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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1/2014

ECLI:EU:T:2014:160
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62009TJ0056 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione) 27 marzo 2014 ( *1 ) «Concorrenza — Intese — Mercato europeo del vetro per automobili — [OSCURATO:PERSONA] che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Accordi di ripartizione dei mercati e scambi di informazioni commercialmente sensibili — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Eccezione di illegittimità — Ammende — Applicazione retroattiva degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Valore delle vendite — Recidiva — Importo supplementare — Imputabilità della condotta illecita — Massimale dell’ammenda — Fatturato consolidato del gruppo» Nelle cause T‑56/09 e T‑73/09,

[OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] SA

, con sede in Courbevoie ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG , con sede in Aix‑la‑Chapelle (Germania),

[OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:SOCIETA]

, con sede in Thourotte ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentate inizialmente da B. van de Walle de Ghelcke, B. Meyring, E. Venot e M. Guillaumond, successivamente da B. van de Walle de Ghelcke, B. Meyring e E. Venot, avvocati, ricorrenti nella causa T‑56/09, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] SA , con sede in Courbevoie, rappresentata da P. Hubert e E. Durand, avvocati, ricorrente nella causa T‑73/09, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata inizialmente da A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer e N. von Lingen, successivamente da A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer e F. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuta, sostenuta da Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da E. Karlsson e F. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, interveniente nella causa T‑56/09, aventi ad oggetto domande di annullamento della decisione C (2008) 6815 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 12 novembre 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/39.125 – Vetro per automobili), come modificata dalla decisione C (2009) 863 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 febbraio 2009, e dalla decisione C (2013) 1118 final, del 28 febbraio 2013, per la parte riguardante le ricorrenti, nonché, in subordine, una domanda di annullamento dell’articolo 2 di tale decisione nella parte in cui infligge un’ammenda alle ricorrenti o, in ulteriore subordine, domande di riduzione dell’importo di tale ammenda, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione), composto da N. J. Forwood (relatore), presidente, F. Dehousse e J. Schwarcz, giudici, cancelliere: C. Kristensen, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 dicembre 2012, ha pronunciato la seguente Sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

1 I presenti ricorsi sono stati proposti per ottenere l’annullamento della decisione C (2008) 6815 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 12 novembre 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/39.125 – Vetro per automobili) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui un riassunto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( GU C 173, pag. 13 ).

Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha constatato in particolare che varie imprese, tra cui le ricorrenti, avevano violato tali disposizioni partecipando, durante vari periodi compresi tra marzo 1998 e marzo 2003, a un insieme di accordi e di pratiche concordate anticoncorrenziali nel settore del vetro per automobili nel SEE (articolo 1 della decisione impugnata). 2 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] SA, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]»), ricorrenti nella causa T‑56/09, sono società attive nella produzione, trasformazione e distribuzione di materiali, tra cui vetro per automobili.

Esse sono controllate al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), ricorrente nella causa T‑73/09. [OSCURATO:PERSONA] raggruppa in particolare le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]»). [OSCURATO:PERSONA], che ha pure proposto un ricorso per l’annullamento della decisione impugnata (causa T‑72/09), è uno dei più importanti fabbricanti mondiali di vetro e di prodotti per vetri, in particolare nel settore automobilistico. [OSCURATO:PERSONA] NV, che ha proposto ricorso per l’annullamento della stessa decisione (causa T‑68/09), è un fabbricante di vetro di dimensioni più ridotte, operante in particolare nel settore automobilistico. 3 [OSCURATO:PERSONA].

Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») è un fabbricante di vetro, di prodotti chimici e di componenti elettronici, con sede in Giappone. [OSCURATO:PERSONA] possiede la totalità delle quote dell’impresa vetraria belga Glaverbel SA/NV, che a sua volta possiede il 100% della AGC [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «AGC»).

Anteriormente al 1 o gennaio 2004, la AGC aveva la denominazione sociale [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). [OSCURATO:PERSONA], che è una delle destinatarie della decisione impugnata, non ha proposto ricorso contro quest’ultima. 4 L’indagine che ha portato all’adozione della decisione impugnata è stata avviata a seguito della comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA], da parte di un avvocato tedesco agente per conto di un cliente anonimo, di lettere contenenti informazioni relative ad accordi e a pratiche concordate da parte di varie imprese attive nella produzione e distribuzione di vetro per automobili. 5 Nel febbraio e nel marzo 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato ispezioni in locali delle ricorrenti nonché della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della AGC.

Nel corso di tali ispezioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha sequestrato diversi documenti e schedari. 6 A seguito di dette ispezioni, la [OSCURATO:PERSONA] e la Glaverbel, nonché le loro società controllate interessate dall’indagine (in prosieguo, congiuntamente: la «richiedente il trattamento favorevole») hanno presentato una domanda di immunità o di riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ( GU 2002, C 45, pag. 3 ; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002»).

La domanda di immunità condizionale dall’ammenda è stata rigettata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 19 luglio 2006, ma quest’ultima ha informato la richiedente il trattamento favorevole del fatto che intendeva applicarle una riduzione compresa tra il 30% e il 50% dell’importo dell’ammenda che di regola le sarebbe stata inflitta altrimenti, conformemente al paragrafo 26 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 7 Tra il 26 gennaio 2006 e il 2 febbraio 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato diverse domande di informazioni alle ricorrenti nonché alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla Glaverbel e alla AGC, a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ).

Le imprese in questione hanno risposto a tali diverse domande. 8 Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato, sullo stesso fondamento, domande di informazioni a diversi costruttori di automobili, a un costruttore italiano di autocarri nonché a due associazioni professionali dell’industria del vetro, che hanno anch’essi risposto. 9 Il 18 aprile 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione di addebiti relativa a un’infrazione unica e continuata consistente in accordi o pratiche concordate tra produttori di vetro per automobili, in vista della ripartizione di contratti di fornitura a costruttori di automobili.

Tale comunicazione di addebiti è stata notificata alle ricorrenti, nonché alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla Glaverbel e alla AGC.

Ciascuna delle imprese destinatarie di tale comunicazione di addebiti ha avuto accesso al fascicolo ed è stata invitata dalla [OSCURATO:PERSONA] ad esprimere le proprie osservazioni a tal riguardo.

Il 24 settembre 2007 si è tenuta, presso la [OSCURATO:PERSONA], un’audizione a cui hanno partecipato tutte le predette destinatarie. [OSCURATO:PERSONA] impugnata 10 [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata il 12 novembre 2008.

In essa, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato in particolare che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano partecipato agli accordi e alle pratiche concordate di cui al precedente punto 1 tra il 10 marzo 1998 e l’11 marzo 2003 [articolo 1, lettera b), della decisione impugnata] e inizialmente ha inflitto loro «congiuntamente e solidalmente» un’ammenda di EUR 896 milioni [articolo 2, lettera b), della decisione impugnata]. 11 La richiedente il trattamento favorevole, la cui partecipazione all’infrazione è stata considerata estesa al periodo tra il 18 maggio 1998 e l’11 marzo 2003, è stata condannata a un’ammenda di EUR 113,5 milioni [articolo 1, lettera a), e articolo 2, lettera a), della decisione impugnata]. 12 Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che tale impresa aveva partecipato agli accordi e alle pratiche concordate dal 10 marzo 1998 al 3 settembre 2002 [articolo 1, lettera c), della decisione impugnata], e le ha inflitto inizialmente un’ammenda di EUR 370 milioni [articolo 2, lettera c), della decisione impugnata]. 13 Infine, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che tale impresa aveva partecipato all’infrazione dal 19 novembre 2001 all’11 marzo 2003 [articolo 1, lettera d), della decisione impugnata] e le ha inflitto un’ammenda di EUR 4 396 000 [articolo 2, lettera d), della decisione impugnata]. 14 Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] parte dalla constatazione che le caratteristiche del mercato del vetro per automobili, e cioè, in particolare, notevoli esigenze tecniche nonché un grado elevato di innovazione, favoriscono i fornitori integrati e di livello internazionale.

La AGC, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sono tra i principali produttori di vetro per automobili a livello mondiale e coprivano insieme, al momento dell’adozione della decisione impugnata, circa il 76% della domanda mondiale di vetro destinato al mercato di primo assemblaggio (montaggio del vetro per automobili in fabbrica, al momento dell’assemblaggio del veicolo). [OSCURATO:PERSONA] rileva inoltre un volume significativo di scambi tra gli Stati membri e gli Stati EFTA che fanno parte del SEE nel settore del vetro per automobili.

I costruttori di automobili negozierebbero del resto i contratti di acquisto per la fornitura di vetro per automobili a livello del SEE. 15 Dalla decisione impugnata risulta che i fornitori di vetro per automobili sottoposti all’indagine della [OSCURATO:PERSONA] hanno seguito continuamente le loro rispettive quote di mercato, durante il periodo dell’infrazione, non solo per «conto veicolo», ossia con riferimento al numero delle vendite per modello di veicolo, ma anche globalmente, considerando assieme tutti i conti veicolo. 16 A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la AGC avrebbero partecipato a riunioni trilaterali, talvolta denominate «riunioni del club».

Tali riunioni, organizzate a turno da ciascuna delle predette imprese, avrebbero avuto luogo in alberghi di varie città europee, in residenze private appartenenti a dipendenti di dette imprese, nonché nei locali dell’associazione professionale Gruppo europeo di produttori di vetro piano (GEPVP) e in quelli dell’Associazione nazionale degli industriali del vetro (Assovetro). 17 Inoltre, tra tali concorrenti sarebbero stati organizzati riunioni o contatti bilaterali, allo scopo di discutere della fornitura di elementi in vetro per modelli di automobili attuali o futuri.

Questi vari contatti o riunioni avrebbero avuto ad oggetto la valutazione e il monitoraggio delle quote di mercato, la ripartizione delle consegne di vetro per automobili ai costruttori, lo scambio di informazioni sui prezzi e di altre informazioni commercialmente sensibili, nonché il coordinamento delle strategie di detti concorrenti in materia di prezzi e di fornitura ai clienti. 18 Il primo di tali incontri bilaterali, a cui avrebbero partecipato la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], avrebbe avuto luogo il 10 marzo 1998 all’hotel [OSCURATO:PERSONA] presso l’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi ([OSCURATO:PERSONA]).

La prima riunione trilaterale avrebbe avuto luogo nella primavera del 1998 a Königswinter (Germania), nella residenza privata del responsabile dei clienti principali della [OSCURATO:PERSONA] (AGC).

Tali riunioni sarebbero state precedute, sin dal 1997, da contatti esplorativi tra la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], il cui obiettivo sarebbe consistito nell’armonizzazione tecnica del vetro oscurato prodotto da dette imprese, per quanto riguarda il colore, lo spessore e la trasmissione della luce.

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non ha incluso tali contatti nell’intesa controversa, poiché a suo avviso essi riguardavano essenzialmente una fase avanzata nella catena di produzione del vetro piano, prima della sua trasformazione in vetro per automobili. 19 Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] individua quasi 90 riunioni e contatti tra la primavera del 1998 e il mese di marzo 2003.

L’ultimo contatto trilaterale avrebbe avuto luogo il 21 gennaio 2003, mentre l’ultimo incontro bilaterale si sarebbe tenuto nel corso della seconda metà di marzo 2003 tra la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la AGC.

I partecipanti avrebbero fatto ricorso ad abbreviazioni o a nomi in codice per identificarsi durante tali riunioni e contatti. 20 La partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa sarebbe iniziata solo il 19 novembre 2001 e si sarebbe protratta fino all’11 marzo 2003. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata contattata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] fin dal 2000 allo scopo di farla partecipare all’intesa controversa.

I partecipanti iniziali all’intesa, e cioè la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la AGC, avrebbero sfruttato a tal fine la dipendenza della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei produttori della materia prima, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non produce il vetro piano necessario per la produzione degli elementi in vetro per automobili. 21 Secondo la decisione impugnata, il piano globale dell’intesa consisteva in una ripartizione delle consegne di vetro per automobili tra i partecipanti all’intesa, sia per quanto riguardava i contratti di fornitura esistenti sia per quanto riguardava i nuovi contratti.

Tale piano avrebbe avuto lo scopo di garantire la stabilità delle quote di mercato dei partecipanti stessi.

Per raggiungere tale obiettivo, i partecipanti avrebbero scambiato tra di loro informazioni sui prezzi e altri dati sensibili durante le riunioni e i contatti di cui ai precedenti punti da 16 a

20. Essi avrebbero inoltre coordinato le loro politiche di fissazione dei prezzi e di fornitura ai clienti.

In particolare, avrebbe avuto luogo una concertazione in merito alle risposte da dare alle richieste di offerta di prezzi presentate dai costruttori di automobili, in maniera da influenzare la scelta, da parte di questi ultimi, di un fornitore di vetro o persino di più di un fornitore in caso di fornitura multipla.

A tal riguardo, i partecipanti avrebbero avuto a disposizione due modi per favorire l’attribuzione di un contratto di fornitura al produttore convenuto, e precisamente non presentare alcuna offerta oppure presentare un’offerta di copertura, e cioè un’offerta di prezzi più elevati di quelli del suddetto produttore.

In caso di necessità, sarebbero state decise misure correttive, sotto forma di compensazioni concesse a uno o più partecipanti, al fine di garantire che la situazione globale dell’offerta a livello del SEE rimanesse conforme alla ripartizione convenuta.

Allorché delle misure correttive dovevano incidere su contratti di fornitura in corso, il meccanismo utilizzato dai concorrenti per allineare le quote di mercato sarebbe consistito nell’informare i costruttori di automobili del fatto che un problema tecnico o una penuria di materie prime comprometteva la consegna dei pezzi ordinati e nel consigliare loro di rivolgersi a un fornitore sostitutivo. 22 Al fine di mantenere la ripartizione dei contratti convenuta, i partecipanti all’intesa avrebbero inoltre concordato, a più riprese, riduzioni di prezzo da concedere ai costruttori di automobili in funzione degli incrementi di produttività realizzati, o addirittura eventuali aumenti dei prezzi applicati a modelli di veicoli il cui livello di produzione fosse inferiore alle previsioni.

Essi si sarebbero anche accordati, quando necessario, per limitare la divulgazione di informazioni sui loro costi effettivi di produzione ai costruttori di automobili, al fine di evitare richieste troppo frequenti di riduzione di prezzo da parte di questi ultimi. 23 La concertazione finalizzata alla stabilità delle quote di mercato sarebbe stata resa possibile, in particolare, dalla trasparenza del mercato della fornitura di vetro per automobili.

L’evoluzione delle quote di mercato sarebbe stata calcolata sulla base dei costi di produzione e delle previsioni di vendita, tenendo conto dei contratti di fornitura preesistenti. 24 Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la richiedente il trattamento favorevole ha confermato che, al più tardi dal 1998, rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] hanno partecipato, con alcuni concorrenti, ad attività illecite dal punto di vista del diritto della concorrenza.

Inoltre, la mancata contestazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], della sussistenza dei fatti esposti nella comunicazione degli addebiti dovrebbe essere intesa come un’approvazione, da parte di tale impresa, della descrizione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] del contenuto delle riunioni e dei contatti controversi. 25 Infine, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la AGC si sarebbero accordate, nel corso di una riunione tenutasi il 6 dicembre 2001, su un nuovo metodo di calcolo per la ripartizione e la riassegnazione dei contratti di fornitura. 26 È sulla base di tale insieme di indizi che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la richiedente il trattamento favorevole responsabili di un’infrazione unica e continuata dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. 27 Le intese concluse tra le suddette parti costituiscono, secondo la [OSCURATO:PERSONA], accordi o pratiche concordate ai sensi di tali disposizioni, che hanno falsato la concorrenza nel mercato della fornitura di vetro per automobili.

Tale infrazione sarebbe, peraltro, unica e continuata poiché i partecipanti all’intesa hanno espresso la loro volontà comune di comportarsi in un determinato modo sul mercato e hanno adottato un piano comune volto a limitare la loro autonomia commerciale individuale ripartendo tra loro le consegne di vetro per automobili destinato alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri, nonché falsando i prezzi di tali elementi in vetro al fine di garantire una stabilità globale nel mercato e di mantenervi prezzi artificialmente elevati.

Secondo la decisione impugnata, la frequenza e il carattere ininterrotto di tali riunioni e contatti, per un periodo di cinque anni, hanno fatto sì che tutti i grandi costruttori di autovetture e di veicoli commerciali leggeri nel SEE sono stati coperti dall’intesa. 28 [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro ritenuto che non vi fossero indicazioni nel senso che gli accordi e le pratiche concordate tra i fornitori di vetro per automobili abbiano determinato incrementi di efficienza o favorito il progresso tecnico o economico nel settore del vetro per automobili.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso, nella fattispecie, l’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, CE. 29 Per quanto riguarda l’individuazione dei destinatari della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato in particolare che la [OSCURATO:PERSONA] deteneva indirettamente il 100% delle quote della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

In considerazione di ciò, essa ha ritenuto doversi presumere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto un’influenza determinante sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

Altri elementi, come la struttura commerciale del gruppo controllato direttamente o indirettamente dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]») e la composizione del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], confermerebbero tale influenza determinante.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di rovesciare tale presunzione, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che essa costituiva, insieme alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], un’unica società partecipante all’infrazione, e ha pertanto inflitto alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] un’ammenda al cui pagamento queste ultime sono tenute solidalmente. 30 Per quanto riguarda la durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] vi avessero partecipato dal 10 marzo 1998 all’11 marzo 2003.

La partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] è stata considerata estesa dal 10 marzo 1998 al 3 settembre 2002.

Dal canto suo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato all’infrazione dal 19 novembre 2001 all’11 marzo 2003. 31 Per quanto riguarda il calcolo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha innanzitutto determinato il valore delle vendite di elementi in vetro per automobili realizzate da ciascuna impresa partecipante nell’ambito del SEE in relazione diretta o indiretta con l’infrazione.

A tal fine, essa ha operato una distinzione tra diversi periodi.

Per il periodo iniziato nel marzo 1998 e conclusosi il 30 giugno 2000, indicato come periodo di «espansione», la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di disporre di prove dell’infrazione soltanto relativamente a una parte dei costruttori di automobili europei.

Per quanto riguarda tale periodo, essa ha pertanto considerato esclusivamente le vendite di vetro per automobili ai costruttori rispetto ai quali disponeva di prove dirette dell’intesa.

Per quanto concerne il periodo compreso tra il 1 o luglio 2000 e il 3 settembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che i conti che sono stati oggetto dell’intesa hanno rappresentato almeno il 90% delle vendite all’interno del SEE.

Essa ha pertanto concluso che, con riferimento a tale periodo, occorreva prendere in considerazione la totalità delle vendite di vetro per automobili realizzate nell’ambito del SEE dai destinatari della decisione impugnata.

Infine, al termine del periodo di infrazione, e cioè tra il 3 settembre 2002 e il mese di marzo 2003, le attività del cartello avrebbero rallentato a seguito della partenza della [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di considerare, rispetto a tale periodo, soltanto le vendite ai costruttori di automobili in relazione ai quali disponeva di prove dirette dell’intesa.

È stata in seguito calcolata una media annua ponderata di tali importi delle vendite per ciascun fornitore di vetro per automobili interessato, dividendo i valori delle vendite di cui sopra per il numero dei mesi in cui ciascuno di tali fornitori aveva partecipato all’infrazione e moltiplicando il risultato di tale divisione per dodici. 32 [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre rilevato che l’infrazione in questione, che è consistita in una ripartizione della clientela, doveva ritenersi tra le più gravi restrizioni della concorrenza.

Tenuto conto della natura di tale infrazione, della sua portata geografica e della quota di mercato cumulata delle imprese che vi hanno partecipato, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda, una percentuale del 16% del valore delle vendite di ciascuna impresa coinvolta, moltiplicata per il numero di anni di partecipazione all’infrazione.

L’importo di base delle ammende è stato inoltre maggiorato di un importo supplementare (o diritto di ingresso) pari al 16% del valore delle vendite, a fini di dissuasione. 33 L’importo di base dell’ammenda inflitta solidalmente alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] è stato maggiorato del 60% a causa della recidiva.

L’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] è stato fissato al 10% del fatturato di quest’ultima, conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

Una riduzione del 50% dell’importo dell’ammenda è stata concessa alla richiedente il trattamento favorevole, tenuto conto degli elementi di prova che essa aveva fornito alla [OSCURATO:PERSONA] e che hanno consentito a quest’ultima di comprendere meglio i documenti raccolti nel corso delle ispezioni. 34 L’11 febbraio 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C (2009) 863 definitivo, che rettifica la decisione impugnata su un numero limitato di punti. 35 Il 28 febbraio 2013, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C (2013) 1118 final, che rettifica la decisione impugnata in particolare per quanto riguarda la presa in considerazione delle vendite effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] a [riservato] prima del 31 maggio 1999 (in prosieguo: la «decisione di rettifica del 28 febbraio 2013»).

Con tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha corretto l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti e lo ha fissato a EUR 880 milioni.

Procedimento e conclusioni delle parti 36 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 febbraio 2009, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso nella causa T‑56/09.

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 febbraio 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso nella causa T‑73/09. 37 Dopo la chiusura della fase scritta e a seguito della domanda di riapertura di tale fase presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑73/09, quest’ultima ha presentato una memoria integrativa, pervenuta alla cancelleria il 6 settembre 2010.

Con atto depositato in cancelleria il 22 ottobre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue osservazioni su tale memoria integrativa. 38 A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla seconda sezione, alla quale, di conseguenza, sono state assegnate le presenti cause. 39 Con ordinanza del 23 aprile 2012, il presidente della seconda sezione del Tribunale, sentite le parti, ha deciso di riunire le cause T‑56/09 e T‑73/09 ai fini della fase orale del procedimento. 40 Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza dell’11 dicembre 2012.

In tale occasione, le parti sono state invitate a presentare le loro osservazioni su un’eventuale riunione delle cause T‑56/09 e T‑73/09 ai fini della sentenza, e hanno dichiarato di non voler formulare osservazioni a tal riguardo. 41 Nella causa T‑56/09, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — annullare la decisione impugnata nella parte che la riguarda; — in subordine, annullare l’articolo 2 della decisione impugnata, nella parte che la riguarda; — in ulteriore subordine, ridurre l’ammenda che le è stata inflitta nella decisione impugnata a un importo adeguato; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 42 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — rigettare il ricorso nella causa T‑56/09 in quanto infondato; — condannare la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] alle spese. 43 Con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2009, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha adattato le sue domande di annullamento al fine di chiedere, da una parte, l’annullamento della decisione impugnata nella versione modificata dalla decisione C (2009) 863 definitivo, dell’11 febbraio 2009, e, dall’altra e in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta ai sensi dell’articolo 2 della decisione modificata. 44 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 maggio 2009, il Consiglio dell’Unione europea ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑56/09.

Il presidente della settima sezione del Tribunale ha accolto tale domanda con ordinanza del 7 luglio 2009. 45 Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia: — rigettare il ricorso nella causa T‑56/09 in quanto infondato; — pronunciarsi equamente sulle spese. 46 Nella causa T‑73/09, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — annullare la decisione impugnata nella parte che la riguarda e trarne tutte le conseguenze necessarie per quanto riguarda l’importo dell’ammenda; — in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta nella decisione impugnata, in solido con la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 47 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — rigettare il ricorso nella causa T‑73/09 in quanto infondato; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 48 A seguito dell’adozione della decisione di rettifica del 28 febbraio 2013, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 7 marzo 2013, ha chiesto al Tribunale di riaprire la fase orale del procedimento. 49 Dopo aver sentito le parti su tale questione, la seconda sezione del Tribunale, con ordinanza del 23 aprile 2013, ha deciso di riaprire la fase orale. 50 Con lettera del 30 luglio 2013, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha informato il Tribunale di un adattamento delle sue conclusioni per tener conto della decisione di rettifica del 28 febbraio 2013. [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], sostenendo che il suo ricorso di annullamento rimaneva fondato e dichiarando di mantenere ferma la sua richiesta di condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese, ha tuttavia formulato in subordine una richiesta di condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento parziale delle spese.

Dal canto suo, la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso in una lettera datata 30 luglio 2013 le sue osservazioni sulla predetta decisione di rettifica nonché sulla rinuncia, da parte della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], a una parte di uno dei suoi motivi.

Con lettere datate rispettivamente 22 luglio e 1 o agosto 2013, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno comunicato al Tribunale di non voler formulare osservazioni a tal riguardo. 51 La fase orale del procedimento è quindi giunta a conclusione l’11 settembre 2013.

In diritto 52 Sentite le parti, occorre riunire le presenti cause ai fini della sentenza, in applicazione dell’articolo 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

I – Sull’oggetto del ricorso 53 Conformemente alle osservazioni formulate dalle ricorrenti sia in udienza che a seguito della riapertura della fase orale del procedimento, nonché alle osservazioni presentate al Tribunale dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nella sua lettera dell’11 marzo 2013, occorre considerare che i presenti ricorsi sono diretti contro la decisione impugnata come modificata da ultimo dalla decisione di rettifica del 28 febbraio 2013, sia nella parte in cui tendono all’annullamento della predetta decisione, sia nella parte in cui mirano alla riduzione, da parte del Tribunale, dell’ammenda inflitta congiuntamente e solidalmente alle ricorrenti.

II – Sulle conclusioni formulate in via principale e tendenti all’annullamento della decisione impugnata 54 Occorre in primo luogo esaminare i motivi di annullamento dedotti nella causa T‑56/09.

Poiché alcuni dei motivi e degli argomenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] si ricollegano a quelli presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑73/09, occorre esaminarli congiuntamente.

In secondo luogo, si devono esaminare gli argomenti specifici del ricorso di annullamento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], che non si ricollegano ad alcuno dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

A – Causa T‑56/09 55 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] deduce, in sostanza, sei motivi vertenti, il primo, sull’illegittimità del regolamento n. 1/2003; il secondo, sulla violazione dei diritti della difesa; il terzo, sulla motivazione insufficiente della decisione impugnata e su un errore nel calcolo dell’ammenda; il quarto, su un errore di diritto nell’imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità del comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], sulla violazione dei princìpi della personalità delle pene e della presunzione di innocenza nonché sullo sviamento di potere; il quinto, sulla violazione dei princìpi di irretroattività delle pene e del legittimo affidamento; e infine, il sesto, sul carattere sproporzionato dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

1. Sul primo motivo, vertente sull’illegittimità del regolamento n. 1/2003 56 Con il suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] solleva un’eccezione di illegittimità del regolamento n. 1/2003, nella parte in cui attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] sia poteri di indagine che poteri sanzionatori in materia di violazioni dell’articolo 81 CE.

Poiché tale eccezione è sostanzialmente identica a quella sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑73/09, occorre esaminarle assieme. 57 Tale motivo si suddivide in due parti.

In primo luogo, un tale cumulo di funzioni in capo alla [OSCURATO:PERSONA] violerebbe il diritto a un giudice indipendente e imparziale.

In secondo luogo, il potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare decisioni sanzionatorie in forza dell’articolo 81 CE non sarebbe conforme al principio della presunzione di innocenza.

a) Sulla prima parte, vertente sulla violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale Argomenti delle parti 58 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono, essenzialmente, che il cumulo, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], delle funzioni di indagine e sanzionatorie nell’attuazione dell’articolo 81 CE, come risulta dal regolamento n. 1/2003, vìola il diritto a un giudice indipendente e imparziale, che è una garanzia essenziale del diritto a un processo equo sancita dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), nonché dall’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 59 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] afferma, innanzitutto, che le sanzioni inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale contesto hanno carattere penale, non soltanto perché il divieto previsto dall’articolo 81 CE è rivolto a tutte le imprese, e non a una categoria determinata di imprese, ma anche a causa della funzione deterrente e repressiva di tali sanzioni.

L’indicazione del legislatore, contenuta nell’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003, secondo cui tali sanzioni non hanno carattere penale, sarebbe irrilevante a tal riguardo.

Pertanto, il diritto a un giudice indipendente e imparziale si applicherebbe senza limitazioni nel caso di specie. 60 Orbene, dalla giurisprudenza risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata giudice indipendente e imparziale. 61 L’invalidità del regolamento n. 1/2003 che ne deriva non sarebbe contraddetta dalla possibilità, offerta ai sensi di tale regolamento al destinatario di una decisione sanzionatoria adottata dalla [OSCURATO:PERSONA], di proporre un ricorso per l’annullamento di tale decisione dinanzi al Tribunale.

Infatti, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo emergerebbe che i princìpi dell’indipendenza e dell’imparzialità devono essere rispettati nella stessa fase in cui viene inflitta la pena. 62 Per quanto riguarda quest’ultimo punto, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] rileva che soltanto in circostanze eccezionali, caratterizzate da particolari esigenze di efficacia e dalla tenuità delle infrazioni, il potere di emettere una decisione sul merito di un’accusa rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU può essere delegato a un organo amministrativo le cui decisioni possono essere oggetto di un ricorso dinanzi a un giudice competente a decidere anche nel merito.

Tali circostanze non sussisterebbero nella fattispecie. 63 Anche se dovesse considerarsi che le sanzioni in questione non rientrano nel nucleo essenziale del diritto penale, occorrerebbe constatare che la limitazione imposta al diritto a un giudice indipendente e imparziale dal sistema di perseguimento e di sanzione delle infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione europea vìola i princìpi di legittimità e di proporzionalità.

Pertanto, nessun rischio di saturazione giudiziaria giustificherebbe il cumulo di funzioni previsto da tale sistema.

Inoltre, la limitazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale sarebbe sproporzionata in considerazione non soltanto della gravità delle sanzioni inflitte sulla base dell’articolo 81 CE e del regolamento n. 1/2003, ma anche delle caratteristiche del controllo esercitato dal Tribunale in caso di ricorso. 64 A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che il Tribunale, quando decide sui ricorsi per l’annullamento delle decisioni sanzionatorie adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 81 CE, non esercita un controllo esteso al merito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

Infatti, il Tribunale si limiterebbe in linea di principio, in occasione di tale controllo, alla verifica dell’esistenza di errori evidenti di valutazione o di un eventuale sviamento di potere.

Occorrerebbe tener conto anche del fatto che il ricorso proposto dinanzi al Tribunale non ha effetto sospensivo sulla decisione impugnata. 65 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] contesta inoltre l’argomento formulato dal Consiglio, secondo cui l’eccezione di illegittimità del regolamento n. 1/2003 si risolverebbe nel mettere in discussione la validità dell’articolo 83, paragrafo 2, CE.

Infatti, tale disposizione del Trattato non prevedrebbe che la [OSCURATO:PERSONA] cumuli le funzioni di indagine e quelle sanzionatorie delle infrazioni alle regole della concorrenza, e tale scelta è stata operata piuttosto dal legislatore. 66 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il problema posto dal cumulo, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], delle funzioni di perseguimento e sanzionatorie delle infrazioni al diritto della concorrenza è confermato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’11 giugno 2009, Dubus SA c. [OSCURATO:PERSONA] (n. 5242/04). 67 [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio respingono tali argomenti. 68 Pur non negando che le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo di controllo in materia di concorrenza abbiano diritto a un giudice indipendente e imparziale, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la tesi secondo cui l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU si applicherebbe allo stesso modo nel campo del diritto penale in senso stretto e in quello delle sanzioni amministrative. 69 [OSCURATO:PERSONA] osserva a tal riguardo che, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, le sanzioni adottate sulla base dell’articolo 81 CE non hanno carattere penale.

Essa sostiene inoltre che, come risulta dalla giurisprudenza del giudice dell’Unione, non può essere considerata come un giudice che infligge sanzioni penali.

Ne consegue che l’articolo 6 della CEDU non si applicherebbe pienamente alla [OSCURATO:PERSONA] quando adotta decisioni sulla base dell’articolo 81, paragrafo 1, CE.

Il Tribunale, nella sua sentenza dell’8 luglio 2008, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA] (T‑54/03, non pubblicata nella Raccolta), avrebbe così dichiarato che il cumulo, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], delle funzioni di indagine e di quelle sanzionatorie in materia di concorrenza non contrastava con la tutela dei diritti fondamentali. 70 Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto a torto di poter desumere dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo tre condizioni cumulative per la delega del potere sanzionatorio a un organo amministrativo in materie che esulano dal nucleo essenziale del diritto penale.

Da un lato, anche ammende di importo elevato potrebbero non rientrare nel nucleo essenziale del diritto penale.

Dall’altro, le garanzie previste dall’articolo 6 della CEDU non impedirebbero a un’autorità amministrativa di esercitare un potere sanzionatorio in ambiti non caratterizzati da un numero elevato di violazioni, purché l’obiettivo perseguito sia legittimo.

Orbene, sarebbe evidente che l’efficacia del perseguimento e della sanzione delle infrazioni alle regole della concorrenza costituisce un obiettivo legittimo. 71 [OSCURATO:PERSONA] afferma inoltre che il controllo giurisdizionale esercitato dal Tribunale presenta tutte le caratteristiche di un controllo esteso al merito ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Ciò avverrebbe a fortiori nel settore delle ammende inflitte in materia di intese, di cui il Tribunale è in grado di verificare l’adeguatezza a norma dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003.

Sarebbe irrilevante, a tale riguardo, che il Tribunale abbia fatto finora un uso limitato della sua competenza giurisdizionale estesa al merito al fine di ridurre l’importo delle ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA]. 72 Infine, il presente motivo, in quanto implicherebbe di riconoscere che le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che constatano e sanzionano infrazioni al diritto della concorrenza non hanno né valore vincolante né forza esecutiva, contrasterebbe con il principio secondo cui le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] si presumono legittime finché non siano state annullate o revocate nonché con il principio, sancito dall’articolo 242 CE, secondo cui il ricorso di annullamento non ha, in linea di principio, effetto sospensivo sull’atto impugnato. 73 Il Consiglio sviluppa un argomento sostanzialmente simile a quello della [OSCURATO:PERSONA].

Esso sostiene in particolare che il sistema sanzionatorio previsto dal regolamento n. 1/2003 non rientra nel diritto penale e che, pertanto, l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU non è applicabile nel caso di specie.

Il Consiglio sostiene inoltre che, con l’eccezione di illegittimità sollevata, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] mira in realtà a rimettere in discussione la validità dell’articolo 83, paragrafo 2, CE, nella parte in cui tale disposizione prevede che spetta al legislatore definire i rispettivi compiti della [OSCURATO:PERSONA] e della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di perseguimento e di sanzione delle infrazioni alle regole della concorrenza.

Orbene, il giudice dell’Unione sarebbe incompetente a pronunciarsi sulla validità di una disposizione di diritto primario. 74 Infine, per quanto riguarda l’argomento, addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e relativo alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Dubus SA c. [OSCURATO:PERSONA], di cui al precedente punto 66, le circostanze che hanno dato luogo a tale sentenza sarebbero diverse da quelle della presente causa.

Infatti, tale sentenza riguarderebbe un cumulo di funzioni di perseguimento e sanzionatorie in capo alla [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], le cui decisioni avrebbero natura giurisdizionale.

Però, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere considerata come un tribunale ai sensi dell’articolo 6 della CEDU.

Giudizio del Tribunale 75 Il Tribunale ritiene, senza che sia necessario pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità del presente motivo sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑73/09, che la prima parte del primo motivo non sia fondata, come risulta, per analogia, dalla giurisprudenza relativa a cause in cui era contestata, in sostanza, la validità del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] ( GU 1962, 13, pag. 204 ) (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 14 maggio 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-348/94, Racc. pag.

II-1875 , punti da 55 a 65; dell’11 marzo 1999, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], T-156/94, Racc. pag.

II-645 , punti da 23 a 40, e Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 69 supra, punti da 36 a 47). 76 Occorre ricordare, innanzitutto, che il diritto a un processo equo, garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, ormai sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali. 77 Peraltro, secondo giurisprudenza costante, la [OSCURATO:PERSONA] non è un «tribunale» ai sensi dell’articolo 6 della CEDU (sentenze della Corte del 29 ottobre 1980, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da 209/78 a 215/78 e 218/78, Racc. pag. 3125 , punto 81, e del 7 giugno 1983, [OSCURATO:PERSONA] diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], da 100/80 a 103/80, Racc. pag. 1825 , punto 7) o ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali.

Inoltre, l’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003 prevede espressamente che le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che infliggono ammende per violazione del diritto della concorrenza non hanno carattere penale. 78 Tuttavia, tenuto conto della natura delle infrazioni in questione nonché della natura e del grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il diritto a un processo equo si applica in particolare ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese, che possano concludersi con l’inflizione di ammende o di penalità di mora (sentenze della Corte del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], C-185/95 P, Racc. pag.

I-8417 , punti 20 e 21, e del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C-322/07 P, C-327/07 P e C-338/07 P, Racc. pag.

I-7191 , punto 143). 79 Così, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha avuto modo di precisare, nella sua sentenza [OSCURATO:SOCIETA] c.

Italia, del 27 settembre 2011 (n. 43509/08), le condizioni in presenza delle quali un’ammenda che, tenuto conto del suo importo e della finalità preventiva e repressiva da essa perseguita, rientra nella materia penale può essere inflitta da un’autorità amministrativa che non soddisfa tutti i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

In tale sentenza si trattava del sistema italiano di repressione delle infrazioni al diritto della concorrenza.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato, in sostanza, che il rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU non esclude che una «pena» possa essere inflitta da un’autorità amministrativa investita di un potere sanzionatorio in materia di diritto della concorrenza, purché la decisione adottata da quest’ultima possa essere oggetto di un controllo successivo da parte di un organo giudiziario competente a decidere anche nel merito.

Tra le caratteristiche di un organo giudiziario di questo tipo vi è il potere di riformare in tutti i punti, in fatto come in diritto, la decisione impugnata emessa dall’organo inferiore.

Pertanto, in tali casi, il controllo operato dal giudice non può essere limitato a una verifica della legittimità «esterna» della decisione sottoposta al suo controllo, poiché il giudice deve avere il potere di valutare la proporzionalità delle scelte dell’autorità per la concorrenza e di verificare le sue valutazioni di ordine tecnico. 80 Orbene, è necessario constatare che il controllo giurisdizionale operato dal Tribunale rispetto alle decisioni con cui la [OSCURATO:PERSONA] infligge sanzioni in caso di infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione risponde a tali esigenze. 81 Occorre anzitutto sottolineare, a tal riguardo, che il diritto dell’Unione conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] una funzione di sorveglianza che comprende il compito di perseguire le infrazioni all’articolo 81, paragrafo 1, CE e all’articolo 82 CE, e che, nell’ambito di tale procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a rispettare le garanzie procedurali previste dal diritto dell’Unione.

Il regolamento n. 1/2003 la investe inoltre del potere di infliggere, mediante decisione, sanzioni pecuniarie alle imprese e alle associazioni di imprese che abbiano commesso, intenzionalmente o per negligenza, un’infrazione a tali disposizioni. 82 Peraltro, l’esigenza di un controllo giurisdizionale effettivo su qualsiasi decisione della [OSCURATO:PERSONA] che accerti e reprima un’infrazione alle norme sulla concorrenza costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 75 supra, punto 60).

Tale principio è ora sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (sentenze della Corte del 22 dicembre 2010, DEB, C-279/09, Racc. pag.

I-13849 , punti 30 e 31, e del 28 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA], C-69/10, Racc. pag.

I-7151 , punto 49). 83 Orbene, dalla giurisprudenza risulta che il controllo giurisdizionale sulle decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] per sanzionare le infrazioni al diritto della concorrenza, istituito dai Trattati e completato dal regolamento n. 1/2003, è conforme a tale principio (v., in tal senso, sentenze della Corte dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑272/09 P, punto 106, e Chalkor/[OSCURATO:PERSONA], C‑386/10 P, punto 67). 84 In primo luogo, il Tribunale è un giudice indipendente e imparziale, istituito dalla decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee ( GU L 319, pag. 1 , rettifica nella GU 1989, L 241, pag. 4 ).

Come risulta dal terzo considerando di tale decisione, esso è stato istituito in particolare per migliorare la tutela giurisdizionale dei soggetti nelle controversie che esigono un esame approfondito di fatti complessi. 85 In secondo luogo, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della decisione 88/591, il Tribunale esercita le attribuzioni demandate alla Corte di giustizia dai Trattati nonché dagli atti adottati per la loro esecuzione, in particolare «per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche contro un’istituzione (...) in forza dell’articolo [230], secondo comma, (...) [CE], aventi per oggetto l’attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese».

Nell’ambito di tali ricorsi fondati sull’articolo 230 CE, il controllo della legittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che accerta un’infrazione alle regole della concorrenza e infligge pertanto un’ammenda alla persona fisica o giuridica interessata deve essere considerato un sindacato giurisdizionale effettivo su tale decisione.

Infatti, i motivi che possono essere invocati dalla persona fisica o giuridica interessata a sostegno della sua domanda di annullamento sono tali da consentire al Tribunale di valutare la fondatezza in diritto e in fatto di tutte le accuse formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel settore della concorrenza. 86 In terzo luogo, conformemente all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, il controllo di legittimità previsto dall’articolo 230 CE è completato da un controllo esteso al merito, che consente al giudice, al di là del controllo della legittimità della sanzione, di sostituire la propria valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, di annullare, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora inflitta (v., in tal senso, sentenza della Corte del 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Racc. pag.

I-8375 , punto 692). 87 Ne consegue che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la decisione impugnata sarebbe illegittima per il solo fatto di essere stata adottata nell’ambito di un sistema che prevede il cumulo, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], delle funzioni di indagine e di quelle sanzionatorie delle infrazioni all’articolo 81 CE, è infondato e che pertanto la prima parte del motivo in esame deve essere respinta.

b) Sulla seconda parte, vertente sulla violazione del principio della presunzione di innocenza Argomenti delle parti 88 Nella seconda parte del motivo in esame, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la decisione impugnata vìola il principio della presunzione di innocenza, sancito dall’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU nonché dall’articolo 48 della Carta diritti fondamentali, poiché è stata adottata da un’autorità amministrativa che non è un giudice indipendente e imparziale e, inoltre, poiché un eventuale ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale non ha effetto sospensivo. 89 Secondo la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], tale violazione, che deriverebbe dall’illegittimità del regolamento n. 1/2003, non può essere esclusa solo perché il Tribunale dichiari, a torto, che detto regolamento non vìola il diritto a un giudice indipendente e imparziale in quanto i destinatari di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE hanno la possibilità di impugnare tale decisione dinanzi al Tribunale.

Infatti, anche in questa ipotesi, la colpevolezza dei destinatari di una tale decisione sarebbe legittimamente accertata, se del caso, soltanto a seguito della conferma della decisione stessa da parte del Tribunale, che giudichi su un ricorso di annullamento. 90 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] addurrebbe infondatamente il diritto dei destinatari di una decisione che accerta un’infrazione al diritto della concorrenza, i quali chiedano l’annullamento di detta decisione, di fornire una garanzia bancaria alla [OSCURATO:PERSONA] invece di pagare immediatamente l’ammenda.

Oltre ad essere interamente rimessa al potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], tale possibilità non inciderebbe in alcun modo sul fatto che la decisione inizia a produrre i suoi effetti prima della pronuncia del Tribunale. 91 Date le circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe legittimamente accertato una violazione del diritto della concorrenza da parte della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] e occorrerebbe quindi annullare la decisione impugnata nella parte in cui le riguarda. 92 [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio respingono tali argomenti. 93 [OSCURATO:PERSONA] rileva che, secondo una giurisprudenza costante, un’impresa soggetta a indagine per infrazione alle regole della concorrenza dell’Unione è presunta innocente fino a quando la [OSCURATO:PERSONA] dimostri il coinvolgimento della stessa in tale infrazione.

Il Consiglio aggiunge che nella fattispecie non vi può essere alcuna violazione della presunzione di innocenza poiché, fino a quando il Tribunale non si sia pronunciato, non vi è una decisione definitiva sull’esistenza dell’infrazione e sulla sua imputabilità alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 94 Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] si risolverebbe nel sollevare un’eccezione di illegittimità dell’articolo 242 CE, a norma del quale i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo.

Orbene, il giudice dell’Unione non sarebbe competente a pronunciarsi sulla validità di una disposizione di diritto primario. 95 [OSCURATO:PERSONA] invoca infine la circostanza che, nonostante il carattere non sospensivo del presente ricorso sulla decisione impugnata, la ricorrente ha avuto la possibilità di depositare una garanzia bancaria invece di pagare provvisoriamente l’ammenda.

Tale facoltà deriverebbe, tra l’altro, dal fatto che l’esistenza di un’infrazione alle regole della concorrenza non è stata ancora accertata da un giudice indipendente e imparziale prima della decisione del Tribunale che definisce il procedimento, e che l’importo dell’ammenda non può essere ritenuto definitivo prima della chiusura del procedimento giurisdizionale.

Giudizio del Tribunale 96 In questa seconda parte, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono essenzialmente che la [OSCURATO:PERSONA], poiché non è un giudice indipendente e imparziale, non è in grado di accertare legalmente la colpevolezza delle imprese che sostiene abbiano partecipato a una violazione dell’articolo 81 CE.

Le sanzioni da essa inflitte sulla base dell’articolo 81, paragrafo 1, CE sarebbero quindi adottate in violazione del principio della presunzione di innocenza. 97 Secondo giurisprudenza costante, tenuto conto della natura delle infrazioni in questione nonché della natura e del grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione di innocenza, ora sancito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, si applica in particolare ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese, che possano concludersi con l’inflizione di ammende o di penalità di mora (v., in tal senso, sentenze della Corte dell’8 luglio 1999, Hüls/[OSCURATO:PERSONA], C-199/92 P, Racc. pag.

I-4287 , punti 149 e 150, e Montecatini/[OSCURATO:PERSONA], C-235/92 P, Racc. pag.

I-4539 , punti 175 e 176; sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-38/02, Racc. pag.

II-4407 , punto 216). 98 Una giurisprudenza ormai consolidata ha precisato la portata di tale principio. 99 La presunzione di innocenza implica che ogni persona accusata è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

Essa osta, quindi, a qualsiasi constatazione formale e anche a qualsiasi allusione alla responsabilità della persona cui sia imputata una data infrazione in una decisione che pone fine all’azione, senza che la persona abbia potuto beneficiare di tutte le garanzie normalmente concesse per l’esercizio dei diritti della difesa nell’ambito di un procedimento che segua il suo corso normale e si chiuda con una decisione sulla fondatezza dell’addebito (sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-22/02 e T-23/02, Racc. pag.

II-4065 , punto 106). 100 [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare, in modo giuridicamente valido, l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione (v. sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP e T-61/02 OP, Racc. pag.

II-3567 , punto 59, e giurisprudenza ivi citata).

È necessario che la [OSCURATO:PERSONA] fornisca prove precise e concordanti atte a fondare il fermo convincimento che l’infrazione è stata commessa (sentenze del Tribunale del 6 luglio 2000, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], T-62/98, Racc. pag.

II-2707 , punti 43 e 72, e giurisprudenza ivi citata, e del 5 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-11/06, Racc. pag.

II-6681 , punto 129). 101 Le esigenze relative al rispetto della presunzione di innocenza devono guidare anche l’azione del giudice dell’Unione quando questi è chiamato a controllare le decisioni con cui la [OSCURATO:PERSONA] constata una violazione dell’articolo 81 CE.

Così, l’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui si constata un’infrazione.

Pertanto, il giudice non può concludere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato in modo giuridicamente valido l’esistenza dell’infrazione di cui è causa se nutre ancora dubbi al riguardo, soprattutto nell’ambito di un ricorso volto all’annullamento di una decisione che infligge un’ammenda (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 100 supra, punto 60). 102 Dai precedenti punti da 99 a 101 risulta quindi che il principio della presunzione di innocenza non impedisce che la responsabilità di una persona accusata di una determinata infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione sia accertata al termine di un procedimento svoltosi interamente secondo le modalità prescritte dalle disposizioni dell’articolo 81 CE, del regolamento n. 1/2003 e del regolamento (CE) n. 773/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] ( GU L 123, pag. 18 ), e nell’ambito del quale è stato quindi possibile esercitare pienamente i diritti della difesa. 103 Poiché il potere sanzionatorio attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] in caso di infrazione all’articolo 81 CE non vìola, in linea di principio, la presunzione di innocenza, è inconferente la censura relativa alla mancanza di carattere sospensivo del ricorso al Tribunale contro una decisione che sanzioni un’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione.

In tali circostanze, non è necessario pronunciarsi sulla questione se, come sostiene il Consiglio, una tale censura equivalga a un’eccezione di illegittimità dell’articolo 242 CE. 104 In ogni caso, occorre rilevare che la Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sua sentenza Janosevic c.

Svezia, del 23 luglio 2002 (Recueil des arrêts et décisions, 2002‑VII, pag. 1, §§ da 106 a 110), ha dichiarato che il diritto alla presunzione di innocenza non impedisce, in linea di principio, che sanzioni di natura penale adottate da un organo amministrativo possano essere eseguite prima di essere divenute definitive, all’esito di un procedimento di ricorso dinanzi a un giudice, purché tale esecuzione rientri entro limiti ragionevoli che realizzino un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco, e il destinatario della sanzione possa essere reintegrato nella sua situazione iniziale in caso di accoglimento del suo ricorso.

Orbene, le ricorrenti non hanno addotto alcun argomento che consenta di concludere che il sistema di perseguimento e di sanzione delle infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione, come strutturato dal regolamento n. 1/2003 e attuato, in primo luogo, dalla [OSCURATO:PERSONA], non è conforme a tali requisiti. 105 Alla luce dell’analisi precedente, e fatta salva la verifica del rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti da 97 a 101 nel caso di specie, nell’ambito degli altri motivi di ricorso, si deve pertanto respingere in quanto infondata la seconda parte, e quindi l’intero primo motivo vertente sull’eccezione di illegittimità, senza che occorra pronunciarsi sulla sua ricevibilità.

2. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa

a) Argomenti delle parti 106 Con il suo secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene che i suoi diritti di difesa sono stati violati dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto quest’ultima ha adottato la decisione impugnata senza che la ricorrente abbia potuto esporre le proprie osservazioni sulla modalità di calcolo dell’ammenda che è stata alla fine impiegata. [OSCURATO:PERSONA], nel calcolare l’ammenda, avrebbe quindi utilizzato vari fattori che non erano stati resi noti alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], e in particolare il valore delle vendite in relazione all’infrazione.

Le informazioni contenute nella comunicazione degli addebiti non avrebbero permesso alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] di far conoscere utilmente il suo punto di vista a tal riguardo, pur se il valore delle vendite costituisce un elemento di fatto determinante per il calcolo dell’ammenda, che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, deve essere sottoposto al contraddittorio.

Infatti, tale comunicazione non contiene alcuna informazione relativa alle vendite prese in considerazione per calcolare l’importo di base dell’ammenda e al metodo che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva seguire per individuare le vendite pertinenti.

Inoltre, il predetto documento non conterrebbe alcuna indicazione riguardante il tasso di gravità che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato o il modo in cui la recidiva avrebbe potuto essere presa in considerazione. 107 Tali lacune non sarebbero state colmate da alcuna delle domande di informazioni integrative rivolte alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] in una fase successiva, relative alla determinazione del valore delle vendite.

Per quanto riguarda l’indicazione, contenuta nella comunicazione degli addebiti, che le vendite pertinenti sarebbero state determinate ai sensi del punto 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 ( GU 2006, C 210, pag. 2 ; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»), essa sarebbe irrilevante nel caso di specie, poiché tale modalità di calcolo era ancora incerta al momento della redazione della decisione impugnata.

Tali incertezze si rifletterebbero in particolare nella mancanza di coerenza delle varie domande di informazioni inviate dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] a tal riguardo. 108 Date le circostanze, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ritiene di non essere stata in grado di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sul metodo di calcolo dell’ammenda prima dell’adozione della decisione impugnata. 109 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] critica inoltre la giurisprudenza secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito delle procedure volte a indagare e sanzionare le infrazioni al diritto della concorrenza, sarebbe tenuta a comunicare ai destinatari delle proprie decisioni soltanto gli elementi principali di fatto e di diritto idonei a giustificare l’irrogazione di un’ammenda, senza che tali destinatari possano rivendicare il diritto a conoscere in anticipo dette decisioni.

Secondo la ricorrente, una siffatta giurisprudenza non garantisce il rispetto dei diritti fondamentali.

Inoltre, occorrerebbe considerare che la comunicazione di informazioni più precise nel corso del procedimento di indagine non consentirebbe necessariamente alle imprese interessate di conoscere in anticipo la decisione della [OSCURATO:PERSONA], poiché quest’ultima non sarebbe vincolata da tali indicazioni al momento di adottare la decisione. 110 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che, con l’adozione degli orientamenti del 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha limitato il proprio potere discrezionale in relazione alla base di calcolo dell’ammenda, poiché il concetto di «vendite pertinenti» costituisce un elemento oggettivo e verificabile.

Ne conseguirebbe che, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non può avvalersi, nel caso di specie, della giurisprudenza volta ad eliminare il rischio di un’inopportuna anticipazione delle future decisioni del collegio dei commissari. 111 [OSCURATO:PERSONA] osserva in primo luogo che, secondo una giurisprudenza costante, dare indicazioni relative all’entità delle ammende previste, nella fase della comunicazione degli addebiti, equivarrebbe ad anticipare inopportunamente le proprie decisioni.

Orbene, le imprese non dovrebbero essere in grado di prevedere con precisione l’entità delle ammende per poter esercitare i loro diritti di difesa.

Di conseguenza, il diritto al contraddittorio sarebbe rispettato purché la [OSCURATO:PERSONA] dichiari, in tale comunicazione, che valuterà l’opportunità di infliggere ammende alle imprese interessate e vi esponga gli elementi principali di fatto e di diritto idonei a giustificare l’adozione di una decisione che infligga dette ammende. 112 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea quindi che la comunicazione degli addebiti inviata alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] annunciava chiaramente che nella fattispecie sarebbe stato applicato il metodo di calcolo contenuto negli orientamenti del 2006.

Essa afferma inoltre di aver inviato alle imprese interessate varie richieste di informazioni in merito al valore delle vendite pertinenti per il calcolo dell’ammenda.

In considerazione del margine di discrezionalità di cui dispone ai fini del calcolo delle ammende in caso di violazione dell’articolo 81 CE, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto che, nella decisione impugnata, i diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] siano stati pienamente rispettati. 113 [OSCURATO:PERSONA] respinge inoltre l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] secondo cui quest’ultima non sarebbe stata in grado di esporre utilmente il suo punto di vista in merito alla presa in considerazione della recidiva come circostanza aggravante.

Essa afferma, al riguardo, di avere specificamente richiamato l’attenzione della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], nella comunicazione degli addebiti, sulla circostanza aggravante della recidiva nonché su varie precedenti constatazioni di infrazione all’articolo 81 CE.

In tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe andata addirittura al di là degli obblighi ad essa incombenti in virtù della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 97 supra (punto 50).

Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto informazioni sufficienti nella comunicazione degli addebiti, per quanto riguarda la recidiva, sarebbe attestato dagli argomenti dedotti dalla stessa impresa per contestare detta circostanza aggravante nella sua risposta a tale comunicazione.

b) Giudizio del Tribunale 114 L’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] comprende due censure distinte, vertenti sulla violazione dei suoi diritti di difesa. 115 Con la sua prima censura, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non averle comunicato, prima dell’adozione della decisione impugnata, il valore delle vendite che avrebbe considerato per calcolare l’ammenda che le è stata inflitta, il metodo di calcolo utilizzato a tal fine nonché il tasso di gravità che sarebbe stato applicato. 116 Occorre ricordare a tal riguardo che, secondo una giurisprudenza costante, nella fase della comunicazione degli addebiti, dare indicazioni circa l’entità delle ammende previste, prima che le imprese siano state poste in grado di esporre le loro difese circa gli addebiti mossi nei loro confronti, equivarrebbe ad anticipare in modo inopportuno la decisione della [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenze della [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 77 supra, punto 21, e del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Racc. pag.

I-5425 , punto 434, e giurisprudenza ivi citata). 117 In realtà, il fatto che un operatore economico non possa conoscere in anticipo con precisione l’entità delle ammende che la [OSCURATO:PERSONA] infliggerà in un determinato caso appare giustificato alla luce degli obiettivi di repressione e di dissuasione perseguiti dalla politica delle sanzioni in materia di concorrenza.

Questi obiettivi sarebbero a rischio se le imprese interessate fossero in grado di valutare i benefici che trarrebbero dalla loro partecipazione a un’infrazione, tenendo conto in anticipo dell’importo dell’ammenda che sarebbe loro inflitta a causa di tale comportamento illecito (sentenza del Tribunale del 5 aprile 2006, Degussa/[OSCURATO:PERSONA], T-279/02, Racc. pag.

