CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39931/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di estorsione (per presunta carenza di dolo) e del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 1 e seguente della sentenza impugnata, che, come già la sentenza di primo grado, valorizza incensurabilmente, a fondamento delle contestate statuizioni, le dichiarazioni della p.o. ritenute riscontrate dal contenuto delle altre testimonianze assunte in dibattimento e dal referto medico in atti, e la ripetizione della minaccia estorsiva, che evidenzia la non minima importanza della condotta dell'imputato); ritenuto che la produzione documentale sopravvenuta non è consentita, perché nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609 - 01), e che, in ogni caso, la sentenza che ne costituisce oggetto non sarebbe valutabile perché, a prescindere dalla sua definitività o meno, il difensore si limita assertivamente ad affermare che essa inciderebbe sull'attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] senza specificarne le ragioni, sollecitando un a-selettivo accesso al contenuto dell'atto ed una sua valutazione ex novo, non consentiti al giudice della legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.