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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 07779/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17144/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocatiEMANUELE [OSCURATO:PERSONA] , CARLA D'ALOISIO , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] edESTER [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 85/2017 , depositata il15/06/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che: la Corte d’appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e S.C.C.I. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società al fine d i ottenere il riconoscimento del diritto a fruire degli sgravi previsti dall’art. 8, comma 9, leggen. 407 del 1990 in relazione a nove lavoratori; l’Istituto aveva accertato che i medesimi avevano sostituito altri dipendenti licenziati nei sei mesi precedenti ed aveva disconosciuto il diritto al beneficio; la Corte d’appello, precisato che la datrice di lavoro era sollevata dall’onere di provare l’ulteriore requisito richiesto dalla norma, relativo alla disoccupazione di lunga durata dei nove lavoratori interessati all’applicazione del beneficio, in quanto non contestato adeguatamente dall’[OSCURATO:PERSONA],ha ritenuto che la Società non avesse provato che i rapporti di lavoro c essati nei sei mesi pr eceden ti non fossero originati da licenziamenti ma da dimissioni volontarie ovvero da scadenza dei termini di durata di contratti a termine; quanto poi al cd. cambio appalto, in particolare, la Corte territoriale ha affermato di con dividere i contenuti delle circolari emesse dal Ministero del lavoro che avevano assimilato la fattispecie di cessazione del rapporto per cambio appalto ai licenziamenti individuali plurimi per giusta causa; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] con cinquemotivi; resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; Considerato che: con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 8, comma 9, legge n. 407 del 1990 in relazione all’art. 4 Ccnl di pulizia e servizi , in ragione del fatto che alcuni accordi (nel caso contratto collettivo Servizi di pulizie/ [OSCURATO:PERSONA]) obbligavano l’impresa appaltatrice,subentrante nell’appalto, a riassumere il personale già in forza presso il precedente appaltatore, con ciò escludendo le medesime assunzioni dalla fruizione dei benefici; tali condizioni tuttavia non ricorrerebbero nel caso di specie, per cui il benefici o in parola spetterebbe, in quanto le nuove assunzioni da parte della cedente , seppure intervenute entro i sei mesidal cambio appalto, erano avven ute dopo la riassunzione dei dipendenti passati al nuovo appaltatore; con il secondo motivo di ricorso , si denuncia la violazione e / o falsa applicazione della legge n. 92 del 2012 in relazione al fatto che la sentenza impugnata aveva fatto letterale applicazione del disposto di tale normativa nonostante che i lavoratori interessati fossero stati assunti, rispettivamente, il 21 dicembre2011 ed il 23 gennaio 2012, quindi prima dell’entrata in vigore di tale legge ; rileva la ricorrente che , solo con l’avvento della disposizione indicata, il diritto di precedenza nelle assunzioni ha assunto una significativa importanza, in quanto la riforma ha stabilito che gli incentivi non spettano se l’assunzione viola tale diritto; pertanto, la società non era tenuta a dimostrare di aver ottemperato a tali obblighi; con il terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. in quanto il primo giudice aveva condannato la società a rifondere le spese alle controparti in solido tra di loro senza considerare che era statoevocato in giudizio solo l’[OSCURATO:PERSONA] e la S.C.C.I. non era mai intervenuta nella causa; con il quarto motivo,si denuncia la nullità della sentenza in ragione delle medesime ragioni di cui al terzo motivo; con il quinto motivo, si deduce la nullità della sentenza, ex art. 111, comma 6, Cost., art.132 n. 4 c.p.c. ed art. 118 disp. att. c.p.c. sempre in relazione alla condanna alle spese processuali, in punto di inconsistenza della motivazione; il primo e d il secondo motivo , connessi e quindi da trattare congiuntamente,sono, nei loro vari passaggi, inammissibili; si controverte in ordine al diritto d ella Società ricorrente a fruire degli sgravi contributivi di cui alla legge n. 407/1990 (art. 8, co. 9) per i lavoratori assunti a tempo indeterminato; diritto disconosciuto dall'I.N.P.S., sul presupposto che le assunzioni fossero avvenute nonostante nei sei mesi precedenti fossero stati effettuati licenziamenti per cambio di singoli appalti, fattispecie da inquadrarsi comunque come licenziamenti individuali plurimi rientranti nel comune rischio d’impresa; la ricorrente ritiene che, nel caso di specie, la Corte territoriale avrebbe applicato erroneamente