II-897 , punto 83). 118 [OSCURATO:PERSONA], pertanto, quando dichiara espressamente, nella comunicazione degli addebiti, che vaglierà l’eventualità di infliggere ammende alle imprese interessate, indicando le principali considerazioni di fatto e di diritto che potrebbero implicare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata dell’infrazione e il fatto che essa sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza, adempie il proprio obbligo di rispettare il diritto delle imprese al contraddittorio.

In tal modo, essa fornisce a queste ultime gli elementi necessari per difendersi non solo dall’addebito dell’infrazione, ma anche dall’inflizione di ammende (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punto 428 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza della Corte del 24 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P e C-137/07 P, Racc. pag.

I-8681 , punto 181). 119 Peraltro, non spetta alla [OSCURATO:PERSONA] annunciare alle imprese oggetto di procedimenti per infrazione all’articolo 81 CE, nella comunicazione degli addebiti, la misura di un eventuale aumento dell’ammenda imposto al fine di assicurarne l’efficacia deterrente (sentenza del Tribunale del 15 marzo 2006, BASF/[OSCURATO:PERSONA], T-15/02, Racc. pag.

II-497 , punto 62). 120 Ne consegue che, per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare delle ammende, i diritti della difesa delle imprese interessate sono garantiti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] mediante la possibilità di presentare osservazioni in merito alla durata, alla gravità e al carattere anticoncorrenziale dei fatti contestati, ma non richiedono tuttavia che tale possibilità si estenda al modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] intende servirsi dei criteri imperativi della gravità e della durata dell’infrazione ai fini della suddetta determinazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punto 439).

A tal riguardo, le imprese interessate fruiscono di una garanzia supplementare, per quanto concerne la determinazione dell’ammontare delle ammende, in quanto il Tribunale ha cognizione anche di merito e può in particolare annullare o ridurre l’ammenda (v. sentenza del Tribunale del 20 marzo 2002, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], T-23/99, Racc. pag.

II-1705 , punto 200, e giurisprudenza ivi citata). 121 Nel caso di specie, occorre innanzitutto constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato in modo dettagliato, nella comunicazione degli addebiti inviata alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], il quadro fattuale su cui essa intendeva basarsi per accertare un’infrazione all’articolo 81, paragrafo 1, CE.

Essa ha inoltre esposto, alle pagine da 129 a 131, nonché alle pagine da 132 a 135 della comunicazione degli addebiti, le ragioni per cui riteneva che i contatti a cui aveva partecipato la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] costituissero accordi o pratiche concordate ai sensi di tale disposizione. 122 Quindi, la [OSCURATO:PERSONA] ha anche esposto, alle pagine da 132 a 135 e da 152 a 155 della comunicazione degli addebiti, gli elementi su cui si era basata per determinare, in particolare, la durata della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] all’infrazione.

Essa ha inoltre descritto, alle pagine 156 e 157 della suddetta comunicazione, i principali fattori di cui avrebbe tenuto conto per valutare la gravità dell’infrazione, e cioè, in particolare, il fatto che accordi collusivi del tipo di quelli che sono al centro della presente causa figurano tra le infrazioni più gravi all’articolo 81, paragrafo 1, CE, che tali accordi hanno avuto ripercussioni sull’intero settore del vetro per automobili, a danno non soltanto dei costruttori di automobili, ma anche del pubblico in generale, che i partecipanti all’intesa erano consapevoli dell’illiceità delle loro condotte, e che le attività dell’intesa hanno riguardato l’intero SEE. 123 Al punto 489 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro precisato che intendeva tener conto del potenziale ruolo di capofila della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nell’intesa, in quanto quest’ultima avrebbe, in diverse occasioni, rappresentato gli interessi di altre imprese nel corso delle riunioni del club, nonché convocato la maggior parte delle riunioni di tale club.

Essa ha aggiunto che avrebbe calcolato anche l’importo delle ammende in funzione della durata della partecipazione all’intesa di ciascuna delle imprese interessate nonché di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti. 124 Orbene, avendo così indicato i principali elementi di fatto e di diritto sui quali avrebbe basato il calcolo dell’importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA], come si evince dalla giurisprudenza citata supra al punto 120, non era tenuta a precisare il modo in cui avrebbe utilizzato ciascuno di tali elementi per determinare l’entità dell’ammenda.

È irrilevante, a tal riguardo, il fatto che alla fine la [OSCURATO:PERSONA] si sia discostata in parte, nella decisione impugnata, dal metodo di calcolo del valore delle vendite pertinenti prescritto dal punto 13 degli orientamenti del 2006. 125 In ogni caso, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, a pagina 156 della comunicazione degli addebiti, che l’ammenda che avrebbe inflitto nella fattispecie sarebbe stata calcolata con riferimento ai principi enunciati negli orientamenti del 2006.

Orbene, se, come risulta dai considerando da 664 a 667 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso nella fattispecie di derogare in parte a tale metodo di calcolo, per quanto riguardava le vendite di elementi in vetro prese in considerazione, lo ha fatto proprio per rispondere ad alcune delle obiezioni sollevate dalle destinatarie della comunicazione degli addebiti in relazione al metodo di calcolo delle vendite pertinenti prescritto dal punto 13 dei predetti orientamenti, nelle loro osservazioni su tale comunicazione nonché nelle loro risposte a varie richieste di informazioni inviate loro dalla [OSCURATO:PERSONA]. 126 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente informato la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], prima dell’adozione della decisione impugnata, degli elementi di fatto e di diritto su cui intendeva basarsi per accertare la partecipazione di quest’ultima a un’infrazione all’articolo 81 CE, e che i diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sono stati pertanto rispettati.

Pertanto, la prima censura non può essere accolta. 127 Con la sua seconda censura, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non le ha consentito, durante il procedimento amministrativo, di esporre utilmente il suo punto di vista in merito alla presa in considerazione della recidiva come circostanza aggravante. 128 A tal riguardo, è sufficiente rilevare, fatto salvo l’esame che seguirà della prima parte del sesto motivo, che la [OSCURATO:PERSONA], alle pagine 157 e 158 della comunicazione degli addebiti, ha non solo richiamato l’attenzione delle imprese interessate sul fatto che avrebbe potuto applicare le disposizioni relative alla recidiva come circostanza aggravante, ma ha anche indicato, nel caso della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], le tre precedenti decisioni sanzionatorie di infrazioni all’articolo 81, paragrafo 1, CE, su cui intendeva basarsi per applicare nei loro confronti la circostanza aggravante della recidiva.

Peraltro, dalla risposta della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti risulta che quest’ultima ha addotto diversi argomenti per opporsi a un’eventuale maggiorazione dell’ammenda per la recidiva, fondata sull’una o sull’altra di dette decisioni. 129 La seconda censura non può quindi essere accolta.

Di conseguenza, il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

3. Sul terzo motivo, vertente su un’insufficienza di motivazione e su un errore nel calcolo dell’ammenda 130 Occorre esaminare come un motivo unico i motivi che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] presenta nel suo ricorso come il terzo e il quarto motivo, poiché essi costituiscono due parti di uno stesso motivo, relativo agli importi delle vendite presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] per calcolare l’importo di base dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

a) Sulla prima parte, vertente su un’insufficienza di motivazione Argomenti delle parti 131 Nella prima parte del motivo in esame, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 253 CE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali, in quanto non indica con precisione i diversi importi delle vendite sulla base dei quali è stata calcolata l’ammenda, in applicazione del punto 13 degli orientamenti del 2006.

L’obbligo di motivare su tale punto la decisione impugnata sarebbe ancora più cogente trattandosi di un settore in cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale al fine di imporre pesanti ammende. 132 Più in particolare, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver fornito alcun elemento idoneo a dimostrare se l’importo delle vendite accertato nei suoi confronti fosse il risultato di un calcolo esatto e coerente o, al contrario, se tale calcolo fosse viziato da un errore.

Infatti, la decisione impugnata non consentirebbe di identificare i costruttori che sono stati presi in considerazione durante i periodi di espansione e alla fine dell’infrazione, rispetto ai quali la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di possedere prove dirette del fatto che sono stati oggetto dell’intesa controversa.

Ne consegue inoltre che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe in grado di verificare se tali prove esistano.

La decisione non indicherebbe neanche gli importi delle vendite per costruttore durante le tre fasi dell’infrazione.

Infine, la decisione non evidenzierebbe il numero esatto di mesi di partecipazione presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] per calcolare la media annua del valore delle vendite pertinenti.

In tali circostanze, il Tribunale non sarebbe in grado di esercitare adeguatamente il suo sindacato giurisdizionale e la decisione impugnata sarebbe viziata da un difetto o da una insufficienza di motivazione. 133 L’obbligo di motivazione che grava sulla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rafforzato dal fatto che quest’ultima, nella decisione impugnata, si è discostata dalle regole previste dagli orientamenti del 2006 per quanto riguarda le vendite da considerare come base per il calcolo dell’ammenda.

Mentre tali orientamenti prescrivono la presa in considerazione del valore della vendita dei beni in questione durante l’ultimo anno completo di partecipazione all’infrazione, nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe considerato una cifra che rappresenta una media annua ponderata delle vendite nel corso dell’intero periodo dell’infrazione. 134 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che l’insufficienza della motivazione della decisione impugnata, riguardo al valore delle vendite considerato, non può essere compensata dalle informazioni fornite nel corso del procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale.

In ogni caso, le informazioni complementari fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie difensive non sarebbero idonee a costituire una motivazione sufficiente, poiché importanti domande rimarrebbero senza risposta. 135 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali censure.

Essa sottolinea che la decisione impugnata contiene una spiegazione del metodo dalla stessa utilizzato per determinare l’importo di base dell’ammenda.

Orbene, in particolare dalla sentenza della Corte del 2 ottobre 2003, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA] ( C-196/99 P, Racc. pag.

I-11005 , punto 56), risulta che i dati numerici non sono indispensabili affinché la motivazione di una decisione che infligge un’ammenda possa essere ritenuta sufficiente. 136 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le spiegazioni complementari da essa fornite nelle sue memorie difensive potevano già desumersi da un esame attento della decisione impugnata o erano quantomeno prevedibili. 137 Pertanto, contrariamente a quanto asserisce la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], i costruttori di automobili che sono stati presi in considerazione durante le fasi di espansione e di declino dell’intesa sarebbero identificati nella decisione impugnata, nella presentazione del quadro fattuale della stessa.

Lo stesso varrebbe per l’asserzione secondo cui un costruttore che è stato oggetto di una collusione nel corso di un determinato anno sarebbe stato preso in considerazione anche per gli anni successivi.

Anche il numero di mesi presi in considerazione, per ciascun partecipante all’infrazione e per ciascun periodo, avrebbe potuto essere desunto dai motivi della decisione impugnata. 138 Per quanto riguarda il fatturato considerato per il 1998, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che, in mancanza di informazioni sufficienti fornite a tal riguardo dalle imprese interessate, essa era stata in realtà costretta a effettuare una stima sulla base dei dati numerici del 1999, ma prendendo in considerazione soltanto i costruttori che erano stati oggetto di collusione nel 1998. 139 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe debitamente spiegato, nella decisione impugnata, le ragioni che l’hanno indotta a derogare nel caso di specie al principio della presa in considerazione delle vendite dell’ultimo anno completo di partecipazione all’infrazione, quale previsto dagli orientamenti del 2006.

Tale deroga sarebbe giustificata dalle caratteristiche dell’intesa oggetto della decisione impugnata, relativa a contratti di fornitura di vetro per automobili conclusi a seguito di aggiudicazione e che erano destinati a restare in vigore per lunghi periodi.

Tale contesto avrebbe reso necessaria la presa in considerazione di fasi distinte, che riflettano in particolare l’espansione dell’intesa e il suo declino fino alla cessazione della stessa.

D’altronde, tale deroga sarebbe stata favorevole alle imprese destinatarie della suddetta decisione, poiché, secondo la [OSCURATO:PERSONA], se fosse stato considerato il fatturato totale realizzato durante l’ultimo anno dell’infrazione, l’ammenda sarebbe stata molto più elevata. 140 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, nella decisione impugnata, non poteva divulgare importi di vendita più precisi, in quanto questi ultimi costituiscono segreti commerciali.

Giudizio del Tribunale 141 Con la prima parte del terzo motivo, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] contesta in sostanza alla [OSCURATO:PERSONA], da una parte, di non aver specificato nella decisione impugnata il calcolo in base al quale essa ha determinato nei suoi confronti un importo delle vendite pertinenti pari a [riservato] milioni di euro e, dall’altra, di non aver esplicitato le ragioni che l’hanno indotta a derogare nel caso di specie al metodo di calcolo indicato nel punto 13 degli orientamenti del 2006. 142 Tuttavia, nessuna di queste due censure può essere accolta. 143 Occorre ricordare a tal riguardo che, ai sensi dell’articolo 253 CE, ora completato dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a motivare le decisioni che adotta. 144 L’obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per giudicare se la decisione sia fondata oppure sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità (v., in tal senso, sentenza del 2 ottobre 2003, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 135 supra, punto 52 e giurisprudenza ivi citata). 145 La motivazione deve quindi, in linea di principio, essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio.

La mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale (sentenza della Corte del 26 novembre 1981, Michel/Parlamento, 195/80, Racc. pag. 2861 , punto 22). 146 L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie.

La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se essa soddisfi i requisiti di cui all’articolo 253 CE va effettuato alla luce non solo del tenore dell’atto di cui trattasi, ma anche del contesto in cui tale atto sia stato adottato (sentenza della Corte del 2 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C-367/95 P, Racc. pag.

I-1719 , punto 63). 147 A proposito dell’indicazione dei dati numerici relativi al calcolo delle ammende, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha effettivamente precisato, nella decisione impugnata, gli importi di vendita specifici della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] che ha considerato ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta a quest’ultima. 148 Tuttavia, per quanto riguarda la determinazione di ammende per violazione del diritto della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] adempie al proprio obbligo di motivazione quando indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione commessa, e non è tenuta a fornire un’esposizione più dettagliata o i dati numerici relativi al metodo di calcolo dell’ammenda (sentenza della Corte del 16 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-286/98 P, Racc. pag.

I-9925 , punto 66; v. anche sentenze del Tribunale del 3 marzo 2011, Siemens/[OSCURATO:PERSONA], T-110/07, Racc. pag.

II-477 , punto 311, e giurisprudenza ivi citata, e del 13 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T-138/07, Racc. pag.

II-4819 , punto 243, e giurisprudenza ivi citata). 149 Pertanto, l’indicazione di dati numerici relativi alle modalità di calcolo dell’importo delle ammende, per quanto utili possano essere tali dati, non è indispensabile ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione (sentenza della Corte del 16 novembre 2000, Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], C-291/98 P, Racc. pag.

I-9991 , punti da 75 a 77, e sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Racc. pag.

II-5169 , punto 414). 150 Infatti, per quanto riguarda la motivazione della fissazione dell’importo delle ammende in termini assoluti, va ricordato che, nel prevedere in particolare che l’ammenda inflitta a un’impresa che commette un’infrazione alle regole sulla concorrenza dell’Unione sia fissata tenendo conto della durata e della gravità di tale infrazione, e che detta ammenda non possa superare il 10% del fatturato totale realizzato dall’impresa stessa durante l’esercizio sociale precedente, l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] un margine di discrezionalità nel fissare gli importi delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole sulla concorrenza (v. sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2008, BPB/[OSCURATO:PERSONA], T-53/03, Racc. pag.

II-1333 , punto 335, e giurisprudenza ivi citata). 151 Inoltre, occorre evitare che le ammende siano facilmente prevedibili da parte degli operatori economici.

In effetti, se la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a indicare nella sua decisione i dati numerici relativi alle modalità di calcolo dell’importo delle ammende, verrebbe compromesso l’effetto dissuasivo delle stesse.

Se l’importo dell’ammenda fosse il risultato di un calcolo eseguito in base a una semplice formula aritmetica, le imprese avrebbero infatti la possibilità di prevedere l’eventuale sanzione e di confrontarla con i vantaggi che otterrebbero dall’infrazione alle norme del diritto della concorrenza (sentenze BPB/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 150 supra, punto 336, e Degussa/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 117 supra, punto 83). 152 Contrariamente a ciò che sostiene la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], il semplice fatto che il metodo di calcolo delle ammende sia stato adattato nell’ambito degli orientamenti del 2006 non vale a mettere in discussione tali constatazioni. 153 Dal punto 13 di detti orientamenti risulta che, al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la [OSCURATO:PERSONA] utilizza il valore delle vendite di beni o servizi realizzate dall’impresa interessata, in relazione diretta o indiretta con l’infrazione, nell’area geografica interessata all’interno del territorio del SEE, e prende in considerazione di norma le vendite dell’impresa realizzate durante l’ultimo anno completo della sua partecipazione all’infrazione.

Inoltre, adottando una tale regola di condotta e annunciando, con la pubblicazione degli orientamenti, che essa verrà da quel momento in poi applicata ai casi a cui si riferisce, la [OSCURATO:PERSONA] si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tale regola senza giustificazione, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punto 211). 154 Ne consegue che occorre verificare se, dalla lettura della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] potesse capire che il calcolo dell’importo dell’ammenda inflittale era stato effettuato con un metodo alternativo a quello previsto dal punto 13 degli orientamenti del 2006 e conoscesse le ragioni che avevano indotto la [OSCURATO:PERSONA] a discostarsi nel caso di specie dalla linea di condotta che si era prefissa nel punto citato. 155 A tal riguardo, occorre rilevare innanzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, sia nella comunicazione degli addebiti che nella decisione impugnata, che l’ammenda sarebbe stata calcolata con riferimento ai principi enunciati negli orientamenti del 2006.

Essa ha richiamato in particolare, al considerando 658 della decisione impugnata, la regola di calcolo delle vendite pertinenti enunciata al punto 13 di tali orientamenti. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre esposto i motivi per cui, a suo avviso, il calcolo del valore delle vendite pertinenti non poteva essere effettuato, nella fattispecie, con riferimento ai soli contratti rispetto ai quali essa disponeva di prove dirette di un accordo o di una pratica concordata.

Per giustificare tale approccio, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato in particolare, nei considerando da 660 a 662 della decisione impugnata, non soltanto che era stato possibile accertare accordi o pratiche concordate rispetto all’insieme dei grandi costruttori di automobili nel SEE, durante il periodo dell’infrazione, ma anche che tale intesa mirava alla stabilità globale delle quote di mercato dei partecipanti e che detta stabilità era perseguita in particolare mediante un meccanismo di compensazione basato su tutti i conti individuali e relativo a tutti gli elementi in vetro. 156 [OSCURATO:PERSONA] ha quindi dichiarato che, nel caso di specie, si sarebbe discostata dal metodo di calcolo consistente nel prendere in considerazione soltanto le vendite effettuate durante l’ultimo anno completo di partecipazione all’infrazione.

Nei considerando da 664 a 667 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustificato tale deroga alla regola contenuta nel punto 13 degli orientamenti del 2006, in sostanza, con il fatto che l’intesa controversa presentava la particolarità di aver avuto un’intensità variabile tra marzo 1998 e marzo 2003.

Durante un primo periodo, compreso tra marzo 1998 e la prima metà del 2000, denominato periodo di «espansione», la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto prove dirette dell’infrazione soltanto rispetto a una parte dei costruttori di automobili europei.

Invece, durante il periodo compreso tra il 1 o luglio 2000 e il 3 settembre 2002, gli accordi o le pratiche concordate avrebbero riguardato almeno il 90% delle vendite di vetro per automobili destinato al primo assemblaggio nell’ambito del SEE.

Infine, il periodo compreso tra il 3 settembre 2002 e la fine del periodo di infrazione, denominato periodo di «declino», sarebbe stato caratterizzato da un rallentamento delle attività del cartello a seguito della partenza della [OSCURATO:PERSONA]. 157 In considerazione di tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver adottato un metodo «più calibrato» consistente nel ridurre il peso del periodo di espansione nonché quello del periodo di declino nella fase di calcolo dell’ammenda di base, prendendo in considerazione, in tale contesto, soltanto il valore delle vendite ai costruttori automobilistici rispetto ai quali aveva prove dirette che erano stati oggetto di collusione.

Viceversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, per il periodo compreso tra il 1 o luglio 2000 e il 3 settembre 2002, erano state prese in considerazione tutte le vendite nell’ambito del SEE.

Come è stato rilevato supra al punto 155, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustificato in particolare tale approccio, nei considerando da 660 a 662 della decisione impugnata, affermando che era stato possibile accertare accordi o pratiche concordate rispetto all’insieme dei grandi costruttori di automobili nel SEE, durante il periodo dell’infrazione, ma anche che tale intesa mirava alla stabilità globale delle quote di mercato dei partecipanti e che detta stabilità era perseguita in particolare mediante un meccanismo di compensazione basato su tutti i conti individuali e relativo a tutti gli elementi in vetro. 158 Secondo il considerando 667 della decisione impugnata, le vendite prese in considerazione ai fini del calcolo dell’ammenda sono state determinate, per ciascun partecipante al cartello, sulla base delle vendite totali ponderate nel modo appena descritto, divise per il numero di mesi di partecipazione all’infrazione e moltiplicate per dodici al fine di ottenere una media annua ponderata. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre precisato che tali calcoli erano stati effettuati sulla base delle cifre fornite dalle imprese interessate in risposta alla richiesta di informazioni che era stata inviata loro il 25 luglio 2008. 159 Come ha giustamente sottolineato la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, tali spiegazioni devono essere lette alla luce di altre parti della decisione impugnata, relative in particolare al funzionamento dell’intesa (considerando da 120 a 428 della decisione impugnata), nelle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha sistematicamente identificato i costruttori che sono stati oggetto di contatti illeciti nel corso dei diversi periodi dell’infrazione. 160 [OSCURATO:PERSONA] ha fornito inoltre varie precisazioni, nella decisione impugnata, sul metodo da essa seguito per calcolare le ammende che ha inflitto nella fattispecie a ciascuna delle imprese interessate, per quanto riguarda in particolare gli importi delle vendite pertinenti, la proporzione del valore delle vendite presa in considerazione, l’importo supplementare nonché gli adeguamenti dell’importo di base dell’ammenda. 161 Infine, se è vero che la decisione impugnata non fornisce alcuna spiegazione sugli importi delle vendite che sono stati presi in considerazione per il 1998, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non ha fornito gli importi delle vendite per costruttore relativi a tale anno nel corso dell’indagine.

Ne consegue che, come giustamente afferma la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima ha utilizzato in modo legittimo e prevedibile, in tale contesto, gli importi delle vendite dell’anno più vicino, nella fattispecie il 1999, per calcolare l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 162 In considerazione di quanto precede, occorre concludere che le informazioni contenute nella decisione impugnata consentivano alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] di comprendere non soltanto i motivi che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a derogare parzialmente, nel caso di specie, alla regola di condotta di cui al punto 13 degli orientamenti del 2006, ma anche gli elementi sulla base dei quali la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la gravità e la durata dell’infrazione nonché il metodo di calcolo dell’ammenda.

Pertanto, nonostante il fatto che i dettagli di tale calcolo non siano contenuti nella decisione impugnata, quest’ultima non è viziata da un difetto o da un’insufficienza di motivazione a tal riguardo. 163 La prima parte del motivo è quindi infondata.

b) Sulla seconda parte, vertente su un errore di calcolo Argomenti delle parti 164 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], che sostiene di aver scoperto, leggendo il controricorso della [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultima ha commesso un manifesto errore di valutazione consistente in un errore di calcolo dell’ammenda, deduce a tal riguardo un nuovo motivo nella sua replica. 165 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] rileva che l’importo delle vendite pertinenti inizialmente determinato dalla [OSCURATO:PERSONA], per quanto la riguarda, era di [riservato] di euro.

Orbene, applicando rigorosamente il metodo di calcolo raccomandato dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] otterrebbe una cifra di [riservato] di euro, e cioè un importo inferiore di [riservato] di euro a quello determinato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Tale differenza potrebbe essere spiegata, secondo la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], dall’inclusione nella base di calcolo delle ammende delle cifre corrispondenti a vendite realizzate al di fuori del SEE.

Senonché, ai sensi del punto 13 degli orientamenti del 2006, non si può tenere conto di tali cifre nel calcolo di un’ammenda per infrazione all’articolo 81, paragrafo 1, CE. 166 [OSCURATO:PERSONA] esprime dubbi sulla ricevibilità di questa parte del motivo.

A suo avviso, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto sollevare tale censura già nel proprio ricorso, poiché dalla decisione impugnata risulta che sono gli importi delle vendite comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ad essere stati utilizzati come base di calcolo dell’ammenda inflitta a tale impresa. 167 Nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver utilizzato gli importi delle vendite che le sono stati comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

È vero che quest’ultima ha dichiarato, nel corso dell’indagine, che una parte delle vendite corrispondenti a tali importi non rientrava nell’intesa e che alcune delle vendite in questione erano state realizzate al di fuori del SEE.

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe specificato il tipo di vendite realizzate al di fuori del SEE, né i clienti interessati da queste ultime, e neanche l’importo del fatturato che esse rappresentavano.

Inoltre, le cifre presentate dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], su tale punto, non sarebbero state certificate. 168 [OSCURATO:PERSONA] fa rilevare diverse altre circostanze che, a suo avviso, si opporrebbero alla riduzione dei fatturati pertinenti sollecitata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda le vendite al di fuori del SEE.

Innanzitutto, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe chiarito se queste eventuali consegne al di fuori del SEE fossero state oggetto di discussioni centralizzate da parte dei costruttori o se esse esulassero dalla gestione centralizzata.

Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non si poteva escludere che tali consegne fossero state destinate a depositi di costruttori nell’Unione, in vista dell’utilizzo da parte di rivenditori autorizzati al di fuori del SEE.

Peraltro, un’eventuale riduzione degli importi delle vendite in tal senso avrebbe richiesto, per alcuni periodi dell’infrazione, una ripartizione precisa delle vendite per ciascun costruttore interessato, che non è stata fornita dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

Infine, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non ha addotto alcuna prova attendibile per dimostrare che fossero state realizzate vendite al di fuori del SEE.

D’altronde, dal fascicolo dell’indagine risulterebbe che la stessa [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato a procedere a una ripartizione dettagliata di tal genere, in considerazione dell’importo esiguo delle vendite in questione.

Giudizio del Tribunale 169 Il Tribunale sottolinea preliminarmente che la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l’ipotesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’ammenda inflitta a quest’ultima è stata calcolata senza detrarre dagli importi delle vendite comunicati le eventuali somme corrispondenti a vendite asseritamente avvenute al di fuori del SEE. 170 Occorre rilevare inoltre che, nelle sue richieste di informazioni inviate alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] il 10 dicembre 2007 e il 25 luglio 2008, la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a quest’ultima di comunicarle il suo fatturato realizzato all’interno del SEE nel corso di diversi esercizi successivi.

In ciascuna di tali richieste, la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] di fornire, se possibile, fatturati certificati e di distinguere il fatturato realizzato per ciascun costruttore di automobili interessato. 171 Nelle sue risposte comunicate alla [OSCURATO:PERSONA] il 28 gennaio 2008 e il 22 agosto 2008, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha fornito informazioni relative ai propri fatturati globali e per costruttore per gli anni dal 1999 al 2004, tratte dalla propria banca dati commerciale internazionale.

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, in queste stesse risposte, che le cifre comunicate comprendevano anche vendite di vetro per automobili a clienti situati al di fuori del SEE, e precisamente in Polonia, nella Repubblica ceca e in Slovacchia.

Considerando, tuttavia, che tali vendite rappresentavano un fatturato relativamente esiguo e che sarebbe stato difficile estrarle dalla banca dati commerciale internazionale, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] di aver rinunciato a procedere a un adeguamento in tal senso di detta banca dati.

Essa ha però detratto dai fatturati globali, per ciascun anno interessato, una percentuale ritenuta corrispondente alle vendite realizzate al di fuori del SEE. 172 Pertanto, va constatato che le risposte di cui al punto precedente non contenevano un calcolo specifico, per costruttore e per anno, delle vendite effettuate a clienti situati al di fuori del SEE, malgrado le richieste di informazioni inviate in tal senso dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

Orbene, dal considerando 667 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda i periodi di espansione e di declino dell’intesa, ha preso in considerazione soltanto gli importi delle vendite a costruttori rispetto ai quali era in grado di dimostrare che dei contratti di fornitura di vetro per automobili erano stati oggetto di accordi o pratiche collusivi.

Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva, sulla base delle informazioni che le erano state fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], determinare se e, in caso affermativo, in quale misura, le percentuali di vendite che quest’ultima sosteneva di aver realizzato al di fuori del SEE riguardassero tali costruttori. 173 Più in generale, occorre rilevare, come ha fatto la [OSCURATO:PERSONA], che durante l’indagine la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non ha presentato alcun elemento idoneo a dimostrare che le percentuali di fatturati di cui essa intende ottenere la detrazione dalla base di calcolo dell’ammenda corrispondano effettivamente a vendite realizzate al di fuori del SEE. 174 Pertanto, anche ammettendo che questa parte del motivo sia ricevibile benché sia stata presentata solo in sede di replica, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia commesso alcun errore nel considerare come fatturati, ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], i fatturati totali e per costruttore che le erano stati comunicati da quest’ultima, senza detrarre da essi una percentuale forfettaria asseritamente corrispondente a vendite realizzate al di fuori del SEE. 175 Ne consegue che la seconda parte del motivo, in quanto addotta a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata, deve essere respinta perché infondata e, con essa, il terzo motivo nella sua interezza.

Occorre tuttavia precisare che tale seconda parte è esaminata anche ai successivi punti da 463 a 477, in quanto addotta a sostegno della domanda di riforma della decisione impugnata.

4. Sul quarto motivo, vertente su un errore nell’imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità del comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], sulla violazione dei princìpi della personalità delle pene e della presunzione di innocenza nonché sullo sviamento di potere 176 Il presente motivo corrisponde, in sostanza, a uno dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑73/09.

Occorre pertanto esaminarli assieme. 177 Il terzo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della causa T‑73/09 contiene tuttavia una censura subordinata, anch’essa vertente sul superamento del limite massimo di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, ma basata su un’argomentazione diversa. [OSCURATO:PERSONA] sostiene infatti che, quand’anche si dovesse concludere che la [OSCURATO:PERSONA] l’ha ritenuta a buon diritto responsabile degli illeciti della sua controllata [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], essa ha tuttavia commesso un errore prendendo in considerazione il fatturato globale del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ai fini del calcolo del limite massimo dell’ammenda di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

Tale censura, poiché è distinta da quella che è oggetto del presente motivo, sarà esaminata separatamente (v. infra punti da 442 a 458).

a) Argomenti delle parti 178 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver imputato a quest’ultima gli illeciti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], che essa possiede al 100%, mentre non sarebbe stato dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 179 [OSCURATO:PERSONA] sostiene a questo proposito che, in considerazione della natura delle infrazioni alle regole della concorrenza nonché della natura e del grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, una persona giuridica dovrebbe essere sanzionata per tale motivo soltanto se la [OSCURATO:PERSONA] sia in grado di dimostrare, in modo concludente, il suo coinvolgimento in una tale infrazione.

L’imputazione a una società controllante della responsabilità di un’infrazione derivante dagli illeciti di una delle sue controllate sarebbe possibile qualora si dimostri che quest’ultima non ha agito in modo autonomo o ha semplicemente applicato le istruzioni di detta società controllante.

Viceversa, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] commetta un errore di diritto quando conclude, come nel caso di specie, per una tale imputazione senza aver verificato se la società controllante abbia effettivamente esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale della propria controllata.

L’imputazione di un comportamento illecito in tali condizioni equivarrebbe a confondere le nozioni di persona giuridica e di impresa e, pertanto, a violare il principio della personalità delle pene. 180 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’elemento relativo al possesso della totalità del capitale di una controllata, sebbene costituisca un forte indizio dell’esistenza, in capo alla società controllante, di un potere di influenza determinante sul comportamento della controllata sul mercato, non è sufficiente, di per sé, per poter imputare alla società controllante la responsabilità del comportamento della controllata.

A tal fine, sarebbe necessario un complesso integrativo di indizi, nonostante il fatto che la giurisprudenza dell’Unione abbia già statuito in senso contrario. 181 È in violazione di tale principio, riconosciuto in altri ordinamenti giuridici, nonché del principio della presunzione di innocenza, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe imputato alla [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], benché nessun elemento permettesse di dimostrare che quest’ultima si era limitata a seguire le istruzioni della propria società controllante nell’attuare la propria politica commerciale.

In particolare, alcune istruzioni generali impartite a una controllata o l’esercizio di funzioni non esecutive, nell’ambito della società controllante, da parte del responsabile di una controllata non sarebbero sufficienti a dimostrare l’esercizio di un tale controllo. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe così stabilito una presunzione assoluta di influenza determinante a carico della [OSCURATO:PERSONA], in violazione dei principi enunciati nella sentenza della Corte del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C-97/08 P, Racc. pag.

I-8237 ). 182 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che dovrebbe potersi limitare a dimostrare che il gruppo di cui è al vertice non è organizzato in modo tale che essa disponga di risorse umane e materiali sufficienti per impegnarsi in maniera regolare e approfondita nella gestione della politica commerciale delle sue controllate.

Orbene, ciò sarebbe stato effettivamente dimostrato. 183 In primo luogo, il solo fatto che esista una strategia comune all’intero gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], pubblicata sul sito internet di quest’ultimo, non sarebbe sufficiente a dimostrare l’esercizio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un’influenza determinante sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], poiché i principi costitutivi di tale strategia non hanno alcun rapporto con la politica commerciale dei diversi poli di attività all’interno di detto gruppo.

Inoltre, le limitate risorse umane di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA], nonché la vocazione esclusivamente funzionale dei vari dipartimenti che la compongono, dimostrerebbero l’impossibilità pratica, da parte sua, di esercitare un’influenza, anche generica, sulla politica commerciale di centinaia di controllate. [OSCURATO:PERSONA] non impartirebbe pertanto alcuna istruzione sulle tecniche commerciali che le sue controllate devono applicare per raggiungere i loro obiettivi.

La comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] di un numero limitato di informazioni, quali ad esempio i bilanci e le relazioni finanziarie, sarebbe del resto organizzata secondo un sistema «bottom‑up», caratteristico di una gestione decentrata e della natura molto diversificata delle attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe riuscita a dimostrare che alla [OSCURATO:PERSONA] fossero inviate relazioni precise sulle attività commerciali del polo «Vetro» della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 184 Inoltre, il ruolo individuale nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA] del sig.

A., ex direttore del polo «Vetro» del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], non consentirebbe di dimostrare la mancanza di autonomia commerciale di detto polo.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le funzioni del sig.

A. nell’ambito della stessa non erano esecutive, poiché la sua qualifica di vicedirettore generale della [OSCURATO:PERSONA] aveva carattere onorifico.

Il sig.

A. non sarebbe mai stato membro del comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA], che, fatte salve le attribuzioni del consiglio di amministrazione, prende da solo le decisioni di competenza della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del gruppo.

Inoltre, il sig.

A. avrebbe esercitato funzioni nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA] soltanto a partire dal 15 ottobre 2001, cioè quasi quattro anni dopo l’inizio dell’infrazione, e sarebbe stato responsabile dell’innovazione nel gruppo soltanto a partire dal 1 o maggio 2004, cioè più di un anno dopo la fine dell’intesa controversa.

Quanto al comitato di direzione generale, sebbene gli argomenti che vi sono trattati presentino effettivamente un interesse comune all’intero gruppo, le informazioni che vi sono scambiate sarebbero troppo generiche per poterne dedurre l’esistenza di un’influenza dominante sulla politica commerciale del polo «Vetro» del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 185 Per quanto riguarda la partecipazione di due dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] al consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], essa sarebbe del tutto irrilevante nel caso di specie.

Sarebbe infatti consueto che un azionista al 100% di una società detenga un certo numero di seggi nel consiglio di amministrazione della stessa.

Ne consegue che il fatto di considerare un tale elemento, nonché semplici scambi di informazioni generali con la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], al fine di imputare l’infrazione alla [OSCURATO:PERSONA], contribuirebbe a rendere assoluta la presunzione di influenza determinante enunciata dalla giurisprudenza. 186 Con una censura distinta, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono inoltre che la decisione impugnata è viziata da sviamento di potere, poiché l’imputazione dell’infrazione alla [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto come unico obiettivo evitare che l’ammenda molto elevata, che è stata loro inflitta, eccedesse il limite massimo del 10% del fatturato di ciascuna «impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione», fissato dall’articolo 23 del regolamento n. 1/2003.

Ne consegue che, anche a prescindere dagli altri motivi del ricorso, l’ammenda che è stata loro inflitta non avrebbe dovuto eccedere il 10% del fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] durante l’esercizio sociale precedente, e cioè [riservato] milioni di euro. 187 [OSCURATO:PERSONA] solleva, in via preliminare, un’eccezione di irricevibilità nei confronti del presente motivo, in quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], poiché quest’ultima si limiterebbe a rinviare, nella fattispecie, a determinati argomenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’indagine e riassunti nella decisione impugnata. 188 Nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea innanzitutto l’infondatezza della censura, sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui essa avrebbe confuso, nella decisione impugnata, le nozioni di impresa e di persona giuridica. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti imputato alla [OSCURATO:PERSONA] il comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] soltanto dopo aver accertato che tali società costituivano un’unica impresa ai sensi dell’articolo 81 CE. 189 [OSCURATO:PERSONA] ricorda inoltre che, secondo una giurisprudenza costante, si presume che una società controllante che possiede il 100% del capitale di una controllata abbia esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale di quest’ultima e, di conseguenza, tale società controllante può vedersi imputare le infrazioni al diritto della concorrenza commesse dalla controllata.

Detta presunzione sarebbe giustificata dal fatto che, nella grande maggioranza dei casi, una controllata posseduta al 100% da una società controllante non conduce in maniera autonoma la propria politica commerciale.

Contrariamente a ciò che sostiene la [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe quindi necessario che la [OSCURATO:PERSONA] fornisca la prova concludente del fatto che la società controllante abbia effettivamente esercitato una tale influenza nel caso di specie. 190 [OSCURATO:PERSONA] afferma inoltre che, sebbene abbia menzionato nella decisione impugnata alcuni elementi aggiuntivi al fine di corroborare tale presunzione, da ciò non si può dedurre che essa abbia ritenuto che tali elementi fossero indispensabili per considerare la [OSCURATO:PERSONA] responsabile del comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 191 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], non vi è alcuna ragione che giustifichi l’abbandono della presunzione di cui al precedente punto

189. Innanzitutto, avrebbe poca rilevanza il fatto che gli ordinamenti giuridici di Stati terzi non riconoscano una forma di presunzione semplice simile a quella appena descritta.

Inoltre, tale presunzione non sarebbe contraria al principio della parità di trattamento tra le società controllanti che possiedono la totalità del capitale di una controllata e quelle che ne possiedono una quota più ristretta, poiché tali società non si trovano in situazioni paragonabili.

Infine, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe già dichiarato, in precedenti decisioni, la responsabilità di una società controllante che possiede solo una quota del capitale di una delle sue controllate. 192 Per quanto riguarda la prassi amministrativa anteriore che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di poter individuare, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene non soltanto che una tale prassi non può risultare da un solo precedente, ma altresì che, in ogni caso, un’eventuale prassi di tal genere non la vincolerebbe ad esprimere valutazioni identiche nel contesto di decisioni successive.

In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] nega l’esistenza di qualsiasi contraddizione tra le sue decisioni precedenti, citate dalla [OSCURATO:PERSONA], e la decisione impugnata, poiché quest’ultima si inserisce in un contesto fattuale diverso. 193 Inoltre, come la Corte avrebbe confermato nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 181, il solo fatto che la presunzione di influenza determinante sia difficile da rovesciare non implicherebbe che tale presunzione sia assoluta.

Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito alcun elemento idoneo a rovesciare la presunzione gravante su di essa.

In realtà, ai sensi del diritto della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe un’unica impresa insieme alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue altresì che la censura secondo cui la decisione impugnata violerebbe, sotto questo profilo, il principio della personalità delle pene o il principio della presunzione di innocenza dovrebbe essere respinta in quanto infondata. 194 Tale conclusione sarebbe confermata da vari elementi. 195 Innanzitutto, la struttura commerciale del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], creata dalla [OSCURATO:PERSONA], tenderebbe a dimostrare che quest’ultima ha esercitato un’influenza determinante sul comportamento commerciale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe elaborato la strategia di detto gruppo e ripartito le attività di esso in settori specifici.

Quest’ultimo elemento dimostrerebbe la sua volontà di mantenere, in definitiva, il controllo della struttura e della condotta di tale gruppo, senza che la conoscenza dell’infrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] sia rilevante ai fini dell’applicazione della presunzione.

Sarebbe peraltro normale, in tale contesto, che i vari compiti dell’impresa sanzionata con la decisione impugnata siano ripartiti tra la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate appartenenti al polo «Vetro» e che la [OSCURATO:PERSONA] disponga di risorse umane più limitate rispetto a quelle di dette controllate. 196 Inoltre, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui essa non impartirebbe alcuna istruzione precisa alle sue controllate, non sarebbe in alcun modo supportata da prove.

Su quest’ultimo punto, occorrerebbe considerare che, nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA], esiste un dipartimento dedicato alla ricerca e allo sviluppo nonché all’innovazione e, inoltre, un posto di giurista specializzato nei diritti di proprietà intellettuale e un posto di responsabile dei contratti internazionali. 197 [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che le funzioni svolte dal sig.

A., sia nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] che nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA], contribuiscono a dimostrare l’influenza determinante esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla politica commerciale di detta controllata.

Il sig.

A. era infatti dipendente della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e direttore del polo «Vetro» nell’ambito del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], ed era preposto all’insieme delle società operative che producevano e commercializzavano elementi in vetro.

Contrariamente a quanto asserisce la [OSCURATO:PERSONA], il sig.

A. avrebbe esercitato la funzione di direttore del polo «Vetro» nell’ambito di detto gruppo tra ottobre 1996 e ottobre 2001, prima di esercitare le funzioni di vicedirettore generale.

Orbene, il sig.

A. avrebbe più volte, nell’esercizio di tali diverse funzioni, presentato relazioni alla [OSCURATO:PERSONA] sulle attività del polo «Vetro» e quest’ultima non avrebbe dimostrato che dette funzioni non implicavano alcun ruolo esecutivo. 198 Inoltre, non sarebbe controverso che il sig.

A. faceva parte del comitato di direzione generale, la cui funzione consiste, secondo le risposte fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti, nel condividere le informazioni generali che possano presentare un interesse per i dirigenti del gruppo e nell’esaminare, mese dopo mese, i risultati consolidati del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nonché l’evoluzione del suo organico globale.

Tale comitato costituirebbe, insieme al comitato esecutivo, la dirigenza del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 199 Quanto alla presenza di diversi membri della direzione della [OSCURATO:PERSONA] al vertice della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], essa dimostrerebbe l’importanza del coinvolgimento di tale società controllante nelle attività del polo «Vetro» del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 200 D’altronde, né il bilancio del polo «Vetro» per il 2001, né il piano strategico relativo allo stesso polo per il periodo 2002‑2006, presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] in allegato alla sua replica, sarebbero in grado di rimettere in discussione tali conclusioni.

Infatti, anche ipotizzando che tali documenti siano stati redatti a livello del polo «Vetro» e siano stati trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA] solo in seguito, non sarebbe stato dimostrato che quest’ultima non fosse in grado di modificarli, di rigettarli o di controllarne l’applicazione.

Sarebbe del resto difficilmente concepibile che il polo «Vetro» sia completamente autonomo nel gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della parte notevole che rappresenta nell’ambito di quest’ultimo in termini di fatturato e di risultati. 201 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’argomento vertente su un’asserita violazione del diritto alla presunzione di innocenza, invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria integrativa, è tardivo e quindi irricevibile.

In subordine, essa rileva che le presunzioni di colpevolezza sono ammissibili in materia penale, purché non oltrepassino una determinata soglia.

Orbene, occorrerebbe considerare, da una parte, che la lotta contro le pratiche anticoncorrenziali costituisce una questione importante e, dall’altra, che i diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA] sono stati pienamente rispettati nel caso di specie, poiché quest’ultima ha avuto la possibilità, dopo l’invio della comunicazione degli addebiti, di rovesciare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

b) Giudizio del Tribunale Sulla ricevibilità del motivo in quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] 202 Prima di esaminare il motivo nel merito, occorre esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di tale motivo, in quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

Basandosi sull’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], nel suo ricorso, si è limitata a far riferimento ad argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] durante l’indagine e riassunti nei considerando 606 e 607 della decisione impugnata, senza tuttavia svilupparli. 203 Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, ogni ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti.

Questa indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di predisporre la propria difesa e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno (sentenza del Tribunale del 20 aprile 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA]», da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Racc. pag.

II-931 , punto 39).

Benché il testo del ricorso possa essere suffragato e completato, su punti specifici, con rinvii a determinati passaggi di documenti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto, che, ai sensi della disposizione sopra citata, devono figurare nel ricorso (ordinanza del Tribunale del 27 marzo 2009, Alves dos Santos/[OSCURATO:PERSONA], T‑184/08, non pubblicata nella Raccolta, punto 19). 204 Nella fattispecie, il Tribunale constata che i passaggi del ricorso della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] dedicati al presente motivo sono conformi a tali requisiti.

Come ammette la stessa [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non si è limitata, nel caso di specie, a rinviare puramente e semplicemente a un’argomentazione contenuta in altri scritti.

Il ricorso contiene infatti diversi argomenti a sostegno del motivo vertente sulla violazione del principio della personalità delle pene, a causa dell’imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] del comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], nonché sul superamento del limite massimo previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e sullo sviamento di potere. 205 Ne consegue che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del presente motivo, in quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], deve essere respinta.

Nel merito 206 Nel merito, occorre ricordare, in via preliminare, che il diritto della concorrenza dell’Unione riguarda le attività delle imprese (sentenza della Corte del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Racc. pag.

I-123 , punto 59) e che la nozione di impresa comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (v. sentenza della Corte del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a., C-222/04, Racc. pag.

I-289 , punto 107). 207 La Corte ha inoltre precisato che la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce a un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 181 supra, punti 54 e 55 e giurisprudenza ivi citata). 208 Qualora un ente economico di tal genere violi le regole della concorrenza, esso è tenuto a rispondere di tale infrazione, che deve essere imputata in maniera inequivocabile alla persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende.

La comunicazione degli addebiti deve peraltro essere inviata a quest’ultima e deve indicare a che titolo le vengono addebitati i fatti invocati (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 181 supra, punti 56 e 57, e giurisprudenza ivi citata). 209 Inoltre, secondo costante giurisprudenza, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, detta controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche.

Infatti, ciò si verifica perché, in tale situazione, la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi della giurisprudenza citata supra ai punti 206 e

207. Così, il fatto che una società controllante e la propria controllata costituiscano una sola impresa ai sensi dell’articolo 81 CE consente alla [OSCURATO:PERSONA] di emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 181 supra, punti 58 e 59, e giurisprudenza ivi citata). 210 Non è quindi una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa ai sensi della disposizione citata che permette alla [OSCURATO:PERSONA] di indirizzare alla società capogruppo la decisione che irroga ammende (sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T-112/05, Racc. pag.

II-5049 , punto 58). 211 Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia violato le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata (v. sentenza del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 181 supra, punto 60, e giurisprudenza ivi citata). 212 Quindi, se è vero che la Corte ha menzionato, ai punti 28 e 29 della sentenza del 16 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 148, oltre alla detenzione del 100% del capitale della controllata, altre circostanze, quali la mancata contestazione dell’influenza esercitata dalla società controllante sulla politica commerciale della sua controllata e la rappresentanza comune delle due società durante il procedimento amministrativo, è anche vero che tali circostanze sono state menzionate dalla Corte, nella causa citata, soltanto allo scopo di esporre tutti gli elementi sui quali il Tribunale aveva fondato il proprio ragionamento, per concludere che quest’ultimo non era fondato unicamente sulla detenzione della totalità del capitale della controllata da parte della sua controllante.

Pertanto, il fatto che la Corte abbia confermato la valutazione del Tribunale nella suddetta causa non può essere interpretato nel senso che implichi una modifica delle condizioni in presenza delle quali opera la presunzione di influenza determinante di cui al punto precedente (sentenze del Tribunale del 12 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 210 supra, punto 62, e del 30 aprile 2009, Itochu/[OSCURATO:PERSONA], T-12/03, Racc. pag.

II-883 , punto 50). 213 Alla luce di tali considerazioni, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla sua controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che tale società controllante, sulla quale incombe l’onere di rovesciare detta presunzione, fornisca elementi di prova sufficienti a dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo sul mercato (sentenze della Corte del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 181 supra, punto 61, e del 29 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-521/09 P, Racc. pag.

I-8947 , punto 57). 214 Per determinare se una controllata determini autonomamente il proprio comportamento sul mercato, non occorre soltanto tener conto del fatto che la società controllante influenzi la politica dei prezzi, le attività di produzione e di distribuzione, gli obiettivi di vendita, gli utili lordi, le spese di vendita, il «cash flow» o le scorte e il marketing.

Occorre prendere in considerazione anche, come è stato ricordato nel precedente punto 209, l’insieme degli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi, e giuridici che intercorrono tra detta controllata e la controllante, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono quindi essere elencati in modo esaustivo (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 181 supra, punto 65, e sentenza del 12 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 210 supra, punti 64 e 65). 215 Una presunzione, quand’anche difficile da rovesciare, si mantiene entro limiti accettabili qualora sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito, esista la possibilità di fornire la prova contraria e i diritti della difesa siano garantiti (v., per analogia, sentenza della Corte del 23 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C-45/08, Racc. pag.

I-12073 , punti 43 e 44, e Corte eur.

D.U., sentenza Janosevic c.

Svezia, cit. al punto 104 supra, §§ da 101 a 110). 216 Orbene, la presunzione di influenza determinante esercitata sulla controllata posseduta interamente o quasi interamente dalla sua controllante mira in particolare a raggiungere un equilibrio tra, da un lato, l’importanza dell’obiettivo consistente nel reprimere i comportamenti contrari alle norme sulla concorrenza, segnatamente l’articolo 81 CE, e nel prevenirne la ripetizione e, dall’altro, le esigenze poste da taluni principi generali del diritto dell’Unione come, in particolare, quelli della presunzione di innocenza, della personalità delle pene e della certezza del diritto nonché i diritti della difesa, ivi compreso il principio della parità delle armi (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 213 supra, punto 59). 217 Ne consegue che tale presunzione è proporzionata allo scopo legittimo perseguito. 218 Inoltre, la presunzione richiamata al precedente punto 211 si fonda sulla constatazione secondo la quale, da un lato, salvo circostanze eccezionali, una società che possiede la totalità del capitale di una controllata può, in considerazione di questa semplice circostanza, esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata e, dall’altro, la mancanza di esercizio effettivo di tale potere di influenza può normalmente essere ricercata nel modo più utile nella sfera dei soggetti contro cui detta presunzione opera.

Ciò premesso, se per una parte interessata fosse sufficiente rovesciare tale presunzione avanzando semplici affermazioni non comprovate, quest’ultima verrebbe largamente privata della sua utilità.

Detta presunzione è tuttavia superabile e i soggetti che intendono rovesciarla possono addurre qualsiasi elemento relativo ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra la controllata e la controllante e che essi considerino sufficienti a dimostrare che la controllata e la controllante non costituiscono un’unica entità economica, ma che la controllata si comporta in modo autonomo sul mercato (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 213 supra, punti 60 e 61; v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 148 supra, punto 29). 219 Infine, la società controllante deve essere sentita dalla [OSCURATO:PERSONA] prima che quest’ultima adotti una decisione nei suoi confronti e tale decisione può essere soggetta al controllo del giudice dell’Unione, che deve pronunciarsi nel rispetto dei diritti della difesa (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 80 supra, punto 110). 220 Nel caso di specie, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] deteneva il 100% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] al momento dell’infrazione. 221 Inoltre, dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 213 a 215 risulta che, quando la [OSCURATO:PERSONA] si basa sulla presunzione di esercizio di un’influenza determinante per imputare la responsabilità di un’infrazione a una società controllante, spetta a quest’ultima rovesciare tale presunzione fornendo elementi di prova sufficienti a dimostrare che la sua controllata si comporta in modo autonomo sul mercato.

A tal riguardo, spetta alla società controllante addurre ogni elemento relativo ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti tra la stessa e la sua controllata, che sia sufficiente a dimostrare che esse non costituiscono un’unica entità economica. 222 Occorre pertanto verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente ritenuto che gli elementi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’indagine non consentivano di dimostrare l’autonomia commerciale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sul mercato e, quindi, di dimostrare che quest’ultima e la [OSCURATO:PERSONA] non costituivano un’unica entità economica ai sensi del diritto della concorrenza dell’Unione. 223 Come si evince dai punti 600 e seguenti della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si basa essenzialmente su tre ordini di considerazioni al fine di suffragare la presunzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] esercitava un’influenza determinante sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] al momento dell’infrazione. 224 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] adduce argomenti relativi all’organizzazione commerciale del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

In particolare, essa, facendo riferimento a varie relazioni annuali della [OSCURATO:PERSONA], rileva che, sebbene i diversi poli di attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] gestiscano le proprie operazioni e definiscano e attuino le strategie commerciali e di marketing legate alla propria attività, essi fanno parte tuttavia di un quadro di direzione operativa di base, stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA], destinato ad attuare il modello commerciale del gruppo. [OSCURATO:PERSONA] menziona a tal riguardo una lettera inviatale dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] il 4 ottobre 2006, in risposta a una richiesta di informazioni che aveva inviato a quest’ultima, da cui risulterebbe che le iniziative adottate e i risultati ottenuti dal polo «Vetro» del gruppo sarebbero conformi alle priorità e agli obiettivi fissati per tutte le attività del gruppo, quali definiti dalla direzione generale della [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], questa stessa lettera indicherebbe che, sebbene gli orientamenti commerciali, come i piani di gestione e i bilanci nonché importanti decisioni commerciali operative, siano elaborati a livello delle unità commerciali, essi sono adottati, in via definitiva, dal direttore del polo «Vetro» della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 225 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] adduce elementi di natura strutturale.

A tal riguardo, essa sottolinea innanzitutto i vincoli che esistevano tra la direzione della [OSCURATO:PERSONA] e quella del polo «Vetro» del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il sig.

A. avrebbe esercitato le funzioni di vicedirettore generale della [OSCURATO:PERSONA] e, in tale ruolo, avrebbe riferito al direttore generale delegato del gruppo.

Il sig.

A. sarebbe stato peraltro presidente del polo «Vetro» del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nonché della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:SOCIETA].

Egli sarebbe stato anche presidente della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] fino al 2001.

Il sig.

A. avrebbe partecipato alle riunioni del comitato operativo e del comitato di direzione generale della [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe stato anche responsabile per l’innovazione all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, occorrerebbe tener conto del fatto che tre membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] occupavano contemporaneamente posti di direzione all’interno della [OSCURATO:PERSONA]. 226 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il sig.

A. è un membro della dirigenza del gruppo, al pari del direttore generale delegato di quest’ultimo, e che tale direttore generale delegato è anche membro del comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, non sarebbe plausibile che membri della dirigenza che si trovano al vertice di un settore commerciale, come il sig.

A., comunichino esclusivamente tra di loro e assumano quindi la direzione del gruppo senza la partecipazione del comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA]. 227 In terzo luogo, infine, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] hanno la loro sede allo stesso indirizzo.

Tale circostanza faciliterebbe lo sviluppo di una politica commerciale uniforme nell’ambito di detta impresa. 228 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] contestano tale opinione. 229 A tal riguardo, se è vero che alcuni elementi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] indicano che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] godeva di una notevole autonomia, rimane il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non è riuscita a rovesciare la presunzione gravante su di essa nel caso di specie. 230 In primo luogo, non può essere accolta la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sarebbe dimostrata dalla gestione decentrata del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] è soltanto una holding che non si assume responsabilità operative e non interviene nella gestione operativa delle sue controllate. 231 Infatti, innanzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il suo «codice etico» si limita a enunciare principi generali senza alcun legame con la politica commerciale delle sue controllate e sostiene che essa, se da un lato stabilisce la strategia generale del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], dall’altro lascia i poli di attività liberi di definire e di attuare la loro politica commerciale.

