. A parere della difesa la motivazione non è condivisibile dal momento che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che è necessario individuare degli indici univoci della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato e, nel caso di specie, sicuramente lo Zyhrani non ha avuto mai conoscenza del processo celebratosi in sua assenza. Quanto alla volontaria sottrazione alla conoscenza, l'ordinanza impugnata ha valorizzato la circostanza che il ricorrente, dopo avere eletto domicilio presso lo zio, si sia allontanato dall'Italia per sottrarsi alla esecuzione di eventuali sentenze di condanna o misure cautelari e perché consapevole della difficoltà di procedere a notifiche di atti giudiziari. Anche sullo specifico punto, osserva la difesa, tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la mancata comunicazione del mutamento di domicilio può essere attribuibile ad una condotta semplicemente negligente. La ordinanza impugnata impone in tal modo all'imputato un onere aggiuntivo non previsto dalla legge e cioè quello di dimostrare con allegazioni una giustificazione dell'allontanamento e della mancata comunicazione dello stesso all'autorità giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito indicati. 1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: - in data 19 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto ad una perquisizione personale e domiciliare, nel corso della quale gli operanti di polizia giudiziaria rinvenivano indumenti idonei a collegare lo stesso Zyhrani al furto commesso in data 27 febbraio 2019; - in occasione della perquisizione lo Zyhrani era reso edotto del procedimento per furto a suo carico; inoltre, gli veniva nominato un difensore d'ufficio, le cui generalità gli venivano regolarmente comunicate; era invitato ad eleggere domicilio, con avviso che, in caso di insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio o di mancata comunicazione della variazione del medesimo, le notificazioni sarebbero state effettuate presso il difensore d'ufficio nominato come previsto dall'art.161 cod. proc. pen.; -lo Zyhrani eleggeva domicilio per le notificazioni l'abitazione dello zio [OSCURATO:PERSONA] n i; - in data 16 maggio 2019, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non andava a buon fine in quanto la zia dell'odierno ricorrente rifiutava di ricevere l'atto, riferendo che lo Zyhrani non abitava più con loro; - il difensore del ricorrente, nella richiesta di rescissione del giudicato, riferiva che, nelle more, lo Zyhrani aveva fatto ritorno in Kosovo, suo Paese di origine; - la notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., nonché quella del successivo decreto di citazione a giudizio, si perfezionava nelle forme di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. con consegna al difensore d'ufficio. 1.2 La Corte di appello ha valorizzato alcune condotte del condannato dalle quali ha desunto la volontaria sottrazione da parte dello stesso alla conoscenza del procedimento (la mancata comunicazione dell'abbandono del domicilio eletto e l'allontanamento all'estero per sottrarsi alle notifiche di atti giudiziari). Si tratta di circostanze che, secondo la Corte territoriale, in linea con quanto affermato dalle Sezioni unite "Ismail", sono valutabili ai fini proprio dell'accertamento della volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento. 1.3. Ad avviso del collegio, le conclusioni che la ordinanza trae dall'applicazione della giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite non possono essere condivise. Secondo le Sezioni unite richiamate, ove non sia stata accertata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale da cui sia derivata l'effettiva conoscenza del processo ovvero la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del giudicabile, la dichiarazione di assenza è nulla, essendo richiesta, in aggiunta alla regolarità formale delle notifiche che precedono l'instaurazione del giudizio, la verifica dell'ulteriore requisito inerente alla effettiva conoscenza del processo(S.U. n. 23948 del 28/11/2019, (2020), PG c/Ismail, Rv. 283264). La giurisprudenza successiva ha peraltro chiarito che: "In tema di rescissione del giudicato, la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla "vocatio in ludicium" con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento. (Fattispecie relativa ad un imputato straniero che, dopo l'espiazione di una pena detentiva e l'espulsione dal territorio nazionale, vi faceva ritorno con diverse generalità, legittimamente modificate, non ricevendo, a seguito di tale modifica, né la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, né quella del decreto che dispone il giudizio) (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Rv. 281851). Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. L'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale; quindi, non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali l'irreperibilità o il domicilio eletto. Certamente la manifesta mancanza di diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si opera un recupero delle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita. Senza rievocare il sistema di astratte presunzioni di conoscenza del procedimento, le Sezioni Unite richiedono che il condannato abbia creato volontariamente (o preordinatamente) le condizioni per non avere la conoscenza degli atti del procedimento penale. 1.4.Nel caso di specie, in ragione dei concreti comportamenti tenuti dal ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto nella ordinanza impugnata, può ravvisarsi la sussistenza delle condizioni per la rescissione del giudicato ex art.629 bis cod. proc. pen. e, dunque, una "incolpevole" mancata conoscenza del processo, pur in presenza di una formale regolarità delle notifiche degli atti processuali relativi alla vocatio in ius . 1.4.1.Ed invero, va in primo luogo sottolineato che il ricorrente ha avuto contatto con l'autorità giudiziaria solo nelle prime fasi del "procedimento", nella fase delle indagini ed in particolare a seguito di perquisizione svolta da operanti di Polizia giudiziaria (non risultano contatti successivi all'esercizio dell'azione penale). In quella sede, in assenza della nomina di un difensore di fiducia, è stato nominato un difensore di ufficio in relazione al quale non è emersa la prova di intervenuti contatti tra questi e il proprio assistito. Si aggiunga che la assenza di un difensore che in concreto si sia interessato del processo e che, dunque, abbia verosimilmente mantenuto rapporti con l'assistito, emerge indirettamente anche dalla mancata impugnazione della sentenza di primo grado, divenuta irrevocabile non appena decorsi i termini per proporre atto di appello. 1.4.2.Ulteriore significativa circostanza che si rivela indice di mancata conoscenza incolpevole è la intervenuta elezione di domicilio e non la dichiarazione di domicilio. Per dichiarazione di domicilio si intende una manifestazione di scienza intesa ad indicare un luogo che può essere solo la propria casa di abitazione o la sede del proprio lavoro, mentre l'elezione di domicilio è una manifestazione di volontà che comporta la designazione di un luogo e di un domiciliatario, che fiduciariamente si impegna, nei confronti dell'imputato, a ricevere gli atti a lui destinati oltre che a tenerli a sua disposizione. Nel caso di specie il ricorrente non ha effettuato una dichiarazione di domicilio indicando dunque la propria casa di abitazione, ma ha eletto domicilio presso un suo congiunto, lo zio, che verosimilmente gli forniva accoglienza in Italia. Siffatta elezione di domicilio non è risultata falsa, dal momento che allorquando l'ufficiale giudiziario si è recato presso l'indirizzo indicato, la zia del ricorrente, presente presso l'abitazione, ha riferito che lo stesso non abitava più con loro. Siffatte circostanze consentono di ravvisare un ulteriore indice concreto della mancanza di volontarietà da parte del ricorrente a sottrarsi alla conoscenza del processo dal momento che, ferma restando la omogeneità di disciplina applicabile ai due istituti, se la dichiarazione di domicilio individua un luogo di stabile e abituale permanenza di un soggetto, ciò non può dirsi per quanto riguarda la elezione a cui si ricorre spesso allorquando si vuole indicare un soggetto che fiduciariamente riceva gli atti destinati all'interessato. Se questa distinzione non riveste rilievo ai fini della correttezza formale delle notificazioni, ricorrendosi comunque allo strumento dell'art. 161 comma quarto cod. proc. pen, tuttavia, ai fini di quella verifica in fatto quanto al coefficiente psicologico, la distinzione può fornire un ulteriore elemento di valutazione, dal momento che se il ricorrente non fosse stato più trovato nel domicilio che aveva dichiarato o avesse eletto un domicilio falso, siffatti comportamenti sarebbero risultati come comportamenti positivamente apprezzabili ai fini di un deliberato allontanamento per non conoscere. Sicuramente più "debole" si rivela il legame tra il soggetto e un domicilio eletto in punto di conoscenza di un atto di cui si è destinatari. 1.5.La mancata prova che il ricorrente abbia effettivamente avuto conoscenza del processo, in applicazione dunque delle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite di questa Corte sullo specifico tema, comporta l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste. P.Q.M. Annu
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