l’art. 8, comma 9, legge. n. 407 del 1990 in relazione all’art. 4 Ccnl di pulizie e servizi, posto che i lavoratori interessati dal cambio appalto, essendo passati alle dipendenze del nuovo appaltatore, non erano stati in effetti sostituiti dai nove lavoratori interessati all’applicazione dello sgravio; il contenuto deimotivi, incentrato sulla rilevanza che dovrebbe accordarsi alla previsione dell’art. 4 Ccnl cit., si mostra privo di autosufficienza, nel senso che non riporta neanche per stralcio il testo di tale previsione; peraltro, alla luce della chiara affermazione della Corte territoriale, secondo cui, al verificarsi del cambio di appalto , non si rea lizza alcuna continuità dei rapporti di lavoro interessati, propria invece del trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., ma solo la successiva continuazione di fatto dell'attività lavorativa per assunzione da parte di altri, la ricorrente non contrappone alcuna specifica critica al ragionamento e si limita a richiamare la citata fonte contrattuale collettiva; il profilo in questione è quindi generico e sostanzialmente non idoneo ad investire la ratio decidendiappena riassunta, oltre che privo, in violazione degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., del necessario sostegno documentale, stante la mancata produzione, di cui neppure è indicata l'effettuazione nei gradi merito, del testo della contrattazione collettiva sulla quale si intenderebbe far leva; infatti, va ribadito il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass.

SS.UU.

Cass. civ. Sez.

III Sent., 14/03/2022, n. 8117; Cass. civ. Sez.

Unite Ord., 18/03/2022, n. 8950); altrettanto deve ritenersi, quanto allaestraneità della denuncia rispetto al ragionamento svolto dalla sentenza impugnata, per l’affermata violazione della legge n. 92 del 2012 che non è neanche citata dalla sentenza stessa; i tre motivi relativi alle spese sono pure inammissibili per palese difetto di interesse; infatti, l’erronea mera indicazione della esistenza di una parte invece non presente al processo, di per sé, non inficia di alcuna nullità la sentenza impugnata, né la ricorrente ha evidenziato in quali termini tale erronea indicazione abbia determinato pregiudizio al proprio diritto di difesa; alla ritenuta complessiva inammissibilità del ricorso segue la corrispondente declaratoria e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità, come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17144/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocatiEMANUELE [OSCURATO:PERSONA] , CARLA D'ALOISIO , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] edESTER [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 85/2017 , depositata il15/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: la Corte d’appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e S.C.C.I. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società al fine d i ottenere il riconoscimento del diritto a fruire degli sgravi previsti dall’art. 8, comma 9, leggen. 407 del 1990 in relazione a nove lavoratori; l’Istituto aveva accertato che i medesimi avevano sostituito altri dipendenti licenziati nei sei mesi precedenti ed aveva disconosciuto il diritto al beneficio; la Corte d’appello, precisato che la datrice di lavoro era sollevata dall’onere di provare l’ulteriore requisito richiesto dalla norma, relativo alla disoccupazione di lunga durata dei nove lavoratori interessati all’applicazione del beneficio, in quanto non contestato adeguatamente dall’[OSCURATO:PERSONA],ha ritenuto che la Società non avesse provato che i rapporti di lavoro c essati nei sei mesi pr eceden ti non fossero originati da licenziamenti ma da dimissioni volontarie ovvero da scadenza dei termini di durata di contratti a termine; quanto poi al cd. cambio appalto, in particolare, la Corte territoriale ha affermato di con dividere i contenuti delle circolari emesse dal Ministero del lavoro che avevano assimilato la fattispecie di cessazione del rapporto per cambio appalto ai licenziamenti individuali plurimi per giusta causa; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] con cinquemotivi; resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; Considerato che: con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 8, comma 9, legge n. 407 del 1990 in relazione all’art. 4 Ccnl di pulizia e servizi , in ragione del fatto che alcuni accordi (nel caso contratto collettivo Servizi di pulizie/ [OSCURATO:PERSONA]) obbligavano l’impresa appaltatrice,subentrante nell’appalto, a riassumere il personale già in forza presso il precedente appaltatore, con ciò escludendo le medesime assunzioni dalla fruizione dei benefici; tali condizioni tuttavia non ricorrerebbero nel caso di specie, per cui il benefici o in parola spetterebbe, in quanto le nuove