Occorre tuttavia rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto né il suo «codice etico», né alcun altro documento idoneo a suffragare tali affermazioni. 232 Inoltre, nel contesto di un gruppo di società, una società holding mira a raggruppare partecipazioni in diverse società e ha la funzione di assicurarne l’unità di direzione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale dell’8 ottobre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]‑Technik/[OSCURATO:PERSONA], T-69/04, Racc. pag.

II-2567 , punto 63, e del 29 giugno 2012, E.ON Ruhrgas e E.ON/[OSCURATO:PERSONA], T‑360/09, punto 283).

Pertanto, in mancanza di prova contraria, occorre ritenere che i vincoli che intercorrono tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] siano tali da implicare che la [OSCURATO:PERSONA] esercitasse un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata all’epoca in cui è stata commessa l’infrazione, coordinando in particolare gli investimenti finanziari nell’ambito del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 17 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-299/08, Racc. pag.

II-2149 , punto 99).

A tal riguardo, occorre rilevare inoltre, da una parte, che la [OSCURATO:PERSONA] ammette di fissare gli obiettivi generali di redditività alle sue controllate, di vigilare sull’equilibrio finanziario e sulla reputazione delle stesse e di contribuire al finanziamento degli investimenti da esse realizzati, e, dall’altra, che, secondo le cifre comunicate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], quasi la metà dei dipendenti di quest’ultima è adibita agli affari finanziari. 233 Quanto alla ripartizione interna delle varie attività della [OSCURATO:PERSONA] tra le diverse divisioni o dipartimenti, che è simile a una gestione decentrata, essa costituisce un fenomeno normale nell’ambito di gruppi di società come quello al cui vertice si trova la [OSCURATO:PERSONA] e non è quindi idonea, anch’essa, a rovesciare la presunzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] costituivano un’unica impresa ai sensi dell’articolo 81 CE (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 232 supra, punto 99). 234 In secondo luogo, non può essere accolta la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] avrebbe sempre definito in modo autonomo la propria strategia commerciale, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai definito o approvato i suoi piani di attività e i suoi bilanci e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] era, in pratica, in grado di agire in maniera autonoma sul mercato, e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] avrebbe goduto di una piena autonomia finanziaria, poiché il controllo esercitato su di essa dalla [OSCURATO:PERSONA] era molto generico. 235 Infatti, oltre al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non adduce alcun elemento idoneo a suffragare tali affermazioni, occorre rilevare che, secondo una lettera inviata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] il 4 ottobre 2006 in risposta a una richiesta di informazioni inviatale da quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] approvava gli investimenti e i bilanci di ciascuno dei poli di attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e controllava regolarmente i risultati conseguiti da questi vari poli.

Tale elemento tende a corroborare la conclusione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] esercitava un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata coordinando in particolare gli investimenti finanziari nell’ambito del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 232 sopra, punto 102). 236 In ogni caso, anche ipotizzando che i piani di attività venissero approvati dalla direzione del polo «Vetro» prima di essere eventualmente trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA], da ciò non può dedursi che quest’ultima non potesse modificarli o respingerli o controllare la loro applicazione. 237 In terzo luogo, è irrilevante l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] le comunicava informazioni secondo un sistema «bottom‑up» (dal basso verso l’alto) e la trasmissione di tali informazioni non dava luogo all’invio successivo di istruzioni alla sua controllata,.

Infatti, anche ipotizzando che fosse così, tale modalità di comunicazione delle informazioni da una controllata alla sua controllante non pregiudica la facoltà di quest’ultima di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata in questione sul mercato.

Nel caso di specie, la conferma, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del fatto che le informazioni contenute nei bilanci e nelle relazioni finanziarie delle sue controllate le erano comunicate tende, al contrario, a confermare il fatto che tale società controllante era pienamente in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata in questione sul mercato verificandone la redditività e, in funzione dei risultati ottenuti, orientandone le scelte commerciali strategiche.

Tale conclusione è ulteriormente supportata dall’indicazione fornita nel corso del procedimento amministrativo dal sig.

A., direttore del polo «Vetro» all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], secondo cui egli presentava al direttore generale delegato della [OSCURATO:PERSONA] le attività del settore «Vetro per automobili» di detto gruppo. 238 In quarto luogo, occorre inoltre respingere gli argomenti secondo cui, da una parte, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai partecipato all’infrazione e non ne avrebbe neanche avuto conoscenza, in quanto le decisioni relative ai prezzi di vendita, le presentazioni di offerte specifiche ai costruttori di automobili e la politica di sconti erano di competenza delle sole controllate appartenenti al polo «Vetro» del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], e, dall’altra, il mercato del vetro per automobili costituirebbe un settore specifico tra i cinque poli di attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], che peraltro presenterebbe soltanto connessioni molto tenui con gli altri settori appartenenti al polo «Vetro». 239 Nessuno di tali argomenti è infatti idoneo a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] determinava autonomamente la propria politica commerciale sul mercato. 240 Innanzitutto, va ricordato che, come emerge da una giurisprudenza costante, non è una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa che permette alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare la decisione che impone ammende nei confronti della società controllante di un gruppo di società (sentenza del 12 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 210 supra, punto 58; v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 16 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑72/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 74).

Di conseguenza, i vincoli organizzativi, economici e giuridici esistenti tra la società controllante e la sua controllata possono provare l’esistenza di un’influenza della prima sulla strategia della seconda e, pertanto, giustificare la loro considerazione come un’unica entità economica (sentenza del 12 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 210 supra, punto 83). 241 Inoltre, il fatto che le attività della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] interessate dalla decisione impugnata riguardino solo uno dei tanti mercati su cui il gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] è attivo è irrilevante nel caso di specie.

Infatti, non è insolito, per gruppi come quello al cui vertice si trova la [OSCURATO:PERSONA], essere presenti su vari mercati e affidare la responsabilità delle attività inerenti a tali mercati a diverse controllate o gruppi di controllate, senza che tale circostanza costituisca tuttavia un ostacolo all’esercizio, da parte della società holding, di un’influenza determinante sulla politica commerciale delle sue varie controllate. 242 Di conseguenza, occorre respingere l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, in sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto erroneamente che gli elementi portati alla sua conoscenza nel corso dell’indagine non permettessero di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] non esercitava un’influenza determinante sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 243 Né può essere accolta la censura secondo cui lo standard di prova preteso dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie per rovesciare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante equivarrebbe a trasformare la stessa in una presunzione assoluta.

Infatti, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 213 a 215, non è stato imposto alla [OSCURATO:PERSONA] di fornire una prova della sua mancata intromissione nella gestione della sua controllata, ma soltanto di produrre elementi probatori sufficienti a dimostrare che la sua controllata si comportava in modo autonomo sul mercato di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 232 supra, punto 120).

Orbene, la mera circostanza che un soggetto non produca, in un determinato caso, elementi di prova tali da rovesciare la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante non significa che detta presunzione non possa essere confutata in nessun caso (sentenza del 29 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 213 supra, punti 65 e 66). 244 Occorre pertanto considerare altresì, alla luce delle considerazioni che precedono, che l’approccio adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata relativamente agli elementi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di rovesciare la presunzione gravante su di essa nel caso di specie non configura, nel suo complesso, una probatio diabolica. 245 Per quanto riguarda i vari riferimenti fatti dalla [OSCURATO:PERSONA] a determinate decisioni adottate in precedenza dalla [OSCURATO:PERSONA], nelle quali quest’ultima non avrebbe imputato a società controllanti i comportamenti illeciti di controllate che esse possedevano al 100%, è sufficiente ricordare che la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] non serve, di per sé, da quadro giuridico alle ammende in materia di infrazioni alle regole della concorrenza, poiché tale quadro è definito esclusivamente dal regolamento n. 1/2003, come applicato alla luce degli orientamenti, e la [OSCURATO:PERSONA] non è vincolata dalle proprie valutazioni precedenti (v., in tal senso, sentenze della Corte del 19 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-510/06 P, Racc. pag.

I-1843 , punto 82, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 118 supra, punto 123). 246 Analogamente, è irrilevante, ai fini dell’esame sulla legittimità della decisione impugnata, il fatto che in altri ordinamenti giuridici si applichino norme diverse sull’imputabilità delle infrazioni al diritto della concorrenza. 247 Alla luce delle considerazioni che precedono, la censura relativa a un errore di diritto nell’imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] del comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non può essere accolta. 248 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] costituissero un’unica impresa ai sensi dell’articolo 81 CE, occorre peraltro respingere in quanto inconferente l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, in sostanza, la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata e di cui la Corte ha riconosciuto la legittimità, in linea di principio, nella sentenza del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto181 supra, sarebbe contraria al principio della personalità delle pene.

Va altresì respinta la censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla violazione del principio della presunzione di innocenza sancito dall’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali e dall’articolo 6 della CEDU, anche ammettendo che sia ricevibile pur essendo stata formulata soltanto nella memoria integrativa (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 16 novembre 2011, Álvarez/[OSCURATO:PERSONA], T‑78/06, non pubblicata nella Raccolta, punti da 31 a 41). 249 Infine, tenuto conto della conclusione di cui al precedente punto 247, occorre respingere in quanto infondata la censura relativa allo sviamento di potere, individuato nel fatto che l’imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] del comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata giustificata unicamente dall’intento della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere a quest’ultima un’ammenda eccedente il limite massimo del 10% di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. 250 Pertanto, il presente motivo è infondato e deve essere respinto.

5. Sul quinto motivo, vertente sulla violazione dei princìpi di irretroattività delle pene e del legittimo affidamento 251 Il presente motivo corrisponde, in sostanza, a uno dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑73/09. Occorre pertanto esaminarli assieme.

a) Argomenti delle parti 252 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la decisione impugnata vìola il principio di irretroattività delle pene, sancito dall’articolo 7 della CEDU e dall’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali, nonché il principio del legittimo affidamento, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] applica gli orientamenti del 2006 benché essi siano stati adottati dopo che l’infrazione di cui trattasi si è conclusa.

Tale applicazione retroattiva degli orientamenti avrebbe comportato un aumento significativo dell’entità delle ammende che poteva prevedersi al momento dei fatti, secondo gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [del Trattato CECA] ( GU 1998, C 9, pag. 3 ; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»). 253 Secondo la giurisprudenza, il principio di irretroattività delle pene osterebbe all’applicazione retroattiva di una nuova interpretazione di una norma istitutiva di un’infrazione, che abbia l’effetto di aggravare l’entità delle ammende inflitte, se tale evoluzione non fosse ragionevolmente prevedibile al momento della commissione dell’infrazione e non sia necessaria per garantire l’attuazione della politica di concorrenza dell’Unione.

Orbene, queste due condizioni si sarebbero realizzate nella fattispecie.

Da una parte, poiché l’entità delle ammende inflitte a partire dall’applicazione degli orientamenti del 2006 non è paragonabile a quella delle ammende inflitte precedentemente, occorrerebbe ritenere che l’evoluzione derivante dall’applicazione di tali orientamenti non fosse ragionevolmente prevedibile.

Ciò sarebbe dovuto, in particolare, all’importanza attribuita all’elemento della durata dell’infrazione ai fini del calcolo dell’ammenda nell’ambito degli orientamenti del 2006, che sarebbe nettamente maggiore rispetto al periodo in cui vigevano gli orientamenti del 1998.

D’altra parte, l’entità molto elevata delle ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione degli orientamenti del 2006 non sarebbe necessaria per garantire l’attuazione della politica di concorrenza dell’Unione. 254 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], anche se si dovesse ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nella fattispecie il regolamento n. 17, gli orientamenti del 2006 sarebbero assimilabili a un cambiamento della linea di condotta che la [OSCURATO:PERSONA] si era chiaramente fissata negli orientamenti del 1998, nel senso di una maggiore severità.

Gli orientamenti del 2006 potrebbero quindi applicarsi soltanto a situazioni successive alla loro pubblicazione. 255 Tali conclusioni non sarebbero rimesse in discussione dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 116, poiché in essa la Corte si è limitata a statuire sull’applicazione retroattiva degli orientamenti del 1998.

Pertanto, tale sentenza riguarderebbe l’applicazione di orientamenti a fatti che hanno avuto luogo in un’epoca in cui tali orientamenti non erano stati ancora pubblicati.

Ne consegue che, contrariamente alla situazione che ha dato origine alla presente controversia, l’infrazione in questione nella causa citata era stata commessa in un’epoca caratterizzata da una notevole incertezza giuridica riguardo al calcolo delle ammende, nel corso della quale, di conseguenza, le imprese interessate non avevano potuto sviluppare alcun legittimo affidamento a tal proposito.

Viceversa, nel caso di specie, le imprese destinatarie della decisione impugnata avrebbero avuto tutte le ragioni di aspettarsi che i loro comportamenti futuri fossero sanzionati in applicazione degli orientamenti del 1998, dato che la Corte aveva riconosciuto il carattere normativo di questi ultimi nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto

116. 256 [OSCURATO:PERSONA] invoca inoltre vari discorsi pronunciati prima del 2006 da commissari europei responsabili della politica di concorrenza dell’Unione, da cui risulterebbe che l’adozione di nuovi orientamenti in materia di calcolo delle ammende non era prevedibile all’epoca dei fatti controversi. 257 Ne consegue, secondo la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], che l’ammenda avrebbe dovuto essere calcolata sulla base degli orientamenti del 1998. 258 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che il fondamento normativo delle ammende inflitte in caso di violazione delle norme sulla concorrenza contenute nell’articolo 81 CE è l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, poiché gli orientamenti del 2006 si limitano a precisare il metodo con cui tali ammende sono calcolate.

Pertanto, sia nella vigenza degli orientamenti del 1998 che in quella degli orientamenti del 2006, il calcolo delle ammende dovrebbe essere effettuato con riferimento alla gravità e alla durata dell’infrazione, come previsto dall’articolo 23 del regolamento n. 1/2003.

Poiché gli orientamenti del 2006 riflettono un metodo adattato per l’applicazione di una disposizione di legge invariata, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ragionamento della Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 116, sia applicabile al caso di specie.

Ciò varrebbe a maggiore ragione in quanto la Corte, nella sentenza citata, ha enunciato princìpi generali per quanto riguarda l’ambito di applicazione degli orientamenti sul calcolo delle ammende. 259 Orbene, se è certamente vero che nella vigenza degli orientamenti del 2006 è attribuito un peso maggiore al criterio della durata, tale evoluzione, secondo la [OSCURATO:PERSONA], era prevedibile nel momento in cui è stata commessa l’infrazione, così come lo era il fatto che, ai fini del calcolo delle ammende, in futuro si sarebbe potuto prendere in considerazione il valore delle vendite pertinenti, piuttosto che un importo forfettario.

Così, sin da prima dell’adozione degli orientamenti del 2006, la Corte avrebbe già espresso una certa preferenza per la presa in considerazione del valore delle vendite pertinenti piuttosto che di un importo forfettario ai fini del calcolo di un’ammenda.

Peraltro, secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’importo supplementare ora applicato a fini di dissuasione era già contenuto nell’importo forfettario applicato, in funzione della gravità dell’infrazione, all’epoca in cui erano in vigore gli orientamenti del 1998.

Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sosterrebbe infondatamente che, all’epoca dei fatti controversi, era prevedibile che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe applicato retroattivamente i nuovi orientamenti che avesse eventualmente adottato. [OSCURATO:PERSONA] ricorda infatti il principio secondo cui essa è libera di adattare gli orientamenti in funzione delle necessità, purché tali adattamenti rispettino il quadro normativo fissato dal regolamento n. 1/2003. 260 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea inoltre che, da una parte, gli orientamenti del 1998 non precisavano affatto che sarebbero applicabili alle decisioni vertenti su infrazioni commesse al momento della loro applicazione e che, dall’altra, gli orientamenti del 2006, da cui essa non può discostarsi senza giustificazione, indicano che si applicano in tutti i casi in cui la comunicazione degli addebiti sia stata inviata dopo il 1 o settembre 2006.

Orbene, nel caso di specie, la comunicazione degli addebiti sarebbe stata inviata il 18 aprile 2007. 261 Inoltre, da una giurisprudenza recente risulterebbe che l’obiettivo degli orientamenti del 1998 era la trasparenza e l’imparzialità, ma non la prevedibilità dell’importo delle ammende.

Tale prevedibilità non sarebbe auspicabile, poiché potrebbe pregiudicare l’effetto dissuasivo delle ammende mettendo le imprese interessate in condizioni di confrontare con precisione l’eventuale sanzione che potrebbe essere loro inflitta in caso di infrazione con i vantaggi che esse potrebbero ottenere da tale infrazione. 262 Dette conclusioni, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non possono essere rimesse in discussione dal principio di irretroattività delle pene.

Certamente, in linea di principio, l’adozione di orientamenti tali da modificare la politica generale della concorrenza in materia di ammende può rientrare nell’ambito di applicazione di tale principio.

Ne consegue che quest’ultimo osta all’applicazione retroattiva di nuovi orientamenti qualora le norme contenute in essi non fossero ragionevolmente prevedibili al momento dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] sostiene tuttavia che il semplice fatto che gli orientamenti del 2006 possano dar luogo ad ammende più elevate di quelle che erano inflitte sulla base degli orientamenti del 1998 non può implicare una violazione del principio di irretroattività poiché, da una parte, il confronto tra ammende inflitte in casi diversi non costituisce un metodo affidabile a tal riguardo e, dall’altra, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non potevano prevedere l’entità esatta dell’ammenda che sarebbe stata inflitta loro in applicazione degli orientamenti del 1998. 263 [OSCURATO:PERSONA] contesta inoltre la pertinenza, nell’ambito della presente causa, del riferimento fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] ai discorsi di commissari europei responsabili della politica di concorrenza dell’Unione, pronunciati successivamente alla fine dell’infrazione.

In effetti, oltre al fatto che il potere discrezionale del collegio dei commissari non può essere limitato da tali discorsi, questi ultimi non sarebbero in alcun modo idonei a dimostrare che l’adattamento degli orientamenti del 1998 non era ragionevolmente prevedibile all’epoca in cui l’infrazione è stata commessa.

b) Giudizio del Tribunale 264 Con il presente motivo, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestano in sostanza alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato i principi del legittimo affidamento e dell’irretroattività delle pene applicando nella fattispecie gli orientamenti del 2006 benché, al momento in cui l’infrazione è stata commessa, fossero applicabili gli orientamenti del 1998.

L’applicazione degli orientamenti del 2006 avrebbe comportato un aumento significativo dell’importo dell’ammenda rispetto a quello che sarebbe risultato dall’applicazione degli orientamenti del 1998, principalmente a causa della moltiplicazione del valore delle vendite dei beni interessati dall’infrazione per la durata di quest’ultima. 265 A tal riguardo, il Tribunale rileva, in via preliminare, che l’argomento secondo cui l’aumento dell’entità delle ammende a cui l’applicazione degli orientamenti del 2006 ha dato luogo sarebbe manifestamente sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito dalla politica di concorrenza dell’Unione si confonde, in sostanza, con l’argomento addotto nell’ambito della seconda parte del sesto motivo dedotto nella causa T‑56/09.

Esso è pertanto esaminato infra ai punti da 353 a

391. 266 Va ricordato inoltre che le ammende che la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto nella fattispecie sono disciplinate dall’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, che corrisponde all’articolo 15 del regolamento n. 17, che era in vigore nel momento in cui è stata commessa l’infrazione.

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, per determinare l’ammontare dell’ammenda da infliggere alle imprese colpevoli di infrazioni alle regole della concorrenza, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.

Per determinare l’ammontare dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato gli orientamenti del 2006, che sono stati pubblicati prima dell’invio della comunicazione degli addebiti alla ricorrente il 18 aprile 2007. 267 Secondo una giurisprudenza costante, il principio di irretroattività delle leggi penali, sancito dall’articolo 7 della CEDU e, ora, dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione il cui rispetto si impone ove vengano inflitte ammende per violazione delle norme sulla concorrenza.

Tale principio richiede che le sanzioni irrogate corrispondano a quelle che erano state fissate all’epoca in cui la violazione è stata commessa (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punto 202; sentenze del Tribunale [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 120 supra, punti da 218 a 221, e del 9 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-224/00, Racc. pag.

II-2597 , punto 39). 268 Così, l’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU, che deve essere interpretato e applicato in modo da garantire una protezione effettiva contro le azioni giudiziarie, le condanne e le sanzioni arbitrarie (v.

Corte eur.

D.U., sentenza S.W. c. [OSCURATO:PERSONA] del 22 novembre 1995, serie A n. 335‑B, § 35), impone di verificare che, nel momento in cui un imputato ha commesso l’atto che ha dato luogo al procedimento giudiziario e alla condanna, esistesse una disposizione di legge che rendeva punibile l’atto stesso e che la pena inflitta non abbia ecceduto i limiti fissati da tale disposizione (v.

Corte eur.

D.U., sentenze Coëme e a. c.

Belgio, del 22 giugno 2000, Recueil des arrêts et décisions , 2000‑VII, § 145; Achour c. [OSCURATO:PERSONA], del 29 marzo 2006, Recueil des arrêts et décisions , 2006‑IV, § 43, e Gurguchiani c.

Spagna, del 15 dicembre 2009, n. 16012/06, § 30). 269 Peraltro, gli orientamenti possono produrre effetti giuridici.

Tali effetti giuridici derivano non già da una forza normativa propria degli orientamenti, bensì dalla loro adozione e pubblicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Tale adozione e tale pubblicazione degli orientamenti comportano un’autolimitazione del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], che non può discostarsi da essi, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento, la tutela del legittimo affidamento e la certezza del diritto (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punti da 209 a 212). 270 Gli orientamenti, in quanto strumenti della politica in materia di concorrenza, rientrano pertanto nell’ambito di applicazione del principio di irretroattività, al pari della nuova interpretazione giurisprudenziale di una norma che istituisce un’infrazione, come risulta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU (v.

Corte eur.

D.U., sentenze S.W. e C.R. c. [OSCURATO:PERSONA], del 22 novembre 1995, serie A nn. 335‑B e 335‑C, §§ da 34 a 36 e da 32 a 34; Cantoni c. [OSCURATO:PERSONA], del 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions , 1996‑V, §§ da 29 a 32, e Coëme e a. c.

Belgio, cit. al punto 268 supra, § 145).

Secondo tale giurisprudenza, una violazione di detta disposizione può derivare da un’interpretazione giurisprudenziale il cui risultato non fosse ragionevolmente prevedibile nel momento in cui è stata commessa l’infrazione, tenuto conto, in particolare, dell’interpretazione data dalla giurisprudenza nel momento considerato alla disposizione di legge in questione. 271 Tuttavia, la portata della nozione di prevedibilità dipende in larga parte dal contenuto del testo di cui si tratta, dal settore interessato, nonché dal numero e dalla qualità dei suoi destinatari.

Pertanto, la prevedibilità della legge non impedisce che l’interessato sia portato a ricorrere a consulenti esperti in materia al fine di valutare, in misura ragionevole, in base alle circostanze del caso, le possibili conseguenze derivanti da un atto determinato.

Ciò vale in particolare per i professionisti, abituati ad esercitare una notevole prudenza nello svolgimento della loro attività e da cui ci si può attendere una cura particolare nel valutare i rischi che essa comporta (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punti da 215 a 223; sentenza del Tribunale del27 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-59/02, Racc. pag.

II-3627 , punto 44; v.

Corte eur.

D.U., sentenze Cantoni c. [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 270 supra, § 35, e [OSCURATO:SOCIETA] e a. c.

Italia, del 20 gennaio 2009, n. 75909/01, § 109). 272 Inoltre, le garanzie offerte dall’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU non possono essere intese come un divieto di graduale chiarimento delle norme sulla responsabilità penale, in particolare al fine di adattarle ai mutamenti di situazione, purché il risultato sia coerente con la sostanza dell’infrazione e ragionevolmente prevedibile (v.

Corte eur.

D.U., sentenza Jorgic c.

Germania, del 12 luglio 2007, Recueil des arrêts et décisions , 2007‑III, § 101, e giurisprudenza citata). 273 Alla luce di questi richiami giurisprudenziali, al fine di verificare il rispetto del principio di irretroattività nel caso di specie, occorre quindi esaminare se le modifiche intervenute nel metodo di calcolo dell’ammenda a seguito dell’adozione degli orientamenti del 2006 fossero ragionevolmente prevedibili all’epoca in cui le infrazioni sono state commesse (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punto 224). 274 Occorre rilevare, a tal riguardo, che l’intento principale che ha portato all’adozione degli orientamenti del 2006 era, sulla base degli insegnamenti tratti dalla prassi precedente, quello di modificare la politica di perseguimento delle infrazioni agli articoli 81 e 82 CE, al fine di garantire che le ammende inflitte per tali infrazioni fossero sufficientemente dissuasive.

Tale obiettivo si è tradotto in particolare in tre innovazioni principali, che consistono, la prima, nel riferimento al valore delle vendite di beni relative all’infrazione come base per la determinazione delle ammende, al posto di un sistema di tariffazione, la seconda, nell’aggiunta all’ammontare di base dell’ammenda di un importo supplementare destinato a dissuadere le imprese dal partecipare alle infrazioni più gravi al diritto della concorrenza, e la terza, nell’attribuzione di un peso maggiore alla durata dell’infrazione ai fini del calcolo dell’ammenda. 275 Per quanto riguarda quest’ultimo punto, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in considerazione dell’impatto necessariamente provocato dalla durata di un’infrazione sulle potenziali conseguenze di essa sul mercato, è importante che l’ammenda rifletta anche il numero di anni durante i quali l’impresa ha partecipato all’infrazione.

Si considera pertanto che la moltiplicazione del valore delle vendite relative all’infrazione per la durata della partecipazione alla stessa contribuisca alla fissazione di un’ammenda che rifletta non soltanto l’importanza economica di tale infrazione, ma anche il peso relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato. 276 Orbene, da una costante giurisprudenza, già all’epoca in cui ha preso avvio l’intesa controversa, si evince che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità, anche in misura considerevole, entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17 e dal regolamento n. 1/2003, se ciò sia necessario per garantire l’attuazione della politica di concorrenza dell’Unione.

L’efficace applicazione delle norme dell’Unione sulla concorrenza implica, infatti, che la [OSCURATO:PERSONA] possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di tale politica (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 77 supra, punto 109; del 2 ottobre 2003, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 135 supra, punto 81, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punto 227).

Tale margine di manovra è giustificato, in particolare, dal fatto che, se l’importo dell’ammenda fosse il risultato di un calcolo eseguito in base a una semplice formula aritmetica, le imprese avrebbero la possibilità di prevedere l’eventuale sanzione e di confrontarla con i vantaggi che otterrebbero dall’infrazione alle norme del diritto della concorrenza (sentenza BPB/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 150 supra, punto 336). 277 Ne consegue che le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che può dare luogo a un’ammenda non possono riporre un legittimo affidamento nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non supererà il livello delle ammende precedentemente praticato né in un metodo di calcolo di queste ultime (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punto 228).

Ciò vale anche quando l’aumento del livello delle ammende risulta dall’applicazione a casi concreti di norme di comportamento dotate di portata generale, quali gli orientamenti del 2006 (v., per analogia, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punti 229 e 230, e del 19 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 245 supra, punto 59). 278 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui «[le] politiche di conformità al diritto della concorrenza rappresentano (...) un investimento la cui dimensione è determinata in particolare dal livello atteso delle sanzioni», il che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], dovrebbe indurre il Tribunale, nell’ambito dell’esame del presente motivo, a tener conto del particolare sforzo che essa sostiene di dover effettuare per rispettare le norme di tale diritto.

Infatti, tale argomento non può essere accolto poiché le norme dell’Unione in materia di concorrenza non hanno carattere suppletivo e un’impresa non può quindi invocare utilmente il costo che l’obbligo di conformarvisi comporta per essa. 279 Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], è parimenti irrilevante il fatto che l’aumento del livello medio delle ammende risultante dall’applicazione degli orientamenti del 2006 abbia fatto seguito a un periodo durante il quale erano applicabili altre norme di condotta di portata generale. 280 Infatti, in primo luogo, tale aumento non può, di per sé, essere considerato illegittimo sulla base dei principi di irretroattività e del legittimo affidamento, purché rimanga all’interno del quadro normativo definito dall’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, come interpretato dal giudice dell’Unione (v., per analogia, sentenze del Tribunale del 2 febbraio 2012, EI du Pont de Nemours e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑76/08, punto 126, e giurisprudenza ivi citata, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑77/08, punto 141, e giurisprudenza ivi citata).

Così, ai sensi del punto 32 degli orientamenti del 2006, l’applicazione del nuovo metodo di calcolo previsto da questi ultimi fa salva la norma contenuta nell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, secondo cui le ammende inflitte non possono in alcun caso superare il limite del 10% del fatturato totale realizzato dall’impresa o dall’associazione di imprese che ha partecipato all’infrazione durante l’esercizio sociale precedente.

Inoltre, gli orientamenti del 2006 prevedono che l’ammenda sia calcolata tenendo conto della gravità e della durata dell’infrazione, riflettendo così la norma di cui all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003. 281 In secondo luogo, tenuto conto dei principi richiamati ai precedenti punti 276 e 277 e contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], né il fatto che l’applicazione degli orientamenti del 1998 sia stata estesa all’intero SEE nel gennaio 2003, né i discorsi pronunciati da commissari responsabili della politica della concorrenza nell’Unione nel 2003 e nel 2005 erano sufficienti a creare, per gli operatori economici, un affidamento legittimo nel fatto che gli stessi orientamenti non sarebbero stati modificati in futuro. 282 Infine, in terzo luogo, non è controverso che la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato nella fattispecie la norma di condotta enunciata dal punto 38 degli orientamenti del 2006, ai sensi del quale tali orientamenti si applicano a tutti i casi in cui la comunicazione degli addebiti sia stata notificata dopo il 1 o settembre 2006.

Pertanto, non può essere accolta la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa aveva un legittimo affidamento nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe escluso l’applicazione nel caso di cui trattasi del metodo di calcolo previsto dagli orientamenti del 2006. 283 Dal ragionamento esposto ai precedenti punti da 274 a 282 risulta che, all’epoca in cui sono state commesse le infrazioni, l’aumento del livello medio delle ammende inflitte alle imprese per violazioni dell’articolo 81 CE a seguito dell’adozione degli orientamenti del 2006 era ragionevolmente prevedibile da parte di operatori avveduti come la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che non può essere accolta la censura con cui queste ultime contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver applicato nella fattispecie gli orientamenti del 2006, violando in tal modo i principi di irretroattività delle pene e del legittimo affidamento in quanto tale scelta avrebbe condotto all’imposizione di un’ammenda più elevata di quella che sarebbe risultata dall’applicazione degli orientamenti del 1998.

Per gli stessi motivi, la [OSCURATO:PERSONA] non era nemmeno tenuta a spiegare, negli orientamenti del 2006, che l’aumento del livello delle ammende era necessario per garantire l’attuazione della politica di concorrenza dell’Unione (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 148 supra, punto 128). 284 Pertanto, il quinto motivo deve essere respinto in quanto infondato.

6. Sul sesto motivo, vertente sul carattere eccessivo dell’ammenda 285 Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] devono essere intesi come tre parti di uno stesso motivo, vertente sul carattere eccessivo dell’ammenda.

Occorre innanzitutto esaminare la censura relativa all’erronea applicazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, per quanto riguarda la presa in considerazione della recidiva come circostanza aggravante, nonché il difetto di motivazione.

Verranno quindi esaminate le censure relative al carattere sproporzionato dell’ammenda e all’insufficiente presa in considerazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della mancata contestazione della sussistenza dei fatti da parte della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

a) Sulla prima parte, vertente sull’erronea applicazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 per quanto riguarda la presa in considerazione della recidiva come circostanza aggravante, la violazione del principio di proporzionalità e il difetto di motivazione 286 Tale prima parte corrisponde, in sostanza, a uno dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑73/09.

Occorre pertanto esaminarli assieme.

Argomenti delle parti 287 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che, nel tener conto nella fattispecie, nell’ambito dell’esame delle circostanze aggravanti, della decisione 84/388/CEE della [OSCURATO:PERSONA], del 23 luglio 1984, relativa a una procedura di applicazione dell’articolo [81 CE] (IV/30.988 – Accordi e pratiche concordate nel settore del vetro piano nel Benelux) ( GU L 212, pag. 13 ) [in prosieguo: la «decisione Vetro piano (Benelux)»] e della decisione 89/93/CEE della [OSCURATO:PERSONA], del 7 dicembre 1988, relativa a un procedimento a norma degli articoli [81 CE] e [82 CE] (IV/31.906, vetro piano) ( GU 1989, L 33, pag. 44 ) [in prosieguo: la «decisione Vetro piano (Italia)»], la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato in maniera erronea le norme sulla recidiva di cui all’articolo 23 del regolamento n. 1/2003. 288 Innanzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’applicazione degli orientamenti del 2006, a tal riguardo, vìola i principi del legittimo affidamento e di irretroattività, poiché tali orientamenti non erano stati adottati né pubblicati all’epoca dei fatti controversi. 289 Inoltre, i principi che regolano l’imputabilità alle imprese delle infrazioni alle norme dell’Unione sulla concorrenza osterebbero alla presa in considerazione delle predette decisioni ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

Infatti, quest’ultima non sarebbe stata destinataria di alcuna di esse e non avrebbe inoltre alcun potere di direzione sulle imprese destinatarie di tali decisioni.

Anche se si dovesse considerare, a torto, che il gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] costituisce un’unica impresa, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore imputando l’insieme delle condotte illecite di un gruppo a società che non si trovano al vertice di esso.

Tale conclusione si applicherebbe, a maggior ragione, alla decisione Vetro piano (Italia), poiché l’unica società destinataria di essa era la [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] non vi era inclusa.

La presa in considerazione di tale decisione violerebbe altresì i diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA], poiché quest’ultima, non essendone destinataria, non ha avuto la possibilità di esporre le proprie osservazioni né sui comportamenti contestati alla sua controllata, né sulla propria responsabilità, prima dell’adozione di tale decisione.

Inoltre, il fatto che tale decisione sia stata indirizzata soltanto alla [OSCURATO:PERSONA] tenderebbe a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA], che era la società controllante della [OSCURATO:PERSONA], non esercitava un’influenza determinante sulla politica commerciale di quest’ultima. 290 Questa parte della decisione impugnata sarebbe viziata inoltre da un difetto di motivazione poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto le due decisioni in questione come circostanze aggravanti dell’infrazione commesse dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia esporre elementi idonei a giustificare il fatto che a quest’ultima siano imputate le condotte di società consociate nonché quelle della [OSCURATO:PERSONA]. 291 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] abbia errato nel tener conto, per applicare la recidiva, della decisione Vetro piano (Benelux), in quanto quest’ultima è stata adottata nel 1984.

Il periodo di quattordici anni intercorso tra il 1984 e l’inizio dell’infrazione di cui trattasi sarebbe infatti eccessivo, a tal riguardo. 292 In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, anche se la decisione Vetro piano (Benelux) poteva essere presa in considerazione ai fini della recidiva, la maggiorazione del 60% dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta, in solido con la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], debba considerarsi sproporzionata tenuto conto non solo dell’ epoca in cui è stata adottata tale decisione, ma anche del fatto che si tratta dell’unico precedente che le si possa contestare ai fini della recidiva.

Ne consegue che il Tribunale, al fine di rispettare i principi sanciti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, dovrebbe almeno esercitare nella fattispecie la sua competenza estesa al merito e ridurre la sanzione in modo tale che essa rifletta più adeguatamente la gravità dell’infrazione.

Anche la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] chiede al Tribunale di esercitare la sua competenza estesa al merito riducendo l’ammenda a un importo adeguato. 293 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti.

Essa osserva innanzitutto che era giustificato applicare nella fattispecie le norme relative alla recidiva contenute negli orientamenti del 2006 e che, in ogni caso, anche se non fosse stato così, la recidiva era già inclusa tra le circostanze aggravanti che la [OSCURATO:PERSONA] poteva applicare in forza degli orientamenti del 1998. 294 Inoltre, si dovrebbe tener conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] appartengono alla stessa impresa e che la [OSCURATO:PERSONA] esercita un controllo effettivo su ciascuna delle proprie controllate. 295 Per quanto riguarda la decisione Vetro piano (Italia), la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che essa avesse la facoltà di astenersi dall’indirizzarla alla [OSCURATO:PERSONA], senza che tale astensione implicasse l’autonomia della sua controllata [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di quest’ultima.

Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe contestato che, all’epoca dei fatti che hanno dato luogo all’adozione di detta decisione, essa possedeva il 100% della [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che, in mancanza di prova contraria, quest’ultima non determinava il proprio comportamento sul mercato in modo autonomo e che, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, se l’avesse voluto, infliggere l’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA] nel caso in questione.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aver correttamente tenuto conto della decisione citata al fine di constatare la recidiva dell’impresa costituita dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. 296 Per quanto riguarda la decisione Vetro piano (Benelux), che è stata invece indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in ossequio alla sentenza della Corte dell’8 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C-3/06 P, Racc. pag.

I-1331 ), la constatazione e la valutazione delle caratteristiche specifiche della recidiva rientrano nel suo potere discrezionale ai fini della determinazione dell’importo delle ammende e che essa non può essere pertanto vincolata a un eventuale termine di prescrizione per una constatazione del genere.

Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe di un certo margine di discrezionalità nel valutare, in ciascun caso, gli elementi che tendono a confermare un’eventuale propensione delle imprese interessate a non rispettare le regole della concorrenza, compreso il periodo intercorso tra le infrazioni in questione.

Orbene, anche se non si dovesse prendere in considerazione la decisione Vetro piano (Italia), adottata nel 1988, occorrerebbe comunque constatare che il fatto che siano trascorsi meno di quattordici anni tra la decisione che ha accertato l’infrazione nel caso Vetro piano (Benelux) e la ripetizione del comportamento illecito dimostra una propensione dell’impresa costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] a non rispettare il diritto della concorrenza.

Ciò sarebbe tanto più vero in quanto tutte le infrazioni constatate riguarderebbero il polo «Vetro» del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 297 Inoltre, la decisione impugnata non sarebbe viziata da alcun difetto di motivazione in quanto, da una parte, la [OSCURATO:PERSONA] vi esporrebbe i motivi per i quali, a suo avviso, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] appartengono alla stessa impresa e, dall’altra, quest’ultima era destinataria della decisione Vetro piano (Benelux) e avrebbe potuto essere destinataria della decisione Vetro piano (Italia).

Date le circostanze, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata in grado di capire perché tali precedenti siano stati presi in considerazione ai fini della recidiva nei confronti dell’impresa che essa costituisce insieme alla [OSCURATO:PERSONA]. 298 Quanto ai diritti della difesa nell’ambito della decisione Vetro piano (Italia), essi sarebbero stati rispettati pienamente, poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva la possibilità, nell’ambito del procedimento che ha condotto all’adozione della decisione impugnata, di tentare di rovesciare la presunzione relativa che ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare la recidiva, dimostrando che la [OSCURATO:PERSONA] costituiva un’impresa distinta. 299 [OSCURATO:PERSONA] ritiene infine che l’argomento vertente su una asserita violazione del principio di proporzionalità, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di replica, costituisca un motivo nuovo e sia pertanto irricevibile.

In ogni caso, applicando nella fattispecie un tasso di maggiorazione del 60%, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rimasta ben al di sotto della maggiorazione massima prevista dagli orientamenti del 2006, e cioè un raddoppio dell’ammenda di base.

La possibilità offerta al Tribunale di verificare la proporzionalità dell’ammenda dimostrerebbe, del resto, che il controllo da esso esercitato è tale da rispondere ai requisiti previsti dalla Carta dei diritti fondamentali.

Giudizio del Tribunale – Sulla ricevibilità degli argomenti basati sulla Carta dei diritti fondamentali ed esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria integrativa 300 In via preliminare, occorre esaminare la ricevibilità dell’argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria integrativa a sostegno del presente motivo, vertente sul principio di proporzionalità delle pene enunciato dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali. 301 A tal riguardo, dal combinato disposto degli articoli 44, paragrafo 1, lettera c), e 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura risulta, da una parte, che l’atto introduttivo del giudizio deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti e, dall’altra, che è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

Tuttavia, deve essere considerato ricevibile un motivo che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e che presenti una connessione stretta con quest’ultimo.

Una analoga soluzione va adottata quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo dedotto (sentenza del Tribunale del 21 marzo 2002, Joynson/[OSCURATO:PERSONA], T-231/99, Racc. pag.

II-2085 , punto 156). 302 Nel caso di specie, si deve rilevare che, con i riferimenti nella sua memoria integrativa al principio di proporzionalità delle pene di cui all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali, la [OSCURATO:PERSONA] non deduce alcun motivo o censura nuovi rispetto ai motivi e alle censure da essa dedotti in precedenza, ma si limita a invocare una disposizione della Carta dei diritti fondamentali che integra il fondamento normativo di una delle censure formulate nel suo ricorso. 303 Ne consegue che gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a tal riguardo, nella sua memoria integrativa, sono ricevibili. – Nel merito 304 In via preliminare, occorre respingere l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non poteva applicare nel caso di specie gli orientamenti del 2006 al fine di maggiorare l’importo di base dell’ammenda a causa della recidiva.

Oltre al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non adduce alcun argomento concreto a sostegno di tale tesi, occorre sottolineare che la recidiva era già compresa tra le circostanze aggravanti idonee a dar luogo a un aumento dell’importo di base dell’ammenda previste dagli orientamenti del 1998, e che pertanto, tenuto conto in particolare dei principi richiamati ai precedenti punti da 265 a 273, l’applicazione nel caso di specie degli orientamenti del 2006 non può, a tal riguardo, essere censurata né sotto il profilo del principio di irretroattività delle leggi penali, né sotto quello del principio del legittimo affidamento. 305 Va inoltre ricordato che la nozione di recidiva, come è intesa in vari ordinamenti giuridici nazionali, implica che una persona abbia commesso nuove infrazioni dopo essere stata punita per violazioni analoghe (sentenza del Tribunale dell’11 marzo 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-141/94, Racc. pag.

II-347 , punto 617).

Così, uno degli esempi di circostanze aggravanti citato al punto 28 degli orientamenti del 2006 è il caso in cui «un’impresa continua o ripete la stessa infrazione o un’infrazione simile dopo che la [OSCURATO:PERSONA] o un’autorità nazionale garante della concorrenza abbiano constatato che tale impresa ha violato le disposizioni dell’articolo 81 o 82 [CE]». 306 A tal riguardo, dal ragionamento esposto ai precedenti punti da 206 a 247 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] appartenessero alla stessa impresa all’epoca dell’infrazione sanzionata dalla decisione impugnata. 307 Poiché la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non sostengono che l’infrazione controversa non sia simile o identica a quelle sanzionate dalle due decisioni precedenti prese in considerazione nella fattispecie dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’accertamento della recidiva, occorre verificare se, ai sensi delle norme contenute nell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e nel punto 28 degli orientamenti del 2006, la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto correttamente che tali diverse infrazioni erano state commesse dalla stessa impresa.

Occorre inoltre esaminare, da una parte, la censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la decisione Vetro piano (Benelux) non poteva essere presa in considerazione nel caso di specie tenuto conto del tempo trascorso tra la stessa e l’inizio dell’infrazione controversa e, dall’altra, la censura relativa al difetto di motivazione. 308 Per quanto riguarda innanzitutto la decisione Vetro piano (Italia), adottata nel 1988, è pacifico che essa aveva in particolare come destinataria la società [OSCURATO:PERSONA], che è una controllata della [OSCURATO:PERSONA], ma che né quest’ultima, né la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ne sono state destinatarie.

Non è controverso altresì che la [OSCURATO:PERSONA] era posseduta al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA] all’epoca in cui la decisione Vetro piano (Italia) è stata adottata. 309 Come la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente evidenziato, il Tribunale ha statuito, nella sua sentenza del 30 settembre 2003, Michelin/[OSCURATO:PERSONA] ( T-203/01, Racc. pag.

II-4071 , punto 290, e giurisprudenza ivi citata), che, quando due società controllate sono possedute direttamente o indirettamente al 100% o quasi al 100% dalla stessa società controllante, è consentito concludere ragionevolmente che tali controllate non determinano in modo autonomo il loro comportamento sul mercato e costituiscono, con la loro società controllante, un’entità economica e quindi un’impresa ai sensi degli articoli 81 CE e 82 CE.

Pertanto, si può tenere conto dell’infrazione precedente commessa da una delle controllate del gruppo al fine di applicare la circostanza aggravante della recidiva nei confronti di un’altra controllata di tale gruppo. 310 Tuttavia, il comportamento illecito di tale controllata, posseduta al 100% o quasi al 100% dalla sua società controllante, può essere imputato a quest’ultima, e la [OSCURATO:PERSONA] potrà considerare la società controllante come responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata soltanto se la controllante non rovescia la presunzione relativa di esercizio effettivo di un’influenza determinante sulla politica commerciale di detta controllata, conformemente ai principi richiamati ai precedenti punti 211, 213 e

214. 311 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non può limitarsi a constatare che un’impresa «poteva» esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale di un’altra impresa, senza che sia necessario verificare se tale influenza sia stata effettivamente esercitata.

Al contrario, spetta in via di principio alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare siffatta influenza determinante sulla base di un insieme di elementi fattuali tra cui, in particolare, l’eventuale potere direttivo di una delle imprese in questione nei confronti dell’altra (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 13 luglio 2011, ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-144/07, da T-147/07 a T-150/07 e T-154/07, Racc. pag.

II-5129 , punto 311, e giurisprudenza ivi citata). 312 Va ricordato inoltre che, per l’applicazione e l’esecuzione delle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, è necessario individuare un’entità dotata di personalità giuridica che sarà destinataria dell’atto (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 203 supra, punto 978).

Pertanto, secondo la giurisprudenza, quando sia stata accertata l’esistenza di un’infrazione alle norme dell’Unione sulla concorrenza, occorre determinare la persona fisica o giuridica che era responsabile della gestione dell’impresa al momento in cui l’infrazione è stata commessa, affinché tale impresa ne risponda (sentenze della Corte del 16 novembre 2000, Cascades/[OSCURATO:PERSONA], C-279/98 P, Racc. pag.

I-9693 , punto 78, e SCA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-297/98 P, Racc. pag.

I-10101 , punto 27; sentenza del Tribunale del 17 dicembre 1991, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-6/89, Racc. pag.

II-1623 , punto 236).

Quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione ai sensi di detta disposizione, essa deve individuare la o le persone, fisiche o giuridiche, potenzialmente responsabili del comportamento dell’impresa in questione e sanzionabili a tale titolo, alle quali indirizzare la decisione (v. sentenza del 17 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 232 supra, punti 250 e 251, e giurisprudenza ivi citata). 313 D’altronde, il Tribunale ha dichiarato, nella sua sentenza del 2 ottobre 2003, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 135 supra (punto 99), che il semplice fatto che il capitale sociale di due società commerciali distinte appartenga a un medesimo soggetto o a un medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza, tra tali due società, di un’unità economica per effetto della quale, in virtù del diritto della concorrenza dell’Unione, i comportamenti dell’una possano essere imputati all’altra e una di esse possa essere tenuta a pagare un’ammenda per l’altra. 314 Pertanto, non si può ammettere che la [OSCURATO:PERSONA] possa ritenere, nell’ambito della valutazione della circostanza aggravante della recidiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], che queste ultime possano essere considerate responsabili di una precedente infrazione per la quale non sono state sanzionate con una decisione della [OSCURATO:PERSONA] e nel corso del cui accertamento non sono state destinatarie di una comunicazione degli addebiti, cosicché non sono state messe in condizione di presentare i propri argomenti al fine di contestare, per quanto le riguarda, l’eventuale esistenza di un’unità economica con l’una o l’altra società destinataria della decisione precedente. 315 Quindi, tenuto conto della constatazione di cui al precedente punto 308, occorre statuire che la decisione Vetro piano (Italia) non poteva essere presa in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di dichiarare l’esistenza, nella fattispecie, di un caso di recidiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. 316 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la società controllante aveva la possibilità, nell’ambito del procedimento conclusosi con l’adozione della decisione impugnata, di contestare l’esistenza di un’unità economica tra essa e le imprese sanzionate nella decisione Vetro piano (Italia). 317 Occorre ricordare, a tal riguardo, la giurisprudenza della Corte secondo cui, da un lato, il principio del rispetto dei diritti della difesa esclude che possa essere considerata lecita una decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] impone a un’impresa un’ammenda in materia di concorrenza senza averle preventivamente comunicato gli addebiti presi in considerazione nei suoi confronti e, dall’altro, considerata la sua importanza, la comunicazione degli addebiti deve precisare in maniera inequivocabile la persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende e deve essere inviata a quest’ultima (v. sentenza ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 311 supra, punto 318, e giurisprudenza ivi citata). 318 Pertanto, non si può ammettere che la [OSCURATO:PERSONA] possa ritenere, nell’ambito della valutazione della circostanza aggravante della recidiva, che un’impresa debba essere considerata responsabile di una precedente infrazione per la quale non è stata sanzionata da una decisione della [OSCURATO:PERSONA] e nel corso del cui accertamento non è stata destinataria di una comunicazione degli addebiti, cosicché detta impresa non è stata messa in condizione, nell’ambito del procedimento conclusosi con l’adozione della decisione che constata la precedente infrazione, di presentare i propri argomenti al fine di contestare, per quanto la riguarda, l’eventuale esistenza di un’unità economica con l’una o l’altra società destinataria della decisione precedente (sentenza ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 311 supra, punto 319). 319 Tale soluzione è giustificata a maggior ragione in quanto, secondo la giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] non può essere vincolata a un eventuale termine di prescrizione per la constatazione della recidiva e, pertanto, tale constatazione può essere effettuata molti anni dopo l’accertamento di un’infrazione, in un momento in cui sarebbe comunque impossibile, per l’impresa interessata, contestare l’esistenza di tale unità economica, in particolare qualora venga applicata la presunzione di influenza determinante sopra ricordata (sentenza ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 311 supra, punto 320). 320 A tal riguardo, sebbene sia ragionevolmente lecito ritenere che una società controllante sia a conoscenza di una precedente decisione indirizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla sua controllata, di cui essa detiene la quasi totalità del capitale, tale conoscenza non può supplire alla mancata constatazione, nella decisione precedente, di un’unità economica tra detta società controllante e la sua controllata al fine di imputare alla controllante la responsabilità della precedente infrazione e di aumentare per recidiva l’importo delle ammende ad essa inflitte (sentenza ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 311 supra, punto 322).

Infatti, il decorso di un periodo di tempo, che può essere lungo, dall’adozione della decisione che accerta l’infrazione precedente è tale, in detta ipotesi, da rendere molto difficile e persino impossibile la contestazione, da parte della società controllante, non solo dell’esistenza di tale unità economica, ma anche, se del caso, degli elementi costitutivi dell’infrazione stessa. 321 Da quanto precede risulta che, senza che sia necessario pronunciarsi sulla censura relativa al difetto di motivazione della decisione impugnata a tal riguardo, quest’ultima è viziata da un errore di diritto in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato in essa la circostanza aggravante della recidiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sulla base della decisione Vetro piano (Italia). 322 A differenza della decisione Vetro piano (Italia), la decisione Vetro piano (Benelux), adottata nel 1984, è stata indirizzata non solo, in particolare, a una controllata del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie alla SA Glaceries de [OSCURATO:PERSONA]‑Roch, ma anche alla [OSCURATO:PERSONA]. 323 Orbene, dal ragionamento esposto ai precedenti punti da 206 a 247 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] appartenessero alla stessa impresa all’epoca in cui è stata commessa l’infrazione. 324 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenere che l’impresa costituita dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], destinataria della decisione impugnata, fosse già stata sanzionata per un’infrazione all’articolo 81 CE identica o simile, nell’ambito della decisione Vetro piano (Benelux).

Poco importa, a tal riguardo, che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia partecipato direttamente all’infrazione sanzionata dalla decisione Vetro piano (Benelux).

Infatti, posto che l’unità economica è il solo criterio pertinente per definire la nozione di impresa ai sensi delle norme dell’Unione sulla concorrenza, è sufficiente che questa sia coinvolta in più infrazioni perché possa essere constatata la recidiva (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 6 marzo 2012, UPM‑Kymmene/[OSCURATO:PERSONA], T‑53/06, punto 129). 325 Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono di poter desumere dalla sentenza del 25 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 97 supra, che il decorso di un periodo di più di dieci anni tra le precedenti constatazioni di infrazione e la ripetizione del comportamento illecito da parte dell’impresa interessata osti alla constatazione di un caso di recidiva.

La decisione impugnata violerebbe su tale punto il principio della certezza del diritto. 326 A tal riguardo, occorre ricordare che la constatazione e la valutazione delle caratteristiche specifiche di una recidiva rientrano nel potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla scelta degli elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’importo di un’ammenda, e che la [OSCURATO:PERSONA] non può essere vincolata a un eventuale termine di prescrizione per una constatazione del genere (sentenza dell’8 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 296 supra, punto 38; sentenze del Tribunale BPB/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 150 supra, punto 383, e del 30 settembre 2009, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], T‑161/05, pag.

II‑3555, punto 141). 327 Infatti, la recidiva rappresenta un elemento importante che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a valutare, dato che la sua presa in considerazione è finalizzata a indurre le imprese che abbiano manifestato una tendenza a violare le regole della concorrenza a mutare il loro comportamento.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] può, in ogni singolo caso, prendere in considerazione quei fattori che confermano tale tendenza, incluso, ad esempio, il tempo trascorso tra le infrazioni in questione (sentenze dell’8 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 296 supra, punto 39; BPB/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 150 supra, punto 383, e Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 326 supra, punto 142). 328 La Corte ha precisato inoltre, nella sua sentenza del 17 giugno 2010, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA] ( C-413/08 P, Racc. pag.

I-5361 , punto 70), che il principio di proporzionalità esige che il tempo trascorso tra l’infrazione di cui trattasi e una violazione precedente delle regole della concorrenza venga preso in considerazione per valutare la propensione dell’impresa a sottrarsi a tali regole.

Nell’ambito del sindacato giurisdizionale esercitato sugli atti della [OSCURATO:PERSONA] in materia di diritto della concorrenza, il Tribunale e, eventualmente, la Corte possono quindi essere chiamati a valutare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato detto principio allorché ha maggiorato, a titolo di recidiva, l’ammenda inflitta e, segnatamente, se detta maggiorazione fosse necessaria con riferimento al periodo di tempo trascorso tra l’infrazione di cui trattasi e la precedente violazione delle regole della concorrenza. 329 Occorre sottolineare, a tal riguardo, che, sebbene il Tribunale, nella sua sentenza del 25 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 97 supra (punti 354 e 355), abbia certamente ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto tener conto di una decisione adottata quasi diciotto anni prima dell’inizio del comportamento illecito di cui si trattava nella causa in questione, ciò è avvenuto in un contesto in cui la recidiva aveva potuto essere constatata anche sulla base di una decisione meno indietro nel tempo e in cui un periodo di tempo relativamente breve, ossia meno di dieci anni, era intercorso tra ciascuna di tali infrazioni.

È alla luce di tali circostanze che la Corte, nella sua sentenza pronunciata sull’impugnazione, ha respinto il motivo vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto da parte del Tribunale (sentenza dell’8 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 296 supra, punto 40). 330 Nel caso di specie, poiché è stata erroneamente presa in considerazione la decisione Vetro piano (Italia) al fine di constatare la recidiva della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punti da 308 a 321), occorre rilevare che sono trascorsi circa tredici anni e otto mesi tra il momento in cui è stata adottata la decisione Vetro piano (Benelux), ossia il 23 luglio 1984, e quello in cui è iniziata l’infrazione sanzionata con la decisione impugnata, ossia il mese di marzo 1998.

Pertanto, l’impresa formata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] non ha mostrato una tendenza alla ripetizione di un comportamento illecito rispetto al diritto della concorrenza esattamente comparabile a quella contestata al [OSCURATO:PERSONA] nella causa citata al punto precedente. 331 Occorre quindi esaminare se il fatto di prendere in considerazione questa sola decisione al fine di constatare la tendenza della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] a violare le norme del diritto della concorrenza comporti, nella fattispecie, una violazione del principio di proporzionalità. 332 Nella decisione Vetro piano (Benelux), la [OSCURATO:PERSONA] ha sanzionato in particolare la [OSCURATO:PERSONA] nonché alcune delle sue controllate appartenenti al polo «Vetro» del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

Orbene, va constatato che si tratta dello stesso polo di attività a cui appartengono le controllate del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] destinatarie della decisione impugnata. 333 Inoltre, l’intesa oggetto della decisione Vetro piano (Benelux) presentava caratteristiche molto simili rispetto all’intesa sanzionata con la decisione impugnata, essendo consistita nello scambio di informazioni sensibili sui prezzi, in una ripartizione della clientela nonché nel perseguimento della stabilità delle quote di mercato dei partecipanti. 334 In considerazione di tali circostanze, il Tribunale ritiene che il decorso di un periodo di circa tredici anni e otto mesi tra il momento in cui è stata adottata la decisione Vetro piano (Benelux) e quello in cui è iniziata l’infrazione sanzionata con la decisione impugnata non impedisse alla [OSCURATO:PERSONA] di constatare, senza violare il principio di proporzionalità, che l’impresa formata dalle ricorrenti aveva una propensione a violare le regole della concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] non ha quindi commesso alcun errore nel basarsi sulla decisione Vetro piano (Benelux) al fine di constatare la circostanza aggravante della recidiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. 335 Per quanto riguarda infine la censura relativa al difetto di motivazione, in quanto la decisione impugnata non indicherebbe i motivi per cui la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] la decisione Vetro piano (Benelux) benché quest’ultima non le fosse stata indirizzata, essa non può essere accolta. 336 Occorre infatti ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] era destinataria della decisione Vetro piano (Benelux).

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto, nella decisione impugnata, i motivi per cui ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] costituissero un’unica impresa, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non era riuscita a rovesciare la presunzione di influenza determinante sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], da essa posseduta al 100% (considerando da 599 a 622 della decisione impugnata).

Inoltre, in particolare dai considerando da 686 a 688 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato all’impresa formata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] una condotta recidiva, facendo esplicito riferimento alle decisioni Vetro piano (Italia) e Vetro piano (Benelux). 337 Sulla base di questi vari elementi, va ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], prendendo conoscenza della decisione impugnata, fosse in grado di comprendere che, per constatare la recidiva, la [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] formava con essa un’unica impresa e che, pertanto, erano state prese in considerazione le condotte poste in essere da tale impresa, e non soltanto dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

b) Sulla seconda parte, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità Argomenti delle parti 338 Nella seconda parte, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato il principio di proporzionalità delle pene nonché le norme applicabili al calcolo delle ammende, contenute nell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, nell’infliggerle un’ammenda di EUR 880 milioni.

In via preliminare, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la proporzionalità dell’ammenda inflittale dovrebbe essere valutata con riferimento non all’importo di tale ammenda quale figura nel dispositivo della decisione impugnata, ma all’importo degli utili prima delle imposizone che sarebbe necessaria per pagare detta ammenda, ossia più di EUR 1,3 miliardi. 339 Questa parte del motivo comprende cinque censure. 340 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ritiene che nella fattispecie sia stato attribuito un peso eccessivo alla durata dell’infrazione, a causa dell’effetto moltiplicatore di cui al punto 24 degli orientamenti del 2006.

La durata avrebbe avuto così un impatto due volte superiore rispetto alla gravità, nel calcolo dell’ammenda. 341 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli orientamenti del 2006, imponendo che la proporzione delle vendite presa in considerazione per il calcolo dell’ammenda in caso di infrazioni orizzontali sia compresa tra il 16% e il 30%, limitano indebitamente il margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] nel fissare un’ammenda in funzione della gravità reale dell’infrazione.

Nella fattispecie, avrebbe dovuto essere applicata una percentuale inferiore al 16%, in modo da riflettere il ridotto impatto economico dell’infrazione sul mercato, tenuto conto in particolare dell’eccezionale potere di negoziazione di cui disporrebbero i costruttori di automobili.

Analogamente, gli orientamenti del 2006 limiterebbero indebitamente il margine di manovra della [OSCURATO:PERSONA] impedendole di prendere in considerazione un importo supplementare di entità inferiore al 15% del valore delle vendite pertinenti. 342 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe aumentato erroneamente l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] in considerazione della recidiva, benché l’importo di base comporti già un fattore di dissuasione.

Gli orientamenti del 2006 prevedono infatti, contrariamente a quelli del 1998, che nel calcolo di tale importo di base debba essere applicato un importo supplementare.

È su questa base che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato una maggiorazione del 60% all’importo di base dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che l’obiettivo di dissuasione sarebbe stato preso in considerazione a due livelli diversi per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], e tale cumulo avrebbe comportato un aumento dell’importo dell’ammenda superiore a [riservato] milioni di euro.

Detto cumulo andrebbe al di là di ciò che è necessario per garantire il rispetto delle norme sulla concorrenza previste dal diritto dell’Unione. 343 In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto inoltre tener conto di due fattori complementari nel calcolare l’ammenda.

Innanzitutto, essa contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto dell’effetto dissuasivo dell’ammenda di EUR 133,9 milioni inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione C (2007) 5791 definitivo, del 28 novembre 2007, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.165 – Vetro piano) (in prosieguo: la «decisione Vetro piano», pubblicata in sintesi in GU 2008, C 127, pag. 9 ).

La decisione impugnata si discosterebbe senza motivo, su tale punto, dal ragionamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione C (2002) 5083 definitivo, del 17 dicembre 2002, riguardante un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-2/37.667 – Grafiti speciali) (in prosieguo: la «decisione Grafiti speciali»), in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concesso una riduzione del 33% dell’importo dell’ammenda inflitta a una delle imprese destinatarie della decisione Grafiti speciali, al fine di tener conto di un’ammenda che era stata inflitta alla stessa impresa un anno e cinque mesi prima.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto della crisi economica eccezionale che colpiva il settore automobilistico nel momento in cui la decisione è stata adottata e che ha aggravato in modo significativo l’impatto reale dell’ammenda.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che tali difficoltà economiche non erano il risultato della sua incapacità di adattarsi alle condizioni del mercato, ma riflettevano piuttosto una situazione di crisi che colpiva l’intero settore nel momento in cui la decisione impugnata è stata adottata. 344 In quinto luogo, infine, il carattere sproporzionato dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] risulterebbe dal fatto che essa supera largamente il livello di un’ammenda ottimale, che corrisponderebbe a un importo pari o leggermente superiore al profitto illecito che i membri di un cartello traggono da quest’ultimo. 345 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] è proporzionata. 346 Innanzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’argomento relativo all’indeducibilità fiscale dell’ammenda non possa essere accolto.

Tale indeducibilità non produrrebbe in alcun modo l’effetto di aumentare l’importo dell’ammenda.

Al contrario, secondo la [OSCURATO:PERSONA], un’eventuale deducibilità dell’importo dell’ammenda dai redditi imponibili dell’impresa interessata consentirebbe a quest’ultima di recuperare indebitamente una parte notevole dell’ammenda inflittale. 347 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che è legittimo ritenere, nel calcolare l’ammenda, che la gravità di un’infrazione dipenda in particolare dalla sua durata.

Nel caso di specie, distinguendo tre fasi dell’infrazione, essa avrebbe indirettamente ridotto l’importanza della durata totale dell’infrazione stessa nel fissare l’entità dell’ammenda. 348 Peraltro, per quanto riguarda la percentuale delle vendite applicata, la [OSCURATO:PERSONA] contesta che gli orientamenti del 2006 la privino di un margine di discrezionalità sufficiente per ridurre l’importo delle ammende nei casi di infrazioni orizzontali.

Tali infrazioni sarebbero infatti tra le più gravi, il che giustificherebbe l’applicazione, nei loro confronti, di una percentuale di vendite elevata al fine di determinare sia l’importo variabile che l’importo supplementare dell’ammenda.

In ogni caso, gli orientamenti lascerebbero alla [OSCURATO:PERSONA] un margine sufficiente per differenziare a seconda della gravità delle infrazioni. [OSCURATO:PERSONA] respinge inoltre l’argomento relativo al potere di negoziazione dei costruttori di automobili, in quanto a suo avviso, per giurisprudenza costante, una circostanza di tal genere non deve necessariamente dar luogo a una riduzione dell’importo dell’ammenda. 349 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], dovrebbe essere respinto anche l’argomento secondo cui l’obiettivo di dissuasione sarebbe stato preso in considerazione due volte, e cioè ai fini sia dell’importo supplementare che dell’aumento dell’ammenda per la recidiva.

Al di là del fatto che il giudice dell’Unione avrebbe già respinto tale argomento in altre cause, l’importo supplementare e l’aumento per la recidiva non dovrebbero essere confusi, poiché il primo costituirebbe un aumento generale destinato a riflettere la gravità delle intese orizzontali, mentre il secondo sarebbe un fattore di maggiorazione individuale destinato a tener conto del comportamento precedente di un’impresa. 350 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che deve essere respinta anche la censura, che le è stata rivolta, di non aver tenuto conto dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nella decisione Vetro piano, poiché la presa in considerazione di tale circostanza rientrerebbe nel suo margine di discrezionalità. 351 [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che, conformemente alla giurisprudenza, essa non è tenuta a ridurre le ammende che infligge per infrazioni al diritto della concorrenza in considerazione delle eventuali difficoltà finanziarie delle imprese interessate, poiché ciò equivarrebbe a procurare un vantaggio concorrenziale alle imprese meno adattate alle condizioni del mercato. 352 Infine, per quanto riguarda la censura relativa al superamento dell’importo di un’ammenda ottimale, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che è stato già statuito che una limitazione dell’importo delle ammende in materia di intese ai soli utili previsti dai partecipanti ad esse priverebbe tali ammende del loro carattere dissuasivo e, inoltre, che l’eventuale assenza di utili non osta all’irrogazione di ammende.

Giudizio del Tribunale 353 Va ricordato che il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenza della Corte 5 maggio 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-180/96, Racc. pag.

I-2265 , punto 96, e sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], T‑336/07, punto 428). 354 Nell’ambito dei procedimenti avviati dalla [OSCURATO:PERSONA] per sanzionare le violazioni delle norme in materia di concorrenza, l’applicazione di tale principio comporta che le ammende non debbano essere sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti, vale a dire rispetto all’osservanza di tali norme, e che l’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa per un’infrazione in materia di concorrenza debba essere proporzionato all’infrazione, valutata complessivamente, tenendo conto, in particolare, della gravità di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑30/05, non pubblicata nella Raccolta, punti 223 e 224, e giurisprudenza ivi citata).

In particolare, il principio di proporzionalità implica che la [OSCURATO:PERSONA] deve fissare l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e che essa deve applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata (sentenze del Tribunale del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], T-43/02, Racc. pag.

II-3435 , punti da 226 a 228, e del 28 aprile 2010, Amann & [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-446/05, Racc. pag.

II-1255 , punto 171). 355 È alla luce di tali principi che occorre esaminare le censure sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della seconda parte del motivo. 356 In via preliminare, si deve esaminare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] secondo cui la proporzionalità dell’ammenda inflittale dovrebbe essere valutata con riferimento non all’importo di tale ammenda quale figura nel dispositivo della decisione impugnata, ossia EUR 880 milioni, ma all’importo degli utili prima delle imposizione che sarebbe necessaria per pagare detta ammenda, ossia, secondo la cifra indicata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], più di EUR 1,3 miliardi. 357 Il Tribunale ritiene che il fatto che alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non sia offerta la possibilità di dedurre dai suoi utili imponibili l’ammenda inflittale non costituisca una circostanza pertinente ai fini dell’esame della proporzionalità di tale ammenda.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA], nel calcolare un’ammenda, parte correttamente dal principio che questa è prelevata dall’utile dopo le imposte, poiché, se l’ammenda dovesse essere prelevata sull’utile imponibile, si avrebbe la conseguenza di far sopportare una parte dell’ammenda allo Stato a cui l’impresa appartiene dal punto di vista fiscale, e tale conseguenza sarebbe contraria alla logica che sottende le norme in materia di concorrenza previste dal diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 10 marzo 1992, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], T-10/89, Racc. pag.

II-629 , punto 369). 358 Occorre ricordare peraltro che l’effettività delle decisioni con cui la [OSCURATO:PERSONA] infligge ammende alle imprese potrebbe essere notevolmente ridotta se le società interessate fossero autorizzate a dedurre in tutto o in parte l’importo delle ammende che subiscono dall’ammontare dei loro utili imponibili, poiché tale possibilità avrebbe l’effetto di compensare parzialmente l’onere di dette ammende con una riduzione del carico fiscale (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’11 giugno 2009, X, C-429/07, Racc. pag.

I-4833 , punto 39). 359 Ne consegue che è con riferimento all’importo di 880 milioni di euro, quale figura all’articolo 2, lettera b), del dispositivo della decisione impugnata, che deve essere valutata la conformità al principio di proporzionalità dell’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 360 La prima censura riguarda l’importanza attribuita alla durata dell’infrazione nel calcolo dell’ammenda, in applicazione dell’effetto moltiplicatore previsto dal punto 24 degli orientamenti del 2006.

Va ricordato a tal riguardo che, secondo costante giurisprudenza, sebbene la [OSCURATO:PERSONA], entro i limiti previsti dal regolamento n. 1/2003, disponga di un margine di discrezionalità nell’esercizio del suo potere di infliggere ammende (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 118 supra, punto 123), tale potere è tuttavia limitato.

Infatti, quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta orientamenti destinati a precisare, nel rispetto del trattato, i criteri che intende applicare nell’esercizio del suo potere discrezionale, ne risulta un’autolimitazione di tale potere in quanto essa è tenuta a conformarsi alle norme indicative che si è imposta (v., in tal senso, sentenza del 17 giugno 2010, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 328 supra, punto 95).

Essa non può discostarsene in un caso specifico senza fornire motivazioni compatibili con il principio della parità di trattamento (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punto 209). 361 Per quanto riguarda il coefficiente moltiplicatore in funzione della durata, il punto 24 degli orientamenti del 2006 prevede che, «[p]er tenere pienamente conto della durata della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione, l’importo determinato in funzione del valore delle vendite (...) sarà moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all’infrazione», e i periodi di durata inferiore a un semestre «saranno contati come metà anno», mentre quelli di durata superiore a sei mesi, ma inferiore a un anno, «saranno contati come un anno intero».

La moltiplicazione per il numero di anni di partecipazione all’infrazione, prevista dagli orientamenti del 2006, produce l’effetto di aumentare l’importo di base dell’ammenda del 100% all’anno. 362 Tale approccio rappresenta un cambiamento metodologico fondamentale per quanto riguarda la presa in considerazione della durata dell’intesa.

L’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 non osta tuttavia a tale evoluzione, poiché attribuisce un peso uguale alla gravità e alla durata dell’infrazione ai fini della determinazione dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 16 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T-204/08 e T-212/08, Racc. pag.

II-3569 , punto 109). 363 Detta disposizione non prescrive però che questi due fattori abbiano un’incidenza uguale, dal punto di vista aritmetico, sull’importo dell’ammenda. 364 Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene correttamente che, in linea di principio, il profitto illecito che i partecipanti a un’intesa traggono da questa sia tanto più elevato quanto maggiore è la durata dell’infrazione.

Così, nel caso di specie, è solo dopo aver esaminato gli effetti sul mercato delle pratiche concordate inizialmente attuate che si è palesata la necessità di adattamenti e di misure correttive al fine di conseguire l’obiettivo della stabilità delle quote di mercato tra i partecipanti.

Inoltre, nel caso in cui un’intesa abbia ad oggetto la ripartizione di contratti di fornitura la cui attuazione è piuttosto lunga, al fine di assicurare la stabilità globale delle quote di mercato, possono trascorrere diversi anni prima che l’intesa operi su una parte significativa del mercato. 365 Alla luce di tali elementi, l’applicazione al caso di specie della regola della moltiplicazione contenuta nel punto 24 degli orientamenti del 2006 sembra dunque giustificata e il primo motivo deve pertanto essere respinto. 366 Con la sua seconda censura, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli orientamenti del 2006, imponendo che la proporzione delle vendite presa in considerazione per il calcolo dell’ammenda sia compresa tra il 16% e il 30% in caso di infrazioni orizzontali, limitano indebitamente il margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] nel fissare un’ammenda in funzione della gravità reale dell’infrazione constatata. 367 Tale seconda censura è stata sollevata per la prima volta nella replica.

Tuttavia, poiché essa è invocata a sostegno del sesto motivo esposto nell’atto introduttivo del giudizio, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, e presenta con esso un legame stretto, deve essere dichiarata ricevibile conformemente a una giurisprudenza costante (sentenze del Tribunale Joynson/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 301 supra, punto 156, e del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, Racc. pag.

II-2849 , punto 85). 368 Nel merito, occorre innanzitutto rilevare che, ai sensi del punto 21 degli orientamenti del 2006, «[i]n linea di massima, la proporzione considerata del valore delle vendite sarà fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite».

Secondo il punto 23 degli stessi orientamenti, «[p]er la loro stessa natura, gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, che sono generalmente segreti, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza» e devono essere «severamente sanzionati»; «[i]n generale, pertanto, la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà sui valori più alti previsti». 369 Specialmente dall’uso delle espressioni «[i]n linea di massima» e «[i]n generale», risulta che la [OSCURATO:PERSONA], adottando tali disposizioni, non si è imposta una regola di condotta assoluta, ma ha espressamente previsto la possibilità di discostarsene se le circostanze lo giustifichino, a condizione di esporre queste ultime nella sua decisione.

Non può quindi essere accolto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe comunque la possibilità di prendere in considerazione una percentuale delle vendite inferiore al 16% in caso di infrazioni orizzontali. 370 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non contesta la constatazione, fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando 670 della decisione impugnata, secondo cui l’intesa controversa aveva ad oggetto una ripartizione della clientela tra concorrenti mediante il coordinamento dei prezzi.

Orbene, secondo una giurisprudenza costante, le intese orizzontali in materia di prezzi fanno parte delle infrazioni più gravi al diritto della concorrenza dell’Unione e possono quindi, di per sé, essere qualificate come molto gravi (sentenze del Tribunale del 12 luglio 2001, Tate & Lyle e a./[OSCURATO:PERSONA], T-202/98, T-204/98 e T-207/98, Racc. pag.

II-2035 , punto 103, e del 19 marzo 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], detta «FETTCSA», T-213/00, Racc. pag.

II-913 , punto 262).

Pertanto, i meccanismi descritti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, consistendo nella ripartizione concordata di contratti relativi alla fornitura di elementi in vetro per automobili nel SEE, mediante il coordinamento delle politiche dei prezzi e delle strategie di approvvigionamento della clientela finalizzate a mantenere la stabilità globale delle quote di mercato delle imprese che vi hanno partecipato, fanno parte delle forme più gravi di violazione delle regole della concorrenza, in quanto tendono all’eliminazione pura e semplice di quest’ultima tra le imprese che li attuano. 371 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente ritenuto che gli accordi e le pratiche concordate di cui trattasi costituissero, per loro stessa natura, un’infrazione molto grave (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 97 supra, punto 147).

Tale constatazione è tanto più necessaria nella fattispecie in quanto non è contestato che, da una parte, le quote di mercato pertinenti cumulate delle imprese partecipanti all’intesa erano di circa il 60% in media nel corso del periodo dell’infrazione e, dall’altra, gli accordi e le pratiche concordate controversi hanno progressivamente riguardato la quasi totalità dei costruttori di automobili nell’ambito del SEE. 372 Peraltro, per quanto riguarda l’argomento relativo all’impatto economico asseritamente limitato dell’infrazione, tenuto conto del potere di negoziazione dei costruttori di automobili, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, quando quest’ultimo è finalizzato a impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.

Di conseguenza, la dimostrazione di effetti anticoncorrenziali reali non è richiesta quando l’oggetto anticoncorrenziale dei comportamenti addebitati è dimostrato (v. sentenza Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 100 supra, punto 178, e giurisprudenza ivi citata).

Inoltre, e in ogni caso, occorre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA], al considerando 677 della decisione impugnata, ha riconosciuto che i costruttori di automobili disponevano di un potere di negoziazione che ha consentito loro di elaborare strategie di risposta al fine di ridurre o di contrastare l’intesa.

Orbene, dal combinato disposto di tale passaggio della decisione impugnata e del considerando 673 della stessa, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente tenuto conto di tale circostanza al fine di non applicare una percentuale più elevata delle vendite pertinenti nel calcolo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti. 373 Infine, occorre tener conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, ha suddiviso il periodo dell’infrazione in tre fasi, ai fini del calcolo del valore delle vendite pertinenti, e ha considerato un valore medio per l’intero periodo dell’infrazione (v. supra, punti 31, 156 e 158).

Tale metodo deroga alla norma contenuta nel punto 13 degli orientamenti del 2006, secondo cui sono di regola considerate le vendite realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] ha giustificato tale deroga spiegando, ai considerando da 664 a 667 della decisione impugnata, che essa disponeva di prove dirette di pratiche collusive soltanto rispetto ad alcuni costruttori di automobili per quanto riguarda i periodi di «espansione» e di «declino» dell’intesa, e che ciò giustificava la presa in considerazione delle sole vendite di vetro per automobili a detti costruttori come vendite pertinenti nel corso di tali due periodi.

Orbene, è al valore delle vendite calcolato in tal modo che sono stati applicati i tassi adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dei punti 21 e 23 degli orientamenti del 2006 nonché l’importo supplementare.

Ne consegue che il metodo di calcolo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] ha consentito che l’importo dell’ammenda inflitta all’impresa formata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] riflettesse al meglio la gravità dell’infrazione commessa da tale impresa, valutata complessivamente, in conformità alla giurisprudenza citata supra al punto

354. 374 Per quanto riguarda l’argomento relativo all’impossibilità, per la [OSCURATO:PERSONA], di fissare un importo supplementare inferiore al 15%, esso coincide in sostanza con la terza censura ed è quindi esaminato nell’ambito di quest’ultima. 375 La seconda censura non può quindi essere accolta. 376 Con la sua terza censura, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver aumentato l’importo dell’ammenda inflittale a titolo di recidiva, benché l’importo di base dell’ammenda includa già un fattore di dissuasione, rappresentato dall’importo supplementare.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], tale cumulo andrebbe al di là di ciò che è necessario per garantire il rispetto delle norme dell’Unione in materia di concorrenza. 377 Tuttavia, tale argomento non può essere accolto. 378 Da una parte, va ricordato che l’effetto dissuasivo dell’ammenda non mira soltanto a distogliere l’impresa in questione dalla recidiva, il che rientra nel campo della prevenzione speciale. [OSCURATO:PERSONA] può anche inasprire l’entità delle ammende onde rafforzarne l’effetto dissuasivo in generale, in particolare qualora infrazioni di una determinata categoria siano ancora relativamente frequenti e debbano essere considerate gravi, il che rientra nel campo della prevenzione generale (v., in tal senso, sentenze del Tribunale Tate & Lyle e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 370 supra, punto 134, e del 13 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑566/08, punto 460).

Una preoccupazione di tal genere è riflessa al punto 25 degli orientamenti del 2006, che prevede l’inclusione nell’importo di base dell’ammenda di una somma compresa fra il 15% e il 25% del valore delle vendite in relazione diretta o indiretta con l’infrazione, al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione. 379 Orbene, la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di prevenire in via generale le infrazioni all’articolo 81 CE sarebbe minacciata se essa non potesse tener conto dell’obiettivo della dissuasione nel fissare l’importo di base di un’ammenda, poiché è quest’ultimo importo, ottenuto nell’ambito della prima fase della fissazione dell’ammenda, che è destinato a riflettere la gravità dell’infrazione in funzione degli elementi propri della stessa, quali la sua natura, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e il fatto che essa sia stata attuata oppure no (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] y Energía/[OSCURATO:PERSONA], T-348/08, Racc. pag.

II-7583 , punto 264, e giurisprudenza ivi citata). 380 D’altra parte, secondo giurisprudenza costante, la dissuasione costituisce una finalità dell’ammenda e un’esigenza generale che guida la [OSCURATO:PERSONA] durante tutta la fase di calcolo dell’ammenda.

Pertanto, l’obiettivo della dissuasione non richiede necessariamente che tale calcolo sia caratterizzato da una specifica tappa destinata a una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti al fine della realizzazione di tale finalità (sentenze del Tribunale BASF/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 119 supra, punto 226, e dell’8 ottobre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-73/04, Racc. pag.

II-2661 , punto 131). 381 Di conseguenza, anche se l’esigenza della dissuasione costituisce la ratio dell’applicazione di una maggiorazione dell’ammenda a titolo di recidiva (v., in tal senso, sentenza Michelin/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 309 supra, punto 293), la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente tener conto dell’obiettivo della dissuasione anche nella fase del calcolo dell’importo di base dell’ammenda, mediante l’applicazione di un importo supplementare (v., per analogia, sentenza UPM‑Kymmene/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 324 supra, punto 137).

A tal riguardo, occorre peraltro osservare che, sebbene l’inclusione di un importo supplementare nell’importo di base dell’ammenda e la maggiorazione di tale importo di base a titolo di recidiva perseguano entrambe un obiettivo di dissuasione, esse sono tuttavia giustificate da considerazioni distinte.

Infatti, conformemente al ragionamento esposto ai precedenti punti 378 e 379, l’importo supplementare, che, come suggerisce lo stesso tenore letterale del punto 25 degli orientamenti del 2006, sia in francese che in inglese e in tedesco («inclura», «will include» e «fügt hinzu»), ha carattere automatico per quanto riguarda le violazioni flagranti (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 362 supra, punto 117), mira a far sì che l’importo di base dell’ammenda rifletta la particolare gravità degli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione delle quote di mercato e di limitazione della produzione, mentre la maggiorazione a titolo di recidiva ha lo scopo di sanzionare più severamente il comportamento illecito delle imprese che mostrano una propensione a violare le regole della concorrenza. 382 Con la sua quarta censura, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto di due ulteriori fattori nel fissare l’ammenda, ossia, da un lato, la decisione Vetro piano, con la quale essa è stata sanzionata per infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione meno di un anno prima dell’adozione della decisione impugnata e, dall’altro, la crisi economica eccezionale che colpiva il settore automobilistico nel momento in cui è stata adottata la decisione impugnata. 383 Per quanto riguarda innanzitutto la presa in considerazione della decisione Vetro piano nel calcolo dell’ammenda, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non ha affatto dimostrato, e neanche asserito, che tale decisione mirasse a sanzionare la stessa infrazione al diritto della concorrenza che ha dato luogo all’adozione della decisione impugnata.

Orbene, è stato già statuito che l’esistenza di mercati di prodotti differenti, seppur contigui, rappresenta un criterio pertinente per la determinazione della portata e, pertanto, dell’identità delle violazioni dell’articolo 81 CE (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 15 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, non pubblicata nella Raccolta, punti da 118 a 124, e Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 354 supra, punti da 309 a 314). 384 Per quanto riguarda inoltre il riferimento fatto dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] alla riduzione del 33% dell’importo dell’ammenda concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] a una delle imprese destinatarie in particolare della decisione Grafiti speciali, esso non è pertinente al caso di specie.

Infatti, da una giurisprudenza costante risulta che la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] non può servire da quadro giuridico alle ammende in materia di concorrenza, poiché tale quadro è definito esclusivamente dal regolamento n. 1/2003, come applicato alla luce degli orientamenti, e che la [OSCURATO:PERSONA] non è vincolata dalle proprie valutazioni precedenti (v. supra, punto 245).

Le decisioni relative ad altri casi hanno un carattere meramente indicativo dell’esistenza eventuale di discriminazioni, essendo poco verosimile un’identità delle circostanze proprie di tali casi, come i mercati, i prodotti, i paesi, le imprese e i periodi di riferimento (v. sentenza della Corte del 7 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-76/06 P, Racc. pag.

I-4405 , punto 60, e giurisprudenza ivi citata).

Così, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla SGL [OSCURATO:PERSONA] AG, in particolare, nella decisione Grafiti speciali, era giustificata da una combinazione di fattori, ossia non soltanto la circostanza che tale impresa fosse già stata sanzionata poco tempo prima per un’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione, ma anche la situazione finanziaria molto sfavorevole in cui essa si trovava nonché il fatto che la stessa non fosse in situazione di recidiva (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 383 supra, punti 405 e 406).

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcun elemento concreto tale da dimostrare che si trovasse in una situazione finanziaria simile al momento dell’adozione della decisione impugnata.

Inoltre, come risulta dall’analisi esposta supra ai punti da 300 a 334, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] si trovava effettivamente in situazione di recidiva quando la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata. 385 Per quanto riguarda poi l’eccezionale crisi economica che avrebbe colpito il mercato dell’automobile nel momento in cui è stata adottata la decisione impugnata e che avrebbe aggravato in modo significativo l’impatto reale dell’ammenda sulla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], tale circostanza, ammesso che sia dimostrata, non è pertinente nel caso di specie.

Secondo una giurisprudenza costante, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda, a prendere in considerazione la situazione finanziaria deficitaria di un’impresa, dal momento che il riconoscimento di un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adattate alle condizioni del mercato (sentenza della Corte del 29 giugno 2006, SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-308/04 P, Racc. pag.

I-5977 , punto 105; v. sentenza del Tribunale del 29 novembre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-62/02, Racc. pag.

II-5057 , punto 175, e giurisprudenza ivi citata). 386 A tal riguardo, è irrilevante che tali difficoltà finanziarie, che possono consistere in un peggioramento degli indicatori economici e contabili dell’impresa in questione, o addirittura in una situazione finanziaria deficitaria, abbiano origine in un contesto di crisi che colpisce i mercati in cui tale impresa è attiva. 387 In primo luogo, una tale crisi ha, in linea di principio, un impatto maggiore sulle imprese meno adattate alle condizioni del mercato.

In secondo luogo, un eventuale obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di tener conto di qualsiasi situazione di crisi economica al fine di ridurre l’importo delle ammende inflitte in materia di infrazioni all’articolo 81, paragrafo 1, CE potrebbe compromettere in modo significativo l’efficacia del divieto contenuto in tale disposizione, poiché accade di frequente che i cartelli nascano nel momento in cui un settore incontra delle difficoltà (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 6 maggio 2009, KME Germany e a./[OSCURATO:PERSONA], T-127/04, Racc. pag.

II-1167 , punto 122).

Infine, in terzo luogo, circostanze quali un calo continuo della domanda o la capacità di produzione eccedentaria che può derivarne, anche a ritenerle esistenti, costituiscono rischi inerenti a qualsiasi attività economica e, in quanto tali, non caratterizzano una situazione strutturale o congiunturale di carattere straordinario che possa essere presa in considerazione al fine di determinare l’importo dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 97 supra, punto 414). 388 Ne consegue che anche la quarta censura deve essere respinta. 389 Con la sua quinta censura, infine, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’ammenda che le è stata inflitta è sproporzionata in quanto va ben al di là di un’ammenda ottimale. 390 A tal riguardo, basti ricordare che, nelle sentenze del 27 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T-329/01, Racc. pag.

II-3255 , punto 141, e T‑59/02, cit. al punto 271 supra, punto 130), il Tribunale ha dichiarato che, se l’ammenda dovesse essere fissata a un livello che si limiti ad annullare il beneficio dell’intesa, non avrebbe effetto dissuasivo.

Si può infatti ragionevolmente presumere che talune imprese tengano razionalmente conto, nell’ambito del loro calcolo finanziario e della loro gestione, non solo del livello delle ammende che rischiano di vedersi infliggere in caso di infrazione, ma anche del livello del rischio che l’intesa venga scoperta.

Inoltre, se si riducesse la funzione dell’ammenda al semplice annullamento del profitto o del beneficio previsto, non si terrebbe sufficientemente conto dell’illiceità del comportamento di cui trattasi alla luce dell’articolo 81, paragrafo 1, CE.

Infatti, riducendo l’ammenda a una semplice compensazione del pregiudizio verificatosi, verrebbe trascurato, oltre all’effetto dissuasivo, che può riguardare unicamente comportamenti futuri, anche il carattere repressivo di una siffatta misura rispetto all’infrazione concreta effettivamente commessa.

Quindi, sia l’effetto dissuasivo sia l’effetto repressivo dell’ammenda giustificano che la [OSCURATO:PERSONA] possa infliggere un’ammenda che, in funzione delle circostanze della fattispecie, può eccedere in misura sostanziale l’importo del beneficio previsto dall’impresa di cui trattasi. 391 Ne consegue che la quinta censura deve essere respinta e, con essa, la seconda parte del motivo.

c) Sulla terza parte, vertente sull’insufficiente presa in considerazione della mancata contestazione della sussistenza dei fatti da parte della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], nonché sulla violazione del principio di non discriminazione e su un’insufficienza di motivazione Argomenti delle parti 392 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, in quanto non ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] per il solo motivo che la stessa non aveva invocato circostanze attenuanti nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti.

La necessità di tale riduzione nel caso di specie risulterebbe non solo dalla giurisprudenza, ma anche dal punto 29 degli orientamenti del 2006 nonché dal paragrafo 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

Pertanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto del fatto che, a differenza di altre imprese coinvolte, essa non ha contestato, nella suddetta risposta, la sussistenza dei fatti che le venivano contestati nella comunicazione degli addebiti. 393 Secondo la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], tale atteggiamento diminuirebbe il livello di gravità del suo comportamento, poiché detta mancanza di contestazione è stata ampiamente utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] per accertare l’infrazione nella decisione impugnata.

Sarebbe irrilevante, a tal riguardo, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non abbia chiesto esplicitamente una presa in considerazione di tale fattore come circostanza attenuante nel corso dell’indagine, poiché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto di tutti i fatti di cui era a conoscenza al momento dell’adozione della decisione impugnata. 394 La decisione impugnata violerebbe anche il principio di non discriminazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concesso il beneficio della comunicazione sulla cooperazione del 2002 alla richiedente il trattamento favorevole, senza esaminare se anche l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] potesse essere ridotto in base a tale comunicazione.

Quest’ultima circostanza contrasterebbe peraltro con la prassi amministrativa anteriore della [OSCURATO:PERSONA]. 395 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che la decisione impugnata è viziata da un’insufficienza di motivazione, poiché avrebbe dovuto indicare i motivi della mancata presa in considerazione come circostanza attenuante dell’assenza di contestazione dei fatti da parte della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 396 Infine, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] invita il Tribunale, in subordine, ad esercitare nella fattispecie la sua competenza estesa al merito riducendo l’importo dell’ammenda inflittale nella decisione impugnata, in modo da tener conto della sua cooperazione nell’ambito dell’indagine. 397 [OSCURATO:PERSONA] rileva, innanzitutto, che la censura rivoltale, vale a dire di non aver tenuto conto della mancanza di contestazione della sussistenza dei fatti da parte della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], è infondata in punto di fatto.

Essa avrebbe effettivamente esaminato se la mancanza di contestazione della sussistenza dei fatti, da parte di tale impresa, giustificasse detta riduzione. 398 [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che il valore aggiunto derivante dalla cooperazione della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non può essere sopravvalutato, in quanto la mancanza di contestazione del quadro fattuale della decisione impugnata, da parte di quest’ultima, sarebbe servita principalmente a corroborare le dichiarazioni della richiedente il trattamento favorevole nonché alcuni fatti accertati dall’indagine. [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] avrebbe peraltro contestato alcuni aspetti della qualificazione giuridica dei fatti costitutivi dell’infrazione, e persino alcuni fatti. 399 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe addotto alcuna circostanza eccezionale in grado di giustificare la presa in considerazione della sua cooperazione al di fuori del regime di trattamento favorevole.

A tal riguardo, il Tribunale avrebbe confermato, nella sua sentenza dell’8 luglio 2008, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 69 supra, che la semplice mancanza di contestazione della sussistenza dei fatti, da parte di un’impresa coinvolta in un’intesa illecita, non dà luogo a una riduzione dell’importo dell’ammenda che le deve essere inflitta.

Tale conclusione non può essere rimessa in discussione da una prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA], fondata in particolare sulla sua comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese ( GU 1996, C 207, pag. 4 ; in prosieguo: la «comunicazione sul trattamento favorevole del 1996»). 400 [OSCURATO:PERSONA] contesta peraltro che la propria decisione sia insufficientemente motivata su tale punto.

Essa ritiene che dal ragionamento esposto nella decisione impugnata in merito alla mancanza di contestazione della sussistenza dei fatti da parte della richiedente il trattamento favorevole risulti in modo sufficientemente chiaro che tale mancanza di contestazione non poteva in alcun modo dar luogo a una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 401 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non vi sia alcun motivo perché, nella fattispecie, il Tribunale riduca l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio della sua competenza estesa al merito.

Giudizio del Tribunale 402 La presente parte del motivo deve essere esaminata distinguendo tra, da un lato, la possibilità di una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi dei paragrafi da 20 a 23 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e, dall’altro, una riduzione dell’importo dell’ammenda per effetto di una circostanza attenuante al di fuori del programma di clemenza, in applicazione del punto 29 degli orientamenti del 2006. 403 Per quanto riguarda innanzitutto la comunicazione sulla cooperazione del 2002, applicabile ratione temporis alla fattispecie, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] vi ha precisato le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa nel corso della sua indagine su un’intesa possono essere esentate dall’ammenda o beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda che avrebbero dovuto pagare. 404 È così precisato, al paragrafo 20 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, che le imprese che non soddisfano le condizioni di esenzione dall’ammenda, previste al titolo A di tale comunicazione, possono comunque beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda che altrimenti sarebbe stata loro inflitta.

Ai sensi del paragrafo 21 di tale comunicazione, «[a]l fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un’impresa deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA], e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova». 405 Il Tribunale ha recentemente dichiarato che, nell’ambito del programma di clemenza previsto dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002, la procedura di concessione a un’impresa dell’immunità totale dalle ammende si articola in tre fasi distinte, la prima delle quali consiste in una domanda presentata presso la [OSCURATO:PERSONA] dall’impresa interessata (sentenza del Tribunale del 9 settembre 2011, Deltafina/[OSCURATO:PERSONA], T-12/06, Racc. pag.

II-5639 , punti 111 e 112). 406 Sotto un titolo rubricato «Procedura», i paragrafi 24 e 25 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 prevedono quanto segue: «24.

Un’impresa che intenda beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova sul cartello in questione.

25. L’impresa riceverà dalla direzione generale della Concorrenza un avviso di ricevimento attestante la data in cui gli elementi in questione sono stati presentati. [OSCURATO:PERSONA] non prenderà in considerazione gli invii di elementi di prova effettuati da un’impresa che richieda una riduzione dell’importo dell’ammenda prima di aver preso una posizione su richieste già esistenti di immunità condizionale dalle ammende in relazione alla stessa infrazione presunta». 407 Dalla formulazione di tali passaggi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, risulta che, per ottenere il beneficio della riduzione dell’importo dell’ammenda in applicazione del programma di clemenza istituito da detta comunicazione, un’impresa deve presentare una domanda in tal senso alla [OSCURATO:PERSONA] e fornire a quest’ultima elementi di prova relativi a una presunta intesa che pregiudica la concorrenza nell’Unione.

Tale interpretazione dell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 è tanto più giustificata in quanto il programma di clemenza introduce una riserva alle conseguenze che derivano in linea di principio dall’accertamento della responsabilità delle imprese colpevoli di infrazioni all’articolo 81 CE.

Anche se può sembrare opportuno accordare un trattamento favorevole alle imprese che cooperino con la [OSCURATO:PERSONA] alle indagini relative alle intese segrete comportanti effetti pregiudizievoli per l’Unione, tale trattamento deve essere riservato alle imprese che rispettino scrupolosamente le condizioni procedurali e di merito previste dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002. 408 Orbene, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto espressamente, nel corso dell’indagine, il beneficio di cui alla comunicazione sulla cooperazione del 2002 e si limita ad affermare di non aver contestato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la sussistenza dei fatti che le venivano addebitati.

In tale contesto, non si può rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver cercato di determinare se la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] potesse beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi di tale comunicazione.

Questa conclusione non può essere inficiata dal fatto che l’approccio adottato nel caso di specie dalla [OSCURATO:PERSONA] differisce da una prassi decisionale anteriore, in quanto quest’ultima non può in ogni caso servire, di per se stessa, da quadro giuridico alle ammende in materia di concorrenza (v. supra, punto 245).

Ne consegue inoltre che la censura relativa a un difetto o a un’insufficienza di motivazione su questo punto è infondata. 409 È irrilevante, a tal riguardo, il fatto che il Tribunale abbia statuito in passato che, per beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo della mancata contestazione dei fatti, un’impresa doveva esplicitamente informare la [OSCURATO:PERSONA] che non intendeva contestare i fatti materiali, dopo essere venuta a conoscenza della comunicazione degli addebiti (sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2004, Mannesmannröhren‑Werke/[OSCURATO:PERSONA], T-44/00, Racc. pag.

II-2223 , punto 303), come è avvenuto in effetti nel caso di specie, e che, qualora una tale domanda fosse stata presentata, la [OSCURATO:PERSONA] aveva l’obbligo, se del caso, di esporre i motivi per cui riteneva tuttavia che non si dovesse concedere una riduzione dell’importo dell’ammenda a questo titolo (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del29 aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T-236/01, T-239/01, da T-244/01 a T-246/01, T-251/01 e T-252/01, Racc. pag.

II-1181 , punto 415, e del 30 settembre 2009, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 326 supra, punti 98 e 99). 410 Infatti, tali conclusioni erano strettamente legate al fatto che la comunicazione sul trattamento favorevole del 1996 prevedeva, al paragrafo 2 del punto D, intitolato «Significativa riduzione dell’ammontare dell’ammenda», che l’assenza di contestazione dei fatti materiali sui quali la [OSCURATO:PERSONA] fondava le sue accuse poteva dar luogo a una riduzione dell’ammontare dell’ammenda che sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione.

Come sottolinea giustamente la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, tale norma non è più presente nella comunicazione sulla cooperazione del 2002, poiché quest’ultima menziona soltanto, al di fuori dell’ipotesi dell’immunità, la possibilità di una riduzione dell’importo dell’ammenda nel caso in cui un’impresa fornisca alla [OSCURATO:PERSONA] «elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso [della stessa]». 411 Quanto alla censura relativa alla violazione del principio di non discriminazione, in quanto la richiedente il trattamento favorevole avrebbe, a differenza della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], beneficiato di una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, essa non può essere accolta.

Certamente, va ricordato che la [OSCURATO:PERSONA] non può, nell’ambito della sua valutazione della cooperazione fornita dai membri di un’intesa, violare il principio della parità di trattamento (sentenza del Tribunale del 6 maggio 2009, Wieland‑Werke/[OSCURATO:PERSONA], T-116/04, Racc. pag.

II-1087 , punto 124), il quale osta a che situazioni analoghe non siano trattate in maniera simile, a meno che tale trattamento sia obiettivamente giustificato (v. sentenza della Corte del 15 ottobre 2009, Audiolux e a., C-101/08, Racc. pag.

I-9823 , punto 54, e giurisprudenza ivi citata).

Tuttavia, tenuto conto del ragionamento esposto supra ai punti da 406 a 408, occorre ritenere che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la richiedente il trattamento favorevole non si trovassero in una situazione analoga rispetto alla comunicazione sulla cooperazione del 2002. 412 Per quanto riguarda poi le circostanze attenuanti a cui si fa riferimento al punto 29 degli orientamenti del 2006, va osservato che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] contesta in sostanza alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto della norma di cui al quarto trattino di tale punto, secondo cui l’importo di base dell’ammenda può essere ridotto «quando l’impresa collabora efficacemente con la [OSCURATO:PERSONA] al di fuori del campo di applicazione della comunicazione [sulla cooperazione del 2002] e oltre quanto richiesto dagli obblighi di collaborazione previsti dalla legge». 413 Tale censura non può tuttavia essere accolta. 414 Occorre rilevare, a tal riguardo, che il punto 29, quarto trattino, degli orientamenti del 2006, al pari del punto 3, sesto trattino, degli orientamenti del 1998, prevede la possibilità di prendere in considerazione come circostanza attenuante la collaborazione efficace dell’impresa alla procedura al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sulla cooperazione e oltre quanto richiesto dagli obblighi di collaborazione previsti dalla legge. 415 Tuttavia, nel caso di intese segrete, la [OSCURATO:PERSONA] può applicare il punto 29, quarto trattino, degli orientamenti del 2006 soltanto a titolo eccezionale.

Infatti, l’applicazione di tale disposizione non può avere come conseguenza di privare la comunicazione sulla cooperazione del suo effetto utile.

Ora, dalla suddetta comunicazione si evince chiaramente che essa definisce il quadro che consente di ricompensare, per la loro cooperazione all’indagine della [OSCURATO:PERSONA], le imprese che sono o sono state parte di intese segrete comportanti effetti pregiudizievoli per l’Unione.

Ne consegue che le imprese non possono, in via di principio, ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo della cooperazione fornita se non quando esse soddisfano le condizioni previste dalla citata comunicazione (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 30 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T-208/06, Racc. pag.

II-7953 , punti 270 e 271). 416 Così, ad esempio, è lecito per la [OSCURATO:PERSONA] riservare l’applicazione del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti del 2006 all’impresa che è stata la prima a fornirle informazioni tali da consentirle di ampliare la propria indagine e di intraprendere le necessarie iniziative per accertare un’infrazione più grave o un’infrazione di durata più lunga (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 415 supra, punto 272 e giurisprudenza ivi citata). 417 Il presente caso rientra in effetti nell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, che si occupa, al paragrafo 1, del caso delle intese segrete tra imprese volte alla fissazione dei prezzi e alla ripartizione dei mercati, compresa la manipolazione delle gare d’appalto.

Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene correttamente che, in un caso del genere, l’applicazione del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti del 2006 debba essere eccezionale. 418 Orbene, il Tribunale rileva che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non ha, né durante l’indagine che ha condotto all’adozione della decisione impugnata, né nell’ambito del presente ricorso, chiarito in cosa la semplice circostanza di non aver contestato la sussistenza di alcuni fatti soddisfacesse la suddetta condizione. 419 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene correttamente che la considerazione della mancata contestazione dei fatti come circostanza attenuante rischierebbe di compromettere il cambiamento della sua politica di clemenza avvenuto mediante l’adozione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, poiché questa è caratterizzata in particolare dal fatto che una circostanza di tale natura non giustifica più, in linea di principio, una riduzione dell’importo dell’ammenda (v. supra, punto 410). 420 In secondo luogo, anche nei casi in cui si applicava la comunicazione sul trattamento favorevole del 1996, è già stato statuito che, quando un’impresa, nell’ambito della cooperazione, si limita a confermare in maniera meno circostanziata ed esplicita informazioni già fornite da un’altra impresa nell’ambito della cooperazione, il grado della cooperazione fornita da tale impresa, quand’anche possa presentare una certa utilità per la [OSCURATO:PERSONA], non può essere considerato equiparabile a quello della prima impresa che ha trasmesso le dette informazioni.

Infatti, una dichiarazione che si limiti a corroborare, in una certa misura, una dichiarazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva già non agevola in misura significativa l’assolvimento dei propri compiti da parte di quest’ultima e quindi non è sufficiente a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione della cooperazione (v., per analogia, sentenza del 25 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 97 supra, punto 455). 421 A tal riguardo, il Tribunale rileva che, come risulta dal considerando 120 della decisione impugnata, le prove utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare l’esistenza dell’intesa controversa e il suo funzionamento sono costituite essenzialmente da documenti sequestrati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso di ispezioni da essa condotte nei locali delle varie imprese coinvolte, nel febbraio e nel marzo 2005, e da dichiarazioni rese dalla richiedente il trattamento di favore, supportate da documenti contemporanei ai fatti.

La mancata contestazione dei fatti materiali da parte della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], come si evince dal considerando 456 della decisione impugnata, è stata utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] per corroborare alcune constatazioni dedotte da altri elementi in suo possesso (v. a tal riguardo, in particolare, i considerando 127, da 146 a 148, 165, 187, 218, da 255 a 277, da 297 a 299, 312, 313, 316, 317, 328, 329, 337, 338 e 388 della decisione impugnata). 422 Ne consegue che non può essere accolta la tesi della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa, non contestando i fatti, avrebbe fornito alla [OSCURATO:PERSONA] un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova di cui quest’ultima era già in possesso. 423 Pertanto, la censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto del suo grado di cooperazione a titolo di circostanza attenuante al di fuori del contesto normativo della comunicazione sulla cooperazione del 2002 non può essere accolta. 424 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione da un’eventuale prassi decisionale anteriore.

Infatti, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia considerato, in altri casi, che certi elementi costituivano circostanze attenuanti ai fini della determinazione dell’ammontare dell’ammenda non implica che essa sia tenuta a effettuare la medesima valutazione in una decisione successiva, poiché tale prassi non serve, di per sé, da quadro giuridico alle ammende in materia di concorrenza (v. supra, punto 245, e sentenza del 25 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 97 supra, punto 395). 425 È irrilevante anche il fatto che abbiano potuto essere inflitte ammende di entità globalmente inferiore in applicazione dei precedenti orientamenti sulla cooperazione.

L’efficace applicazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza esige infatti che la [OSCURATO:PERSONA] possa adattare in qualsiasi momento il livello delle ammende alle esigenze di tale politica, cosicché le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che possa dar luogo a un’ammenda non possono acquisire un legittimo affidamento nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non supererà il livello delle ammende praticato in precedenza, né in un metodo di calcolo di queste ultime (v. supra, punti 276 e 277). 426 Non può essere accolta nemmeno la censura relativa al difetto di motivazione, secondo cui la decisione impugnata non indicherebbe le circostanze che consentano di comprendere perché la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non ha potuto beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi del punto 29 degli orientamenti del 2006. 427 A tal riguardo, occorre ricordare che, per quanto riguarda la determinazione di ammende per violazione del diritto della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] adempie al proprio obbligo di motivazione quando indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di determinare la gravità e la durata dell’infrazione, e non è tenuta a fornire un’esposizione più dettagliata o i dati relativi al metodo di calcolo delle ammende (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 148 supra, punto 66).

Il carattere sufficiente di tale motivazione va valutato alla luce delle circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi addotti e dell’interesse che i destinatari possono avere a ricevere chiarimenti (v. sentenza del Tribunale del 28 aprile 1994, AWS Benelux/[OSCURATO:PERSONA], T-38/92, Racc. pag.

II-211 , punto 26, e giurisprudenza ivi citata).

La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 146 supra, punto 63). 428 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, non ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’importo dell’ammenda che quest’ultima poteva infliggerle in considerazione di un’eventuale cooperazione ai sensi del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti del 2006.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare, da un lato, che la circostanza attenuante di cui al punto 29, quarto trattino, degli orientamenti del 2006, data la sua formulazione, si applica soltanto al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e, dall’altro, che, data la natura dell’intesa controversa, quest’ultima rientrava certamente nel campo di applicazione di detta comunicazione.

Infine, tenuto conto specialmente dei considerando da 56 a 59 e 127 della decisione impugnata, si deve considerare che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] poteva comprendere che la [OSCURATO:PERSONA] si era basata, in particolare, sulle dichiarazioni della richiedente il trattamento favorevole per dimostrare l’infrazione di cui trattasi e che tali dichiarazioni erano state rese prima dell’invio, da parte della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], della sua risposta alla comunicazione degli addebiti. 429 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], dalla lettura della decisione impugnata, era in grado di capire i motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] non le aveva concesso una riduzione dell’importo dell’ammenda che le aveva inflitto per effetto della circostanza attenuante di cui al punto 29, quarto trattino, degli orientamenti del 2006 e che, pertanto, la decisione impugnata non è viziata da un’insufficienza o da un difetto di motivazione al riguardo. 430 La terza parte del motivo è quindi infondata. 431 In considerazione dell’esame dell’intero motivo, occorre decidere che quest’ultimo è fondato nella sola parte in cui riguarda l’illegittimità della decisione impugnata in quanto la [OSCURATO:PERSONA] vi ha preso in considerazione la decisione Vetro piano (Italia) al fine di applicare la circostanza aggravante della recidiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

B – Causa T‑73/09 432 In via preliminare, occorre rilevare che si è già proceduto all’esame, nel contesto dell’analisi del ricorso nella causa T‑56/09, di diversi motivi o argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della causa T‑73/09.

Ciò vale, in primo luogo, per il motivo vertente sulla violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale, in secondo luogo, per il motivo vertente sulla violazione del principio della personalità delle pene a causa dell’imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] di un’infrazione commessa da una delle sue controllate, in terzo luogo, per il motivo vertente sulla violazione dei principi di irretroattività delle pene e del legittimo affidamento e infine, in quarto luogo, per il motivo vertente sull’erronea applicazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 per quanto riguarda la presa in considerazione della recidiva come circostanza aggravante e sulla violazione del principio di proporzionalità. 433 Pertanto, le considerazioni seguenti riguardano unicamente il motivo vertente, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore nella valutazione del fatturato da utilizzare come riferimento per il calcolo del limite massimo dell’ammenda, nonché sulla violazione dei diritti della difesa e su un difetto di motivazione.

Argomenti delle parti 434 Con tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver ricercato, nella decisione impugnata, elementi idonei a dimostrare che l’intero fatturato del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] potesse essere preso in considerazione ai fini del calcolo del limite massimo dell’ammenda fissato dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

Infatti, tale disposizione, come interpretata dal giudice dell’Unione, non consentirebbe l’irrogazione di un’ammenda di importo superiore al 10% del fatturato dell’impresa interessata, definita come entità economica unica.

Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], dalla decisione impugnata risulterebbe che quest’ultima riguarda soltanto pratiche relative a determinate attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] inerenti al suo polo «Vetro», e non le altre attività del gruppo, che costituirebbero imprese distinte. 435 Ne consegue, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto calcolare il limite massimo dell’ammenda con esclusivo riferimento al fatturato del polo «Vetro» del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

Se avesse fatto così, l’ammenda non avrebbe superato, in ogni caso, l’importo di EUR 560 milioni. [OSCURATO:PERSONA] ne deduce che l’ammenda che le è stata inflitta, in solido con la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], è eccessiva e sproporzionata. 436 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito alcuna spiegazione a tal riguardo nella decisione impugnata, quest’ultima sarebbe inoltre viziata da un difetto di motivazione. 437 In sede di replica, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che, poiché la comunicazione degli addebiti non indicava che la presa in considerazione dell’intero fatturato del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] era giustificata dall’esistenza di una presunzione di influenza determinante da parte sua su tutte le sue controllate, essa non è stata in grado di far valere utilmente i propri diritti a tal riguardo prima dell’adozione della decisione impugnata.

Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito in violazione dei suoi diritti della difesa. 438 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali censure.

Essa sostiene innanzitutto di aver preso in considerazione il fatturato globale del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, soltanto al fine di determinare se occorresse applicare il limite massimo del 10% di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

Essa ricorda inoltre che, secondo una giurisprudenza costante, tale limite massimo deve essere calcolato sulla base del fatturato cumulato di tutte le società costituenti l’entità economica unica che ha commesso l’infrazione all’articolo 81 CE, poiché solo tale fatturato fornisce un’indicazione dell’importanza e dell’influenza dell’impresa in questione sul mercato.

Da una giurisprudenza costante risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] è autorizzata a prendere in considerazione, ai fini del calcolo di detto limite massimo, il fatturato consolidato della società controllante a capo dell’impresa che ha partecipato all’infrazione.

Tale cifra comprenderebbe il fatturato di diverse controllate del gruppo, senza che sia necessario attribuire formalmente la responsabilità dell’infrazione a tutte le imprese che compongono quest’ultimo. 439 Orbene, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sufficientemente dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] esercita un’influenza determinante sulla politica commerciale delle sue controllate e che, pertanto, queste varie società costituiscono assieme un’unica impresa.

Di conseguenza, il calcolo del limite massimo di cui al punto precedente doveva essere effettuato con riferimento al fatturato consolidato dell’intero gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

Sarebbe irrilevante, a tal riguardo, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] realizzi un fatturato proprio ridotto, poiché il fatturato globale del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] appare nelle sue relazioni annuali.

Inoltre, il limite massimo del 10% non si applicherebbe né al fatturato realizzato in relazione all’attività interessata direttamente dall’infrazione, né agli utili realizzati nel corso dell’infrazione, né al fatturato realizzato dalla sola parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] a cui appartengono le controllate direttamente responsabili dell’infrazione nell’anno precedente alla decisione. 440 [OSCURATO:PERSONA] contesta anche la censura relativa a un difetto di motivazione riguardante il calcolo del livello massimo dell’ammenda previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

Essa sostiene che tale livello massimo si riferisce al fatturato dell’impresa oggetto di una decisione sanzionatoria adottata ai sensi di tale regolamento.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinataria della decisione impugnata, sarebbe stata in grado di verificare che l’ammenda inflittale non superava tale limite massimo. 441 Per quanto riguarda, infine, la censura relativa alla violazione dei diritti della difesa, invocata nella replica, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che si tratti di un motivo nuovo e, pertanto, irricevibile.