assunzioni da parte della cedente , seppure intervenute entro i sei mesidal cambio appalto, erano avven ute dopo la riassunzione dei dipendenti passati al nuovo appaltatore; con il secondo motivo di ricorso , si denuncia la violazione e / o falsa applicazione della legge n. 92 del 2012 in relazione al fatto che la sentenza impugnata aveva fatto letterale applicazione del disposto di tale normativa nonostante che i lavoratori interessati fossero stati assunti, rispettivamente, il 21 dicembre2011 ed il 23 gennaio 2012, quindi prima dell’entrata in vigore di tale legge ; rileva la ricorrente che , solo con l’avvento della disposizione indicata, il diritto di precedenza nelle assunzioni ha assunto una significativa importanza, in quanto la riforma ha stabilito che gli incentivi non spettano se l’assunzione viola tale diritto; pertanto, la società non era tenuta a dimostrare di aver ottemperato a tali obblighi; con il terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. in quanto il primo giudice aveva condannato la società a rifondere le spese alle controparti in solido tra di loro senza considerare che era statoevocato in giudizio solo l’[OSCURATO:PERSONA] e la S.C.C.I. non era mai intervenuta nella causa; con il quarto motivo,si denuncia la nullità della sentenza in ragione delle medesime ragioni di cui al terzo motivo; con il quinto motivo, si deduce la nullità della sentenza, ex art. 111, comma 6, Cost., art.132 n. 4 c.p.c. ed art. 118 disp. att. c.p.c. sempre in relazione alla condanna alle spese processuali, in punto di inconsistenza della motivazione; il primo e d il secondo motivo , connessi e quindi da trattare congiuntamente,sono, nei loro vari passaggi, inammissibili; si controverte in ordine al diritto d ella Società ricorrente a fruire degli sgravi contributivi di cui alla legge n. 407/1990 (art. 8, co. 9) per i lavoratori assunti a tempo indeterminato; diritto disconosciuto dall'I.N.P.S., sul presupposto che le assunzioni fossero avvenute nonostante nei sei mesi precedenti fossero stati effettuati licenziamenti per cambio di singoli appalti, fattispecie da inquadrarsi comunque come licenziamenti individuali plurimi rientranti nel comune rischio d’impresa; la ricorrente ritiene che, nel caso di specie, la Corte territoriale avrebbe applicato erroneamente l’art. 8, comma 9, legge. n. 407 del 1990 in relazione all’art. 4 Ccnl di pulizie e servizi, posto che i lavoratori interessati dal cambio appalto, essendo passati alle dipendenze del nuovo appaltatore, non erano stati in effetti sostituiti dai nove lavoratori interessati all’applicazione dello sgravio; il contenuto deimotivi, incentrato sulla rilevanza che dovrebbe accordarsi alla previsione dell’art. 4 Ccnl cit., si mostra privo di autosufficienza, nel senso che non riporta neanche per stralcio il testo di tale previsione; peraltro, alla luce della chiara affermazione della Corte territoriale, secondo cui, al verificarsi del cambio di appalto , non si rea lizza alcuna continuità dei rapporti di lavoro interessati, propria invece del trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., ma solo la successiva continuazione di fatto dell'attività lavorativa per assunzione da parte di altri, la ricorrente non contrappone alcuna specifica critica al ragionamento e si limita a richiamare la citata fonte contrattuale collettiva; il profilo in questione è quindi generico e sostanzialmente non idoneo ad investire la ratio decidendiappena riassunta, oltre che privo, in violazione degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., del necessario sostegno documentale, stante la mancata produzione, di cui neppure è indicata l'effettuazione nei gradi merito, del testo della contrattazione collettiva sulla quale si intenderebbe far leva; infatti, va ribadito il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. SS.UU. Cass. civ. Sez. III Sent., 14/03/2022, n. 8117; Cass. civ. Sez. Unite Ord., 18/03/2022, n. 8950); altrettanto deve ritenersi, quanto allaestraneità della denuncia rispetto al ragionamento svolto dalla sentenza impugnata, per l’affermata violazione della legge n. 92 del 2012 che non è neanche citata dalla sentenza stessa; i tre motivi relativi alle spese sono pure inammissibili per palese difetto di interesse; infatti, l’erronea mera indicazione della esistenza di una parte invece non presente al processo, di per sé, non inficia di alcuna nullità la sentenza impugnata, né la ricorrente ha evidenziato in quali termini tale erronea indicazione abbia determinato pregiudizio al proprio diritto di difesa; alla ritenuta complessiva inammissibilità del ricorso segue la corrispondente declaratoria e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità, come indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
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