In ogni caso, essa sostiene che i diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA] non sono stati violati nel caso di specie, poiché essa non era tenuta a fornire a quest’ultima indicazioni concrete relative all’entità delle ammende che prevedeva di infliggerle o al fatturato che sarebbe stato utilizzato al fine di verificare il mancato superamento del limite massimo previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge di aver indicato nella comunicazione degli addebiti, conformemente alla giurisprudenza, in quale veste essa addebitava alla [OSCURATO:PERSONA] i fatti contestati.

Giudizio del Tribunale 442 In via preliminare, occorre constatare che, con il riferimento da essa fatto all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali nella sua memoria integrativa, a sostegno del presente motivo, la [OSCURATO:PERSONA] non deduce alcun motivo o censura nuovi rispetto ai motivi e alle censure dalla stessa esposti nel suo ricorso.

Ne consegue che l’argomento in esame è ricevibile, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto

301. 443 Nel merito, va poi ricordato che, come risulta dall’analisi esposta supra ai punti da 206 a 247, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente imputato alla [OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie, il comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 444 Il presente motivo solleva tuttavia la questione del senso da attribuire alla nozione di fatturato dell’«impresa» partecipante all’infrazione, a cui fa riferimento l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, in una situazione in cui, da una parte, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente imputato a una società controllante la responsabilità del comportamento illecito di una o più delle sue controllate operanti in un determinato settore economico e, dall’altra, tale società controllante detiene altre controllate operanti in settori diversi e rispetto alle quali l’influenza determinante della società controllante non è stata dimostrata nella decisione controversa.

Come osserva la [OSCURATO:PERSONA], dalla soluzione di tale questione dipende, nella fattispecie, la constatazione di un eventuale superamento del limite massimo dell’ammenda che le è stata inflitta in solido con la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 445 A tal riguardo, occorre innanzitutto respingere la censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione a un difetto di motivazione riguardante l’importo del fatturato utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] come riferimento per verificare che l’ammenda da essa inflitta all’impresa formata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non superasse il limite massimo previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. 446 In effetti, poiché il massimale in questione si riferisce al fatturato dell’impresa o dell’associazione di imprese che ha commesso l’infrazione, e che è destinataria della decisione, tale impresa o associazione di imprese è, per ipotesi, in grado di verificare il rispetto di detto limite massimo.

Infatti, deve presumersi che tale impresa o associazione di imprese conosca non solo il limite legale in questione, ma anche l’importo del proprio fatturato.

Essa è quindi in grado di valutare se il massimale del 10% è stato superato o meno dall’ammenda che le è stata inflitta, malgrado l’assenza di qualsiasi spiegazione su tale punto nella decisione con cui le è stata inflitta la sanzione.

Ne consegue che non è richiesta alcuna motivazione specifica relativamente all’applicazione di detto massimale (sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2006, FNCBV/[OSCURATO:PERSONA], T-217/03 e T-245/03, Racc. pag.

II-4987 , punti 237 e 238). 447 In ogni caso, occorre rilevare che, al considerando 13 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato in particolare che il fatturato consolidato totale del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] è stato pari, nel 2007, a EUR 43,4 miliardi e che il fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], nel corso dello stesso esercizio, è stato di EUR 5,611 miliardi.

Peraltro, come risulta dai considerando da 593 a 623 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha, nella fattispecie, imputato alla [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], avendo concluso in particolare, al considerando 622 della decisione impugnata, che le varie controllate del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] coinvolte nell’infrazione formavano una sola impresa con la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha d’altronde ricordato, al considerando 710 della decisione impugnata, che, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, l’ammenda non poteva superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna impresa o associazione di imprese che aveva partecipato all’infrazione.

Infine, dai considerando da 710 a 712 della decisione impugnata risulta almeno implicitamente che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, nel caso di specie, che l’ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] non superava tale limite massimo. 448 Occorre pertanto considerare che la [OSCURATO:PERSONA] era in grado di comprendere, dalla lettura della decisione impugnata, che è con riferimento al fatturato consolidato del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e in considerazione dell’influenza determinante esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] ha verificato che l’ammenda inflitta a tale impresa non superava il limite massimo previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. 449 Per quanto riguarda la censura relativa al superamento del massimale di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, va ricordato innanzitutto che il limite massimo dell’importo dell’ ammenda fissato da tale disposizione mira ad evitare che siano inflitte ammende che prevedibilmente le imprese, in considerazione delle loro dimensioni, quali determinate, sia pure in modo approssimativo e imperfetto, dal loro fatturato globale, non saranno in grado di pagare.

Si tratta quindi di un limite, uniformemente applicabile a tutte le imprese e articolato in funzione delle dimensioni di ciascuna di esse, diretto a evitare ammende di un livello eccessivo e sproporzionato (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punti 280 e 281; v. in tal senso, sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑52/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 452).

Pertanto, l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 vieta alla [OSCURATO:PERSONA] soltanto di infliggere un’ammenda di importo eccedente il limite del 10% del fatturato dell’impresa interessata, laddove tale limite è determinato con riferimento all’esercizio sociale precedente la data della decisione (sentenze Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 149 supra, punto 85, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 86 supra, punto 593). 450 Tale limite del 10% deve essere calcolato sulla base del fatturato complessivo di tutte le società che costituiscono l’entità economica unica che agisce in qualità di impresa ai sensi dell’articolo 81 CE, poiché solo il fatturato complessivo di dette società può costituire un’indicazione delle dimensioni e del potere economico dell’impresa di cui trattasi (sentenze del Tribunale del 20 marzo 2002, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], T-9/99, Racc. pag.

II-1487 , punti 528 e 529; del 12 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 210 supra, punto 90, e del 16 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑79/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 107).

Pertanto, conformemente alla giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] non commette errori adottando il fatturato consolidato della società holding in questione per il calcolo del limite massimo dell’ammenda, in mancanza di rovesciamento della presunzione di influenza determinante esercitata da quest’ultima sulla politica commerciale della o delle controllate coinvolte nell’infrazione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 12 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 210 supra, punto 91; ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 311 supra, punto 288; del 5 ottobre 2011, Transcatab/[OSCURATO:PERSONA], T-39/06, Racc. pag.

II-6831 , punto 129, e del 12 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-41/05, Racc. pag.

II-7101 , punto 166). 451 Inoltre, e come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], il massimale previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 ha uno scopo distinto e autonomo rispetto a quello dei criteri della gravità e della durata dell’infrazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 449 supra, punto 452).

Di conseguenza, la valutazione di tale limite massimo deve essere effettuata con riferimento alle dimensioni e al potere economico dell’impresa interessata, poiché detto limite ha lo scopo di evitare che sia inflitta un’ammenda che prevedibilmente l’impresa di cui trattasi non sarà in grado di pagare. 452 Orbene, il fatturato consolidato del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] riflette maggiormente le dimensioni e il potere economico dell’impresa destinataria della decisione impugnata rispetto alla sola parte di tale fatturato realizzata dal polo «Vetro» di detto gruppo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Racc. pag.

II-491 , punto 5040, e sentenza HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 450 supra, punto 529).

È irrilevante, a tal riguardo, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia dimostrato, nella decisione impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] esercitava un’influenza determinante sulla politica commerciale di tutte le sue controllate. 453 Ne consegue che la mera circostanza che il gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] operi in diversi settori industriali, quali i prodotti in vetro, i materiali innovativi, i prodotti per la costruzione o l’imballaggio, non giustifica la presa in considerazione di un fatturato più ridotto rispetto a quello consolidato di tale gruppo ai fini del calcolo del massimale dell’ammenda, benché l’infrazione addebitata con la decisione impugnata riguardi uno solo di detti settori. 454 Del resto, come si è ricordato al precedente punto 443, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] costituiva, ai fini dell’applicazione dell’articolo 81 CE, un’unità economica con il polo «Vetro» del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

In un caso del genere, secondo la giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a tener conto del fatturato della società controllante al fine di fissare l’ammenda a un livello sufficientemente dissuasivo (v., in tal senso, sentenza ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 311 supra, punto 445).

Orbene, tale obiettivo sarebbe compromesso se, come suggerisce in sostanza la [OSCURATO:PERSONA], ai fini del calcolo del massimale dell’ammenda si potesse utilizzare come riferimento solo il fatturato delle società che hanno partecipato direttamente all’infrazione (sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑26/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 115). 455 Questa conclusione non è incompatibile con il ragionamento svolto dal Tribunale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto

449. In tale sentenza, il Tribunale, al fine di determinare se il fatturato mondiale realizzato da tutte le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] potesse servire come riferimento per il calcolo del massimale dell’ammenda, ha esaminato, da una parte, se il gruppo [OSCURATO:PERSONA] costituisse un’unità economica ai sensi del diritto della concorrenza e, dall’altra, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse dimostrato in modo giuridicamente valido che la [OSCURATO:PERSONA] AG, ricorrente nella causa in questione, era la persona giuridica che, a capo del gruppo [OSCURATO:PERSONA], era responsabile del coordinamento dell’azione di quest’ultimo (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 449 supra, punto 339).

Tuttavia, tale approccio era giustificato in quel caso dal fatto che, nella decisione di cui veniva chiesto l’annullamento nella causa in questione, la [OSCURATO:PERSONA] non era stata in grado di individuare una persona giuridica che dirigesse il gruppo di società costituente l’impresa responsabile dell’infrazione e a cui avrebbero potuto essere imputate le infrazioni commesse dalle varie società che la componevano (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 449 supra, punto 337).

Di converso, nel presente caso, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto correttamente imputare i comportamenti illeciti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], società holding del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 456 Per quanto riguarda infine la censura relativa alla violazione dei diritti della difesa, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe messo la [OSCURATO:PERSONA], prima dell’adozione della decisione impugnata, nelle condizioni di dimostrare che essa non esercitava un’influenza determinante sulla politica commerciale di tutte le sue controllate, si deve constatare che, anche a ritenere ricevibile tale censura, benché sia stata sollevata soltanto in fase di replica, essa è comunque infondata.

Infatti, come è stato evidenziato al precedente punto 452, il calcolo del massimale dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] con riferimento al fatturato consolidato del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non era condizionato all’esistenza di un’influenza determinante della [OSCURATO:PERSONA] sulla politica commerciale di tutte le sue controllate. 457 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 basandosi sul fatturato consolidato del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] al fine di determinare il limite massimo dell’ammenda che poteva essere inflitta nel caso di specie alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

Orbene, è necessario constatare che l’ammenda di 880 milioni di euro inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] è inferiore al massimale così calcolato. 458 Pertanto, il presente motivo deve essere respinto in quanto infondato.

C – Conclusione sui due ricorsi per quanto riguarda le domande di annullamento 459 In considerazione di tutto quanto precede, le domande di annullamento presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] devono essere accolte soltanto nella parte in cui mirano a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato erroneamente la decisione Vetro piano (Italia) al fine di applicare nei loro confronti la circostanza aggravante della recidiva.

III – Sulle domande rivolte al Tribunale affinché eserciti la sua competenza estesa al merito 460 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] chiedono inoltre che il Tribunale eserciti nella fattispecie la sua competenza estesa al merito riducendo l’importo dell’ammenda che è stata loro inflitta. 461 In via preliminare, il Tribunale ricorda che la competenza estesa al merito che gli è attribuita in materia di concorrenza dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, in applicazione dell’articolo 229 CE, lo autorizza, al di là del semplice controllo della legittimità della sanzione, che consente solo di respingere il ricorso di annullamento o di annullare l’atto impugnato, a riformare quest’ultimo, anche in assenza di annullamento, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, modificando in particolare l’ammenda inflitta se la questione dell’importo di essa sia sottoposta alla sua valutazione (v. sentenza della Corte del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-534/07 P, Racc. pag.

I-7415 , punto 86 e giurisprudenza ivi citata; sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 86 supra, punto 692, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 100 supra, punto 265). 462 Nel caso di specie, occorre esaminare successivamente, in primo luogo, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] secondo cui dalla base di calcolo dell’ammenda si dovrebbero detrarre gli importi delle vendite che essa sostiene di aver realizzato al di fuori del SEE, in secondo luogo, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] secondo cui gli importi delle vendite che essa ha realizzato nel 1999 non potrebbero essere utilizzati per il 1998 ai fini del calcolo dell’ammenda, in terzo luogo, le conseguenze da trarre, se del caso, dall’illegittimità della decisione impugnata per quanto riguarda la presa in considerazione della decisione Vetro piano (Italia) al fine di applicare la recidiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e, infine, in quarto luogo, il nuovo motivo dedotto in udienza dalla [OSCURATO:PERSONA], vertente sul superamento di una durata ragionevole.

A – Sugli importi delle vendite asseritamente realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] al di fuori del SEE 463 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le vendite da essa realizzate al di fuori del SEE devono essere sottratte dalla base di calcolo dell’ammenda, anche a prescindere dalla mancanza di illegittimità della decisione impugnata su tale punto.

A tal riguardo, essa fa riferimento al punto 13 degli orientamenti del 2006, a norma del quale, ai fini del calcolo delle ammende inflitte in caso di infrazione all’articolo 81 CE, sono presi in considerazione soltanto i fatturati realizzati all’interno del territorio del SEE. 464 Al considerando 33 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che l’estensione geografica del mercato interessato dall’intesa controversa corrispondeva all’intero SEE. 465 In una lettera inviata alla [OSCURATO:PERSONA] il 28 gennaio 2008, in risposta a una richiesta di informazioni di quest’ultima del 10 dicembre 2007, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento a fatturati annui, per gli esercizi dal 2001 al 2004, corrispondenti in particolare a vendite realizzate al di fuori del SEE.

In una lettera inviata alla [OSCURATO:PERSONA] il 22 agosto 2008, in risposta a una nuova richiesta di informazioni di quest’ultima del 25 luglio 2008, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha integrato tali informazioni facendo riferimento a una parte dei fatturati annui, per gli esercizi 1999 e 2000, anch’essa corrispondente a vendite realizzate, secondo detta impresa, al di fuori del SEE. 466 Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non si debba detrarre, dagli importi totali dei fatturati che le sono stati comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], le vendite asseritamente realizzate al di fuori del SEE. 467 Il Tribunale, per mezzo di una misura di organizzazione del procedimento, ha invitato la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] a comunicare tutti i documenti in grado di comprovare i fatturati asseritamente realizzati al di fuori del SEE, anche producendo contratti vendita, e a specificare a quali costruttori si riferiscano le vendite a cui corrispondono tali fatturati. [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] è stata invitata inoltre a rispondere agli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella controreplica per opporsi alla detrazione dei fatturati in questione dalla base di calcolo dell’ammenda che le è stata inflitta. 468 A tal riguardo, il Tribunale considera innanzitutto che non può essere accolta la tesi della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] secondo cui il fatto che gli argomenti di cui ai precedenti punti 167 e 168 siano stati addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] soltanto in fase di controreplica suggerirebbe che quest’ultima ha incluso per errore le vendite realizzate al di fuori del SEE nella base di calcolo dell’ammenda. 469 Infatti, da una parte, va ricordato che dette precisazioni sono state apportate dalla [OSCURATO:PERSONA] in fase di controreplica in risposta a un nuovo motivo dedotto nella replica dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e vertente in modo specifico su tale asserito errore.

D’altra parte, nelle sue richieste di informazioni del 10 dicembre 2007 e del 25 luglio 2008, la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] di comunicarle il suo fatturato realizzato all’interno del SEE nel corso di diversi esercizi successivi.

In ciascuna di tali richieste, essa invitava la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] a fornirle, se possibile, fatturati certificati e a distinguere il fatturato realizzato per ciascun costruttore di automobili interessato.

Orbene, nel corso dell’indagine, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non ha presentato alcun elemento in grado di dimostrare che le percentuali dei fatturati di cui chiedeva la detrazione dai fatturati precedentemente comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] corrispondessero effettivamente a vendite realizzate al di fuori del SEE. 470 Il Tribunale rileva inoltre che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha prodotto una serie di fatture o di elenchi di fatture relativi a vendite realizzate al di fuori del SEE tra il 1999 e il 2003.

Come risulta dalla tabella di cui al punto 11 della lettera inviata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] al Tribunale il 12 novembre 2012, i costruttori interessati sono [riservato].

Gli elementi in vetro a cui si riferiscono dette fatture riguardano siti di produzione che, all’epoca dei fatti, erano situati al di fuori del SEE ([riservato]). 471 A tal riguardo, va rilevato innanzitutto che le fatture e gli elenchi di fatture prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] consentono di dimostrare soltanto una parte degli importi di vendita realizzati da tale impresa al di fuori del SEE durante il periodo dell’infrazione.

Così, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha prodotto soltanto fatture o elenchi di fatture relativi agli anni 2002 e 2003 per quanto riguarda le vendite di elementi in vetro a [riservato] e a [riservato].

In alcuni casi, relativi in particolare alle vendite a [riservato], non è stata prodotta alcuna fattura. 472 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] cerca di giustificare le carenze dei documenti del proprio fascicolo invocando in particolare il decorso di un lungo periodo di tempo dai fatti, da cui deriverebbe che molti documenti giustificativi, contabili o di altra natura, sono spariti.

Tuttavia, quest’ultimo argomento non può essere accolto.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto cercare di trasmettere documenti giustificativi alla [OSCURATO:PERSONA] durante l’indagine, ma ha esplicitamente rinunciato a farlo in considerazione sia dell’«importo relativamente esiguo» delle vendite interessate, sia delle «notevoli difficoltà che avrebbe dovuto superare per estrarre dalla [banca dati commerciale internazionale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]] il fatturato relativo a tali vendite al di fuori del [SEE]».

Su questo punto, va sottolineato che, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], le domande che la [OSCURATO:PERSONA] le ha rivolto a più riprese nel corso dell’indagine erano sufficientemente precise da farle comprendere la necessità di fornire prove in grado di dimostrare la veridicità degli importi delle vendite realizzate al di fuori del SEE a cui tale impresa faceva riferimento.

Non può essere accolta nemmeno la tesi della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe richiamato sufficientemente la sua attenzione sull’importanza di una ripartizione dei fatturati per costruttore.

Tale asserzione è infatti smentita dal testo dei questionari inviati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] il 10 dicembre 2007 e il 25 luglio 2008. 473 In secondo luogo, va osservato che, secondo la decisione impugnata, tutti i costruttori citati al precedente punto 470 sono stati oggetto di collusioni da parte dei membri del «club».

Sebbene la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ammetta, nella sua risposta ai quesiti del Tribunale, che tali vendite sono state effettuate in parte nell’ambito di una relazione commerciale più ampia, disciplinata da un contratto quadro concluso con un’entità del costruttore situata all’interno del SEE, essa sostiene tuttavia che le vendite in questione erano il risultato di richieste di consegna provenienti da controllate situate al di fuori del SEE e che gli elementi in vetro sono stati consegnati a siti di produzione situati al di fuori del SEE.

In udienza, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto inoltre che le centrali di acquisto dei gruppi automobilistici all’interno del SEE non erano sistematicamente responsabili della negoziazione dei contratti di fornitura. 474 Tuttavia, è necessario constatare innanzitutto che, con l’unica eccezione del contratto quadro concluso con [riservato], esaminato al seguente punto 475, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non fornisce alcuna precisazione riguardo ai fatturati menzionati nella tabella di cui al punto 10 della sua risposta scritta ai quesiti del Tribunale e che non sarebbero stati realizzati nell’ambito di una relazione commerciale più ampia, disciplinata da un contratto quadro concluso con un costruttore di automobili all’interno del SEE.

A tal riguardo, il Tribunale rileva peraltro che alcuni degli stessi documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] in risposta ai quesiti del Tribunale illustrano il modello commerciale di centralizzazione degli acquisti a livello dei costruttori di automobili all’interno del SEE.

Su tale punto, occorre fare riferimento alla gara d’appalto bandita da [riservato] in particolare per la fornitura di parabrezza destinati al sito di produzione di tale costruttore a [riservato] nonché al contratto tra la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e [riservato], relativo alla fornitura di elementi in vetro per lo stabilimento [riservato]. 475 Per quanto riguarda inoltre il contratto quadro concluso tra la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e [riservato], è vero che esso tende a dimostrare che i fatturati realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] in tale contesto non lo sono stati in forza di un contratto quadro concluso con un costruttore avente sede all’interno del SEE.

Tuttavia, il Tribunale rileva che si tratta dell’unico documento prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] al fine di comprovare i fatturati menzionati nella tabella di cui al punto 10 della sua risposta ai quesiti del Tribunale in relazione a consegne a tale costruttore in [riservato] durante il periodo dell’infrazione.

In mancanza di qualsiasi altro elemento giustificativo, come fatture o documenti contabili, il Tribunale non è quindi in grado di accertare la veridicità dei fatturati asseriti.

Ciò è tanto più vero in quanto il contratto concluso tra la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e [riservato] non fornisce dati numerici né in relazione ai prezzi praticati, né per quanto riguarda i volumi di elementi in vetro a cui tale contratto ha dato luogo. 476 Occorre infine rilevare che le vendite che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver realizzato al di fuori del SEE riguardavano siti di produzione di costruttori di automobili in paesi confinanti con il SEE, la maggior parte dei quali ha aderito all’Unione dopo che l’infrazione è cessata.

Orbene, come la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente evidenziato in udienza, non vi è alcun dubbio che almeno una parte dei veicoli prodotti in tali siti ed equipaggiati con gli elementi in vetro a cui si riferisce la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nella predetta tabella è stata commercializzata all’interno del SEE.

Pertanto, è ragionevole considerare che esiste uno stretto legame tra tali vendite e il mercato interno. 477 In tali circostanze, gli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] per giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda in ragione del fatto che una parte dei suoi fatturati è stata realizzata al di fuori del SEE non possono essere accolti.

B – Sugli importi delle vendite da prendere in considerazione per il 1998 478 Per quanto riguarda i fatturati da prendere in considerazione per il 1998, va ricordato che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], durante l’indagine, non ha comunicato fatturati ripartiti per costruttore relativi a tale anno.

Di conseguenza, come già rilevato al precedente punto 138, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, per il 1998, degli importi delle vendite per costruttore che le erano stati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] per l’anno più vicino rientrante nel periodo dell’infrazione, ossia il 1999. 479 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene tuttavia che il mercato del vetro per automobili è cresciuto tra il 1998 e il 1999 e che, pertanto, la presa in considerazione degli importi delle vendite effettivamente realizzati nel 1998, ai fini della fissazione della base di calcolo delle ammende, le sarebbe stata più favorevole rispetto alla presa in considerazione degli importi delle vendite del 1999 anche per il 1998. 480 A tal riguardo, occorre constatare che l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] è vaga e non è peraltro supportata da alcun elemento di prova.

Del resto, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], sia durante l’indagine che nelle sue memorie, ha dichiarato di non essere in grado di fornire fatturati precisi, per costruttore, per il 1998. 481 In tali circostanze, non può essere adottato nella fattispecie un approccio diverso da quello seguìto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel calcolare l’ammenda e non si può fare riferimento, per determinare i fatturati del 1998, a importi di vendita diversi da quelli realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nel 1999.

C – Sulle conseguenze dell’illegittimità della decisione impugnata per quanto riguarda la presa in considerazione della decisione Vetro piano (Italia) ai fini dell’applicazione della recidiva 482 Occorre pronunciarsi sulle conseguenze dell’illegittimità della decisione impugnata per quanto riguarda la presa in considerazione della decisione Vetro piano (Italia) ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante della recidiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. 483 In via preliminare, il Tribunale rileva che il motivo vertente sulla violazione delle norme relative alla recidiva è stata dedotto sia dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] che dalla [OSCURATO:PERSONA], e che tale motivo è stato parzialmente accolto nell’ambito dei ricorsi proposti da queste ultime (v. supra, punti da 308 a 321). 484 Va ricordato inoltre che, conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 461, il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, può, se lo ritiene necessario, sostituire la propria valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il calcolo dell’ammenda, comprese quindi le conseguenze che occorre trarre dalla constatazione che un’impresa manifesta una tendenza a sottrarsi alle norme dell’Unione in materia di concorrenza. 485 L’entità della maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda a titolo di recidiva dovrebbe riflettere la gravità legata alla ripetizione di un comportamento contrario al diritto della concorrenza dell’Unione.

Secondo la decisione impugnata, la maggiorazione del 60% dell’importo di base dell’ammenda era giustificata in considerazione sia della decisione Vetro piano (Benelux) che della decisione Vetro piano (Italia).

Tenuto conto del fatto che solo la prima di queste decisioni può essere presa in considerazione al fine di applicare la recidiva e che, inoltre, tale decisione era la più lontana nel tempo dall’inizio dell’infrazione oggetto della decisione impugnata, occorre considerare che la ripetizione del comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] presenta una gravità minore rispetto a quella considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. 486 Alla luce di tali circostanze, la percentuale di maggiorazione dovuta alla recidiva deve essere ridotta al 30% e, pertanto, l’ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] deve essere fissata a un importo di EUR 715 milioni.

D – Sul nuovo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, vertente sul superamento di una durata ragionevole 487 [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto in udienza un nuovo motivo, vertente sul superamento di una durata ragionevole in considerazione della durata eccessiva dei procedimenti amministrativo e giurisdizionale.

A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che sono trascorsi più di sette anni tra il momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la prima misura istruttoria nel caso in esame e quello in cui ha avuto luogo l’udienza, data in cui la [OSCURATO:PERSONA] attendeva ancora la sentenza del Tribunale.

Il decorso di tale lasso di tempo produrrebbe notevoli conseguenze a carico della [OSCURATO:PERSONA] a causa della garanzia bancaria che le è stata imposta dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di evitare il pagamento immediato dell’ammenda inflittale. [OSCURATO:PERSONA] chiede quindi che il Tribunale riformi la decisione impugnata in modo da tener conto di tale durata eccessiva e dei costi che essa ha sostenuto a causa di detto ritardo. 488 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale motivo è irricevibile in quanto mira a tener conto della durata del procedimento amministrativo che ha dato luogo all’adozione della decisione impugnata.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], infatti, tale periodo era noto alla ricorrente al momento della proposizione del suo ricorso e le era quindi possibile, in quella fase, denunciarne il carattere irragionevole.

In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la durata del procedimento amministrativo non può essere considerata eccessiva.

Infine, dalla giurisprudenza risulterebbe che un’eventuale durata eccessiva del procedimento non può pregiudicare la legittimità della decisione impugnata, fatta salva comunque la possibilità di agire per il risarcimento dei danni. 489 A tal riguardo, il Tribunale rileva che, a tenore dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. 490 In quanto principio generale del diritto dell’Unione, tale diritto si applica nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA].

Esso è stato peraltro ribadito dall’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, che è afferente al principio di tutela giurisdizionale effettiva (v. sentenza della Corte del 16 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-385/07 P, Racc. pag.

I-6155 , punti 178 e 179, e giurisprudenza ivi citata). 491 Inoltre, secondo giurisprudenza costante, l’osservanza di un termine ragionevole costituisce anche un principio generale del diritto dell’Unione applicabile nei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza della Corte del 21 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-105/04 P, Racc. pag.

I-8725 , punto 35, e giurisprudenza ivi citata).

Tale principio è stato riaffermato, in quanto tale, dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, a norma del quale ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. 492 L’articolo 41, paragrafo 1, e l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali contengono quindi due enunciazioni di un unico e medesimo principio a carattere procedurale, vale a dire quello secondo cui gli amministrati possono attendersi l’adozione di una decisione entro un termine ragionevole (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 5 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑214/06, punto 285). 493 Nel caso di specie, pur affermando che tale principio è stato violato, la [OSCURATO:PERSONA] non sostiene che la durata del procedimento abbia avuto una qualche incidenza sul contenuto della decisione impugnata o che essa possa pregiudicare la soluzione della presente controversia.

In particolare, essa non sostiene che la suddetta durata abbia avuto un effetto qualsivoglia sulle sue possibilità di difesa, e ciò indifferentemente nell’ambito del procedimento amministrativo oppure di quello giurisdizionale.

Essa non chiede neppure l’annullamento della decisione impugnata a motivo dell’asserita violazione.

Invece, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale riformi la decisione della [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza di detta violazione. 494 A tal riguardo, occorre innanzitutto dichiarare che, ammesso che la censura relativa al superamento di una durata ragionevole del procedimento amministrativo sia ricevibile benché non sia stata sollevata nel ricorso, la durata di tale procedimento non può comunque essere considerata eccessiva nella fattispecie.

Detto procedimento, che è iniziato nel febbraio 2005 con ispezioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] in alcuni locali di società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], si è concluso con l’adozione della decisione impugnata il 12 novembre 2008, ossia dopo un periodo di circa tre anni e dieci mesi.

Orbene, è sufficiente constatare, a tal proposito, che l’indagine riguardava un’intesa particolarmente complessa, che ha gradualmente interessato la quasi totalità dei costruttori di automobili nell’Unione e ha dato luogo a molteplici contatti e riunioni.

Il trattamento di questo caso da parte della [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto l’esame di un numero considerevole di questioni di fatto e di diritto, come dimostra il volume della decisione impugnata, composta di 731 paragrafi e 221 pagine.

Peraltro, la descrizione dell’iter procedurale seguito dalla [OSCURATO:PERSONA], contenuta nei considerando da 39 a 55 della decisione impugnata, non consente di individuare periodi di inattività ingiustificata. 495 Per quanto riguarda poi la durata del procedimento giurisdizionale che si è concluso con la pronuncia della presente sentenza, occorre sottolineare che, dalla sentenza della Corte del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑58/12 P), risulta che la violazione, da parte di un giudice dell’Unione, del suo obbligo, derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, di decidere le controversie ad esso sottoposte entro un termine ragionevole deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo e di applicazione generale per denunciare e sanzionare tale violazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 82 e 83). 496 Ne consegue che il ricorso proposto nella fattispecie dalla [OSCURATO:PERSONA], che è diretto soltanto all’annullamento della decisione impugnata nella parte che la riguarda o, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale e non può comunque essere assimilato a un ricorso per risarcimento danni, non costituisce una sede appropriata per fare sanzionare un’eventuale violazione, da parte del Tribunale, del suo obbligo di decidere la presente causa entro un termine ragionevole. 497 Ad abundantiam, va ricordato peraltro che, ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata da un giudice indipendente e imparziale.

Tale diritto, che rientra nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, è sancito anche dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. 498 Secondo la giurisprudenza, la garanzia di imparzialità riveste due aspetti.

In primo luogo, è indispensabile che il tribunale adito sia imparziale sotto il profilo soggettivo, cioè che nessuno dei suoi membri manifesti opinioni preconcette o pregiudizi personali, tenendo presente che l’imparzialità personale si presume fino a prova contraria.

In secondo luogo, detto tribunale deve essere imparziale sotto il profilo oggettivo, il che significa che è tenuto ad offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio (sentenza della Corte del 1 o luglio 2008, Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/UFEX e a., C-341/06 P e C-342/06 P, Racc. pag.

I-4777 , punto 54; v., in tal senso, Corte eur.

D.U., sentenze Piersack c.

Belgio del 1 o ottobre 1982, serie A n. 53, § 30; [OSCURATO:PERSONA] c.

Belgio del 26 ottobre 1984, serie A n. 86, §§ da 24 a 30, e Findlay c. [OSCURATO:PERSONA] del 25 febbraio 1997, Recueil des arrêts et décisions , 1997‑I, § 73). 499 Nel caso di specie, sollevando una censura relativa alla durata eccessiva del procedimento giudiziario, la [OSCURATO:PERSONA] invita la sezione del Tribunale incaricata della presente causa a valutare se essa stessa ha commesso un’irregolarità procedurale accumulando un ritardo ingiustificato nel trattamento della causa in questione.

Una tale valutazione condurrebbe quindi il presente collegio giudicante a dover determinare non soltanto se possa essergli imputato un ritardo, ma anche, all’occorrenza, se quest’ultimo debba essere giudicato eccessivo. 500 In tale contesto, occorre considerare che, anche ipotizzando che il ricorso di annullamento abbia costituito una sede appropriata per sanzionare una violazione dell’obbligo, per il giudice dell’Unione, di statuire entro un termine ragionevole, il presente collegio giudicante non avrebbe potuto comunque offrire alla [OSCURATO:PERSONA] garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio sul fatto che esso avrebbe esaminato in modo imparziale la censura relativa al ritardo eccessivo del procedimento giurisdizionale (v., per analogia, sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 495 supra, punto 90). 501 Ne consegue che il presente motivo, invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua domanda di riforma, deve essere respinto in quanto in parte infondato e in parte irricevibile.

Sulle spese 502 Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, o per motivi eccezionali. 503 Nel caso di specie, le conclusioni delle ricorrenti sono state dichiarate soltanto parzialmente fondate.

Tuttavia, come la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha giustamente sostenuto in udienza, è necessario tener conto del fatto che la rinuncia, da parte di quest’ultima, a una delle sue censure relative a un errore di calcolo dell’ammenda è intervenuta a seguito dell’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una decisione di rettifica in una fase avanzata del procedimento, ossia successivamente all’udienza. 504 Inoltre, il Consiglio ha limitato il proprio intervento nella causa T‑56/09 al solo sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] volte al rigetto del primo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], vertente sull’invalidità del regolamento n. 1/2003.

Orbene, tale motivo è stato respinto in quanto infondato. 505 Il Tribunale ritiene pertanto corrispondente a una corretta valutazione delle circostanze della causa statuire che ciascuna parte sopporti le proprie spese, ad eccezione del Consiglio, le cui spese sono poste a carico della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Le cause T‑56/09 e T‑73/09 sono riunite ai fini della sentenza. 2) è fissato a 715 milioni di euro l’importo dell’ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] SA, alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG, alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] SA, menzionato all’articolo 2, lettera b), della decisione C (2008) 6815 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 12 novembre 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/39.125 – Vetro per automobili), come modificata dalla decisione C (2009) 863 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 febbraio 2009, e dalla decisione C (2013) 1118 final, del 28 febbraio 2013. 3) I ricorsi sono respinti per il resto. 4) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, ad eccezione del Consiglio dell’Unione europea, le cui spese sono poste a carico della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:SOCIETA].

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 marzo 2014. [OSCURATO:PERSONA] impugnata Procedimento e conclusioni delle parti In diritto I – Sull’oggetto del ricorso II – Sulle conclusioni formulate in via principale e tendenti all’annullamento della decisione impugnata A – Causa T‑56/09

1. Sul primo motivo, vertente sull’illegittimità del regolamento n. 1/2003

a) Sulla prima parte, vertente sulla violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale

b) Sulla seconda parte, vertente sulla violazione del principio della presunzione di innocenza Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale

2. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio del Tribunale

3. Sul terzo motivo, vertente su un’insufficienza di motivazione e su un errore nel calcolo dell’ammenda

a) Sulla prima parte, vertente su un’insufficienza di motivazione Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale

b) Sulla seconda parte, vertente su un errore di calcolo Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale

4. Sul quarto motivo, vertente su un errore nell’imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità del comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], sulla violazione dei princìpi della personalità delle pene e della presunzione di innocenza nonché sullo sviamento di potere

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio del Tribunale Sulla ricevibilità del motivo in quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] merito

5. Sul quinto motivo, vertente sulla violazione dei princìpi di irretroattività delle pene e del legittimo affidamento

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio del Tribunale

6. Sul sesto motivo, vertente sul carattere eccessivo dell’ammenda

a) Sulla prima parte, vertente sull’erronea applicazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 per quanto riguarda la presa in considerazione della recidiva come circostanza aggravante, la violazione del principio di proporzionalità e il difetto di motivazione Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale – Sulla ricevibilità degli argomenti basati sulla Carta dei diritti fondamentali ed esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria integrativa – Nel merito

b) Sulla seconda parte, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale

c) Sulla terza parte, vertente sull’insufficiente presa in considerazione della mancata contestazione della sussistenza dei fatti da parte della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], nonché sulla violazione del principio di non discriminazione e su un’insufficienza di motivazione Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale B – Causa T‑73/09 Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale C – Conclusione sui due ricorsi per quanto riguarda le domande di annullamento III – Sulle domande rivolte al Tribunale affinché eserciti la sua competenza estesa al merito A – Sugli importi delle vendite asseritamente realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] al di fuori del SEE B – Sugli importi delle vendite da prendere in considerazione per il 1998 C – Sulle conseguenze dell’illegittimità della decisione impugnata per quanto riguarda la presa in considerazione della decisione Vetro piano (Italia) ai fini dell’applicazione della recidiva D – Sul nuovo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, vertente sul superamento di una durata ragionevole Sulle spese ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009TJ0056 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione) 27 marzo 2014 ( *1 ) «Concorrenza — Intese — Mercato europeo del vetro per automobili — [OSCURATO:PERSONA] che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Accordi di ripartizione dei mercati e scambi di informazioni commercialmente sensibili — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Eccezione di illegittimità — Ammende — Applicazione retroattiva degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Valore delle vendite — Recidiva — Importo supplementare — Imputabilità della condotta illecita — Massimale dell’ammenda — Fatturato consolidato del gruppo» Nelle cause T‑56/09 e T‑73/09, [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] SA , con sede in Courbevoie ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG , con sede in Aix‑la‑Chapelle (Germania), [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:SOCIETA] , con sede in Thourotte ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentate inizialmente da B. van de Walle de Ghelcke, B. Meyring, E. Venot e M. Guillaumond, successivamente da B. van de Walle de Ghelcke, B. Meyring e E. Venot, avvocati, ricorrenti nella causa T‑56/09, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] SA , con sede in Courbevoie, rappresentata da P. Hubert e E. Durand, avvocati, ricorrente nella causa T‑73/09, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata inizialmente da A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer e N. von Lingen, successivamente da A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer e F. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuta, sostenuta da Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da E. Karlsson e F. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, interveniente nella causa T‑56/09, aventi ad oggetto domande di annullamento della decisione C (2008) 6815 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 12 novembre 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/39.125 – Vetro per automobili), come modificata dalla decisione C (2009) 863 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 febbraio 2009, e dalla decisione C (2013) 1118 final, del 28 febbraio 2013, per la parte riguardante le ricorrenti, nonché, in subordine, una domanda di annullamento dell’articolo 2 di tale decisione nella parte in cui infligge un’ammenda alle ricorrenti o, in ulteriore subordine, domande di riduzione dell’importo di tale ammenda, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione), composto da N. J. Forwood (relatore), presidente, F. Dehousse e J. Schwarcz, giudici, cancelliere: C. Kristensen, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 dicembre 2012, ha pronunciato la seguente Sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1 I presenti ricorsi sono stati proposti per ottenere l’annullamento della decisione C (2008) 6815 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 12 novembre 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/39.125 – Vetro per automobili) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui un riassunto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( GU C 173, pag. 13 ). Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha constatato in particolare che varie imprese, tra cui le ricorrenti, avevano violato tali disposizioni partecipando, durante vari periodi compresi tra marzo 1998 e marzo 2003, a un insieme di accordi e di pratiche concordate anticoncorrenziali nel settore del vetro per automobili nel SEE (articolo 1 della decisione impugnata). 2 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] SA, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]»), ricorrenti nella causa T‑56/09, sono società attive nella produzione, trasformazione e distribuzione di materiali, tra cui vetro per automobili. Esse sono controllate al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), ricorrente nella causa T‑73/09. [OSCURATO:PERSONA] raggruppa in particolare le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]»). [OSCURATO:PERSONA], che ha pure proposto un ricorso per l’annullamento della decisione impugnata (causa T‑72/09), è uno dei più importanti fabbricanti mondiali di vetro e di prodotti per vetri, in particolare nel settore automobilistico. [OSCURATO:PERSONA] NV, che ha proposto ricorso per l’annullamento della stessa decisione (causa T‑68/09), è un fabbricante di vetro di dimensioni più ridotte, operante in particolare nel settore automobilistico. 3 [OSCURATO:PERSONA]. Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») è un fabbricante di vetro, di prodotti chimici e di componenti elettronici, con sede in Giappone. [OSCURATO:PERSONA] possiede la totalità delle quote dell’impresa vetraria belga Glaverbel SA/NV, che a sua volta possiede il 100% della AGC [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «AGC»). Anteriormente al 1 o gennaio 2004, la AGC aveva la denominazione sociale [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). [OSCURATO:PERSONA], che è una delle destinatarie della decisione impugnata, non ha proposto ricorso contro quest’ultima. 4 L’indagine che ha portato all’adozione della decisione impugnata è stata avviata a seguito della comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA], da parte di un avvocato tedesco agente per conto di un cliente anonimo, di lettere contenenti informazioni relative ad accordi e a pratiche concordate da parte di varie imprese attive nella produzione e distribuzione di vetro per automobili. 5 Nel febbraio e nel marzo 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato ispezioni in locali delle ricorrenti nonché della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della AGC. Nel corso di tali ispezioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha sequestrato diversi documenti e schedari. 6 A seguito di dette ispezioni, la [OSCURATO:PERSONA] e la Glaverbel, nonché le loro società controllate interessate dall’indagine (in prosieguo, congiuntamente: la «richiedente il trattamento favorevole») hanno presentato una domanda di immunità o di riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ( GU 2002, C 45, pag. 3 ; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002»). La domanda di immunità condizionale dall’ammenda è stata rigettata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 19 luglio 2006, ma quest’ultima ha informato la richiedente il trattamento favorevole del fatto che intendeva applicarle una riduzione compresa tra il 30% e il 50% dell’importo dell’ammenda che di regola le sarebbe stata inflitta altrimenti, conformemente al paragrafo 26 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 7 Tra il 26 gennaio 2006 e il 2 febbraio 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato diverse domande di informazioni alle ricorrenti nonché alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla Glaverbel e alla AGC, a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ). Le imprese in questione hanno risposto a tali diverse domande. 8 Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato, sullo stesso fondamento, domande di informazioni a diversi costruttori di automobili, a un costruttore italiano di autocarri nonché a due associazioni professionali dell’industria del vetro, che hanno anch’essi risposto. 9 Il 18 aprile 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione di addebiti relativa a un’infrazione unica e continuata consistente in accordi o pratiche concordate tra produttori di vetro per automobili, in vista della ripartizione di contratti di fornitura a costruttori di automobili. Tale comunicazione di addebiti è stata notificata alle ricorrenti, nonché alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla Glaverbel e alla AGC. Ciascuna delle imprese destinatarie di tale comunicazione di addebiti ha avuto accesso al fascicolo ed è stata invitata dalla [OSCURATO:PERSONA] ad esprimere le proprie osservazioni a tal riguardo. Il 24 settembre 2007 si è tenuta, presso la [OSCURATO:PERSONA], un’audizione a cui hanno partecipato tutte le predette destinatarie. [OSCURATO:PERSONA] impugnata 10 [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata il 12 novembre 2008. In essa, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato in particolare che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano partecipato agli accordi e alle pratiche concordate di cui al precedente punto 1 tra il 10 marzo 1998 e l’11 marzo 2003 [articolo 1, lettera b), della decisione impugnata] e inizialmente ha inflitto loro «congiuntamente e solidalmente» un’ammenda di EUR 896 milioni [articolo 2, lettera b), della decisione impugnata]. 11 La richiedente il trattamento favorevole, la cui partecipazione all’infrazione è stata considerata estesa al periodo tra il 18 maggio 1998 e l’11 marzo 2003, è stata condannata a un’ammenda di EUR 113,5 milioni [articolo 1, lettera a), e articolo 2, lettera a), della decisione impugnata]. 12 Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che tale impresa aveva partecipato agli accordi e alle pratiche concordate dal 10 marzo 1998 al 3 settembre 2002 [articolo 1, lettera c), della decisione impugnata], e le ha inflitto inizialmente un’ammenda di EUR 370 milioni [articolo 2, lettera c), della decisione impugnata]. 13 Infine, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che tale impresa aveva partecipato all’infrazione dal 19 novembre 2001 all’11 marzo 2003 [articolo 1, lettera d), della decisione impugnata] e le ha inflitto un’ammenda di EUR 4 396 000 [articolo 2, lettera d), della decisione impugnata]. 14 Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] parte dalla constatazione che le caratteristiche del mercato del vetro per automobili, e cioè, in particolare, notevoli esigenze tecniche nonché un grado elevato di innovazione, favoriscono i fornitori integrati e di livello internazionale. La AGC, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sono tra i principali produttori di vetro per automobili a livello mondiale e coprivano insieme, al momento dell’adozione della decisione impugnata, circa il 76% della domanda mondiale di vetro destinato al mercato di primo assemblaggio (montaggio del vetro per automobili in fabbrica, al momento dell’assemblaggio del veicolo). [OSCURATO:PERSONA] rileva inoltre un volume significativo di scambi tra gli Stati membri e gli Stati EFTA che fanno parte del SEE nel settore del vetro per automobili. I costruttori di automobili negozierebbero del resto i contratti di acquisto per la fornitura di vetro per automobili a livello del SEE. 15 Dalla decisione impugnata risulta che i fornitori di vetro per automobili sottoposti all’indagine della [OSCURATO:PERSONA] hanno seguito continuamente le loro rispettive quote di mercato, durante il periodo dell’infrazione, non solo per «conto veicolo», ossia con riferimento al numero delle vendite per modello di veicolo, ma anche globalmente, considerando assieme tutti i conti veicolo. 16 A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la AGC avrebbero partecipato a riunioni trilaterali, talvolta denominate «riunioni del club». Tali riunioni, organizzate a turno da ciascuna delle predette imprese, avrebbero avuto luogo in alberghi di varie città europee, in residenze private appartenenti a dipendenti di dette imprese, nonché nei locali dell’associazione professionale Gruppo europeo di produttori di vetro piano (GEPVP) e in quelli dell’Associazione nazionale degli industriali del vetro (Assovetro). 17 Inoltre, tra tali concorrenti sarebbero stati organizzati riunioni o contatti bilaterali, allo scopo di discutere della fornitura di elementi in vetro per modelli di automobili attuali o futuri. Questi vari contatti o riunioni avrebbero avuto ad oggetto la valutazione e il monitoraggio delle quote di mercato, la ripartizione delle consegne di vetro per automobili ai costruttori, lo scambio di informazioni sui prezzi e di altre informazioni commercialmente sensibili, nonché il coordinamento delle strategie di detti concorrenti in materia di prezzi e di fornitura ai clienti. 18 Il primo di tali incontri bilaterali, a cui avrebbero partecipato la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], avrebbe avuto luogo il 10 marzo 1998 all’hotel [OSCURATO:PERSONA] presso l’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi ([OSCURATO:PERSONA]). La prima riunione trilaterale avrebbe avuto luogo nella primavera del 1998 a Königswinter (Germania), nella residenza privata del responsabile dei clienti principali della [OSCURATO:PERSONA] (AGC). Tali riunioni sarebbero state precedute, sin dal 1997, da contatti esplorativi tra la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], il cui obiettivo sarebbe consistito nell’armonizzazione tecnica del vetro oscurato prodotto da dette imprese, per quanto riguarda il colore, lo spessore e la trasmissione della luce. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non ha incluso tali contatti nell’intesa controversa, poiché a suo avviso essi riguardavano essenzialmente una fase avanzata nella catena di produzione del vetro piano, prima della sua trasformazione in vetro per automobili. 19 Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] individua quasi 90 riunioni e contatti tra la primavera del 1998 e il mese di marzo 2003. L’ultimo contatto trilaterale avrebbe avuto luogo il 21 gennaio 2003, mentre l’ultimo incontro bilaterale si sarebbe tenuto nel corso della seconda metà di marzo 2003 tra la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la AGC. I partecipanti avrebbero fatto ricorso ad abbreviazioni o a nomi in codice per identificarsi durante tali riunioni e contatti. 20 La partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa sarebbe iniziata solo il 19 novembre 2001 e si sarebbe protratta fino all’11 marzo 2003. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata contattata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] fin dal 2000 allo scopo di farla partecipare all’intesa controversa. I partecipanti iniziali all’intesa, e cioè la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la AGC, avrebbero sfruttato a tal fine la dipendenza della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei produttori della materia prima, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non produce il vetro piano necessario per la produzione degli elementi in vetro per automobili. 21 Secondo la decisione impugnata, il piano globale dell’intesa consisteva in una ripartizione delle consegne di vetro per automobili tra i partecipanti all’intesa, sia per quanto riguardava i contratti di fornitura esistenti sia per quanto riguardava i nuovi contratti. Tale piano avrebbe avuto lo scopo di garantire la stabilità delle quote di mercato dei partecipanti stessi. Per raggiungere tale obiettivo, i partecipanti avrebbero scambiato tra di loro informazioni sui prezzi e altri dati sensibili durante le riunioni e i contatti di cui ai precedenti punti da 16 a 20. Essi avrebbero inoltre coordinato le loro politiche di fissazione dei prezzi e di fornitura ai clienti. In particolare, avrebbe avuto luogo una concertazione in merito alle risposte da dare alle richieste di offerta di prezzi presentate dai costruttori di automobili, in maniera da influenzare la scelta, da parte di questi ultimi, di un fornitore di vetro o persino di più di un fornitore in caso di fornitura multipla. A tal riguardo, i partecipanti avrebbero avuto a disposizione due modi per favorire l’attribuzione di un contratto di fornitura al produttore convenuto, e precisamente non presentare alcuna offerta oppure presentare un’offerta di copertura, e cioè un’offerta di prezzi più elevati di quelli del suddetto produttore. In caso di necessità, sarebbero state decise misure correttive, sotto forma di compensazioni concesse a uno o più partecipanti, al fine di garantire che la situazione globale dell’offerta a livello del SEE rimanesse conforme alla ripartizione convenuta. Allorché delle misure correttive dovevano incidere su contratti di fornitura in corso, il meccanismo utilizzato dai concorrenti per allineare le quote di mercato sarebbe consistito nell’informare i costruttori di automobili del fatto che un problema tecnico o una penuria di materie prime comprometteva la consegna dei pezzi ordinati e nel consigliare loro di rivolgersi a un fornitore sostitutivo. 22 Al fine di mantenere la ripartizione dei contratti convenuta, i partecipanti all’intesa avrebbero inoltre concordato, a più riprese, riduzioni di prezzo da concedere ai costruttori di automobili in funzione degli incrementi di produttività realizzati, o addirittura eventuali aumenti dei prezzi applicati a modelli di veicoli il cui livello di produzione fosse inferiore alle previsioni. Essi si sarebbero anche accordati, quando necessario, per limitare la divulgazione di informazioni sui loro costi effettivi di produzione ai costruttori di automobili, al fine di evitare richieste troppo frequenti di riduzione di prezzo da parte di questi ultimi. 23 La concertazione finalizzata alla stabilità delle quote di mercato sarebbe stata resa possibile, in particolare, dalla trasparenza del mercato della fornitura di vetro per automobili. L’evoluzione delle quote di mercato sarebbe stata calcolata sulla base dei costi di produzione e delle previsioni di vendita, tenendo conto dei contratti di fornitura preesistenti. 24 Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la richiedente il trattamento favorevole ha confermato che, al più tardi dal 1998, rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] hanno partecipato, con alcuni concorrenti, ad attività illecite dal punto di vista del diritto della concorrenza. Inoltre, la mancata contestazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], della sussistenza dei fatti esposti nella comunicazione degli addebiti dovrebbe essere intesa come un’approvazione, da parte di tale impresa, della descrizione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] del contenuto delle riunioni e dei contatti controversi. 25 Infine, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la AGC si sarebbero accordate, nel corso di una riunione tenutasi il 6 dicembre 2001, su un nuovo metodo di calcolo per la ripartizione e la riassegnazione dei contratti di fornitura. 26 È sulla base di tale insieme di indizi che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la richiedente il trattamento favorevole responsabili di un’infrazione unica e continuata dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. 27 Le intese concluse tra le suddette parti costituiscono, secondo la [OSCURATO:PERSONA], accordi o pratiche concordate ai sensi di tali disposizioni, che hanno falsato la concorrenza nel mercato della fornitura di vetro per automobili. Tale infrazione sarebbe, peraltro, unica e continuata poiché i partecipanti all’intesa hanno espresso la loro volontà comune di comportarsi in un determinato modo sul mercato e hanno adottato un piano comune volto a limitare la loro autonomia commerciale individuale ripartendo tra loro le consegne di vetro per automobili destinato alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri, nonché falsando i prezzi di tali elementi in vetro al fine di garantire una stabilità globale nel mercato e di mantenervi prezzi artificialmente elevati. Secondo la decisione impugnata, la frequenza e il carattere ininterrotto di tali riunioni e contatti, per un periodo di cinque anni, hanno fatto sì che tutti i grandi costruttori di autovetture e di veicoli commerciali leggeri nel SEE sono stati coperti dall’intesa. 28 [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro ritenuto che non vi fossero indicazioni nel senso che gli accordi e le pratiche concordate tra i fornitori di vetro per automobili abbiano determinato incrementi di efficienza o favorito il progresso tecnico o economico nel settore del vetro per automobili. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso, nella fattispecie, l’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, CE. 29 Per quanto riguarda l’individuazione dei destinatari della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato in particolare che la [OSCURATO:PERSONA] deteneva indirettamente il 100% delle quote della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. In considerazione di ciò, essa ha ritenuto doversi presumere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto un’influenza determinante sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Altri elementi, come la struttura commerciale del gruppo controllato direttamente o indirettamente dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]») e la composizione del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], confermerebbero tale influenza determinante. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di rovesciare tale presunzione, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che essa costituiva, insieme alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], un’unica società partecipante all’infrazione, e ha pertanto inflitto alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] un’ammenda al cui pagamento queste ultime sono tenute solidalmente. 30 Per quanto riguarda la durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] vi avessero partecipato dal 10 marzo 1998 all’11 marzo 2003. La partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] è stata considerata estesa dal 10 marzo 1998 al 3 settembre 2002. Dal canto suo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato all’infrazione dal 19 novembre 2001 all’11 marzo 2003. 31 Per quanto riguarda il calcolo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha innanzitutto determinato il valore delle vendite di elementi in vetro per automobili realizzate da ciascuna impresa partecipante nell’ambito del SEE in relazione diretta o indiretta con l’infrazione. A tal fine, essa ha operato una distinzione tra diversi periodi. Per il periodo iniziato nel marzo 1998 e conclusosi il 30 giugno 2000, indicato come periodo di «espansione», la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di disporre di prove dell’infrazione soltanto relativamente a una parte dei costruttori di automobili europei. Per quanto riguarda tale periodo, essa ha pertanto considerato esclusivamente le vendite di vetro per automobili ai costruttori rispetto ai quali disponeva di prove dirette dell’intesa. Per quanto concerne il periodo compreso tra il 1 o luglio 2000 e il 3 settembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che i conti che sono stati oggetto dell’intesa hanno rappresentato almeno il 90% delle vendite all’interno del SEE. Essa ha pertanto concluso che, con riferimento a tale periodo, occorreva prendere in considerazione la totalità delle vendite di vetro per automobili realizzate nell’ambito del SEE dai destinatari della decisione impugnata. Infine, al termine del periodo di infrazione, e cioè tra il 3 settembre 2002 e il mese di marzo 2003, le attività del cartello avrebbero rallentato a seguito della partenza della [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di considerare, rispetto a tale periodo, soltanto le vendite ai costruttori di automobili in relazione ai quali disponeva di prove dirette dell’intesa. È stata in seguito calcolata una media annua ponderata di tali importi delle vendite per ciascun fornitore di vetro per automobili interessato, dividendo i valori delle vendite di cui sopra per il numero dei mesi in cui ciascuno di tali fornitori aveva partecipato all’infrazione e moltiplicando il risultato di tale divisione per dodici. 32 [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre rilevato che l’infrazione in questione, che è consistita in una ripartizione della clientela, doveva ritenersi tra le più gravi restrizioni della concorrenza. Tenuto conto della natura di tale infrazione, della sua portata geografica e della quota di mercato cumulata delle imprese che vi hanno partecipato, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda, una percentuale del 16% del valore delle vendite di ciascuna impresa coinvolta, moltiplicata per il numero di anni di partecipazione all’infrazione. L’importo di base delle ammende è stato inoltre maggiorato di un importo supplementare (o diritto di ingresso) pari al 16% del valore delle vendite, a fini di dissuasione. 33 L’importo di base dell’ammenda inflitta solidalmente alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] è stato maggiorato del 60% a causa della recidiva. L’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] è stato fissato al 10% del fatturato di quest’ultima, conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Una riduzione del 50% dell’importo dell’ammenda è stata concessa alla richiedente il trattamento favorevole, tenuto conto degli elementi di prova che essa aveva fornito alla [OSCURATO:PERSONA] e che hanno consentito a quest’ultima di comprendere meglio i documenti raccolti nel corso delle ispezioni. 34 L’11 febbraio 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C (2009) 863 definitivo, che rettifica la decisione impugnata su un numero limitato di punti. 35 Il 28 febbraio 2013, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C (2013) 1118 final, che rettifica la decisione impugnata in particolare per quanto riguarda la presa in considerazione delle vendite effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] a [riservato] prima del 31 maggio 1999 (in prosieguo: la «decisione di rettifica del 28 febbraio 2013»). Con tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha corretto l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti e lo ha fissato a EUR 880 milioni. Procedimento e conclusioni delle parti 36 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 febbraio 2009, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso nella causa T‑56/09. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 febbraio 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso nella causa T‑73/09. 37 Dopo la chiusura della fase scritta e a seguito della domanda di riapertura di tale fase presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑73/09, quest’ultima ha presentato una memoria integrativa, pervenuta alla cancelleria il 6 settembre 2010. Con atto depositato in cancelleria il 22 ottobre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue osservazioni su tale memoria integrativa. 38 A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla seconda sezione, alla quale, di conseguenza, sono state assegnate le presenti cause. 39 Con ordinanza del 23 aprile 2012, il presidente della seconda sezione del Tribunale, sentite le parti, ha deciso di riunire le cause T‑56/09 e T‑73/09 ai fini della fase orale del procedimento. 40 Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza dell’11 dicembre 2012. In tale occasione, le parti sono state invitate a presentare le loro osservazioni su un’eventuale riunione delle cause T‑56/09 e T‑73/09 ai fini della sentenza, e hanno dichiarato di non voler formulare osservazioni a tal riguardo. 41 Nella causa T‑56/09, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — annullare la decisione impugnata nella parte che la riguarda; — in subordine, annullare l’articolo 2 della decisione impugnata, nella parte che la riguarda; — in ulteriore subordine, ridurre l’ammenda che le è stata inflitta nella decisione impugnata a un importo adeguato; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 42 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — rigettare il ricorso nella causa T‑56/09 in quanto infondato; — condannare la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] alle spese. 43 Con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2009, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha adattato le sue domande di annullamento al fine di chiedere, da una parte, l’annullamento della decisione impugnata nella versione modificata dalla decisione C (2009) 863 definitivo, dell’11 febbraio 2009, e, dall’altra e in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta ai sensi dell’articolo 2 della decisione modificata. 44 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 maggio 2009, il Consiglio dell’Unione europea ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑56/09. Il presidente della settima sezione del Tribunale ha accolto tale domanda con ordinanza del 7 luglio 2009. 45 Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia: — rigettare il ricorso nella causa T‑56/09 in quanto infondato; — pronunciarsi equamente sulle spese. 46 Nella causa T‑73/09, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — annullare la decisione impugnata nella parte che la riguarda e trarne tutte le conseguenze necessarie per quanto riguarda l’importo dell’ammenda; — in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta nella decisione impugnata, in solido con la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 47 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — rigettare il ricorso nella causa T‑73/09 in quanto infondato; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 48 A seguito dell’adozione della decisione di rettifica del 28 febbraio 2013, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 7 marzo 2013, ha chiesto al Tribunale di riaprire la fase orale del procedimento. 49 Dopo aver sentito le parti su tale questione, la seconda sezione del Tribunale, con ordinanza del 23 aprile 2013, ha deciso di riaprire la fase orale. 50 Con lettera del 30 luglio 2013, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha informato il Tribunale di un adattamento delle sue conclusioni per tener conto della decisione di rettifica del 28 febbraio 2013. [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], sostenendo che il suo ricorso di annullamento rimaneva fondato e dichiarando di mantenere ferma la sua richiesta di condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese, ha tuttavia formulato in subordine una richiesta di condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento parziale delle spese. Dal canto suo, la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso in una lettera datata 30 luglio 2013 le sue osservazioni sulla predetta decisione di rettifica nonché sulla rinuncia, da parte della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], a una parte di uno dei suoi motivi. Con lettere datate rispettivamente 22 luglio e 1 o agosto 2013, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno comunicato al Tribunale di non voler formulare osservazioni a tal riguardo. 51 La fase orale del procedimento è quindi giunta a conclusione l’11 settembre 2013. In diritto 52 Sentite le parti, occorre riunire le presenti cause ai fini della sentenza, in applicazione dell’articolo 50 del regolamento di procedura del Tribunale. I – Sull’oggetto del ricorso 53 Conformemente alle osservazioni formulate dalle ricorrenti sia in udienza che a seguito della riapertura della fase orale del procedimento, nonché alle osservazioni presentate al Tribunale dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nella sua lettera dell’11 marzo 2013, occorre considerare che i presenti ricorsi sono diretti contro la decisione impugnata come modificata da ultimo dalla decisione di rettifica del 28 febbraio 2013, sia nella parte in cui tendono all’annullamento della predetta decisione, sia nella parte in cui mirano alla riduzione, da parte del Tribunale, dell’ammenda inflitta congiuntamente e solidalmente alle ricorrenti. II – Sulle conclusioni formulate in via principale e tendenti all’annullamento della decisione impugnata 54 Occorre in primo luogo esaminare i motivi di annullamento dedotti nella causa T‑56/09. Poiché alcuni dei motivi e degli argomenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] si ricollegano a quelli presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑73/09, occorre esaminarli congiuntamente. In secondo luogo, si devono esaminare gli argomenti specifici del ricorso di annullamento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], che non si ricollegano ad alcuno dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. A – Causa T‑56/09 55 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] deduce, in sostanza, sei motivi vertenti, il primo, sull’illegittimità del regolamento n. 1/2003; il secondo, sulla violazione dei diritti della difesa; il terzo, sulla motivazione insufficiente della decisione impugnata e su un errore nel calcolo dell’ammenda; il quarto, su un errore di diritto nell’imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità del comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], sulla violazione dei princìpi della personalità delle pene e della presunzione di innocenza nonché sullo sviamento di potere; il quinto, sulla violazione dei princìpi di irretroattività delle pene e del legittimo affidamento; e infine, il sesto, sul carattere sproporzionato dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 1. Sul primo motivo, vertente sull’illegittimità del regolamento n. 1/2003 56 Con il suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] solleva un’eccezione di illegittimità del regolamento n. 1/2003, nella parte in cui attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] sia poteri di indagine che poteri sanzionatori in materia di violazioni dell’articolo 81 CE. Poiché tale eccezione è sostanzialmente identica a quella sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑73/09, occorre esaminarle assieme. 57 Tale motivo si suddivide in due parti. In primo luogo, un tale cumulo di funzioni in capo alla [OSCURATO:PERSONA] violerebbe il diritto a un giudice indipendente e imparziale. In secondo luogo, il potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare decisioni sanzionatorie in forza dell’articolo 81 CE non sarebbe conforme al principio della presunzione di innocenza. a) Sulla prima parte, vertente sulla violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale Argomenti delle parti 58 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono, essenzialmente, che il cumulo, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], delle funzioni di indagine e sanzionatorie nell’attuazione dell’articolo 81 CE, come risulta dal regolamento n. 1/2003, vìola il diritto a un giudice indipendente e imparziale, che è una garanzia essenziale del diritto a un processo equo sancita dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), nonché dall’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 59 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] afferma, innanzitutto, che le sanzioni inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale contesto hanno carattere penale, non soltanto perché il divieto previsto dall’articolo 81 CE è rivolto a tutte le imprese, e non a una categoria determinata di imprese, ma anche a causa della funzione deterrente e repressiva di tali sanzioni. L’indicazione del legislatore, contenuta nell’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003, secondo cui tali sanzioni non hanno carattere penale, sarebbe irrilevante a tal riguardo. Pertanto, il diritto a un giudice indipendente e imparziale si applicherebbe senza limitazioni nel caso di specie. 60 Orbene, dalla giurisprudenza risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata giudice indipendente e imparziale. 61 L’invalidità del regolamento n. 1/2003 che ne deriva non sarebbe contraddetta dalla possibilità, offerta ai sensi di tale regolamento al destinatario di una decisione sanzionatoria adottata dalla [OSCURATO:PERSONA], di proporre un ricorso per l’annullamento di tale decisione dinanzi al Tribunale. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo emergerebbe che i princìpi dell’indipendenza e dell’imparzialità devono essere rispettati nella stessa fase in cui viene inflitta la pena. 62 Per quanto riguarda quest’ultimo punto, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] rileva che soltanto in circostanze eccezionali, caratterizzate da particolari esigenze di efficacia e dalla tenuità delle infrazioni, il potere di emettere una decisione sul merito di un’accusa rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU può essere delegato a un organo amministrativo le cui decisioni possono essere oggetto di un ricorso dinanzi a un giudice competente a decidere anche nel merito. Tali circostanze non sussisterebbero nella fattispecie. 63 Anche se dovesse considerarsi che le sanzioni in questione non rientrano nel nucleo essenziale del diritto penale, occorrerebbe constatare che la limitazione imposta al diritto a un giudice indipendente e imparziale dal sistema di perseguimento e di sanzione delle infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione europea vìola i princìpi di legittimità e di proporzionalità. Pertanto, nessun rischio di saturazione giudiziaria giustificherebbe il cumulo di funzioni previsto da tale sistema. Inoltre, la limitazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale sarebbe sproporzionata in considerazione non soltanto della gravità delle sanzioni inflitte sulla base dell’articolo 81 CE e del regolamento n. 1/2003, ma anche delle caratteristiche del controllo esercitato dal Tribunale in caso di ricorso. 64 A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che il Tribunale, quando decide sui ricorsi per l’annullamento delle decisioni sanzionatorie adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 81 CE, non esercita un controllo esteso al merito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. Infatti, il Tribunale si limiterebbe in linea di principio, in occasione di tale controllo, alla verifica dell’esistenza di errori evidenti di valutazione o di un eventuale sviamento di potere. Occorrerebbe tener conto anche del fatto che il ricorso proposto dinanzi al Tribunale non ha effetto sospensivo sulla decisione impugnata. 65 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] contesta inoltre l’argomento formulato dal Consiglio, secondo cui l’eccezione di illegittimità del regolamento n. 1/2003 si risolverebbe nel mettere in discussione la validità dell’articolo 83, paragrafo 2, CE. Infatti, tale disposizione del Trattato non prevedrebbe che la [OSCURATO:PERSONA] cumuli le funzioni di indagine e quelle sanzionatorie delle infrazioni alle regole della concorrenza, e tale scelta è stata operata piuttosto dal legislatore. 66 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il problema posto dal cumulo, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], delle funzioni di perseguimento e sanzionatorie delle infrazioni al diritto della concorrenza è confermato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’11 giugno 2009, Dubus SA c. [OSCURATO:PERSONA] (n. 5242/04). 67 [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio respingono tali argomenti. 68 Pur non negando che le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo di controllo in materia di concorrenza abbiano diritto a un giudice indipendente e imparziale, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la tesi secondo cui l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU si applicherebbe allo stesso modo nel campo del diritto penale in senso stretto e in quello delle sanzioni amministrative. 69 [OSCURATO:PERSONA] osserva a tal riguardo che, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, le sanzioni adottate sulla base dell’articolo 81 CE non hanno carattere penale. Essa sostiene inoltre che, come risulta dalla giurisprudenza del giudice dell’Unione, non può essere considerata come un giudice che infligge sanzioni penali. Ne consegue che l’articolo 6 della CEDU non si applicherebbe pienamente alla [OSCURATO:PERSONA] quando adotta decisioni sulla base dell’articolo 81, paragrafo 1, CE. Il Tribunale, nella sua sentenza dell’8 luglio 2008, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA] (T‑54/03, non pubblicata nella Raccolta), avrebbe così dichiarato che il cumulo, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], delle funzioni di indagine e di quelle sanzionatorie in materia di concorrenza non contrastava con la tutela dei diritti fondamentali. 70 Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto a torto di poter desumere dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo tre condizioni cumulative per la delega del potere sanzionatorio a un organo amministrativo in materie che esulano dal nucleo essenziale del diritto penale. Da un lato, anche ammende di importo elevato potrebbero non rientrare nel nucleo essenziale del diritto penale. Dall’altro, le garanzie previste dall’articolo 6 della CEDU non impedirebbero a un’autorità amministrativa di esercitare un potere sanzionatorio in ambiti non caratterizzati da un numero elevato di violazioni, purché l’obiettivo perseguito sia legittimo. Orbene, sarebbe evidente che l’efficacia del perseguimento e della sanzione delle infrazioni alle regole della concorrenza costituisce un obiettivo legittimo. 71 [OSCURATO:PERSONA] afferma inoltre che il controllo giurisdizionale esercitato dal Tribunale presenta tutte le caratteristiche di un controllo esteso al merito ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Ciò avverrebbe a fortiori nel settore delle ammende inflitte in materia di intese, di cui il Tribunale è in grado di verificare l’adeguatezza a norma dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003. Sarebbe irrilevante, a tale riguardo, che il Tribunale abbia fatto finora un uso limitato della sua competenza giurisdizionale estesa al merito al fine di ridurre l’importo delle ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA]. 72 Infine, il presente motivo, in quanto implicherebbe di riconoscere che le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che constatano e sanzionano infrazioni al diritto della concorrenza non hanno né valore vincolante né forza esecutiva, contrasterebbe con il principio secondo cui le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] si presumono legittime finché non siano state annullate o revocate nonché con il principio, sancito dall’articolo 242 CE, secondo cui il ricorso di annullamento non ha, in linea di principio, effetto sospensivo sull’atto impugnato. 73 Il Consiglio sviluppa un argomento sostanzialmente simile a quello della [OSCURATO:PERSONA]. Esso sostiene in particolare che il sistema sanzionatorio previsto dal regolamento n. 1/2003 non rientra nel diritto penale e che, pertanto, l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU non è applicabile nel caso di specie. Il Consiglio sostiene inoltre che, con l’eccezione di illegittimità sollevata, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] mira in realtà a rimettere in discussione la validità dell’articolo 83, paragrafo 2, CE, nella parte in cui tale disposizione prevede che spetta al legislatore definire i rispettivi compiti della [OSCURATO:PERSONA] e della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di perseguimento e di sanzione delle infrazioni alle regole della concorrenza. Orbene, il giudice dell’Unione sarebbe incompetente a pronunciarsi sulla validità di una disposizione di diritto primario. 74 Infine, per quanto riguarda l’argomento, addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e relativo alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Dubus SA c. [OSCURATO:PERSONA], di cui al precedente punto 66, le circostanze che hanno dato luogo a tale sentenza sarebbero diverse da quelle della presente causa. Infatti, tale sentenza riguarderebbe un cumulo di funzioni di perseguimento e sanzionatorie in capo alla [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], le cui decisioni avrebbero natura giurisdizionale. Però, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere considerata come un tribunale ai sensi dell’articolo 6 della CEDU. Giudizio del Tribunale 75 Il Tribunale ritiene, senza che sia necessario pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità del presente motivo sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑73/09, che la prima parte del primo motivo non sia fondata, come risulta, per analogia, dalla giurisprudenza relativa a cause in cui era contestata, in sostanza, la validità del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] ( GU 1962, 13, pag. 204 ) (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 14 maggio 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-348/94, Racc. pag. II-1875 , punti da 55 a 65; dell’11 marzo 1999, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], T-156/94, Racc. pag. II-645 , punti da 23 a 40, e Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 69 supra, punti da 36 a 47). 76 Occorre ricordare, innanzitutto, che il diritto a un processo equo, garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, ormai sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali. 77 Peraltro, secondo giurisprudenza costante, la [OSCURATO:PERSONA] non è un «tribunale» ai sensi dell’articolo 6 della CEDU (sentenze della Corte del 29 ottobre 1980, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da 209/78 a 215/78 e 218/78, Racc. pag. 3125 , punto 81, e del 7 giugno 1983, [OSCURATO:PERSONA] diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], da 100/80 a 103/80, Racc. pag. 1825 , punto 7) o ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali. Inoltre, l’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003 prevede espressamente che le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che infliggono ammende per violazione del diritto della concorrenza non hanno carattere penale. 78 Tuttavia, tenuto conto della natura delle infrazioni in questione nonché della natura e del grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il diritto a un processo equo si applica in particolare ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese, che possano concludersi con l’inflizione di ammende o di penalità di mora (sentenze della Corte del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], C-185/95 P, Racc. pag. I-8417 , punti 20 e 21, e del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C-322/07 P, C-327/07 P e C-338/07 P, Racc. pag. I-7191 , punto 143). 79 Così, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha avuto modo di precisare, nella sua sentenza [OSCURATO:SOCIETA] c. Italia, del 27 settembre 2011 (n. 43509/08), le condizioni in presenza delle quali un’ammenda che, tenuto conto del suo importo e della finalità preventiva e repressiva da essa perseguita, rientra nella materia penale può essere inflitta da un’autorità amministrativa che non soddisfa tutti i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. In tale sentenza si trattava del sistema italiano di repressione delle infrazioni al diritto della concorrenza. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato, in sostanza, che il rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU non esclude che una «pena» possa essere inflitta da un’autorità amministrativa investita di un potere sanzionatorio in materia di diritto della concorrenza, purché la decisione adottata da quest’ultima possa essere oggetto di un controllo successivo da parte di un organo giudiziario competente a decidere anche nel merito. Tra le caratteristiche di un organo giudiziario di questo tipo vi è il potere di riformare in tutti i punti, in fatto come in diritto, la decisione impugnata emessa dall’organo inferiore. Pertanto, in tali casi, il controllo operato dal giudice non può essere limitato a una verifica della legittimità «esterna» della decisione sottoposta al suo controllo, poiché il giudice deve avere il potere di valutare la proporzionalità delle scelte dell’autorità per la concorrenza e di verificare le sue valutazioni di ordine tecnico. 80 Orbene, è necessario constatare che il controllo giurisdizionale operato dal Tribunale rispetto alle decisioni con cui la [OSCURATO:PERSONA] infligge sanzioni in caso di infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione risponde a tali esigenze. 81 Occorre anzitutto sottolineare, a tal riguardo, che il diritto dell’Unione conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] una funzione di sorveglianza che comprende il compito di perseguire le infrazioni all’articolo 81, paragrafo 1, CE e all’articolo 82 CE, e che, nell’ambito di tale procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a rispettare le garanzie procedurali previste dal diritto dell’Unione. Il regolamento n. 1/2003 la investe inoltre del potere di infliggere, mediante decisione, sanzioni pecuniarie alle imprese e alle associazioni di imprese che abbiano commesso, intenzionalmente o per negligenza, un’infrazione a tali disposizioni. 82 Peraltro, l’esigenza di un controllo giurisdizionale effettivo su qualsiasi decisione della [OSCURATO:PERSONA] che accerti e reprima un’infrazione alle norme sulla concorrenza costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 75 supra, punto 60). Tale principio è ora sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (sentenze della Corte del 22 dicembre 2010, DEB, C-279/09, Racc. pag. I-13849 , punti 30 e 31, e del 28 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA], C-69/10, Racc. pag. I-7151 , punto 49). 83 Orbene, dalla giurisprudenza risulta che il controllo giurisdizionale sulle decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] per sanzionare le infrazioni al diritto della concorrenza, istituito dai Trattati e completato dal regolamento n. 1/2003, è conforme a tale principio (v., in tal senso, sentenze della Corte dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑272/09 P, punto 106, e Chalkor/[OSCURATO:PERSONA], C‑386/10 P, punto 67). 84 In primo luogo, il Tribunale è un giudice indipendente e imparziale, istituito dalla decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee ( GU L 319, pag. 1 , rettifica nella GU 1989, L 241, pag. 4 ). Come risulta dal terzo considerando di tale decisione, esso è stato istituito in particolare per migliorare la tutela giurisdizionale dei soggetti nelle controversie che esigono un esame approfondito di fatti complessi. 85 In secondo luogo, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della decisione 88/591, il Tribunale esercita le attribuzioni demandate alla Corte di giustizia dai Trattati nonché dagli atti adottati per la loro esecuzione, in particolare «per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche contro un’istituzione (...) in forza dell’articolo [230], secondo comma, (...) [CE], aventi per oggetto l’attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese». Nell’ambito di tali ricorsi fondati sull’articolo 230 CE, il controllo della legittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che accerta un’infrazione alle regole della concorrenza e infligge pertanto un’ammenda alla persona fisica o giuridica interessata deve essere considerato un sindacato giurisdizionale effettivo su tale decisione. Infatti, i motivi che possono essere invocati dalla persona fisica o giuridica interessata a sostegno della sua domanda di annullamento sono tali da consentire al Tribunale di valutare la fondatezza in diritto e in fatto di tutte le accuse formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel settore della concorrenza. 86 In terzo luogo, conformemente all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, il controllo di legittimità previsto dall’articolo 230 CE è completato da un controllo esteso al merito, che consente al giudice, al di là del controllo della legittimità della sanzione, di sostituire la propria valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, di annullare, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora inflitta (v., in tal senso, sentenza della Corte del 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Racc. pag. I-8375 , punto 692). 87 Ne consegue che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la decisione impugnata sarebbe illegittima per il solo fatto di essere stata adottata nell’ambito di un sistema che prevede il cumulo, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], delle funzioni di indagine e di quelle sanzionatorie delle infrazioni all’articolo 81 CE, è infondato e che pertanto la prima parte del motivo in esame deve essere respinta. b) Sulla seconda parte, vertente sulla violazione del principio della presunzione di innocenza Argomenti delle parti 88 Nella seconda parte del motivo in esame, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la decisione impugnata vìola il principio della presunzione di innocenza, sancito dall’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU nonché dall’articolo 48 della Carta diritti fondamentali, poiché è stata adottata da un’autorità amministrativa che non è un giudice indipendente e imparziale e, inoltre, poiché un eventuale ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale non ha effetto sospensivo. 89 Secondo la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], tale violazione, che deriverebbe dall’illegittimità del regolamento n. 1/2003, non può essere esclusa solo perché il Tribunale dichiari, a torto, che detto regolamento non vìola il diritto a un giudice indipendente e imparziale in quanto i destinatari di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE hanno la possibilità di impugnare tale decisione dinanzi al Tribunale. Infatti, anche in questa ipotesi, la colpevolezza dei destinatari di una tale decisione sarebbe legittimamente accertata, se del caso, soltanto a seguito della conferma della decisione stessa da parte del Tribunale, che giudichi su un ricorso di annullamento. 90 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] addurrebbe infondatamente il diritto dei destinatari di una decisione che accerta un’infrazione al diritto della concorrenza, i quali chiedano l’annullamento di detta decisione, di fornire una garanzia bancaria alla [OSCURATO:PERSONA] invece di pagare immediatamente l’ammenda. Oltre ad essere interamente rimessa al potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], tale possibilità non inciderebbe in alcun modo sul fatto che la decisione inizia a produrre i suoi effetti prima della pronuncia del Tribunale. 91 Date le circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe legittimamente accertato una violazione del diritto della concorrenza da parte della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] e occorrerebbe quindi annullare la decisione impugnata nella parte in cui le riguarda. 92 [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio respingono tali argomenti. 93 [OSCURATO:PERSONA] rileva che, secondo una giurisprudenza costante, un’impresa soggetta a indagine per infrazione alle regole della concorrenza dell’Unione è presunta innocente fino a quando la [OSCURATO:PERSONA] dimostri il coinvolgimento della stessa in tale infrazione. Il Consiglio aggiunge che nella fattispecie non vi può essere alcuna violazione della presunzione di innocenza poiché, fino a quando il Tribunale non si sia pronunciato, non vi è una decisione definitiva sull’esistenza dell’infrazione e sulla sua imputabilità alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 94 Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] si risolverebbe nel sollevare un’eccezione di illegittimità dell’articolo 242 CE, a norma del quale i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Orbene, il giudice dell’Unione non sarebbe competente a pronunciarsi sulla validità di una disposizione di diritto primario. 95 [OSCURATO:PERSONA] invoca infine la circostanza che, nonostante il carattere non sospensivo del presente ricorso sulla decisione impugnata, la ricorrente ha avuto la possibilità di depositare una garanzia bancaria invece di pagare provvisoriamente l’ammenda. Tale facoltà deriverebbe, tra l’altro, dal fatto che l’esistenza di un’infrazione alle regole della concorrenza non è stata ancora accertata da un giudice indipendente e imparziale prima della decisione del Tribunale che definisce il procedimento, e che l’importo dell’ammenda non può essere ritenuto definitivo prima della chiusura del procedimento giurisdizionale. Giudizio del Tribunale 96 In questa seconda parte, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono essenzialmente che la [OSCURATO:PERSONA], poiché non è un giudice indipendente e imparziale, non è in grado di accertare legalmente la colpevolezza delle imprese che sostiene abbiano partecipato a una violazione dell’articolo 81 CE. Le sanzioni da essa inflitte sulla base dell’articolo 81, paragrafo 1, CE sarebbero quindi adottate in violazione del principio della presunzione di innocenza. 97 Secondo giurisprudenza costante, tenuto conto della natura delle infrazioni in questione nonché della natura e del grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione di innocenza, ora sancito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, si applica in particolare ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese, che possano concludersi con l’inflizione di ammende o di penalità di mora (v., in tal senso, sentenze della Corte dell’8 luglio 1999, Hüls/[OSCURATO:PERSONA], C-199/92 P, Racc. pag. I-4287 , punti 149 e 150, e Montecatini/[OSCURATO:PERSONA], C-235/92 P, Racc. pag. I-4539 , punti 175 e 176; sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-38/02, Racc. pag. II-4407 , punto 216). 98 Una giurisprudenza ormai consolidata ha precisato la portata di tale principio. 99 La presunzione di innocenza implica che ogni persona accusata è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. Essa osta, quindi, a qualsiasi constatazione formale e anche a qualsiasi allusione alla responsabilità della persona cui sia imputata una data infrazione in una decisione che pone fine all’azione, senza che la persona abbia potuto beneficiare di tutte le garanzie normalmente concesse per l’esercizio dei diritti della difesa nell’ambito di un procedimento che segua il suo corso normale e si chiuda con una decisione sulla fondatezza dell’addebito (sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-22/02 e T-23/02, Racc. pag. II-4065 , punto 106). 100 [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare, in modo giuridicamente valido, l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione (v. sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP e T-61/02 OP, Racc. pag. II-3567 , punto 59, e giurisprudenza ivi citata). È necessario che la [OSCURATO:PERSONA] fornisca prove precise e concordanti atte a fondare il fermo convincimento che l’infrazione è stata commessa (sentenze del Tribunale del 6 luglio 2000, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], T-62/98, Racc. pag. II-2707 , punti 43 e 72, e giurisprudenza ivi citata, e del 5 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-11/06, Racc. pag. II-6681 , punto 129). 101 Le esigenze relative al rispetto della presunzione di innocenza devono guidare anche l’azione del giudice dell’Unione quando questi è chiamato a controllare le decisioni con cui la [OSCURATO:PERSONA] constata una violazione dell’articolo 81 CE. Così, l’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui si constata un’infrazione. Pertanto, il giudice non può concludere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato in modo giuridicamente valido l’esistenza dell’infrazione di cui è causa se nutre ancora dubbi al riguardo, soprattutto nell’ambito di un ricorso volto all’annullamento di una decisione che infligge un’ammenda (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 100 supra, punto 60). 102 Dai precedenti punti da 99 a 101 risulta quindi che il principio della presunzione di innocenza non impedisce che la responsabilità di una persona accusata di una determinata infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione sia accertata al termine di un procedimento svoltosi interamente secondo le modalità prescritte dalle disposizioni dell’articolo 81 CE, del regolamento n. 1/2003 e del regolamento (CE) n. 773/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] ( GU L 123, pag. 18 ), e nell’ambito del quale è stato quindi possibile esercitare pienamente i diritti della difesa. 103 Poiché il potere sanzionatorio attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] in caso di infrazione all’articolo 81 CE non vìola, in linea di principio, la presunzione di innocenza, è inconferente la censura relativa alla mancanza di carattere sospensivo del ricorso al Tribunale contro una decisione che sanzioni un’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione. In tali circostanze, non è necessario pronunciarsi sulla questione se, come sostiene il Consiglio, una tale censura equivalga a un’eccezione di illegittimità dell’articolo 242 CE. 104 In ogni caso, occorre rilevare che la Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sua sentenza Janosevic c. Svezia, del 23 luglio 2002 (Recueil des arrêts et décisions, 2002‑VII, pag. 1, §§ da 106 a 110), ha dichiarato che il diritto alla presunzione di innocenza non impedisce, in linea di principio, che sanzioni di natura penale adottate da un organo amministrativo possano essere eseguite prima di essere divenute definitive, all’esito di un procedimento di ricorso dinanzi a un giudice, purché tale esecuzione rientri entro limiti ragionevoli che realizzino un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco, e il destinatario della sanzione possa essere reintegrato nella sua situazione iniziale in caso di accoglimento del suo ricorso. Orbene, le ricorrenti non hanno addotto alcun argomento che consenta di concludere che il sistema di perseguimento e di sanzione delle infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione, come strutturato dal regolamento n. 1/2003 e attuato, in primo luogo, dalla [OSCURATO:PERSONA], non è conforme a tali requisiti. 105 Alla luce dell’analisi precedente, e fatta salva la verifica del rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti da 97 a 101 nel caso di specie, nell’ambito degli altri motivi di ricorso, si deve pertanto respingere in quanto infondata la seconda parte, e quindi l’intero primo motivo vertente sull’eccezione di illegittimità, senza che occorra pronunciarsi sulla sua ricevibilità. 2. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa a) Argomenti delle parti 106 Con il suo secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene che i suoi diritti di difesa sono stati violati dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto quest’ultima ha adottato la decisione impugnata senza che la ricorrente abbia potuto esporre le proprie osservazioni sulla modalità di calcolo dell’ammenda che è stata alla fine impiegata. [OSCURATO:PERSONA], nel calcolare l’ammenda, avrebbe quindi utilizzato vari fattori che non erano stati resi noti alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], e in particolare il valore delle vendite in relazione all’infrazione. Le informazioni contenute nella comunicazione degli addebiti non avrebbero permesso alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] di far conoscere utilmente il suo punto di vista a tal riguardo, pur se il valore delle vendite costituisce un elemento di fatto determinante per il calcolo dell’ammenda, che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, deve essere sottoposto al contraddittorio. Infatti, tale comunicazione non contiene alcuna informazione relativa alle vendite prese in considerazione per calcolare l’importo di base dell’ammenda e al metodo che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva seguire per individuare le vendite pertinenti. Inoltre, il predetto documento non conterrebbe alcuna indicazione riguardante il tasso di gravità che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato o il modo in cui la recidiva avrebbe potuto essere presa in considerazione. 107 Tali lacune non sarebbero state colmate da alcuna delle domande di informazioni integrative rivolte alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] in una fase successiva, relative alla determinazione del valore delle vendite. Per quanto riguarda l’indicazione, contenuta nella comunicazione degli addebiti, che le vendite pertinenti sarebbero state determinate ai sensi del punto 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 ( GU 2006, C 210, pag. 2 ; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»), essa sarebbe irrilevante nel caso di specie, poiché tale modalità di calcolo era ancora incerta al momento della redazione della decisione impugnata. Tali incertezze si rifletterebbero in particolare nella mancanza di coerenza delle varie domande di informazioni inviate dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] a tal riguardo. 108 Date le circostanze, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ritiene di non essere stata in grado di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sul metodo di calcolo dell’ammenda prima dell’adozione della decisione impugnata. 109 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] critica inoltre la giurisprudenza secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito delle procedure volte a indagare e sanzionare le infrazioni al diritto della concorrenza, sarebbe tenuta a comunicare ai destinatari delle proprie decisioni soltanto gli elementi principali di fatto e di diritto idonei a giustificare l’irrogazione di un’ammenda, senza che tali destinatari possano rivendicare il diritto a conoscere in anticipo dette decisioni. Secondo la ricorrente, una siffatta giurisprudenza non garantisce il rispetto dei diritti fondamentali. Inoltre, occorrerebbe considerare che la comunicazione di informazioni più precise nel corso del procedimento di indagine non consentirebbe necessariamente alle imprese interessate di conoscere in anticipo la decisione della [OSCURATO:PERSONA], poiché quest’ultima non sarebbe vincolata da tali indicazioni al momento di adottare la decisione. 110 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che, con l’adozione degli orientamenti del 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha limitato il proprio potere discrezionale in relazione alla base di calcolo dell’ammenda, poiché il concetto di «vendite pertinenti» costituisce un elemento oggettivo e verificabile. Ne conseguirebbe che, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non può avvalersi, nel caso di specie, della giurisprudenza volta ad eliminare il rischio di un’inopportuna anticipazione delle future decisioni del collegio dei commissari. 111 [OSCURATO:PERSONA] osserva in primo luogo che, secondo una giurisprudenza costante, dare indicazioni relative all’entità delle ammende previste, nella fase della comunicazione degli addebiti, equivarrebbe ad anticipare inopportunamente le proprie decisioni. Orbene, le imprese non dovrebbero essere in grado di prevedere con precisione l’entità delle ammende per poter esercitare i loro diritti di difesa. Di conseguenza, il diritto al contraddittorio sarebbe rispettato purché la [OSCURATO:PERSONA] dichiari, in tale comunicazione, che valuterà l’opportunità di infliggere ammende alle imprese interessate e vi esponga gli elementi principali di fatto e di diritto idonei a giustificare l’adozione di una decisione che infligga dette ammende. 112 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea quindi che la comunicazione degli addebiti inviata alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] annunciava chiaramente che nella fattispecie sarebbe stato applicato il metodo di calcolo contenuto negli orientamenti del 2006. Essa afferma inoltre di aver inviato alle imprese interessate varie richieste di informazioni in merito al valore delle vendite pertinenti per il calcolo dell’ammenda. In considerazione del margine di discrezionalità di cui dispone ai fini del calcolo delle ammende in caso di violazione dell’articolo 81 CE, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto che, nella decisione impugnata, i diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] siano stati pienamente rispettati. 113 [OSCURATO:PERSONA] respinge inoltre l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] secondo cui quest’ultima non sarebbe stata in grado di esporre utilmente il suo punto di vista in merito alla presa in considerazione della recidiva come circostanza aggravante. Essa afferma, al riguardo, di avere specificamente richiamato l’attenzione della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], nella comunicazione degli addebiti, sulla circostanza aggravante della recidiva nonché su varie precedenti constatazioni di infrazione all’articolo 81 CE. In tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe andata addirittura al di là degli obblighi ad essa incombenti in virtù della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 97 supra (punto 50). Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto informazioni sufficienti nella comunicazione degli addebiti, per quanto riguarda la recidiva, sarebbe attestato dagli argomenti dedotti dalla stessa impresa per contestare detta circostanza aggravante nella sua risposta a tale comunicazione. b) Giudizio del Tribunale 114 L’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] comprende due censure distinte, vertenti sulla violazione dei suoi diritti di difesa. 115 Con la sua prima censura, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non averle comunicato, prima dell’adozione della decisione impugnata, il valore delle vendite che avrebbe considerato per calcolare l’ammenda che le è stata inflitta, il metodo di calcolo utilizzato a tal fine nonché il tasso di gravità che sarebbe stato applicato. 116 Occorre ricordare a tal riguardo che, secondo una giurisprudenza costante, nella fase della comunicazione degli addebiti, dare indicazioni circa l’entità delle ammende previste, prima che le imprese siano state poste in grado di esporre le loro difese circa gli addebiti mossi nei loro confronti, equivarrebbe ad anticipare in modo inopportuno la decisione della [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenze della [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 77 supra, punto 21, e del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Racc. pag. I-5425 , punto 434, e giurisprudenza ivi citata). 117 In realtà, il fatto che un operatore economico non possa conoscere in anticipo con precisione l’entità delle ammende che la [OSCURATO:PERSONA] infliggerà in un determinato caso appare giustificato alla luce degli obiettivi di repressione e di dissuasione perseguiti dalla politica delle sanzioni in materia di concorrenza. Questi obiettivi sarebbero a rischio se le imprese interessate fossero in grado di valutare i benefici che trarrebbero dalla loro partecipazione a un’infrazione, tenendo conto in anticipo dell’importo dell’ammenda che sarebbe loro inflitta a causa di tale comportamento illecito (sentenza del Tribunale del 5 aprile 2006, Degussa/[OSCURATO:PERSONA], T-279/02, Racc. pag. II-897 , punto 83). 118 [OSCURATO:PERSONA], pertanto, quando dichiara espressamente, nella comunicazione degli addebiti, che vaglierà l’eventualità di infliggere ammende alle imprese interessate, indicando le principali considerazioni di fatto e di diritto che potrebbero implicare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata dell’infrazione e il fatto che essa sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza, adempie il proprio obbligo di rispettare il diritto delle imprese al contraddittorio. In tal modo, essa fornisce a queste ultime gli elementi necessari per difendersi non solo dall’addebito dell’infrazione, ma anche dall’inflizione di ammende (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punto 428 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza della Corte del 24 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P e C-137/07 P, Racc. pag. I-8681 , punto 181). 119 Peraltro, non spetta alla [OSCURATO:PERSONA] annunciare alle imprese oggetto di procedimenti per infrazione all’articolo 81 CE, nella comunicazione degli addebiti, la misura di un eventuale aumento dell’ammenda imposto al fine di assicurarne l’efficacia deterrente (sentenza del Tribunale del 15 marzo 2006, BASF/[OSCURATO:PERSONA], T-15/02, Racc. pag. II-497 , punto 62). 120 Ne consegue che, per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare delle ammende, i diritti della difesa delle imprese interessate sono garantiti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] mediante la possibilità di presentare osservazioni in merito alla durata, alla gravità e al carattere anticoncorrenziale dei fatti contestati, ma non richiedono tuttavia che tale possibilità si estenda al modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] intende servirsi dei criteri imperativi della gravità e della durata dell’infrazione ai fini della suddetta determinazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punto 439). A tal riguardo, le imprese interessate fruiscono di una garanzia supplementare, per quanto concerne la determinazione dell’ammontare delle ammende, in quanto il Tribunale ha cognizione anche di merito e può in particolare annullare o ridurre l’ammenda (v. sentenza del Tribunale del 20 marzo 2002, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], T-23/99, Racc. pag. II-1705 , punto 200, e giurisprudenza ivi citata). 121 Nel caso di specie, occorre innanzitutto constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato in modo dettagliato, nella comunicazione degli addebiti inviata alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], il quadro fattuale su cui essa intendeva basarsi per accertare un’infrazione all’articolo 81, paragrafo 1, CE. Essa ha inoltre esposto, alle pagine da 129 a 131, nonché alle pagine da 132 a 135 della comunicazione degli addebiti, le ragioni per cui riteneva che i contatti a cui aveva partecipato la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] costituissero accordi o pratiche concordate ai sensi di tale disposizione. 122 Quindi, la [OSCURATO:PERSONA] ha anche esposto, alle pagine da 132 a 135 e da 152 a 155 della comunicazione degli addebiti, gli elementi su cui si era basata per determinare, in particolare, la durata della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] all’infrazione. Essa ha inoltre descritto, alle pagine 156 e 157 della suddetta comunicazione, i principali fattori di cui avrebbe tenuto conto per valutare la gravità dell’infrazione, e cioè, in particolare, il fatto che accordi collusivi del tipo di quelli che sono al centro della presente causa figurano tra le infrazioni più gravi all’articolo 81, paragrafo 1, CE, che tali accordi hanno avuto ripercussioni sull’intero settore del vetro per automobili, a danno non soltanto dei costruttori di automobili, ma anche del pubblico in generale, che i partecipanti all’intesa erano consapevoli dell’illiceità delle loro condotte, e che le attività dell’intesa hanno riguardato l’intero SEE. 123 Al punto 489 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro precisato che intendeva tener conto del potenziale ruolo di capofila della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nell’intesa, in quanto quest’ultima avrebbe, in diverse occasioni, rappresentato gli interessi di altre imprese nel corso delle riunioni del club, nonché convocato la maggior parte delle riunioni di tale club. Essa ha aggiunto che avrebbe calcolato anche l’importo delle ammende in funzione della durata della partecipazione all’intesa di ciascuna delle imprese interessate nonché di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti. 124 Orbene, avendo così indicato i principali elementi di fatto e di diritto sui quali avrebbe basato il calcolo dell’importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA], come si evince dalla giurisprudenza citata supra al punto 120, non era tenuta a precisare il modo in cui avrebbe utilizzato ciascuno di tali elementi per determinare l’entità dell’ammenda. È irrilevante, a tal riguardo, il fatto che alla fine la [OSCURATO:PERSONA] si sia discostata in parte, nella decisione impugnata, dal metodo di calcolo del valore delle vendite pertinenti prescritto dal punto 13 degli orientamenti del 2006. 125 In ogni caso, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, a pagina 156 della comunicazione degli addebiti, che l’ammenda che avrebbe inflitto nella fattispecie sarebbe stata calcolata con riferimento ai principi enunciati negli orientamenti del 2006. Orbene, se, come risulta dai considerando da 664 a 667 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso nella fattispecie di derogare in parte a tale metodo di calcolo, per quanto riguardava le vendite di elementi in vetro prese in considerazione, lo ha fatto proprio per rispondere ad alcune delle obiezioni sollevate dalle destinatarie della comunicazione degli addebiti in relazione al metodo di calcolo delle vendite pertinenti prescritto dal punto 13 dei predetti orientamenti, nelle loro osservazioni su tale comunicazione nonché nelle loro risposte a varie richieste di informazioni inviate loro dalla [OSCURATO:PERSONA]. 126 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente informato la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], prima dell’adozione della decisione impugnata, degli elementi di fatto e di diritto su cui intendeva basarsi per accertare la partecipazione di quest’ultima a un’infrazione all’articolo 81 CE, e che i diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sono stati pertanto rispettati. Pertanto, la prima censura non può essere accolta. 127 Con la sua seconda censura, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non le ha consentito, durante il procedimento amministrativo, di esporre utilmente il suo punto di vista in merito alla presa in considerazione della recidiva come circostanza aggravante. 128 A tal riguardo, è sufficiente rilevare, fatto salvo l’esame che seguirà della prima parte del sesto motivo, che la [OSCURATO:PERSONA], alle pagine 157 e 158 della comunicazione degli addebiti, ha non solo richiamato l’attenzione delle imprese interessate sul fatto che avrebbe potuto applicare le disposizioni relative alla recidiva come circostanza aggravante, ma ha anche indicato, nel caso della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], le tre precedenti decisioni sanzionatorie di infrazioni all’articolo 81, paragrafo 1, CE, su cui intendeva basarsi per applicare nei loro confronti la circostanza aggravante della recidiva. Peraltro, dalla risposta della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti risulta che quest’ultima ha addotto diversi argomenti per opporsi a un’eventuale maggiorazione dell’ammenda per la recidiva, fondata sull’una o sull’altra di dette decisioni. 129 La seconda censura non può quindi essere accolta. Di conseguenza, il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato. 3. Sul terzo motivo, vertente su un’insufficienza di motivazione e su un errore nel calcolo dell’ammenda 130 Occorre esaminare come un motivo unico i motivi che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] presenta nel suo ricorso come il terzo e il quarto motivo, poiché essi costituiscono due parti di uno stesso motivo, relativo agli importi delle vendite presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] per calcolare l’importo di base dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. a) Sulla prima parte, vertente su un’insufficienza di motivazione Argomenti delle parti 131 Nella prima parte del motivo in esame, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 253 CE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali, in quanto non indica con precisione i diversi importi delle vendite sulla base dei quali è stata calcolata l’ammenda, in applicazione del punto 13 degli orientamenti del 2006. L’obbligo di motivare su tale punto la decisione impugnata sarebbe ancora più cogente trattandosi di un settore in cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale al fine di imporre pesanti ammende. 132 Più in particolare, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver fornito alcun elemento idoneo a dimostrare se l’importo delle vendite accertato nei suoi confronti fosse il risultato di un calcolo esatto e coerente o, al contrario, se tale calcolo fosse viziato da un errore. Infatti, la decisione impugnata non consentirebbe di identificare i costruttori che sono stati presi in considerazione durante i periodi di espansione e alla fine dell’infrazione, rispetto ai quali la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di possedere prove dirette del fatto che sono stati oggetto dell’intesa controversa. Ne consegue inoltre che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe in grado di verificare se tali prove esistano. La decisione non indicherebbe neanche gli importi delle vendite per costruttore durante le tre fasi dell’infrazione. Infine, la decisione non evidenzierebbe il numero esatto di mesi di partecipazione presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] per calcolare la media annua del valore delle vendite pertinenti. In tali circostanze, il Tribunale non sarebbe in grado di esercitare adeguatamente il suo sindacato giurisdizionale e la decisione impugnata sarebbe viziata da un difetto o da una insufficienza di motivazione. 133 L’obbligo di motivazione che grava sulla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rafforzato dal fatto che quest’ultima, nella decisione impugnata, si è discostata dalle regole previste dagli orientamenti del 2006 per quanto riguarda le vendite da considerare come base per il calcolo dell’ammenda. Mentre tali orientamenti prescrivono la presa in considerazione del valore della vendita dei beni in questione durante l’ultimo anno completo di partecipazione all’infrazione, nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe considerato una cifra che rappresenta una media annua ponderata delle vendite nel corso dell’intero periodo dell’infrazione. 134 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che l’insufficienza della motivazione della decisione impugnata, riguardo al valore delle vendite considerato, non può essere compensata dalle informazioni fornite nel corso del procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale. In ogni caso, le informazioni complementari fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie difensive non sarebbero idonee a costituire una motivazione sufficiente, poiché importanti domande rimarrebbero senza risposta. 135 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali censure. Essa sottolinea che la decisione impugnata contiene una spiegazione del metodo dalla stessa utilizzato per determinare l’importo di base dell’ammenda. Orbene, in particolare dalla sentenza della Corte del 2 ottobre 2003, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA] ( C-196/99 P, Racc. pag. I-11005 , punto 56), risulta che i dati numerici non sono indispensabili affinché la motivazione di una decisione che infligge un’ammenda possa essere ritenuta sufficiente. 136 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le spiegazioni complementari da essa fornite nelle sue memorie difensive potevano già desumersi da un esame attento della decisione impugnata o erano quantomeno prevedibili. 137 Pertanto, contrariamente a quanto asserisce la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], i costruttori di automobili che sono stati presi in considerazione durante le fasi di espansione e di declino dell’intesa sarebbero identificati nella decisione impugnata, nella presentazione del quadro fattuale della stessa. Lo stesso varrebbe per l’asserzione secondo cui un costruttore che è stato oggetto di una collusione nel corso di un determinato anno sarebbe stato preso in considerazione anche per gli anni successivi. Anche il numero di mesi presi in considerazione, per ciascun partecipante all’infrazione e per ciascun periodo, avrebbe potuto essere desunto dai motivi della decisione impugnata. 138 Per quanto riguarda il fatturato considerato per il 1998, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che, in mancanza di informazioni sufficienti fornite a tal riguardo dalle imprese interessate, essa era stata in realtà costretta a effettuare una stima sulla base dei dati numerici del 1999, ma prendendo in considerazione soltanto i costruttori che erano stati oggetto di collusione nel 1998. 139 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe debitamente spiegato, nella decisione impugnata, le ragioni che l’hanno indotta a derogare nel caso di specie al principio della presa in considerazione delle vendite dell’ultimo anno completo di partecipazione all’infrazione, quale previsto dagli orientamenti del 2006. Tale deroga sarebbe giustificata dalle caratteristiche dell’intesa oggetto della decisione impugnata, relativa a contratti di fornitura di vetro per automobili conclusi a seguito di aggiudicazione e che erano destinati a restare in vigore per lunghi periodi. Tale contesto avrebbe reso necessaria la presa in considerazione di fasi distinte, che riflettano in particolare l’espansione dell’intesa e il suo declino fino alla cessazione della stessa. D’altronde, tale deroga sarebbe stata favorevole alle imprese destinatarie della suddetta decisione, poiché, secondo la [OSCURATO:PERSONA], se fosse stato considerato il fatturato totale realizzato durante l’ultimo anno dell’infrazione, l’ammenda sarebbe stata molto più elevata. 140 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, nella decisione impugnata, non poteva divulgare importi di vendita più precisi, in quanto questi ultimi costituiscono segreti commerciali. Giudizio del Tribunale 141 Con la prima parte del terzo motivo, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] contesta in sostanza alla [OSCURATO:PERSONA], da una parte, di non aver specificato nella decisione impugnata il calcolo in base al quale essa ha determinato nei suoi confronti un importo delle vendite pertinenti pari a [riservato] milioni di euro e, dall’altra, di non aver esplicitato le ragioni che l’hanno indotta a derogare nel caso di specie al metodo di calcolo indicato nel punto 13 degli orientamenti del 2006. 142 Tuttavia, nessuna di queste due censure può essere accolta. 143 Occorre ricordare a tal riguardo che, ai sensi dell’articolo 253 CE, ora completato dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a motivare le decisioni che adotta. 144 L’obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per giudicare se la decisione sia fondata oppure sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità (v., in tal senso, sentenza del 2 ottobre 2003, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 135 supra, punto 52 e giurisprudenza ivi citata). 145 La motivazione deve quindi, in linea di principio, essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio. La mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale (sentenza della Corte del 26 novembre 1981, Michel/Parlamento, 195/80, Racc. pag. 2861 , punto 22). 146 L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se essa soddisfi i requisiti di cui all’articolo 253 CE va effettuato alla luce non solo del tenore dell’atto di cui trattasi, ma anche del contesto in cui tale atto sia stato adottato (sentenza della Corte del 2 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C-367/95 P, Racc. pag. I-1719 , punto 63). 147 A proposito dell’indicazione dei dati numerici relativi al calcolo delle ammende, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha effettivamente precisato, nella decisione impugnata, gli importi di vendita specifici della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] che ha considerato ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta a quest’ultima. 148 Tuttavia, per quanto riguarda la determinazione di ammende per violazione del diritto della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] adempie al proprio obbligo di motivazione quando indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione commessa, e non è tenuta a fornire un’esposizione più dettagliata o i dati numerici relativi al metodo di calcolo dell’ammenda (sentenza della Corte del 16 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-286/98 P, Racc. pag. I-9925 , punto 66; v. anche sentenze del Tribunale del 3 marzo 2011, Siemens/[OSCURATO:PERSONA], T-110/07, Racc. pag. II-477 , punto 311, e giurisprudenza ivi citata, e del 13 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T-138/07, Racc. pag. II-4819 , punto 243, e giurisprudenza ivi citata). 149 Pertanto, l’indicazione di dati numerici relativi alle modalità di calcolo dell’importo delle ammende, per quanto utili possano essere tali dati, non è indispensabile ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione (sentenza della Corte del 16 novembre 2000, Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], C-291/98 P, Racc. pag. I-9991 , punti da 75 a 77, e sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Racc. pag. II-5169 , punto 414). 150 Infatti, per quanto riguarda la motivazione della fissazione dell’importo delle ammende in termini assoluti, va ricordato che, nel prevedere in particolare che l’ammenda inflitta a un’impresa che commette un’infrazione alle regole sulla concorrenza dell’Unione sia fissata tenendo conto della durata e della gravità di tale infrazione, e che detta ammenda non possa superare il 10% del fatturato totale realizzato dall’impresa stessa durante l’esercizio sociale precedente, l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] un margine di discrezionalità nel fissare gli importi delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole sulla concorrenza (v. sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2008, BPB/[OSCURATO:PERSONA], T-53/03, Racc. pag. II-1333 , punto 335, e giurisprudenza ivi citata). 151 Inoltre, occorre evitare che le ammende siano facilmente prevedibili da parte degli operatori economici. In effetti, se la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a indicare nella sua decisione i dati numerici relativi alle modalità di calcolo dell’importo delle ammende, verrebbe compromesso l’effetto dissuasivo delle stesse. Se l’importo dell’ammenda fosse il risultato di un calcolo eseguito in base a una semplice formula aritmetica, le imprese avrebbero infatti la possibilità di prevedere l’eventuale sanzione e di confrontarla con i vantaggi che otterrebbero dall’infrazione alle norme del diritto della concorrenza (sentenze BPB/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 150 supra, punto 336, e Degussa/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 117 supra, punto 83). 152 Contrariamente a ciò che sostiene la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], il semplice fatto che il metodo di calcolo delle ammende sia stato adattato nell’ambito degli orientamenti del 2006 non vale a mettere in discussione tali constatazioni. 153 Dal punto 13 di detti orientamenti risulta che, al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la [OSCURATO:PERSONA] utilizza il valore delle vendite di beni o servizi realizzate dall’impresa interessata, in relazione diretta o indiretta con l’infrazione, nell’area geografica interessata all’interno del territorio del SEE, e prende in considerazione di norma le vendite dell’impresa realizzate durante l’ultimo anno completo della sua partecipazione all’infrazione. Inoltre, adottando una tale regola di condotta e annunciando, con la pubblicazione degli orientamenti, che essa verrà da quel momento in poi applicata ai casi a cui si riferisce, la [OSCURATO:PERSONA] si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tale regola senza giustificazione, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punto 211). 154 Ne consegue che occorre verificare se, dalla lettura della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] potesse capire che il calcolo dell’importo dell’ammenda inflittale era stato effettuato con un metodo alternativo a quello previsto dal punto 13 degli orientamenti del 2006 e conoscesse le ragioni che avevano indotto la [OSCURATO:PERSONA] a discostarsi nel caso di specie dalla linea di condotta che si era prefissa nel punto citato. 155 A tal riguardo, occorre rilevare innanzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, sia nella comunicazione degli addebiti che nella decisione impugnata, che l’ammenda sarebbe stata calcolata con riferimento ai principi enunciati negli orientamenti del 2006. Essa ha richiamato in particolare, al considerando 658 della decisione impugnata, la regola di calcolo delle vendite pertinenti enunciata al punto 13 di tali orientamenti. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre esposto i motivi per cui, a suo avviso, il calcolo del valore delle vendite pertinenti non poteva essere effettuato, nella fattispecie, con riferimento ai soli contratti rispetto ai quali essa disponeva di prove dirette di un accordo o di una pratica concordata. Per giustificare tale approccio, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato in particolare, nei considerando da 660 a 662 della decisione impugnata, non soltanto che era stato possibile accertare accordi o pratiche concordate rispetto all’insieme dei grandi costruttori di automobili nel SEE, durante il periodo dell’infrazione, ma anche che tale intesa mirava alla stabilità globale delle quote di mercato dei partecipanti e che detta stabilità era perseguita in particolare mediante un meccanismo di compensazione basato su tutti i conti individuali e relativo a tutti gli elementi in vetro. 156 [OSCURATO:PERSONA] ha quindi dichiarato che, nel caso di specie, si sarebbe discostata dal metodo di calcolo consistente nel prendere in considerazione soltanto le vendite effettuate durante l’ultimo anno completo di partecipazione all’infrazione. Nei considerando da 664 a 667 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustificato tale deroga alla regola contenuta nel punto 13 degli orientamenti del 2006, in sostanza, con il fatto che l’intesa controversa presentava la particolarità di aver avuto un’intensità variabile tra marzo 1998 e marzo 2003. Durante un primo periodo, compreso tra marzo 1998 e la prima metà del 2000, denominato periodo di «espansione», la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto prove dirette dell’infrazione soltanto rispetto a una parte dei costruttori di automobili europei. Invece, durante il periodo compreso tra il 1 o luglio 2000 e il 3 settembre 2002, gli accordi o le pratiche concordate avrebbero riguardato almeno il 90% delle vendite di vetro per automobili destinato al primo assemblaggio nell’ambito del SEE. Infine, il periodo compreso tra il 3 settembre 2002 e la fine del periodo di infrazione, denominato periodo di «declino», sarebbe stato caratterizzato da un rallentamento delle attività del cartello a seguito della partenza della [OSCURATO:PERSONA]. 157 In considerazione di tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver adottato un metodo «più calibrato» consistente nel ridurre il peso del periodo di espansione nonché quello del periodo di declino nella fase di calcolo dell’ammenda di base, prendendo in considerazione, in tale contesto, soltanto il valore delle vendite ai costruttori automobilistici rispetto ai quali aveva prove dirette che erano stati oggetto di collusione. Viceversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, per il periodo compreso tra il 1 o luglio 2000 e il 3 settembre 2002, erano state prese in considerazione tutte le vendite nell’ambito del SEE. Come è stato rilevato supra al punto 155, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustificato in particolare tale approccio, nei considerando da 660 a 662 della decisione impugnata, affermando che era stato possibile accertare accordi o pratiche concordate rispetto all’insieme dei grandi costruttori di automobili nel SEE, durante il periodo dell’infrazione, ma anche che tale intesa mirava alla stabilità globale delle quote di mercato dei partecipanti e che detta stabilità era perseguita in particolare mediante un meccanismo di compensazione basato su tutti i conti individuali e relativo a tutti gli elementi in vetro. 158 Secondo il considerando 667 della decisione impugnata, le vendite prese in considerazione ai fini del calcolo dell’ammenda sono state determinate, per ciascun partecipante al cartello, sulla base delle vendite totali ponderate nel modo appena descritto, divise per il numero di mesi di partecipazione all’infrazione e moltiplicate per dodici al fine di ottenere una media annua ponderata. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre precisato che tali calcoli erano stati effettuati sulla base delle cifre fornite dalle imprese interessate in risposta alla richiesta di informazioni che era stata inviata loro il 25 luglio 2008. 159 Come ha giustamente sottolineato la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, tali spiegazioni devono essere lette alla luce di altre parti della decisione impugnata, relative in particolare al funzionamento dell’intesa (considerando da 120 a 428 della decisione impugnata), nelle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha sistematicamente identificato i costruttori che sono stati oggetto di contatti illeciti nel corso dei diversi periodi dell’infrazione. 160 [OSCURATO:PERSONA] ha fornito inoltre varie precisazioni, nella decisione impugnata, sul metodo da essa seguito per calcolare le ammende che ha inflitto nella fattispecie a ciascuna delle imprese interessate, per quanto riguarda in particolare gli importi delle vendite pertinenti, la proporzione del valore delle vendite presa in considerazione, l’importo supplementare nonché gli adeguamenti dell’importo di base dell’ammenda. 161 Infine, se è vero che la decisione impugnata non fornisce alcuna spiegazione sugli importi delle vendite che sono stati presi in considerazione per il 1998, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non ha fornito gli importi delle vendite per costruttore relativi a tale anno nel corso dell’indagine. Ne consegue che, come giustamente afferma la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima ha utilizzato in modo legittimo e prevedibile, in tale contesto, gli importi delle vendite dell’anno più vicino, nella fattispecie il 1999, per calcolare l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 162 In considerazione di quanto precede, occorre concludere che le informazioni contenute nella decisione impugnata consentivano alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] di comprendere non soltanto i motivi che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a derogare parzialmente, nel caso di specie, alla regola di condotta di cui al punto 13 degli orientamenti del 2006, ma anche gli elementi sulla base dei quali la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la gravità e la durata dell’infrazione nonché il metodo di calcolo dell’ammenda. Pertanto, nonostante il fatto che i dettagli di tale calcolo non siano contenuti nella decisione impugnata, quest’ultima non è viziata da un difetto o da un’insufficienza di motivazione a tal riguardo. 163 La prima parte del motivo è quindi infondata. b) Sulla seconda parte, vertente su un errore di calcolo Argomenti delle parti 164 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], che sostiene di aver scoperto, leggendo il controricorso della [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultima ha commesso un manifesto errore di valutazione consistente in un errore di calcolo dell’ammenda, deduce a tal riguardo un nuovo motivo nella sua replica. 165 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] rileva che l’importo delle vendite pertinenti inizialmente determinato dalla [OSCURATO:PERSONA], per quanto la riguarda, era di [riservato] di euro. Orbene, applicando rigorosamente il metodo di calcolo raccomandato dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] otterrebbe una cifra di [riservato] di euro, e cioè un importo inferiore di [riservato] di euro a quello determinato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tale differenza potrebbe essere spiegata, secondo la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], dall’inclusione nella base di calcolo delle ammende delle cifre corrispondenti a vendite realizzate al di fuori del SEE. Senonché, ai sensi del punto 13 degli orientamenti del 2006, non si può tenere conto di tali cifre nel calcolo di un’ammenda per infrazione all’articolo 81, paragrafo 1, CE. 166 [OSCURATO:PERSONA] esprime dubbi sulla ricevibilità di questa parte del motivo. A suo avviso, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto sollevare tale censura già nel proprio ricorso, poiché dalla decisione impugnata risulta che sono gli importi delle vendite comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ad essere stati utilizzati come base di calcolo dell’ammenda inflitta a tale impresa. 167 Nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver utilizzato gli importi delle vendite che le sono stati comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. È vero che quest’ultima ha dichiarato, nel corso dell’indagine, che una parte delle vendite corrispondenti a tali importi non rientrava nell’intesa e che alcune delle vendite in questione erano state realizzate al di fuori del SEE. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe specificato il tipo di vendite realizzate al di fuori del SEE, né i clienti interessati da queste ultime, e neanche l’importo del fatturato che esse rappresentavano. Inoltre, le cifre presentate dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], su tale punto, non sarebbero state certificate. 168 [OSCURATO:PERSONA] fa rilevare diverse altre circostanze che, a suo avviso, si opporrebbero alla riduzione dei fatturati pertinenti sollecitata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda le vendite al di fuori del SEE. Innanzitutto, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe chiarito se queste eventuali consegne al di fuori del SEE fossero state oggetto di discussioni centralizzate da parte dei costruttori o se esse esulassero dalla gestione centralizzata. Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non si poteva escludere che tali consegne fossero state destinate a depositi di costruttori nell’Unione, in vista dell’utilizzo da parte di rivenditori autorizzati al di fuori del SEE. Peraltro, un’eventuale riduzione degli importi delle vendite in tal senso avrebbe richiesto, per alcuni periodi dell’infrazione, una ripartizione precisa delle vendite per ciascun costruttore interessato, che non è stata fornita dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non ha addotto alcuna prova attendibile per dimostrare che fossero state realizzate vendite al di fuori del SEE. D’altronde, dal fascicolo dell’indagine risulterebbe che la stessa [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato a procedere a una ripartizione dettagliata di tal genere, in considerazione dell’importo esiguo delle vendite in questione. Giudizio del Tribunale 169 Il Tribunale sottolinea preliminarmente che la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l’ipotesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’ammenda inflitta a quest’ultima è stata calcolata senza detrarre dagli importi delle vendite comunicati le eventuali somme corrispondenti a vendite asseritamente avvenute al di fuori del SEE. 170 Occorre rilevare inoltre che, nelle sue richieste di informazioni inviate alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] il 10 dicembre 2007 e il 25 luglio 2008, la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a quest’ultima di comunicarle il suo fatturato realizzato all’interno del SEE nel corso di diversi esercizi successivi. In ciascuna di tali richieste, la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] di fornire, se possibile, fatturati certificati e di distinguere il fatturato realizzato per ciascun costruttore di automobili interessato. 171 Nelle sue risposte comunicate alla [OSCURATO:PERSONA] il 28 gennaio 2008 e il 22 agosto 2008, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha fornito informazioni relative ai propri fatturati globali e per costruttore per gli anni dal 1999 al 2004, tratte dalla propria banca dati commerciale internazionale. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, in queste stesse risposte, che le cifre comunicate comprendevano anche vendite di vetro per automobili a clienti situati al di fuori del SEE, e precisamente in Polonia, nella Repubblica ceca e in Slovacchia. Considerando, tuttavia, che tali vendite rappresentavano un fatturato relativamente esiguo e che sarebbe stato difficile estrarle dalla banca dati commerciale internazionale, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] di aver rinunciato a procedere a un adeguamento in tal senso di detta banca dati. Essa ha però detratto dai fatturati globali, per ciascun anno interessato, una percentuale ritenuta corrispondente alle vendite realizzate al di fuori del SEE. 172 Pertanto, va constatato che le risposte di cui al punto precedente non contenevano un calcolo specifico, per costruttore e per anno, delle vendite effettuate a clienti situati al di fuori del SEE, malgrado le richieste di informazioni inviate in tal senso dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Orbene, dal considerando 667 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda i periodi di espansione e di declino dell’intesa, ha preso in considerazione soltanto gli importi delle vendite a costruttori rispetto ai quali era in grado di dimostrare che dei contratti di fornitura di vetro per automobili erano stati oggetto di accordi o pratiche collusivi. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva, sulla base delle informazioni che le erano state fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], determinare se e, in caso affermativo, in quale misura, le percentuali di vendite che quest’ultima sosteneva di aver realizzato al di fuori del SEE riguardassero tali costruttori. 173 Più in generale, occorre rilevare, come ha fatto la [OSCURATO:PERSONA], che durante l’indagine la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non ha presentato alcun elemento idoneo a dimostrare che le percentuali di fatturati di cui essa intende ottenere la detrazione dalla base di calcolo dell’ammenda corrispondano effettivamente a vendite realizzate al di fuori del SEE. 174 Pertanto, anche ammettendo che questa parte del motivo sia ricevibile benché sia stata presentata solo in sede di replica, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia commesso alcun errore nel considerare come fatturati, ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], i fatturati totali e per costruttore che le erano stati comunicati da quest’ultima, senza detrarre da essi una percentuale forfettaria asseritamente corrispondente a vendite realizzate al di fuori del SEE. 175 Ne consegue che la seconda parte del motivo, in quanto addotta a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata, deve essere respinta perché infondata e, con essa, il terzo motivo nella sua interezza. Occorre tuttavia precisare che tale seconda parte è esaminata anche ai successivi punti da 463 a 477, in quanto addotta a sostegno della domanda di riforma della decisione impugnata. 4. Sul quarto motivo, vertente su un errore nell’imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità del comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], sulla violazione dei princìpi della personalità delle pene e della presunzione di innocenza nonché sullo sviamento di potere 176 Il presente motivo corrisponde, in sostanza, a uno dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑73/09. Occorre pertanto esaminarli assieme. 177 Il terzo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della causa T‑73/09 contiene tuttavia una censura subordinata, anch’essa vertente sul superamento del limite massimo di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, ma basata su un’argomentazione diversa. [OSCURATO:PERSONA] sostiene infatti che, quand’anche si dovesse concludere che la [OSCURATO:PERSONA] l’ha ritenuta a buon diritto responsabile degli illeciti della sua controllata [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], essa ha tuttavia commesso un errore prendendo in considerazione il fatturato globale del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ai fini del calcolo del limite massimo dell’ammenda di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Tale censura, poiché è distinta da quella che è oggetto del presente motivo, sarà esaminata separatamente (v. infra punti da 442 a 458). a) Argomenti delle parti 178 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver imputato a quest’ultima gli illeciti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], che essa possiede al 100%, mentre non sarebbe stato dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 179 [OSCURATO:PERSONA] sostiene a questo proposito che, in considerazione della natura delle infrazioni alle regole della concorrenza nonché della natura e del grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, una persona giuridica dovrebbe essere sanzionata per tale motivo soltanto se la [OSCURATO:PERSONA] sia in grado di dimostrare, in modo concludente, il suo coinvolgimento in una tale infrazione. L’imputazione a una società controllante della responsabilità di un’infrazione derivante dagli illeciti di una delle sue controllate sarebbe possibile qualora si dimostri che quest’ultima non ha agito in modo autonomo o ha semplicemente applicato le istruzioni di detta società controllante. Viceversa, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] commetta un errore di diritto quando conclude, come nel caso di specie, per una tale imputazione senza aver verificato se la società controllante abbia effettivamente esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale della propria controllata. L’imputazione di un comportamento illecito in tali condizioni equivarrebbe a confondere le nozioni di persona giuridica e di impresa e, pertanto, a violare il principio della personalità delle pene. 180 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’elemento relativo al possesso della totalità del capitale di una controllata, sebbene costituisca un forte indizio dell’esistenza, in capo alla società controllante, di un potere di influenza determinante sul comportamento della controllata sul mercato, non è sufficiente, di per sé, per poter imputare alla società controllante la responsabilità del comportamento della controllata. A tal fine, sarebbe necessario un complesso integrativo di indizi, nonostante il fatto che la giurisprudenza dell’Unione abbia già statuito in senso contrario. 181 È in violazione di tale principio, riconosciuto in altri ordinamenti giuridici, nonché del principio della presunzione di innocenza, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe imputato alla [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], benché nessun elemento permettesse di dimostrare che quest’ultima si era limitata a seguire le istruzioni della propria società controllante nell’attuare la propria politica commerciale. In particolare, alcune istruzioni generali impartite a una controllata o l’esercizio di funzioni non esecutive, nell’ambito della società controllante, da parte del responsabile di una controllata non sarebbero sufficienti a dimostrare l’esercizio di un tale controllo. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe così stabilito una presunzione assoluta di influenza determinante a carico della [OSCURATO:PERSONA], in violazione dei principi enunciati nella sentenza della Corte del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C-97/08 P, Racc. pag. I-8237 ). 182 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che dovrebbe potersi limitare a dimostrare che il gruppo di cui è al vertice non è organizzato in modo tale che essa disponga di risorse umane e materiali sufficienti per impegnarsi in maniera regolare e approfondita nella gestione della politica commerciale delle sue controllate. Orbene, ciò sarebbe stato effettivamente dimostrato. 183 In primo luogo, il solo fatto che esista una strategia comune all’intero gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], pubblicata sul sito internet di quest’ultimo, non sarebbe sufficiente a dimostrare l’esercizio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un’influenza determinante sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], poiché i principi costitutivi di tale strategia non hanno alcun rapporto con la politica commerciale dei diversi poli di attività all’interno di detto gruppo. Inoltre, le limitate risorse umane di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA], nonché la vocazione esclusivamente funzionale dei vari dipartimenti che la compongono, dimostrerebbero l’impossibilità pratica, da parte sua, di esercitare un’influenza, anche generica, sulla politica commerciale di centinaia di controllate. [OSCURATO:PERSONA] non impartirebbe pertanto alcuna istruzione sulle tecniche commerciali che le sue controllate devono applicare per raggiungere i loro obiettivi. La comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] di un numero limitato di informazioni, quali ad esempio i bilanci e le relazioni finanziarie, sarebbe del resto organizzata secondo un sistema «bottom‑up», caratteristico di una gestione decentrata e della natura molto diversificata delle attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe riuscita a dimostrare che alla [OSCURATO:PERSONA] fossero inviate relazioni precise sulle attività commerciali del polo «Vetro» della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 184 Inoltre, il ruolo individuale nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA] del sig. A., ex direttore del polo «Vetro» del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], non consentirebbe di dimostrare la mancanza di autonomia commerciale di detto polo. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le funzioni del sig. A. nell’ambito della stessa non erano esecutive, poiché la sua qualifica di vicedirettore generale della [OSCURATO:PERSONA] aveva carattere onorifico. Il sig. A. non sarebbe mai stato membro del comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA], che, fatte salve le attribuzioni del consiglio di amministrazione, prende da solo le decisioni di competenza della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del gruppo. Inoltre, il sig. A. avrebbe esercitato funzioni nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA] soltanto a partire dal 15 ottobre 2001, cioè quasi quattro anni dopo l’inizio dell’infrazione, e sarebbe stato responsabile dell’innovazione nel gruppo soltanto a partire dal 1 o maggio 2004, cioè più di un anno dopo la fine dell’intesa controversa. Quanto al comitato di direzione generale, sebbene gli argomenti che vi sono trattati presentino effettivamente un interesse comune all’intero gruppo, le informazioni che vi sono scambiate sarebbero troppo generiche per poterne dedurre l’esistenza di un’influenza dominante sulla politica commerciale del polo «Vetro» del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 185 Per quanto riguarda la partecipazione di due dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] al consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], essa sarebbe del tutto irrilevante nel caso di specie. Sarebbe infatti consueto che un azionista al 100% di una società detenga un certo numero di seggi nel consiglio di amministrazione della stessa. Ne consegue che il fatto di considerare un tale elemento, nonché semplici scambi di informazioni generali con la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], al fine di imputare l’infrazione alla [OSCURATO:PERSONA], contribuirebbe a rendere assoluta la presunzione di influenza determinante enunciata dalla giurisprudenza. 186 Con una censura distinta, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono inoltre che la decisione impugnata è viziata da sviamento di potere, poiché l’imputazione dell’infrazione alla [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto come unico obiettivo evitare che l’ammenda molto elevata, che è stata loro inflitta, eccedesse il limite massimo del 10% del fatturato di ciascuna «impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione», fissato dall’articolo 23 del regolamento n. 1/2003. Ne consegue che, anche a prescindere dagli altri motivi del ricorso, l’ammenda che è stata loro inflitta non avrebbe dovuto eccedere il 10% del fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] durante l’esercizio sociale precedente, e cioè [riservato] milioni di euro. 187 [OSCURATO:PERSONA] solleva, in via preliminare, un’eccezione di irricevibilità nei confronti del presente motivo, in quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], poiché quest’ultima si limiterebbe a rinviare, nella fattispecie, a determinati argomenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’indagine e riassunti nella decisione impugnata. 188 Nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea innanzitutto l’infondatezza della censura, sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui essa avrebbe confuso, nella decisione impugnata, le nozioni di impresa e di persona giuridica. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti imputato alla [OSCURATO:PERSONA] il comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] soltanto dopo aver accertato che tali società costituivano un’unica impresa ai sensi dell’articolo 81 CE. 189 [OSCURATO:PERSONA] ricorda inoltre che, secondo una giurisprudenza costante, si presume che una società controllante che possiede il 100% del capitale di una controllata abbia esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale di quest’ultima e, di conseguenza, tale società controllante può vedersi imputare le infrazioni al diritto della concorrenza commesse dalla controllata. Detta presunzione sarebbe giustificata dal fatto che, nella grande maggioranza dei casi, una controllata posseduta al 100% da una società controllante non conduce in maniera autonoma la propria politica commerciale. Contrariamente a ciò che sostiene la [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe quindi necessario che la [OSCURATO:PERSONA] fornisca la prova concludente del fatto che la società controllante abbia effettivamente esercitato una tale influenza nel caso di specie. 190 [OSCURATO:PERSONA] afferma inoltre che, sebbene abbia menzionato nella decisione impugnata alcuni elementi aggiuntivi al fine di corroborare tale presunzione, da ciò non si può dedurre che essa abbia ritenuto che tali elementi fossero indispensabili per considerare la [OSCURATO:PERSONA] responsabile del comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 191 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], non vi è alcuna ragione che giustifichi l’abbandono della presunzione di cui al precedente punto 189. Innanzitutto, avrebbe poca rilevanza il fatto che gli ordinamenti giuridici di Stati terzi non riconoscano una forma di presunzione semplice simile a quella appena descritta. Inoltre, tale presunzione non sarebbe contraria al principio della parità di trattamento tra le società controllanti che possiedono la totalità del capitale di una controllata e quelle che ne possiedono una quota più ristretta, poiché tali società non si trovano in situazioni paragonabili. Infine, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe già dichiarato, in precedenti decisioni, la responsabilità di una società controllante che possiede solo una quota del capitale di una delle sue controllate. 192 Per quanto riguarda la prassi amministrativa anteriore che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di poter individuare, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene non soltanto che una tale prassi non può risultare da un solo precedente, ma altresì che, in ogni caso, un’eventuale prassi di tal genere non la vincolerebbe ad esprimere valutazioni identiche nel contesto di decisioni successive. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] nega l’esistenza di qualsiasi contraddizione tra le sue decisioni precedenti, citate dalla [OSCURATO:PERSONA], e la decisione impugnata, poiché quest’ultima si inserisce in un contesto fattuale diverso. 193 Inoltre, come la Corte avrebbe confermato nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 181, il solo fatto che la presunzione di influenza determinante sia difficile da rovesciare non implicherebbe che tale presunzione sia assoluta. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito alcun elemento idoneo a rovesciare la presunzione gravante su di essa. In realtà, ai sensi del diritto della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe un’unica impresa insieme alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue altresì che la censura secondo cui la decisione impugnata violerebbe, sotto questo profilo, il principio della personalità delle pene o il principio della presunzione di innocenza dovrebbe essere respinta in quanto infondata. 194 Tale conclusione sarebbe confermata da vari elementi. 195 Innanzitutto, la struttura commerciale del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], creata dalla [OSCURATO:PERSONA], tenderebbe a dimostrare che quest’ultima ha esercitato un’influenza determinante sul comportamento commerciale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe elaborato la strategia di detto gruppo e ripartito le attività di esso in settori specifici. Quest’ultimo elemento dimostrerebbe la sua volontà di mantenere, in definitiva, il controllo della struttura e della condotta di tale gruppo, senza che la conoscenza dell’infrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] sia rilevante ai fini dell’applicazione della presunzione. Sarebbe peraltro normale, in tale contesto, che i vari compiti dell’impresa sanzionata con la decisione impugnata siano ripartiti tra la [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate appartenenti al polo «Vetro» e che la [OSCURATO:PERSONA] disponga di risorse umane più limitate rispetto a quelle di dette controllate. 196 Inoltre, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui essa non impartirebbe alcuna istruzione precisa alle sue controllate, non sarebbe in alcun modo supportata da prove. Su quest’ultimo punto, occorrerebbe considerare che, nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA], esiste un dipartimento dedicato alla ricerca e allo sviluppo nonché all’innovazione e, inoltre, un posto di giurista specializzato nei diritti di proprietà intellettuale e un posto di responsabile dei contratti internazionali. 197 [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che le funzioni svolte dal sig. A., sia nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] che nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA], contribuiscono a dimostrare l’influenza determinante esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla politica commerciale di detta controllata. Il sig. A. era infatti dipendente della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e direttore del polo «Vetro» nell’ambito del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], ed era preposto all’insieme delle società operative che producevano e commercializzavano elementi in vetro. Contrariamente a quanto asserisce la [OSCURATO:PERSONA], il sig. A. avrebbe esercitato la funzione di direttore del polo «Vetro» nell’ambito di detto gruppo tra ottobre 1996 e ottobre 2001, prima di esercitare le funzioni di vicedirettore generale. Orbene, il sig. A. avrebbe più volte, nell’esercizio di tali diverse funzioni, presentato relazioni alla [OSCURATO:PERSONA] sulle attività del polo «Vetro» e quest’ultima non avrebbe dimostrato che dette funzioni non implicavano alcun ruolo esecutivo. 198 Inoltre, non sarebbe controverso che il sig. A. faceva parte del comitato di direzione generale, la cui funzione consiste, secondo le risposte fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti, nel condividere le informazioni generali che possano presentare un interesse per i dirigenti del gruppo e nell’esaminare, mese dopo mese, i risultati consolidati del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nonché l’evoluzione del suo organico globale. Tale comitato costituirebbe, insieme al comitato esecutivo, la dirigenza del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 199 Quanto alla presenza di diversi membri della direzione della [OSCURATO:PERSONA] al vertice della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], essa dimostrerebbe l’importanza del coinvolgimento di tale società controllante nelle attività del polo «Vetro» del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 200 D’altronde, né il bilancio del polo «Vetro» per il 2001, né il piano strategico relativo allo stesso polo per il periodo 2002‑2006, presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] in allegato alla sua replica, sarebbero in grado di rimettere in discussione tali conclusioni. Infatti, anche ipotizzando che tali documenti siano stati redatti a livello del polo «Vetro» e siano stati trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA] solo in seguito, non sarebbe stato dimostrato che quest’ultima non fosse in grado di modificarli, di rigettarli o di controllarne l’applicazione. Sarebbe del resto difficilmente concepibile che il polo «Vetro» sia completamente autonomo nel gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della parte notevole che rappresenta nell’ambito di quest’ultimo in termini di fatturato e di risultati. 201 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’argomento vertente su un’asserita violazione del diritto alla presunzione di innocenza, invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria integrativa, è tardivo e quindi irricevibile. In subordine, essa rileva che le presunzioni di colpevolezza sono ammissibili in materia penale, purché non oltrepassino una determinata soglia. Orbene, occorrerebbe considerare, da una parte, che la lotta contro le pratiche anticoncorrenziali costituisce una questione importante e, dall’altra, che i diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA] sono stati pienamente rispettati nel caso di specie, poiché quest’ultima ha avuto la possibilità, dopo l’invio della comunicazione degli addebiti, di rovesciare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. b) Giudizio del Tribunale Sulla ricevibilità del motivo in quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] 202 Prima di esaminare il motivo nel merito, occorre esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di tale motivo, in quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Basandosi sull’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], nel suo ricorso, si è limitata a far riferimento ad argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] durante l’indagine e riassunti nei considerando 606 e 607 della decisione impugnata, senza tuttavia svilupparli. 203 Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, ogni ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Questa indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di predisporre la propria difesa e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno (sentenza del Tribunale del 20 aprile 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA]», da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Racc. pag. II-931 , punto 39). Benché il testo del ricorso possa essere suffragato e completato, su punti specifici, con rinvii a determinati passaggi di documenti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto, che, ai sensi della disposizione sopra citata, devono figurare nel ricorso (ordinanza del Tribunale del 27 marzo 2009, Alves dos Santos/[OSCURATO:PERSONA], T‑184/08, non pubblicata nella Raccolta, punto 19). 204 Nella fattispecie, il Tribunale constata che i passaggi del ricorso della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] dedicati al presente motivo sono conformi a tali requisiti. Come ammette la stessa [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non si è limitata, nel caso di specie, a rinviare puramente e semplicemente a un’argomentazione contenuta in altri scritti. Il ricorso contiene infatti diversi argomenti a sostegno del motivo vertente sulla violazione del principio della personalità delle pene, a causa dell’imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] del comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], nonché sul superamento del limite massimo previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e sullo sviamento di potere. 205 Ne consegue che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del presente motivo, in quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], deve essere respinta. Nel merito 206 Nel merito, occorre ricordare, in via preliminare, che il diritto della concorrenza dell’Unione riguarda le attività delle imprese (sentenza della Corte del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Racc. pag. I-123 , punto 59) e che la nozione di impresa comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (v. sentenza della Corte del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a., C-222/04, Racc. pag. I-289 , punto 107). 207 La Corte ha inoltre precisato che la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce a un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 181 supra, punti 54 e 55 e giurisprudenza ivi citata). 208 Qualora un ente economico di tal genere violi le regole della concorrenza, esso è tenuto a rispondere di tale infrazione, che deve essere imputata in maniera inequivocabile alla persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende. La comunicazione degli addebiti deve peraltro essere inviata a quest’ultima e deve indicare a che titolo le vengono addebitati i fatti invocati (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 181 supra, punti 56 e 57, e giurisprudenza ivi citata). 209 Inoltre, secondo costante giurisprudenza, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, detta controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche. Infatti, ciò si verifica perché, in tale situazione, la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi della giurisprudenza citata supra ai punti 206 e 207. Così, il fatto che una società controllante e la propria controllata costituiscano una sola impresa ai sensi dell’articolo 81 CE consente alla [OSCURATO:PERSONA] di emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 181 supra, punti 58 e 59, e giurisprudenza ivi citata). 210 Non è quindi una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa ai sensi della disposizione citata che permette alla [OSCURATO:PERSONA] di indirizzare alla società capogruppo la decisione che irroga ammende (sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T-112/05, Racc. pag. II-5049 , punto 58). 211 Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia violato le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata (v. sentenza del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 181 supra, punto 60, e giurisprudenza ivi citata). 212 Quindi, se è vero che la Corte ha menzionato, ai punti 28 e 29 della sentenza del 16 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 148, oltre alla detenzione del 100% del capitale della controllata, altre circostanze, quali la mancata contestazione dell’influenza esercitata dalla società controllante sulla politica commerciale della sua controllata e la rappresentanza comune delle due società durante il procedimento amministrativo, è anche vero che tali circostanze sono state menzionate dalla Corte, nella causa citata, soltanto allo scopo di esporre tutti gli elementi sui quali il Tribunale aveva fondato il proprio ragionamento, per concludere che quest’ultimo non era fondato unicamente sulla detenzione della totalità del capitale della controllata da parte della sua controllante. Pertanto, il fatto che la Corte abbia confermato la valutazione del Tribunale nella suddetta causa non può essere interpretato nel senso che implichi una modifica delle condizioni in presenza delle quali opera la presunzione di influenza determinante di cui al punto precedente (sentenze del Tribunale del 12 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 210 supra, punto 62, e del 30 aprile 2009, Itochu/[OSCURATO:PERSONA], T-12/03, Racc. pag. II-883 , punto 50). 213 Alla luce di tali considerazioni, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla sua controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che tale società controllante, sulla quale incombe l’onere di rovesciare detta presunzione, fornisca elementi di prova sufficienti a dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo sul mercato (sentenze della Corte del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 181 supra, punto 61, e del 29 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-521/09 P, Racc. pag. I-8947 , punto 57). 214 Per determinare se una controllata determini autonomamente il proprio comportamento sul mercato, non occorre soltanto tener conto del fatto che la società controllante influenzi la politica dei prezzi, le attività di produzione e di distribuzione, gli obiettivi di vendita, gli utili lordi, le spese di vendita, il «cash flow» o le scorte e il marketing. Occorre prendere in considerazione anche, come è stato ricordato nel precedente punto 209, l’insieme degli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi, e giuridici che intercorrono tra detta controllata e la controllante, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono quindi essere elencati in modo esaustivo (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 181 supra, punto 65, e sentenza del 12 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 210 supra, punti 64 e 65). 215 Una presunzione, quand’anche difficile da rovesciare, si mantiene entro limiti accettabili qualora sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito, esista la possibilità di fornire la prova contraria e i diritti della difesa siano garantiti (v., per analogia, sentenza della Corte del 23 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C-45/08, Racc. pag. I-12073 , punti 43 e 44, e Corte eur. D.U., sentenza Janosevic c. Svezia, cit. al punto 104 supra, §§ da 101 a 110). 216 Orbene, la presunzione di influenza determinante esercitata sulla controllata posseduta interamente o quasi interamente dalla sua controllante mira in particolare a raggiungere un equilibrio tra, da un lato, l’importanza dell’obiettivo consistente nel reprimere i comportamenti contrari alle norme sulla concorrenza, segnatamente l’articolo 81 CE, e nel prevenirne la ripetizione e, dall’altro, le esigenze poste da taluni principi generali del diritto dell’Unione come, in particolare, quelli della presunzione di innocenza, della personalità delle pene e della certezza del diritto nonché i diritti della difesa, ivi compreso il principio della parità delle armi (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 213 supra, punto 59). 217 Ne consegue che tale presunzione è proporzionata allo scopo legittimo perseguito. 218 Inoltre, la presunzione richiamata al precedente punto 211 si fonda sulla constatazione secondo la quale, da un lato, salvo circostanze eccezionali, una società che possiede la totalità del capitale di una controllata può, in considerazione di questa semplice circostanza, esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata e, dall’altro, la mancanza di esercizio effettivo di tale potere di influenza può normalmente essere ricercata nel modo più utile nella sfera dei soggetti contro cui detta presunzione opera. Ciò premesso, se per una parte interessata fosse sufficiente rovesciare tale presunzione avanzando semplici affermazioni non comprovate, quest’ultima verrebbe largamente privata della sua utilità. Detta presunzione è tuttavia superabile e i soggetti che intendono rovesciarla possono addurre qualsiasi elemento relativo ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra la controllata e la controllante e che essi considerino sufficienti a dimostrare che la controllata e la controllante non costituiscono un’unica entità economica, ma che la controllata si comporta in modo autonomo sul mercato (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 213 supra, punti 60 e 61; v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 148 supra, punto 29). 219 Infine, la società controllante deve essere sentita dalla [OSCURATO:PERSONA] prima che quest’ultima adotti una decisione nei suoi confronti e tale decisione può essere soggetta al controllo del giudice dell’Unione, che deve pronunciarsi nel rispetto dei diritti della difesa (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 80 supra, punto 110). 220 Nel caso di specie, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] deteneva il 100% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] al momento dell’infrazione. 221 Inoltre, dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 213 a 215 risulta che, quando la [OSCURATO:PERSONA] si basa sulla presunzione di esercizio di un’influenza determinante per imputare la responsabilità di un’infrazione a una società controllante, spetta a quest’ultima rovesciare tale presunzione fornendo elementi di prova sufficienti a dimostrare che la sua controllata si comporta in modo autonomo sul mercato. A tal riguardo, spetta alla società controllante addurre ogni elemento relativo ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti tra la stessa e la sua controllata, che sia sufficiente a dimostrare che esse non costituiscono un’unica entità economica. 222 Occorre pertanto verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente ritenuto che gli elementi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’indagine non consentivano di dimostrare l’autonomia commerciale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sul mercato e, quindi, di dimostrare che quest’ultima e la [OSCURATO:PERSONA] non costituivano un’unica entità economica ai sensi del diritto della concorrenza dell’Unione. 223 Come si evince dai punti 600 e seguenti della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si basa essenzialmente su tre ordini di considerazioni al fine di suffragare la presunzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] esercitava un’influenza determinante sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] al momento dell’infrazione. 224 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] adduce argomenti relativi all’organizzazione commerciale del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. In particolare, essa, facendo riferimento a varie relazioni annuali della [OSCURATO:PERSONA], rileva che, sebbene i diversi poli di attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] gestiscano le proprie operazioni e definiscano e attuino le strategie commerciali e di marketing legate alla propria attività, essi fanno parte tuttavia di un quadro di direzione operativa di base, stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA], destinato ad attuare il modello commerciale del gruppo. [OSCURATO:PERSONA] menziona a tal riguardo una lettera inviatale dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] il 4 ottobre 2006, in risposta a una richiesta di informazioni che aveva inviato a quest’ultima, da cui risulterebbe che le iniziative adottate e i risultati ottenuti dal polo «Vetro» del gruppo sarebbero conformi alle priorità e agli obiettivi fissati per tutte le attività del gruppo, quali definiti dalla direzione generale della [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], questa stessa lettera indicherebbe che, sebbene gli orientamenti commerciali, come i piani di gestione e i bilanci nonché importanti decisioni commerciali operative, siano elaborati a livello delle unità commerciali, essi sono adottati, in via definitiva, dal direttore del polo «Vetro» della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 225 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] adduce elementi di natura strutturale. A tal riguardo, essa sottolinea innanzitutto i vincoli che esistevano tra la direzione della [OSCURATO:PERSONA] e quella del polo «Vetro» del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il sig. A. avrebbe esercitato le funzioni di vicedirettore generale della [OSCURATO:PERSONA] e, in tale ruolo, avrebbe riferito al direttore generale delegato del gruppo. Il sig. A. sarebbe stato peraltro presidente del polo «Vetro» del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nonché della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:SOCIETA]. Egli sarebbe stato anche presidente della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] fino al 2001. Il sig. A. avrebbe partecipato alle riunioni del comitato operativo e del comitato di direzione generale della [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe stato anche responsabile per l’innovazione all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, occorrerebbe tener conto del fatto che tre membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] occupavano contemporaneamente posti di direzione all’interno della [OSCURATO:PERSONA]. 226 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il sig. A. è un membro della dirigenza del gruppo, al pari del direttore generale delegato di quest’ultimo, e che tale direttore generale delegato è anche membro del comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, non sarebbe plausibile che membri della dirigenza che si trovano al vertice di un settore commerciale, come il sig. A., comunichino esclusivamente tra di loro e assumano quindi la direzione del gruppo senza la partecipazione del comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA]. 227 In terzo luogo, infine, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] hanno la loro sede allo stesso indirizzo. Tale circostanza faciliterebbe lo sviluppo di una politica commerciale uniforme nell’ambito di detta impresa. 228 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] contestano tale opinione. 229 A tal riguardo, se è vero che alcuni elementi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] indicano che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] godeva di una notevole autonomia, rimane il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non è riuscita a rovesciare la presunzione gravante su di essa nel caso di specie. 230 In primo luogo, non può essere accolta la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sarebbe dimostrata dalla gestione decentrata del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] è soltanto una holding che non si assume responsabilità operative e non interviene nella gestione operativa delle sue controllate. 231 Infatti, innanzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il suo «codice etico» si limita a enunciare principi generali senza alcun legame con la politica commerciale delle sue controllate e sostiene che essa, se da un lato stabilisce la strategia generale del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], dall’altro lascia i poli di attività liberi di definire e di attuare la loro politica commerciale. Occorre tuttavia rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto né il suo «codice etico», né alcun altro documento idoneo a suffragare tali affermazioni. 232 Inoltre, nel contesto di un gruppo di società, una società holding mira a raggruppare partecipazioni in diverse società e ha la funzione di assicurarne l’unità di direzione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale dell’8 ottobre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]‑Technik/[OSCURATO:PERSONA], T-69/04, Racc. pag. II-2567 , punto 63, e del 29 giugno 2012, E.ON Ruhrgas e E.ON/[OSCURATO:PERSONA], T‑360/09, punto 283). Pertanto, in mancanza di prova contraria, occorre ritenere che i vincoli che intercorrono tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] siano tali da implicare che la [OSCURATO:PERSONA] esercitasse un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata all’epoca in cui è stata commessa l’infrazione, coordinando in particolare gli investimenti finanziari nell’ambito del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 17 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-299/08, Racc. pag. II-2149 , punto 99). A tal riguardo, occorre rilevare inoltre, da una parte, che la [OSCURATO:PERSONA] ammette di fissare gli obiettivi generali di redditività alle sue controllate, di vigilare sull’equilibrio finanziario e sulla reputazione delle stesse e di contribuire al finanziamento degli investimenti da esse realizzati, e, dall’altra, che, secondo le cifre comunicate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], quasi la metà dei dipendenti di quest’ultima è adibita agli affari finanziari. 233 Quanto alla ripartizione interna delle varie attività della [OSCURATO:PERSONA] tra le diverse divisioni o dipartimenti, che è simile a una gestione decentrata, essa costituisce un fenomeno normale nell’ambito di gruppi di società come quello al cui vertice si trova la [OSCURATO:PERSONA] e non è quindi idonea, anch’essa, a rovesciare la presunzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] costituivano un’unica impresa ai sensi dell’articolo 81 CE (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 232 supra, punto 99). 234 In secondo luogo, non può essere accolta la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] avrebbe sempre definito in modo autonomo la propria strategia commerciale, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai definito o approvato i suoi piani di attività e i suoi bilanci e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] era, in pratica, in grado di agire in maniera autonoma sul mercato, e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] avrebbe goduto di una piena autonomia finanziaria, poiché il controllo esercitato su di essa dalla [OSCURATO:PERSONA] era molto generico. 235 Infatti, oltre al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non adduce alcun elemento idoneo a suffragare tali affermazioni, occorre rilevare che, secondo una lettera inviata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] il 4 ottobre 2006 in risposta a una richiesta di informazioni inviatale da quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] approvava gli investimenti e i bilanci di ciascuno dei poli di attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e controllava regolarmente i risultati conseguiti da questi vari poli. Tale elemento tende a corroborare la conclusione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] esercitava un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata coordinando in particolare gli investimenti finanziari nell’ambito del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 232 sopra, punto 102). 236 In ogni caso, anche ipotizzando che i piani di attività venissero approvati dalla direzione del polo «Vetro» prima di essere eventualmente trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA], da ciò non può dedursi che quest’ultima non potesse modificarli o respingerli o controllare la loro applicazione. 237 In terzo luogo, è irrilevante l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] le comunicava informazioni secondo un sistema «bottom‑up» (dal basso verso l’alto) e la trasmissione di tali informazioni non dava luogo all’invio successivo di istruzioni alla sua controllata,. Infatti, anche ipotizzando che fosse così, tale modalità di comunicazione delle informazioni da una controllata alla sua controllante non pregiudica la facoltà di quest’ultima di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata in questione sul mercato. Nel caso di specie, la conferma, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del fatto che le informazioni contenute nei bilanci e nelle relazioni finanziarie delle sue controllate le erano comunicate tende, al contrario, a confermare il fatto che tale società controllante era pienamente in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata in questione sul mercato verificandone la redditività e, in funzione dei risultati ottenuti, orientandone le scelte commerciali strategiche. Tale conclusione è ulteriormente supportata dall’indicazione fornita nel corso del procedimento amministrativo dal sig. A., direttore del polo «Vetro» all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], secondo cui egli presentava al direttore generale delegato della [OSCURATO:PERSONA] le attività del settore «Vetro per automobili» di detto gruppo. 238 In quarto luogo, occorre inoltre respingere gli argomenti secondo cui, da una parte, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai partecipato all’infrazione e non ne avrebbe neanche avuto conoscenza, in quanto le decisioni relative ai prezzi di vendita, le presentazioni di offerte specifiche ai costruttori di automobili e la politica di sconti erano di competenza delle sole controllate appartenenti al polo «Vetro» del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], e, dall’altra, il mercato del vetro per automobili costituirebbe un settore specifico tra i cinque poli di attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], che peraltro presenterebbe soltanto connessioni molto tenui con gli altri settori appartenenti al polo «Vetro». 239 Nessuno di tali argomenti è infatti idoneo a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] determinava autonomamente la propria politica commerciale sul mercato. 240 Innanzitutto, va ricordato che, come emerge da una giurisprudenza costante, non è una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa che permette alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare la decisione che impone ammende nei confronti della società controllante di un gruppo di società (sentenza del 12 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 210 supra, punto 58; v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 16 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑72/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 74). Di conseguenza, i vincoli organizzativi, economici e giuridici esistenti tra la società controllante e la sua controllata possono provare l’esistenza di un’influenza della prima sulla strategia della seconda e, pertanto, giustificare la loro considerazione come un’unica entità economica (sentenza del 12 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 210 supra, punto 83). 241 Inoltre, il fatto che le attività della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] interessate dalla decisione impugnata riguardino solo uno dei tanti mercati su cui il gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] è attivo è irrilevante nel caso di specie. Infatti, non è insolito, per gruppi come quello al cui vertice si trova la [OSCURATO:PERSONA], essere presenti su vari mercati e affidare la responsabilità delle attività inerenti a tali mercati a diverse controllate o gruppi di controllate, senza che tale circostanza costituisca tuttavia un ostacolo all’esercizio, da parte della società holding, di un’influenza determinante sulla politica commerciale delle sue varie controllate. 242 Di conseguenza, occorre respingere l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, in sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto erroneamente che gli elementi portati alla sua conoscenza nel corso dell’indagine non permettessero di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] non esercitava un’influenza determinante sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 243 Né può essere accolta la censura secondo cui lo standard di prova preteso dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie per rovesciare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante equivarrebbe a trasformare la stessa in una presunzione assoluta. Infatti, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 213 a 215, non è stato imposto alla [OSCURATO:PERSONA] di fornire una prova della sua mancata intromissione nella gestione della sua controllata, ma soltanto di produrre elementi probatori sufficienti a dimostrare che la sua controllata si comportava in modo autonomo sul mercato di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 232 supra, punto 120). Orbene, la mera circostanza che un soggetto non produca, in un determinato caso, elementi di prova tali da rovesciare la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante non significa che detta presunzione non possa essere confutata in nessun caso (sentenza del 29 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 213 supra, punti 65 e 66). 244 Occorre pertanto considerare altresì, alla luce delle considerazioni che precedono, che l’approccio adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata relativamente agli elementi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di rovesciare la presunzione gravante su di essa nel caso di specie non configura, nel suo complesso, una probatio diabolica. 245 Per quanto riguarda i vari riferimenti fatti dalla [OSCURATO:PERSONA] a determinate decisioni adottate in precedenza dalla [OSCURATO:PERSONA], nelle quali quest’ultima non avrebbe imputato a società controllanti i comportamenti illeciti di controllate che esse possedevano al 100%, è sufficiente ricordare che la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] non serve, di per sé, da quadro giuridico alle ammende in materia di infrazioni alle regole della concorrenza, poiché tale quadro è definito esclusivamente dal regolamento n. 1/2003, come applicato alla luce degli orientamenti, e la [OSCURATO:PERSONA] non è vincolata dalle proprie valutazioni precedenti (v., in tal senso, sentenze della Corte del 19 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-510/06 P, Racc. pag. I-1843 , punto 82, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 118 supra, punto 123). 246 Analogamente, è irrilevante, ai fini dell’esame sulla legittimità della decisione impugnata, il fatto che in altri ordinamenti giuridici si applichino norme diverse sull’imputabilità delle infrazioni al diritto della concorrenza. 247 Alla luce delle considerazioni che precedono, la censura relativa a un errore di diritto nell’imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] del comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non può essere accolta. 248 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] costituissero un’unica impresa ai sensi dell’articolo 81 CE, occorre peraltro respingere in quanto inconferente l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, in sostanza, la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata e di cui la Corte ha riconosciuto la legittimità, in linea di principio, nella sentenza del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto181 supra, sarebbe contraria al principio della personalità delle pene. Va altresì respinta la censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla violazione del principio della presunzione di innocenza sancito dall’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali e dall’articolo 6 della CEDU, anche ammettendo che sia ricevibile pur essendo stata formulata soltanto nella memoria integrativa (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 16 novembre 2011, Álvarez/[OSCURATO:PERSONA], T‑78/06, non pubblicata nella Raccolta, punti da 31 a 41). 249 Infine, tenuto conto della conclusione di cui al precedente punto 247, occorre respingere in quanto infondata la censura relativa allo sviamento di potere, individuato nel fatto che l’imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] del comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata giustificata unicamente dall’intento della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere a quest’ultima un’ammenda eccedente il limite massimo del 10% di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. 250 Pertanto, il presente motivo è infondato e deve essere respinto. 5. Sul quinto motivo, vertente sulla violazione dei princìpi di irretroattività delle pene e del legittimo affidamento 251 Il presente motivo corrisponde, in sostanza, a uno dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑73/09. Occorre pertanto esaminarli assieme. a) Argomenti delle parti 252 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la decisione impugnata vìola il principio di irretroattività delle pene, sancito dall’articolo 7 della CEDU e dall’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali, nonché il principio del legittimo affidamento, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] applica gli orientamenti del 2006 benché essi siano stati adottati dopo che l’infrazione di cui trattasi si è conclusa. Tale applicazione retroattiva degli orientamenti avrebbe comportato un aumento significativo dell’entità delle ammende che poteva prevedersi al momento dei fatti, secondo gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [del Trattato CECA] ( GU 1998, C 9, pag. 3 ; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»). 253 Secondo la giurisprudenza, il principio di irretroattività delle pene osterebbe all’applicazione retroattiva di una nuova interpretazione di una norma istitutiva di un’infrazione, che abbia l’effetto di aggravare l’entità delle ammende inflitte, se tale evoluzione non fosse ragionevolmente prevedibile al momento della commissione dell’infrazione e non sia necessaria per garantire l’attuazione della politica di concorrenza dell’Unione. Orbene, queste due condizioni si sarebbero realizzate nella fattispecie. Da una parte, poiché l’entità delle ammende inflitte a partire dall’applicazione degli orientamenti del 2006 non è paragonabile a quella delle ammende inflitte precedentemente, occorrerebbe ritenere che l’evoluzione derivante dall’applicazione di tali orientamenti non fosse ragionevolmente prevedibile. Ciò sarebbe dovuto, in particolare, all’importanza attribuita all’elemento della durata dell’infrazione ai fini del calcolo dell’ammenda nell’ambito degli orientamenti del 2006, che sarebbe nettamente maggiore rispetto al periodo in cui vigevano gli orientamenti del 1998. D’altra parte, l’entità molto elevata delle ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione degli orientamenti del 2006 non sarebbe necessaria per garantire l’attuazione della politica di concorrenza dell’Unione. 254 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], anche se si dovesse ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nella fattispecie il regolamento n. 17, gli orientamenti del 2006 sarebbero assimilabili a un cambiamento della linea di condotta che la [OSCURATO:PERSONA] si era chiaramente fissata negli orientamenti del 1998, nel senso di una maggiore severità. Gli orientamenti del 2006 potrebbero quindi applicarsi soltanto a situazioni successive alla loro pubblicazione. 255 Tali conclusioni non sarebbero rimesse in discussione dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 116, poiché in essa la Corte si è limitata a statuire sull’applicazione retroattiva degli orientamenti del 1998. Pertanto, tale sentenza riguarderebbe l’applicazione di orientamenti a fatti che hanno avuto luogo in un’epoca in cui tali orientamenti non erano stati ancora pubblicati. Ne consegue che, contrariamente alla situazione che ha dato origine alla presente controversia, l’infrazione in questione nella causa citata era stata commessa in un’epoca caratterizzata da una notevole incertezza giuridica riguardo al calcolo delle ammende, nel corso della quale, di conseguenza, le imprese interessate non avevano potuto sviluppare alcun legittimo affidamento a tal proposito. Viceversa, nel caso di specie, le imprese destinatarie della decisione impugnata avrebbero avuto tutte le ragioni di aspettarsi che i loro comportamenti futuri fossero sanzionati in applicazione degli orientamenti del 1998, dato che la Corte aveva riconosciuto il carattere normativo di questi ultimi nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 116. 256 [OSCURATO:PERSONA] invoca inoltre vari discorsi pronunciati prima del 2006 da commissari europei responsabili della politica di concorrenza dell’Unione, da cui risulterebbe che l’adozione di nuovi orientamenti in materia di calcolo delle ammende non era prevedibile all’epoca dei fatti controversi. 257 Ne consegue, secondo la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], che l’ammenda avrebbe dovuto essere calcolata sulla base degli orientamenti del 1998. 258 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che il fondamento normativo delle ammende inflitte in caso di violazione delle norme sulla concorrenza contenute nell’articolo 81 CE è l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, poiché gli orientamenti del 2006 si limitano a precisare il metodo con cui tali ammende sono calcolate. Pertanto, sia nella vigenza degli orientamenti del 1998 che in quella degli orientamenti del 2006, il calcolo delle ammende dovrebbe essere effettuato con riferimento alla gravità e alla durata dell’infrazione, come previsto dall’articolo 23 del regolamento n. 1/2003. Poiché gli orientamenti del 2006 riflettono un metodo adattato per l’applicazione di una disposizione di legge invariata, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ragionamento della Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 116, sia applicabile al caso di specie. Ciò varrebbe a maggiore ragione in quanto la Corte, nella sentenza citata, ha enunciato princìpi generali per quanto riguarda l’ambito di applicazione degli orientamenti sul calcolo delle ammende. 259 Orbene, se è certamente vero che nella vigenza degli orientamenti del 2006 è attribuito un peso maggiore al criterio della durata, tale evoluzione, secondo la [OSCURATO:PERSONA], era prevedibile nel momento in cui è stata commessa l’infrazione, così come lo era il fatto che, ai fini del calcolo delle ammende, in futuro si sarebbe potuto prendere in considerazione il valore delle vendite pertinenti, piuttosto che un importo forfettario. Così, sin da prima dell’adozione degli orientamenti del 2006, la Corte avrebbe già espresso una certa preferenza per la presa in considerazione del valore delle vendite pertinenti piuttosto che di un importo forfettario ai fini del calcolo di un’ammenda. Peraltro, secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’importo supplementare ora applicato a fini di dissuasione era già contenuto nell’importo forfettario applicato, in funzione della gravità dell’infrazione, all’epoca in cui erano in vigore gli orientamenti del 1998. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sosterrebbe infondatamente che, all’epoca dei fatti controversi, era prevedibile che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe applicato retroattivamente i nuovi orientamenti che avesse eventualmente adottato. [OSCURATO:PERSONA] ricorda infatti il principio secondo cui essa è libera di adattare gli orientamenti in funzione delle necessità, purché tali adattamenti rispettino il quadro normativo fissato dal regolamento n. 1/2003. 260 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea inoltre che, da una parte, gli orientamenti del 1998 non precisavano affatto che sarebbero applicabili alle decisioni vertenti su infrazioni commesse al momento della loro applicazione e che, dall’altra, gli orientamenti del 2006, da cui essa non può discostarsi senza giustificazione, indicano che si applicano in tutti i casi in cui la comunicazione degli addebiti sia stata inviata dopo il 1 o settembre 2006. Orbene, nel caso di specie, la comunicazione degli addebiti sarebbe stata inviata il 18 aprile 2007. 261 Inoltre, da una giurisprudenza recente risulterebbe che l’obiettivo degli orientamenti del 1998 era la trasparenza e l’imparzialità, ma non la prevedibilità dell’importo delle ammende. Tale prevedibilità non sarebbe auspicabile, poiché potrebbe pregiudicare l’effetto dissuasivo delle ammende mettendo le imprese interessate in condizioni di confrontare con precisione l’eventuale sanzione che potrebbe essere loro inflitta in caso di infrazione con i vantaggi che esse potrebbero ottenere da tale infrazione. 262 Dette conclusioni, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non possono essere rimesse in discussione dal principio di irretroattività delle pene. Certamente, in linea di principio, l’adozione di orientamenti tali da modificare la politica generale della concorrenza in materia di ammende può rientrare nell’ambito di applicazione di tale principio. Ne consegue che quest’ultimo osta all’applicazione retroattiva di nuovi orientamenti qualora le norme contenute in essi non fossero ragionevolmente prevedibili al momento dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] sostiene tuttavia che il semplice fatto che gli orientamenti del 2006 possano dar luogo ad ammende più elevate di quelle che erano inflitte sulla base degli orientamenti del 1998 non può implicare una violazione del principio di irretroattività poiché, da una parte, il confronto tra ammende inflitte in casi diversi non costituisce un metodo affidabile a tal riguardo e, dall’altra, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non potevano prevedere l’entità esatta dell’ammenda che sarebbe stata inflitta loro in applicazione degli orientamenti del 1998. 263 [OSCURATO:PERSONA] contesta inoltre la pertinenza, nell’ambito della presente causa, del riferimento fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] ai discorsi di commissari europei responsabili della politica di concorrenza dell’Unione, pronunciati successivamente alla fine dell’infrazione. In effetti, oltre al fatto che il potere discrezionale del collegio dei commissari non può essere limitato da tali discorsi, questi ultimi non sarebbero in alcun modo idonei a dimostrare che l’adattamento degli orientamenti del 1998 non era ragionevolmente prevedibile all’epoca in cui l’infrazione è stata commessa. b) Giudizio del Tribunale 264 Con il presente motivo, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestano in sostanza alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato i principi del legittimo affidamento e dell’irretroattività delle pene applicando nella fattispecie gli orientamenti del 2006 benché, al momento in cui l’infrazione è stata commessa, fossero applicabili gli orientamenti del 1998. L’applicazione degli orientamenti del 2006 avrebbe comportato un aumento significativo dell’importo dell’ammenda rispetto a quello che sarebbe risultato dall’applicazione degli orientamenti del 1998, principalmente a causa della moltiplicazione del valore delle vendite dei beni interessati dall’infrazione per la durata di quest’ultima. 265 A tal riguardo, il Tribunale rileva, in via preliminare, che l’argomento secondo cui l’aumento dell’entità delle ammende a cui l’applicazione degli orientamenti del 2006 ha dato luogo sarebbe manifestamente sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito dalla politica di concorrenza dell’Unione si confonde, in sostanza, con l’argomento addotto nell’ambito della seconda parte del sesto motivo dedotto nella causa T‑56/09. Esso è pertanto esaminato infra ai punti da 353 a 391. 266 Va ricordato inoltre che le ammende che la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto nella fattispecie sono disciplinate dall’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, che corrisponde all’articolo 15 del regolamento n. 17, che era in vigore nel momento in cui è stata commessa l’infrazione. Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, per determinare l’ammontare dell’ammenda da infliggere alle imprese colpevoli di infrazioni alle regole della concorrenza, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata. Per determinare l’ammontare dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato gli orientamenti del 2006, che sono stati pubblicati prima dell’invio della comunicazione degli addebiti alla ricorrente il 18 aprile 2007. 267 Secondo una giurisprudenza costante, il principio di irretroattività delle leggi penali, sancito dall’articolo 7 della CEDU e, ora, dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione il cui rispetto si impone ove vengano inflitte ammende per violazione delle norme sulla concorrenza. Tale principio richiede che le sanzioni irrogate corrispondano a quelle che erano state fissate all’epoca in cui la violazione è stata commessa (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punto 202; sentenze del Tribunale [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 120 supra, punti da 218 a 221, e del 9 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-224/00, Racc. pag. II-2597 , punto 39). 268 Così, l’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU, che deve essere interpretato e applicato in modo da garantire una protezione effettiva contro le azioni giudiziarie, le condanne e le sanzioni arbitrarie (v. Corte eur. D.U., sentenza S.W. c. [OSCURATO:PERSONA] del 22 novembre 1995, serie A n. 335‑B, § 35), impone di verificare che, nel momento in cui un imputato ha commesso l’atto che ha dato luogo al procedimento giudiziario e alla condanna, esistesse una disposizione di legge che rendeva punibile l’atto stesso e che la pena inflitta non abbia ecceduto i limiti fissati da tale disposizione (v. Corte eur. D.U., sentenze Coëme e a. c. Belgio, del 22 giugno 2000, Recueil des arrêts et décisions , 2000‑VII, § 145; Achour c. [OSCURATO:PERSONA], del 29 marzo 2006, Recueil des arrêts et décisions , 2006‑IV, § 43, e Gurguchiani c. Spagna, del 15 dicembre 2009, n. 16012/06, § 30). 269 Peraltro, gli orientamenti possono produrre effetti giuridici. Tali effetti giuridici derivano non già da una forza normativa propria degli orientamenti, bensì dalla loro adozione e pubblicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Tale adozione e tale pubblicazione degli orientamenti comportano un’autolimitazione del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], che non può discostarsi da essi, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento, la tutela del legittimo affidamento e la certezza del diritto (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punti da 209 a 212). 270 Gli orientamenti, in quanto strumenti della politica in materia di concorrenza, rientrano pertanto nell’ambito di applicazione del principio di irretroattività, al pari della nuova interpretazione giurisprudenziale di una norma che istituisce un’infrazione, come risulta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU (v. Corte eur. D.U., sentenze S.W. e C.R. c. [OSCURATO:PERSONA], del 22 novembre 1995, serie A nn. 335‑B e 335‑C, §§ da 34 a 36 e da 32 a 34; Cantoni c. [OSCURATO:PERSONA], del 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions , 1996‑V, §§ da 29 a 32, e Coëme e a. c. Belgio, cit. al punto 268 supra, § 145). Secondo tale giurisprudenza, una violazione di detta disposizione può derivare da un’interpretazione giurisprudenziale il cui risultato non fosse ragionevolmente prevedibile nel momento in cui è stata commessa l’infrazione, tenuto conto, in particolare, dell’interpretazione data dalla giurisprudenza nel momento considerato alla disposizione di legge in questione. 271 Tuttavia, la portata della nozione di prevedibilità dipende in larga parte dal contenuto del testo di cui si tratta, dal settore interessato, nonché dal numero e dalla qualità dei suoi destinatari. Pertanto, la prevedibilità della legge non impedisce che l’interessato sia portato a ricorrere a consulenti esperti in materia al fine di valutare, in misura ragionevole, in base alle circostanze del caso, le possibili conseguenze derivanti da un atto determinato. Ciò vale in particolare per i professionisti, abituati ad esercitare una notevole prudenza nello svolgimento della loro attività e da cui ci si può attendere una cura particolare nel valutare i rischi che essa comporta (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punti da 215 a 223; sentenza del Tribunale del27 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-59/02, Racc. pag. II-3627 , punto 44; v. Corte eur. D.U., sentenze Cantoni c. [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 270 supra, § 35, e [OSCURATO:SOCIETA] e a. c. Italia, del 20 gennaio 2009, n. 75909/01, § 109). 272 Inoltre, le garanzie offerte dall’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU non possono essere intese come un divieto di graduale chiarimento delle norme sulla responsabilità penale, in particolare al fine di adattarle ai mutamenti di situazione, purché il risultato sia coerente con la sostanza dell’infrazione e ragionevolmente prevedibile (v. Corte eur. D.U., sentenza Jorgic c. Germania, del 12 luglio 2007, Recueil des arrêts et décisions , 2007‑III, § 101, e giurisprudenza citata). 273 Alla luce di questi richiami giurisprudenziali, al fine di verificare il rispetto del principio di irretroattività nel caso di specie, occorre quindi esaminare se le modifiche intervenute nel metodo di calcolo dell’ammenda a seguito dell’adozione degli orientamenti del 2006 fossero ragionevolmente prevedibili all’epoca in cui le infrazioni sono state commesse (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punto 224). 274 Occorre rilevare, a tal riguardo, che l’intento principale che ha portato all’adozione degli orientamenti del 2006 era, sulla base degli insegnamenti tratti dalla prassi precedente, quello di modificare la politica di perseguimento delle infrazioni agli articoli 81 e 82 CE, al fine di garantire che le ammende inflitte per tali infrazioni fossero sufficientemente dissuasive. Tale obiettivo si è tradotto in particolare in tre innovazioni principali, che consistono, la prima, nel riferimento al valore delle vendite di beni relative all’infrazione come base per la determinazione delle ammende, al posto di un sistema di tariffazione, la seconda, nell’aggiunta all’ammontare di base dell’ammenda di un importo supplementare destinato a dissuadere le imprese dal partecipare alle infrazioni più gravi al diritto della concorrenza, e la terza, nell’attribuzione di un peso maggiore alla durata dell’infrazione ai fini del calcolo dell’ammenda. 275 Per quanto riguarda quest’ultimo punto, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in considerazione dell’impatto necessariamente provocato dalla durata di un’infrazione sulle potenziali conseguenze di essa sul mercato, è importante che l’ammenda rifletta anche il numero di anni durante i quali l’impresa ha partecipato all’infrazione. Si considera pertanto che la moltiplicazione del valore delle vendite relative all’infrazione per la durata della partecipazione alla stessa contribuisca alla fissazione di un’ammenda che rifletta non soltanto l’importanza economica di tale infrazione, ma anche il peso relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato. 276 Orbene, da una costante giurisprudenza, già all’epoca in cui ha preso avvio l’intesa controversa, si evince che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità, anche in misura considerevole, entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17 e dal regolamento n. 1/2003, se ciò sia necessario per garantire l’attuazione della politica di concorrenza dell’Unione. L’efficace applicazione delle norme dell’Unione sulla concorrenza implica, infatti, che la [OSCURATO:PERSONA] possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di tale politica (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 77 supra, punto 109; del 2 ottobre 2003, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 135 supra, punto 81, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punto 227). Tale margine di manovra è giustificato, in particolare, dal fatto che, se l’importo dell’ammenda fosse il risultato di un calcolo eseguito in base a una semplice formula aritmetica, le imprese avrebbero la possibilità di prevedere l’eventuale sanzione e di confrontarla con i vantaggi che otterrebbero dall’infrazione alle norme del diritto della concorrenza (sentenza BPB/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 150 supra, punto 336). 277 Ne consegue che le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che può dare luogo a un’ammenda non possono riporre un legittimo affidamento nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non supererà il livello delle ammende precedentemente praticato né in un metodo di calcolo di queste ultime (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punto 228). Ciò vale anche quando l’aumento del livello delle ammende risulta dall’applicazione a casi concreti di norme di comportamento dotate di portata generale, quali gli orientamenti del 2006 (v., per analogia, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punti 229 e 230, e del 19 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 245 supra, punto 59). 278 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui «[le] politiche di conformità al diritto della concorrenza rappresentano (...) un investimento la cui dimensione è determinata in particolare dal livello atteso delle sanzioni», il che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], dovrebbe indurre il Tribunale, nell’ambito dell’esame del presente motivo, a tener conto del particolare sforzo che essa sostiene di dover effettuare per rispettare le norme di tale diritto. Infatti, tale argomento non può essere accolto poiché le norme dell’Unione in materia di concorrenza non hanno carattere suppletivo e un’impresa non può quindi invocare utilmente il costo che l’obbligo di conformarvisi comporta per essa. 279 Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], è parimenti irrilevante il fatto che l’aumento del livello medio delle ammende risultante dall’applicazione degli orientamenti del 2006 abbia fatto seguito a un periodo durante il quale erano applicabili altre norme di condotta di portata generale. 280 Infatti, in primo luogo, tale aumento non può, di per sé, essere considerato illegittimo sulla base dei principi di irretroattività e del legittimo affidamento, purché rimanga all’interno del quadro normativo definito dall’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, come interpretato dal giudice dell’Unione (v., per analogia, sentenze del Tribunale del 2 febbraio 2012, EI du Pont de Nemours e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑76/08, punto 126, e giurisprudenza ivi citata, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑77/08, punto 141, e giurisprudenza ivi citata). Così, ai sensi del punto 32 degli orientamenti del 2006, l’applicazione del nuovo metodo di calcolo previsto da questi ultimi fa salva la norma contenuta nell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, secondo cui le ammende inflitte non possono in alcun caso superare il limite del 10% del fatturato totale realizzato dall’impresa o dall’associazione di imprese che ha partecipato all’infrazione durante l’esercizio sociale precedente. Inoltre, gli orientamenti del 2006 prevedono che l’ammenda sia calcolata tenendo conto della gravità e della durata dell’infrazione, riflettendo così la norma di cui all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003. 281 In secondo luogo, tenuto conto dei principi richiamati ai precedenti punti 276 e 277 e contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], né il fatto che l’applicazione degli orientamenti del 1998 sia stata estesa all’intero SEE nel gennaio 2003, né i discorsi pronunciati da commissari responsabili della politica della concorrenza nell’Unione nel 2003 e nel 2005 erano sufficienti a creare, per gli operatori economici, un affidamento legittimo nel fatto che gli stessi orientamenti non sarebbero stati modificati in futuro. 282 Infine, in terzo luogo, non è controverso che la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato nella fattispecie la norma di condotta enunciata dal punto 38 degli orientamenti del 2006, ai sensi del quale tali orientamenti si applicano a tutti i casi in cui la comunicazione degli addebiti sia stata notificata dopo il 1 o settembre 2006. Pertanto, non può essere accolta la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa aveva un legittimo affidamento nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe escluso l’applicazione nel caso di cui trattasi del metodo di calcolo previsto dagli orientamenti del 2006. 283 Dal ragionamento esposto ai precedenti punti da 274 a 282 risulta che, all’epoca in cui sono state commesse le infrazioni, l’aumento del livello medio delle ammende inflitte alle imprese per violazioni dell’articolo 81 CE a seguito dell’adozione degli orientamenti del 2006 era ragionevolmente prevedibile da parte di operatori avveduti come la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che non può essere accolta la censura con cui queste ultime contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver applicato nella fattispecie gli orientamenti del 2006, violando in tal modo i principi di irretroattività delle pene e del legittimo affidamento in quanto tale scelta avrebbe condotto all’imposizione di un’ammenda più elevata di quella che sarebbe risultata dall’applicazione degli orientamenti del 1998. Per gli stessi motivi, la [OSCURATO:PERSONA] non era nemmeno tenuta a spiegare, negli orientamenti del 2006, che l’aumento del livello delle ammende era necessario per garantire l’attuazione della politica di concorrenza dell’Unione (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 148 supra, punto 128). 284 Pertanto, il quinto motivo deve essere respinto in quanto infondato. 6. Sul sesto motivo, vertente sul carattere eccessivo dell’ammenda 285 Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] devono essere intesi come tre parti di uno stesso motivo, vertente sul carattere eccessivo dell’ammenda. Occorre innanzitutto esaminare la censura relativa all’erronea applicazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, per quanto riguarda la presa in considerazione della recidiva come circostanza aggravante, nonché il difetto di motivazione. Verranno quindi esaminate le censure relative al carattere sproporzionato dell’ammenda e all’insufficiente presa in considerazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della mancata contestazione della sussistenza dei fatti da parte della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. a) Sulla prima parte, vertente sull’erronea applicazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 per quanto riguarda la presa in considerazione della recidiva come circostanza aggravante, la violazione del principio di proporzionalità e il difetto di motivazione 286 Tale prima parte corrisponde, in sostanza, a uno dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑73/09. Occorre pertanto esaminarli assieme. Argomenti delle parti 287 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che, nel tener conto nella fattispecie, nell’ambito dell’esame delle circostanze aggravanti, della decisione 84/388/CEE della [OSCURATO:PERSONA], del 23 luglio 1984, relativa a una procedura di applicazione dell’articolo [81 CE] (IV/30.988 – Accordi e pratiche concordate nel settore del vetro piano nel Benelux) ( GU L 212, pag. 13 ) [in prosieguo: la «decisione Vetro piano (Benelux)»] e della decisione 89/93/CEE della [OSCURATO:PERSONA], del 7 dicembre 1988, relativa a un procedimento a norma degli articoli [81 CE] e [82 CE] (IV/31.906, vetro piano) ( GU 1989, L 33, pag. 44 ) [in prosieguo: la «decisione Vetro piano (Italia)»], la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato in maniera erronea le norme sulla recidiva di cui all’articolo 23 del regolamento n. 1/2003. 288 Innanzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’applicazione degli orientamenti del 2006, a tal riguardo, vìola i principi del legittimo affidamento e di irretroattività, poiché tali orientamenti non erano stati adottati né pubblicati all’epoca dei fatti controversi. 289 Inoltre, i principi che regolano l’imputabilità alle imprese delle infrazioni alle norme dell’Unione sulla concorrenza osterebbero alla presa in considerazione delle predette decisioni ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, quest’ultima non sarebbe stata destinataria di alcuna di esse e non avrebbe inoltre alcun potere di direzione sulle imprese destinatarie di tali decisioni. Anche se si dovesse considerare, a torto, che il gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] costituisce un’unica impresa, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore imputando l’insieme delle condotte illecite di un gruppo a società che non si trovano al vertice di esso. Tale conclusione si applicherebbe, a maggior ragione, alla decisione Vetro piano (Italia), poiché l’unica società destinataria di essa era la [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] non vi era inclusa. La presa in considerazione di tale decisione violerebbe altresì i diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA], poiché quest’ultima, non essendone destinataria, non ha avuto la possibilità di esporre le proprie osservazioni né sui comportamenti contestati alla sua controllata, né sulla propria responsabilità, prima dell’adozione di tale decisione. Inoltre, il fatto che tale decisione sia stata indirizzata soltanto alla [OSCURATO:PERSONA] tenderebbe a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA], che era la società controllante della [OSCURATO:PERSONA], non esercitava un’influenza determinante sulla politica commerciale di quest’ultima. 290 Questa parte della decisione impugnata sarebbe viziata inoltre da un difetto di motivazione poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto le due decisioni in questione come circostanze aggravanti dell’infrazione commesse dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia esporre elementi idonei a giustificare il fatto che a quest’ultima siano imputate le condotte di società consociate nonché quelle della [OSCURATO:PERSONA]. 291 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] abbia errato nel tener conto, per applicare la recidiva, della decisione Vetro piano (Benelux), in quanto quest’ultima è stata adottata nel 1984. Il periodo di quattordici anni intercorso tra il 1984 e l’inizio dell’infrazione di cui trattasi sarebbe infatti eccessivo, a tal riguardo. 292 In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, anche se la decisione Vetro piano (Benelux) poteva essere presa in considerazione ai fini della recidiva, la maggiorazione del 60% dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta, in solido con la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], debba considerarsi sproporzionata tenuto conto non solo dell’ epoca in cui è stata adottata tale decisione, ma anche del fatto che si tratta dell’unico precedente che le si possa contestare ai fini della recidiva. Ne consegue che il Tribunale, al fine di rispettare i principi sanciti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, dovrebbe almeno esercitare nella fattispecie la sua competenza estesa al merito e ridurre la sanzione in modo tale che essa rifletta più adeguatamente la gravità dell’infrazione. Anche la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] chiede al Tribunale di esercitare la sua competenza estesa al merito riducendo l’ammenda a un importo adeguato. 293 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. Essa osserva innanzitutto che era giustificato applicare nella fattispecie le norme relative alla recidiva contenute negli orientamenti del 2006 e che, in ogni caso, anche se non fosse stato così, la recidiva era già inclusa tra le circostanze aggravanti che la [OSCURATO:PERSONA] poteva applicare in forza degli orientamenti del 1998. 294 Inoltre, si dovrebbe tener conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] appartengono alla stessa impresa e che la [OSCURATO:PERSONA] esercita un controllo effettivo su ciascuna delle proprie controllate. 295 Per quanto riguarda la decisione Vetro piano (Italia), la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che essa avesse la facoltà di astenersi dall’indirizzarla alla [OSCURATO:PERSONA], senza che tale astensione implicasse l’autonomia della sua controllata [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di quest’ultima. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe contestato che, all’epoca dei fatti che hanno dato luogo all’adozione di detta decisione, essa possedeva il 100% della [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che, in mancanza di prova contraria, quest’ultima non determinava il proprio comportamento sul mercato in modo autonomo e che, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, se l’avesse voluto, infliggere l’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA] nel caso in questione. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aver correttamente tenuto conto della decisione citata al fine di constatare la recidiva dell’impresa costituita dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. 296 Per quanto riguarda la decisione Vetro piano (Benelux), che è stata invece indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in ossequio alla sentenza della Corte dell’8 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C-3/06 P, Racc. pag. I-1331 ), la constatazione e la valutazione delle caratteristiche specifiche della recidiva rientrano nel suo potere discrezionale ai fini della determinazione dell’importo delle ammende e che essa non può essere pertanto vincolata a un eventuale termine di prescrizione per una constatazione del genere. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe di un certo margine di discrezionalità nel valutare, in ciascun caso, gli elementi che tendono a confermare un’eventuale propensione delle imprese interessate a non rispettare le regole della concorrenza, compreso il periodo intercorso tra le infrazioni in questione. Orbene, anche se non si dovesse prendere in considerazione la decisione Vetro piano (Italia), adottata nel 1988, occorrerebbe comunque constatare che il fatto che siano trascorsi meno di quattordici anni tra la decisione che ha accertato l’infrazione nel caso Vetro piano (Benelux) e la ripetizione del comportamento illecito dimostra una propensione dell’impresa costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] a non rispettare il diritto della concorrenza. Ciò sarebbe tanto più vero in quanto tutte le infrazioni constatate riguarderebbero il polo «Vetro» del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 297 Inoltre, la decisione impugnata non sarebbe viziata da alcun difetto di motivazione in quanto, da una parte, la [OSCURATO:PERSONA] vi esporrebbe i motivi per i quali, a suo avviso, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] appartengono alla stessa impresa e, dall’altra, quest’ultima era destinataria della decisione Vetro piano (Benelux) e avrebbe potuto essere destinataria della decisione Vetro piano (Italia). Date le circostanze, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata in grado di capire perché tali precedenti siano stati presi in considerazione ai fini della recidiva nei confronti dell’impresa che essa costituisce insieme alla [OSCURATO:PERSONA]. 298 Quanto ai diritti della difesa nell’ambito della decisione Vetro piano (Italia), essi sarebbero stati rispettati pienamente, poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva la possibilità, nell’ambito del procedimento che ha condotto all’adozione della decisione impugnata, di tentare di rovesciare la presunzione relativa che ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare la recidiva, dimostrando che la [OSCURATO:PERSONA] costituiva un’impresa distinta. 299 [OSCURATO:PERSONA] ritiene infine che l’argomento vertente su una asserita violazione del principio di proporzionalità, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di replica, costituisca un motivo nuovo e sia pertanto irricevibile. In ogni caso, applicando nella fattispecie un tasso di maggiorazione del 60%, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rimasta ben al di sotto della maggiorazione massima prevista dagli orientamenti del 2006, e cioè un raddoppio dell’ammenda di base. La possibilità offerta al Tribunale di verificare la proporzionalità dell’ammenda dimostrerebbe, del resto, che il controllo da esso esercitato è tale da rispondere ai requisiti previsti dalla Carta dei diritti fondamentali. Giudizio del Tribunale – Sulla ricevibilità degli argomenti basati sulla Carta dei diritti fondamentali ed esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria integrativa 300 In via preliminare, occorre esaminare la ricevibilità dell’argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria integrativa a sostegno del presente motivo, vertente sul principio di proporzionalità delle pene enunciato dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali. 301 A tal riguardo, dal combinato disposto degli articoli 44, paragrafo 1, lettera c), e 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura risulta, da una parte, che l’atto introduttivo del giudizio deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti e, dall’altra, che è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Tuttavia, deve essere considerato ricevibile un motivo che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e che presenti una connessione stretta con quest’ultimo. Una analoga soluzione va adottata quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo dedotto (sentenza del Tribunale del 21 marzo 2002, Joynson/[OSCURATO:PERSONA], T-231/99, Racc. pag. II-2085 , punto 156). 302 Nel caso di specie, si deve rilevare che, con i riferimenti nella sua memoria integrativa al principio di proporzionalità delle pene di cui all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali, la [OSCURATO:PERSONA] non deduce alcun motivo o censura nuovi rispetto ai motivi e alle censure da essa dedotti in precedenza, ma si limita a invocare una disposizione della Carta dei diritti fondamentali che integra il fondamento normativo di una delle censure formulate nel suo ricorso. 303 Ne consegue che gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a tal riguardo, nella sua memoria integrativa, sono ricevibili. – Nel merito 304 In via preliminare, occorre respingere l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non poteva applicare nel caso di specie gli orientamenti del 2006 al fine di maggiorare l’importo di base dell’ammenda a causa della recidiva. Oltre al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non adduce alcun argomento concreto a sostegno di tale tesi, occorre sottolineare che la recidiva era già compresa tra le circostanze aggravanti idonee a dar luogo a un aumento dell’importo di base dell’ammenda previste dagli orientamenti del 1998, e che pertanto, tenuto conto in particolare dei principi richiamati ai precedenti punti da 265 a 273, l’applicazione nel caso di specie degli orientamenti del 2006 non può, a tal riguardo, essere censurata né sotto il profilo del principio di irretroattività delle leggi penali, né sotto quello del principio del legittimo affidamento. 305 Va inoltre ricordato che la nozione di recidiva, come è intesa in vari ordinamenti giuridici nazionali, implica che una persona abbia commesso nuove infrazioni dopo essere stata punita per violazioni analoghe (sentenza del Tribunale dell’11 marzo 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-141/94, Racc. pag. II-347 , punto 617). Così, uno degli esempi di circostanze aggravanti citato al punto 28 degli orientamenti del 2006 è il caso in cui «un’impresa continua o ripete la stessa infrazione o un’infrazione simile dopo che la [OSCURATO:PERSONA] o un’autorità nazionale garante della concorrenza abbiano constatato che tale impresa ha violato le disposizioni dell’articolo 81 o 82 [CE]». 306 A tal riguardo, dal ragionamento esposto ai precedenti punti da 206 a 247 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] appartenessero alla stessa impresa all’epoca dell’infrazione sanzionata dalla decisione impugnata. 307 Poiché la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non sostengono che l’infrazione controversa non sia simile o identica a quelle sanzionate dalle due decisioni precedenti prese in considerazione nella fattispecie dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’accertamento della recidiva, occorre verificare se, ai sensi delle norme contenute nell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e nel punto 28 degli orientamenti del 2006, la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto correttamente che tali diverse infrazioni erano state commesse dalla stessa impresa. Occorre inoltre esaminare, da una parte, la censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la decisione Vetro piano (Benelux) non poteva essere presa in considerazione nel caso di specie tenuto conto del tempo trascorso tra la stessa e l’inizio dell’infrazione controversa e, dall’altra, la censura relativa al difetto di motivazione. 308 Per quanto riguarda innanzitutto la decisione Vetro piano (Italia), adottata nel 1988, è pacifico che essa aveva in particolare come destinataria la società [OSCURATO:PERSONA], che è una controllata della [OSCURATO:PERSONA], ma che né quest’ultima, né la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ne sono state destinatarie. Non è controverso altresì che la [OSCURATO:PERSONA] era posseduta al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA] all’epoca in cui la decisione Vetro piano (Italia) è stata adottata. 309 Come la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente evidenziato, il Tribunale ha statuito, nella sua sentenza del 30 settembre 2003, Michelin/[OSCURATO:PERSONA] ( T-203/01, Racc. pag. II-4071 , punto 290, e giurisprudenza ivi citata), che, quando due società controllate sono possedute direttamente o indirettamente al 100% o quasi al 100% dalla stessa società controllante, è consentito concludere ragionevolmente che tali controllate non determinano in modo autonomo il loro comportamento sul mercato e costituiscono, con la loro società controllante, un’entità economica e quindi un’impresa ai sensi degli articoli 81 CE e 82 CE. Pertanto, si può tenere conto dell’infrazione precedente commessa da una delle controllate del gruppo al fine di applicare la circostanza aggravante della recidiva nei confronti di un’altra controllata di tale gruppo. 310 Tuttavia, il comportamento illecito di tale controllata, posseduta al 100% o quasi al 100% dalla sua società controllante, può essere imputato a quest’ultima, e la [OSCURATO:PERSONA] potrà considerare la società controllante come responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata soltanto se la controllante non rovescia la presunzione relativa di esercizio effettivo di un’influenza determinante sulla politica commerciale di detta controllata, conformemente ai principi richiamati ai precedenti punti 211, 213 e 214. 311 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non può limitarsi a constatare che un’impresa «poteva» esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale di un’altra impresa, senza che sia necessario verificare se tale influenza sia stata effettivamente esercitata. Al contrario, spetta in via di principio alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare siffatta influenza determinante sulla base di un insieme di elementi fattuali tra cui, in particolare, l’eventuale potere direttivo di una delle imprese in questione nei confronti dell’altra (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 13 luglio 2011, ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-144/07, da T-147/07 a T-150/07 e T-154/07, Racc. pag. II-5129 , punto 311, e giurisprudenza ivi citata). 312 Va ricordato inoltre che, per l’applicazione e l’esecuzione delle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, è necessario individuare un’entità dotata di personalità giuridica che sarà destinataria dell’atto (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 203 supra, punto 978). Pertanto, secondo la giurisprudenza, quando sia stata accertata l’esistenza di un’infrazione alle norme dell’Unione sulla concorrenza, occorre determinare la persona fisica o giuridica che era responsabile della gestione dell’impresa al momento in cui l’infrazione è stata commessa, affinché tale impresa ne risponda (sentenze della Corte del 16 novembre 2000, Cascades/[OSCURATO:PERSONA], C-279/98 P, Racc. pag. I-9693 , punto 78, e SCA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-297/98 P, Racc. pag. I-10101 , punto 27; sentenza del Tribunale del 17 dicembre 1991, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-6/89, Racc. pag. II-1623 , punto 236). Quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione ai sensi di detta disposizione, essa deve individuare la o le persone, fisiche o giuridiche, potenzialmente responsabili del comportamento dell’impresa in questione e sanzionabili a tale titolo, alle quali indirizzare la decisione (v. sentenza del 17 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 232 supra, punti 250 e 251, e giurisprudenza ivi citata). 313 D’altronde, il Tribunale ha dichiarato, nella sua sentenza del 2 ottobre 2003, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 135 supra (punto 99), che il semplice fatto che il capitale sociale di due società commerciali distinte appartenga a un medesimo soggetto o a un medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza, tra tali due società, di un’unità economica per effetto della quale, in virtù del diritto della concorrenza dell’Unione, i comportamenti dell’una possano essere imputati all’altra e una di esse possa essere tenuta a pagare un’ammenda per l’altra. 314 Pertanto, non si può ammettere che la [OSCURATO:PERSONA] possa ritenere, nell’ambito della valutazione della circostanza aggravante della recidiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], che queste ultime possano essere considerate responsabili di una precedente infrazione per la quale non sono state sanzionate con una decisione della [OSCURATO:PERSONA] e nel corso del cui accertamento non sono state destinatarie di una comunicazione degli addebiti, cosicché non sono state messe in condizione di presentare i propri argomenti al fine di contestare, per quanto le riguarda, l’eventuale esistenza di un’unità economica con l’una o l’altra società destinataria della decisione precedente. 315 Quindi, tenuto conto della constatazione di cui al precedente punto 308, occorre statuire che la decisione Vetro piano (Italia) non poteva essere presa in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di dichiarare l’esistenza, nella fattispecie, di un caso di recidiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. 316 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la società controllante aveva la possibilità, nell’ambito del procedimento conclusosi con l’adozione della decisione impugnata, di contestare l’esistenza di un’unità economica tra essa e le imprese sanzionate nella decisione Vetro piano (Italia). 317 Occorre ricordare, a tal riguardo, la giurisprudenza della Corte secondo cui, da un lato, il principio del rispetto dei diritti della difesa esclude che possa essere considerata lecita una decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] impone a un’impresa un’ammenda in materia di concorrenza senza averle preventivamente comunicato gli addebiti presi in considerazione nei suoi confronti e, dall’altro, considerata la sua importanza, la comunicazione degli addebiti deve precisare in maniera inequivocabile la persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende e deve essere inviata a quest’ultima (v. sentenza ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 311 supra, punto 318, e giurisprudenza ivi citata). 318 Pertanto, non si può ammettere che la [OSCURATO:PERSONA] possa ritenere, nell’ambito della valutazione della circostanza aggravante della recidiva, che un’impresa debba essere considerata responsabile di una precedente infrazione per la quale non è stata sanzionata da una decisione della [OSCURATO:PERSONA] e nel corso del cui accertamento non è stata destinataria di una comunicazione degli addebiti, cosicché detta impresa non è stata messa in condizione, nell’ambito del procedimento conclusosi con l’adozione della decisione che constata la precedente infrazione, di presentare i propri argomenti al fine di contestare, per quanto la riguarda, l’eventuale esistenza di un’unità economica con l’una o l’altra società destinataria della decisione precedente (sentenza ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 311 supra, punto 319). 319 Tale soluzione è giustificata a maggior ragione in quanto, secondo la giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] non può essere vincolata a un eventuale termine di prescrizione per la constatazione della recidiva e, pertanto, tale constatazione può essere effettuata molti anni dopo l’accertamento di un’infrazione, in un momento in cui sarebbe comunque impossibile, per l’impresa interessata, contestare l’esistenza di tale unità economica, in particolare qualora venga applicata la presunzione di influenza determinante sopra ricordata (sentenza ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 311 supra, punto 320). 320 A tal riguardo, sebbene sia ragionevolmente lecito ritenere che una società controllante sia a conoscenza di una precedente decisione indirizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla sua controllata, di cui essa detiene la quasi totalità del capitale, tale conoscenza non può supplire alla mancata constatazione, nella decisione precedente, di un’unità economica tra detta società controllante e la sua controllata al fine di imputare alla controllante la responsabilità della precedente infrazione e di aumentare per recidiva l’importo delle ammende ad essa inflitte (sentenza ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 311 supra, punto 322). Infatti, il decorso di un periodo di tempo, che può essere lungo, dall’adozione della decisione che accerta l’infrazione precedente è tale, in detta ipotesi, da rendere molto difficile e persino impossibile la contestazione, da parte della società controllante, non solo dell’esistenza di tale unità economica, ma anche, se del caso, degli elementi costitutivi dell’infrazione stessa. 321 Da quanto precede risulta che, senza che sia necessario pronunciarsi sulla censura relativa al difetto di motivazione della decisione impugnata a tal riguardo, quest’ultima è viziata da un errore di diritto in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato in essa la circostanza aggravante della recidiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sulla base della decisione Vetro piano (Italia). 322 A differenza della decisione Vetro piano (Italia), la decisione Vetro piano (Benelux), adottata nel 1984, è stata indirizzata non solo, in particolare, a una controllata del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie alla SA Glaceries de [OSCURATO:PERSONA]‑Roch, ma anche alla [OSCURATO:PERSONA]. 323 Orbene, dal ragionamento esposto ai precedenti punti da 206 a 247 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] appartenessero alla stessa impresa all’epoca in cui è stata commessa l’infrazione. 324 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenere che l’impresa costituita dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], destinataria della decisione impugnata, fosse già stata sanzionata per un’infrazione all’articolo 81 CE identica o simile, nell’ambito della decisione Vetro piano (Benelux). Poco importa, a tal riguardo, che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia partecipato direttamente all’infrazione sanzionata dalla decisione Vetro piano (Benelux). Infatti, posto che l’unità economica è il solo criterio pertinente per definire la nozione di impresa ai sensi delle norme dell’Unione sulla concorrenza, è sufficiente che questa sia coinvolta in più infrazioni perché possa essere constatata la recidiva (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 6 marzo 2012, UPM‑Kymmene/[OSCURATO:PERSONA], T‑53/06, punto 129). 325 Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono di poter desumere dalla sentenza del 25 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 97 supra, che il decorso di un periodo di più di dieci anni tra le precedenti constatazioni di infrazione e la ripetizione del comportamento illecito da parte dell’impresa interessata osti alla constatazione di un caso di recidiva. La decisione impugnata violerebbe su tale punto il principio della certezza del diritto. 326 A tal riguardo, occorre ricordare che la constatazione e la valutazione delle caratteristiche specifiche di una recidiva rientrano nel potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla scelta degli elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’importo di un’ammenda, e che la [OSCURATO:PERSONA] non può essere vincolata a un eventuale termine di prescrizione per una constatazione del genere (sentenza dell’8 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 296 supra, punto 38; sentenze del Tribunale BPB/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 150 supra, punto 383, e del 30 settembre 2009, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], T‑161/05, pag. II‑3555, punto 141). 327 Infatti, la recidiva rappresenta un elemento importante che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a valutare, dato che la sua presa in considerazione è finalizzata a indurre le imprese che abbiano manifestato una tendenza a violare le regole della concorrenza a mutare il loro comportamento. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] può, in ogni singolo caso, prendere in considerazione quei fattori che confermano tale tendenza, incluso, ad esempio, il tempo trascorso tra le infrazioni in questione (sentenze dell’8 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 296 supra, punto 39; BPB/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 150 supra, punto 383, e Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 326 supra, punto 142). 328 La Corte ha precisato inoltre, nella sua sentenza del 17 giugno 2010, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA] ( C-413/08 P, Racc. pag. I-5361 , punto 70), che il principio di proporzionalità esige che il tempo trascorso tra l’infrazione di cui trattasi e una violazione precedente delle regole della concorrenza venga preso in considerazione per valutare la propensione dell’impresa a sottrarsi a tali regole. Nell’ambito del sindacato giurisdizionale esercitato sugli atti della [OSCURATO:PERSONA] in materia di diritto della concorrenza, il Tribunale e, eventualmente, la Corte possono quindi essere chiamati a valutare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato detto principio allorché ha maggiorato, a titolo di recidiva, l’ammenda inflitta e, segnatamente, se detta maggiorazione fosse necessaria con riferimento al periodo di tempo trascorso tra l’infrazione di cui trattasi e la precedente violazione delle regole della concorrenza. 329 Occorre sottolineare, a tal riguardo, che, sebbene il Tribunale, nella sua sentenza del 25 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 97 supra (punti 354 e 355), abbia certamente ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto tener conto di una decisione adottata quasi diciotto anni prima dell’inizio del comportamento illecito di cui si trattava nella causa in questione, ciò è avvenuto in un contesto in cui la recidiva aveva potuto essere constatata anche sulla base di una decisione meno indietro nel tempo e in cui un periodo di tempo relativamente breve, ossia meno di dieci anni, era intercorso tra ciascuna di tali infrazioni. È alla luce di tali circostanze che la Corte, nella sua sentenza pronunciata sull’impugnazione, ha respinto il motivo vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto da parte del Tribunale (sentenza dell’8 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 296 supra, punto 40). 330 Nel caso di specie, poiché è stata erroneamente presa in considerazione la decisione Vetro piano (Italia) al fine di constatare la recidiva della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punti da 308 a 321), occorre rilevare che sono trascorsi circa tredici anni e otto mesi tra il momento in cui è stata adottata la decisione Vetro piano (Benelux), ossia il 23 luglio 1984, e quello in cui è iniziata l’infrazione sanzionata con la decisione impugnata, ossia il mese di marzo 1998. Pertanto, l’impresa formata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] non ha mostrato una tendenza alla ripetizione di un comportamento illecito rispetto al diritto della concorrenza esattamente comparabile a quella contestata al [OSCURATO:PERSONA] nella causa citata al punto precedente. 331 Occorre quindi esaminare se il fatto di prendere in considerazione questa sola decisione al fine di constatare la tendenza della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] a violare le norme del diritto della concorrenza comporti, nella fattispecie, una violazione del principio di proporzionalità. 332 Nella decisione Vetro piano (Benelux), la [OSCURATO:PERSONA] ha sanzionato in particolare la [OSCURATO:PERSONA] nonché alcune delle sue controllate appartenenti al polo «Vetro» del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Orbene, va constatato che si tratta dello stesso polo di attività a cui appartengono le controllate del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] destinatarie della decisione impugnata. 333 Inoltre, l’intesa oggetto della decisione Vetro piano (Benelux) presentava caratteristiche molto simili rispetto all’intesa sanzionata con la decisione impugnata, essendo consistita nello scambio di informazioni sensibili sui prezzi, in una ripartizione della clientela nonché nel perseguimento della stabilità delle quote di mercato dei partecipanti. 334 In considerazione di tali circostanze, il Tribunale ritiene che il decorso di un periodo di circa tredici anni e otto mesi tra il momento in cui è stata adottata la decisione Vetro piano (Benelux) e quello in cui è iniziata l’infrazione sanzionata con la decisione impugnata non impedisse alla [OSCURATO:PERSONA] di constatare, senza violare il principio di proporzionalità, che l’impresa formata dalle ricorrenti aveva una propensione a violare le regole della concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] non ha quindi commesso alcun errore nel basarsi sulla decisione Vetro piano (Benelux) al fine di constatare la circostanza aggravante della recidiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. 335 Per quanto riguarda infine la censura relativa al difetto di motivazione, in quanto la decisione impugnata non indicherebbe i motivi per cui la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] la decisione Vetro piano (Benelux) benché quest’ultima non le fosse stata indirizzata, essa non può essere accolta. 336 Occorre infatti ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] era destinataria della decisione Vetro piano (Benelux). Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto, nella decisione impugnata, i motivi per cui ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] costituissero un’unica impresa, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non era riuscita a rovesciare la presunzione di influenza determinante sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], da essa posseduta al 100% (considerando da 599 a 622 della decisione impugnata). Inoltre, in particolare dai considerando da 686 a 688 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato all’impresa formata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] una condotta recidiva, facendo esplicito riferimento alle decisioni Vetro piano (Italia) e Vetro piano (Benelux). 337 Sulla base di questi vari elementi, va ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], prendendo conoscenza della decisione impugnata, fosse in grado di comprendere che, per constatare la recidiva, la [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] formava con essa un’unica impresa e che, pertanto, erano state prese in considerazione le condotte poste in essere da tale impresa, e non soltanto dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. b) Sulla seconda parte, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità Argomenti delle parti 338 Nella seconda parte, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato il principio di proporzionalità delle pene nonché le norme applicabili al calcolo delle ammende, contenute nell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, nell’infliggerle un’ammenda di EUR 880 milioni. In via preliminare, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la proporzionalità dell’ammenda inflittale dovrebbe essere valutata con riferimento non all’importo di tale ammenda quale figura nel dispositivo della decisione impugnata, ma all’importo degli utili prima delle imposizone che sarebbe necessaria per pagare detta ammenda, ossia più di EUR 1,3 miliardi. 339 Questa parte del motivo comprende cinque censure. 340 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ritiene che nella fattispecie sia stato attribuito un peso eccessivo alla durata dell’infrazione, a causa dell’effetto moltiplicatore di cui al punto 24 degli orientamenti del 2006. La durata avrebbe avuto così un impatto due volte superiore rispetto alla gravità, nel calcolo dell’ammenda. 341 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli orientamenti del 2006, imponendo che la proporzione delle vendite presa in considerazione per il calcolo dell’ammenda in caso di infrazioni orizzontali sia compresa tra il 16% e il 30%, limitano indebitamente il margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] nel fissare un’ammenda in funzione della gravità reale dell’infrazione. Nella fattispecie, avrebbe dovuto essere applicata una percentuale inferiore al 16%, in modo da riflettere il ridotto impatto economico dell’infrazione sul mercato, tenuto conto in particolare dell’eccezionale potere di negoziazione di cui disporrebbero i costruttori di automobili. Analogamente, gli orientamenti del 2006 limiterebbero indebitamente il margine di manovra della [OSCURATO:PERSONA] impedendole di prendere in considerazione un importo supplementare di entità inferiore al 15% del valore delle vendite pertinenti. 342 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe aumentato erroneamente l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] in considerazione della recidiva, benché l’importo di base comporti già un fattore di dissuasione. Gli orientamenti del 2006 prevedono infatti, contrariamente a quelli del 1998, che nel calcolo di tale importo di base debba essere applicato un importo supplementare. È su questa base che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato una maggiorazione del 60% all’importo di base dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che l’obiettivo di dissuasione sarebbe stato preso in considerazione a due livelli diversi per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], e tale cumulo avrebbe comportato un aumento dell’importo dell’ammenda superiore a [riservato] milioni di euro. Detto cumulo andrebbe al di là di ciò che è necessario per garantire il rispetto delle norme sulla concorrenza previste dal diritto dell’Unione. 343 In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto inoltre tener conto di due fattori complementari nel calcolare l’ammenda. Innanzitutto, essa contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto dell’effetto dissuasivo dell’ammenda di EUR 133,9 milioni inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione C (2007) 5791 definitivo, del 28 novembre 2007, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.165 – Vetro piano) (in prosieguo: la «decisione Vetro piano», pubblicata in sintesi in GU 2008, C 127, pag. 9 ). La decisione impugnata si discosterebbe senza motivo, su tale punto, dal ragionamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione C (2002) 5083 definitivo, del 17 dicembre 2002, riguardante un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-2/37.667 – Grafiti speciali) (in prosieguo: la «decisione Grafiti speciali»), in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concesso una riduzione del 33% dell’importo dell’ammenda inflitta a una delle imprese destinatarie della decisione Grafiti speciali, al fine di tener conto di un’ammenda che era stata inflitta alla stessa impresa un anno e cinque mesi prima. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto della crisi economica eccezionale che colpiva il settore automobilistico nel momento in cui la decisione è stata adottata e che ha aggravato in modo significativo l’impatto reale dell’ammenda. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che tali difficoltà economiche non erano il risultato della sua incapacità di adattarsi alle condizioni del mercato, ma riflettevano piuttosto una situazione di crisi che colpiva l’intero settore nel momento in cui la decisione impugnata è stata adottata. 344 In quinto luogo, infine, il carattere sproporzionato dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] risulterebbe dal fatto che essa supera largamente il livello di un’ammenda ottimale, che corrisponderebbe a un importo pari o leggermente superiore al profitto illecito che i membri di un cartello traggono da quest’ultimo. 345 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] è proporzionata. 346 Innanzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’argomento relativo all’indeducibilità fiscale dell’ammenda non possa essere accolto. Tale indeducibilità non produrrebbe in alcun modo l’effetto di aumentare l’importo dell’ammenda. Al contrario, secondo la [OSCURATO:PERSONA], un’eventuale deducibilità dell’importo dell’ammenda dai redditi imponibili dell’impresa interessata consentirebbe a quest’ultima di recuperare indebitamente una parte notevole dell’ammenda inflittale. 347 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che è legittimo ritenere, nel calcolare l’ammenda, che la gravità di un’infrazione dipenda in particolare dalla sua durata. Nel caso di specie, distinguendo tre fasi dell’infrazione, essa avrebbe indirettamente ridotto l’importanza della durata totale dell’infrazione stessa nel fissare l’entità dell’ammenda. 348 Peraltro, per quanto riguarda la percentuale delle vendite applicata, la [OSCURATO:PERSONA] contesta che gli orientamenti del 2006 la privino di un margine di discrezionalità sufficiente per ridurre l’importo delle ammende nei casi di infrazioni orizzontali. Tali infrazioni sarebbero infatti tra le più gravi, il che giustificherebbe l’applicazione, nei loro confronti, di una percentuale di vendite elevata al fine di determinare sia l’importo variabile che l’importo supplementare dell’ammenda. In ogni caso, gli orientamenti lascerebbero alla [OSCURATO:PERSONA] un margine sufficiente per differenziare a seconda della gravità delle infrazioni. [OSCURATO:PERSONA] respinge inoltre l’argomento relativo al potere di negoziazione dei costruttori di automobili, in quanto a suo avviso, per giurisprudenza costante, una circostanza di tal genere non deve necessariamente dar luogo a una riduzione dell’importo dell’ammenda. 349 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], dovrebbe essere respinto anche l’argomento secondo cui l’obiettivo di dissuasione sarebbe stato preso in considerazione due volte, e cioè ai fini sia dell’importo supplementare che dell’aumento dell’ammenda per la recidiva. Al di là del fatto che il giudice dell’Unione avrebbe già respinto tale argomento in altre cause, l’importo supplementare e l’aumento per la recidiva non dovrebbero essere confusi, poiché il primo costituirebbe un aumento generale destinato a riflettere la gravità delle intese orizzontali, mentre il secondo sarebbe un fattore di maggiorazione individuale destinato a tener conto del comportamento precedente di un’impresa. 350 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che deve essere respinta anche la censura, che le è stata rivolta, di non aver tenuto conto dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nella decisione Vetro piano, poiché la presa in considerazione di tale circostanza rientrerebbe nel suo margine di discrezionalità. 351 [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che, conformemente alla giurisprudenza, essa non è tenuta a ridurre le ammende che infligge per infrazioni al diritto della concorrenza in considerazione delle eventuali difficoltà finanziarie delle imprese interessate, poiché ciò equivarrebbe a procurare un vantaggio concorrenziale alle imprese meno adattate alle condizioni del mercato. 352 Infine, per quanto riguarda la censura relativa al superamento dell’importo di un’ammenda ottimale, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che è stato già statuito che una limitazione dell’importo delle ammende in materia di intese ai soli utili previsti dai partecipanti ad esse priverebbe tali ammende del loro carattere dissuasivo e, inoltre, che l’eventuale assenza di utili non osta all’irrogazione di ammende. Giudizio del Tribunale 353 Va ricordato che il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenza della Corte 5 maggio 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-180/96, Racc. pag. I-2265 , punto 96, e sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], T‑336/07, punto 428). 354 Nell’ambito dei procedimenti avviati dalla [OSCURATO:PERSONA] per sanzionare le violazioni delle norme in materia di concorrenza, l’applicazione di tale principio comporta che le ammende non debbano essere sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti, vale a dire rispetto all’osservanza di tali norme, e che l’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa per un’infrazione in materia di concorrenza debba essere proporzionato all’infrazione, valutata complessivamente, tenendo conto, in particolare, della gravità di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑30/05, non pubblicata nella Raccolta, punti 223 e 224, e giurisprudenza ivi citata). In particolare, il principio di proporzionalità implica che la [OSCURATO:PERSONA] deve fissare l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e che essa deve applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata (sentenze del Tribunale del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], T-43/02, Racc. pag. II-3435 , punti da 226 a 228, e del 28 aprile 2010, Amann & [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-446/05, Racc. pag. II-1255 , punto 171). 355 È alla luce di tali principi che occorre esaminare le censure sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della seconda parte del motivo. 356 In via preliminare, si deve esaminare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] secondo cui la proporzionalità dell’ammenda inflittale dovrebbe essere valutata con riferimento non all’importo di tale ammenda quale figura nel dispositivo della decisione impugnata, ossia EUR 880 milioni, ma all’importo degli utili prima delle imposizione che sarebbe necessaria per pagare detta ammenda, ossia, secondo la cifra indicata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], più di EUR 1,3 miliardi. 357 Il Tribunale ritiene che il fatto che alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non sia offerta la possibilità di dedurre dai suoi utili imponibili l’ammenda inflittale non costituisca una circostanza pertinente ai fini dell’esame della proporzionalità di tale ammenda. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA], nel calcolare un’ammenda, parte correttamente dal principio che questa è prelevata dall’utile dopo le imposte, poiché, se l’ammenda dovesse essere prelevata sull’utile imponibile, si avrebbe la conseguenza di far sopportare una parte dell’ammenda allo Stato a cui l’impresa appartiene dal punto di vista fiscale, e tale conseguenza sarebbe contraria alla logica che sottende le norme in materia di concorrenza previste dal diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 10 marzo 1992, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], T-10/89, Racc. pag. II-629 , punto 369). 358 Occorre ricordare peraltro che l’effettività delle decisioni con cui la [OSCURATO:PERSONA] infligge ammende alle imprese potrebbe essere notevolmente ridotta se le società interessate fossero autorizzate a dedurre in tutto o in parte l’importo delle ammende che subiscono dall’ammontare dei loro utili imponibili, poiché tale possibilità avrebbe l’effetto di compensare parzialmente l’onere di dette ammende con una riduzione del carico fiscale (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’11 giugno 2009, X, C-429/07, Racc. pag. I-4833 , punto 39). 359 Ne consegue che è con riferimento all’importo di 880 milioni di euro, quale figura all’articolo 2, lettera b), del dispositivo della decisione impugnata, che deve essere valutata la conformità al principio di proporzionalità dell’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 360 La prima censura riguarda l’importanza attribuita alla durata dell’infrazione nel calcolo dell’ammenda, in applicazione dell’effetto moltiplicatore previsto dal punto 24 degli orientamenti del 2006. Va ricordato a tal riguardo che, secondo costante giurisprudenza, sebbene la [OSCURATO:PERSONA], entro i limiti previsti dal regolamento n. 1/2003, disponga di un margine di discrezionalità nell’esercizio del suo potere di infliggere ammende (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 118 supra, punto 123), tale potere è tuttavia limitato. Infatti, quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta orientamenti destinati a precisare, nel rispetto del trattato, i criteri che intende applicare nell’esercizio del suo potere discrezionale, ne risulta un’autolimitazione di tale potere in quanto essa è tenuta a conformarsi alle norme indicative che si è imposta (v., in tal senso, sentenza del 17 giugno 2010, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 328 supra, punto 95). Essa non può discostarsene in un caso specifico senza fornire motivazioni compatibili con il principio della parità di trattamento (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punto 209). 361 Per quanto riguarda il coefficiente moltiplicatore in funzione della durata, il punto 24 degli orientamenti del 2006 prevede che, «[p]er tenere pienamente conto della durata della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione, l’importo determinato in funzione del valore delle vendite (...) sarà moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all’infrazione», e i periodi di durata inferiore a un semestre «saranno contati come metà anno», mentre quelli di durata superiore a sei mesi, ma inferiore a un anno, «saranno contati come un anno intero». La moltiplicazione per il numero di anni di partecipazione all’infrazione, prevista dagli orientamenti del 2006, produce l’effetto di aumentare l’importo di base dell’ammenda del 100% all’anno. 362 Tale approccio rappresenta un cambiamento metodologico fondamentale per quanto riguarda la presa in considerazione della durata dell’intesa. L’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 non osta tuttavia a tale evoluzione, poiché attribuisce un peso uguale alla gravità e alla durata dell’infrazione ai fini della determinazione dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 16 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T-204/08 e T-212/08, Racc. pag. II-3569 , punto 109). 363 Detta disposizione non prescrive però che questi due fattori abbiano un’incidenza uguale, dal punto di vista aritmetico, sull’importo dell’ammenda. 364 Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene correttamente che, in linea di principio, il profitto illecito che i partecipanti a un’intesa traggono da questa sia tanto più elevato quanto maggiore è la durata dell’infrazione. Così, nel caso di specie, è solo dopo aver esaminato gli effetti sul mercato delle pratiche concordate inizialmente attuate che si è palesata la necessità di adattamenti e di misure correttive al fine di conseguire l’obiettivo della stabilità delle quote di mercato tra i partecipanti. Inoltre, nel caso in cui un’intesa abbia ad oggetto la ripartizione di contratti di fornitura la cui attuazione è piuttosto lunga, al fine di assicurare la stabilità globale delle quote di mercato, possono trascorrere diversi anni prima che l’intesa operi su una parte significativa del mercato. 365 Alla luce di tali elementi, l’applicazione al caso di specie della regola della moltiplicazione contenuta nel punto 24 degli orientamenti del 2006 sembra dunque giustificata e il primo motivo deve pertanto essere respinto. 366 Con la sua seconda censura, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli orientamenti del 2006, imponendo che la proporzione delle vendite presa in considerazione per il calcolo dell’ammenda sia compresa tra il 16% e il 30% in caso di infrazioni orizzontali, limitano indebitamente il margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] nel fissare un’ammenda in funzione della gravità reale dell’infrazione constatata. 367 Tale seconda censura è stata sollevata per la prima volta nella replica. Tuttavia, poiché essa è invocata a sostegno del sesto motivo esposto nell’atto introduttivo del giudizio, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, e presenta con esso un legame stretto, deve essere dichiarata ricevibile conformemente a una giurisprudenza costante (sentenze del Tribunale Joynson/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 301 supra, punto 156, e del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, Racc. pag. II-2849 , punto 85). 368 Nel merito, occorre innanzitutto rilevare che, ai sensi del punto 21 degli orientamenti del 2006, «[i]n linea di massima, la proporzione considerata del valore delle vendite sarà fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite». Secondo il punto 23 degli stessi orientamenti, «[p]er la loro stessa natura, gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, che sono generalmente segreti, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza» e devono essere «severamente sanzionati»; «[i]n generale, pertanto, la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà sui valori più alti previsti». 369 Specialmente dall’uso delle espressioni «[i]n linea di massima» e «[i]n generale», risulta che la [OSCURATO:PERSONA], adottando tali disposizioni, non si è imposta una regola di condotta assoluta, ma ha espressamente previsto la possibilità di discostarsene se le circostanze lo giustifichino, a condizione di esporre queste ultime nella sua decisione. Non può quindi essere accolto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe comunque la possibilità di prendere in considerazione una percentuale delle vendite inferiore al 16% in caso di infrazioni orizzontali. 370 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non contesta la constatazione, fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] al considerando 670 della decisione impugnata, secondo cui l’intesa controversa aveva ad oggetto una ripartizione della clientela tra concorrenti mediante il coordinamento dei prezzi. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, le intese orizzontali in materia di prezzi fanno parte delle infrazioni più gravi al diritto della concorrenza dell’Unione e possono quindi, di per sé, essere qualificate come molto gravi (sentenze del Tribunale del 12 luglio 2001, Tate & Lyle e a./[OSCURATO:PERSONA], T-202/98, T-204/98 e T-207/98, Racc. pag. II-2035 , punto 103, e del 19 marzo 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], detta «FETTCSA», T-213/00, Racc. pag. II-913 , punto 262). Pertanto, i meccanismi descritti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, consistendo nella ripartizione concordata di contratti relativi alla fornitura di elementi in vetro per automobili nel SEE, mediante il coordinamento delle politiche dei prezzi e delle strategie di approvvigionamento della clientela finalizzate a mantenere la stabilità globale delle quote di mercato delle imprese che vi hanno partecipato, fanno parte delle forme più gravi di violazione delle regole della concorrenza, in quanto tendono all’eliminazione pura e semplice di quest’ultima tra le imprese che li attuano. 371 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente ritenuto che gli accordi e le pratiche concordate di cui trattasi costituissero, per loro stessa natura, un’infrazione molto grave (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 97 supra, punto 147). Tale constatazione è tanto più necessaria nella fattispecie in quanto non è contestato che, da una parte, le quote di mercato pertinenti cumulate delle imprese partecipanti all’intesa erano di circa il 60% in media nel corso del periodo dell’infrazione e, dall’altra, gli accordi e le pratiche concordate controversi hanno progressivamente riguardato la quasi totalità dei costruttori di automobili nell’ambito del SEE. 372 Peraltro, per quanto riguarda l’argomento relativo all’impatto economico asseritamente limitato dell’infrazione, tenuto conto del potere di negoziazione dei costruttori di automobili, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, quando quest’ultimo è finalizzato a impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. Di conseguenza, la dimostrazione di effetti anticoncorrenziali reali non è richiesta quando l’oggetto anticoncorrenziale dei comportamenti addebitati è dimostrato (v. sentenza Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 100 supra, punto 178, e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, e in ogni caso, occorre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA], al considerando 677 della decisione impugnata, ha riconosciuto che i costruttori di automobili disponevano di un potere di negoziazione che ha consentito loro di elaborare strategie di risposta al fine di ridurre o di contrastare l’intesa. Orbene, dal combinato disposto di tale passaggio della decisione impugnata e del considerando 673 della stessa, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente tenuto conto di tale circostanza al fine di non applicare una percentuale più elevata delle vendite pertinenti nel calcolo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti. 373 Infine, occorre tener conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, ha suddiviso il periodo dell’infrazione in tre fasi, ai fini del calcolo del valore delle vendite pertinenti, e ha considerato un valore medio per l’intero periodo dell’infrazione (v. supra, punti 31, 156 e 158). Tale metodo deroga alla norma contenuta nel punto 13 degli orientamenti del 2006, secondo cui sono di regola considerate le vendite realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] ha giustificato tale deroga spiegando, ai considerando da 664 a 667 della decisione impugnata, che essa disponeva di prove dirette di pratiche collusive soltanto rispetto ad alcuni costruttori di automobili per quanto riguarda i periodi di «espansione» e di «declino» dell’intesa, e che ciò giustificava la presa in considerazione delle sole vendite di vetro per automobili a detti costruttori come vendite pertinenti nel corso di tali due periodi. Orbene, è al valore delle vendite calcolato in tal modo che sono stati applicati i tassi adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dei punti 21 e 23 degli orientamenti del 2006 nonché l’importo supplementare. Ne consegue che il metodo di calcolo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] ha consentito che l’importo dell’ammenda inflitta all’impresa formata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] riflettesse al meglio la gravità dell’infrazione commessa da tale impresa, valutata complessivamente, in conformità alla giurisprudenza citata supra al punto 354. 374 Per quanto riguarda l’argomento relativo all’impossibilità, per la [OSCURATO:PERSONA], di fissare un importo supplementare inferiore al 15%, esso coincide in sostanza con la terza censura ed è quindi esaminato nell’ambito di quest’ultima. 375 La seconda censura non può quindi essere accolta. 376 Con la sua terza censura, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver aumentato l’importo dell’ammenda inflittale a titolo di recidiva, benché l’importo di base dell’ammenda includa già un fattore di dissuasione, rappresentato dall’importo supplementare. Secondo la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], tale cumulo andrebbe al di là di ciò che è necessario per garantire il rispetto delle norme dell’Unione in materia di concorrenza. 377 Tuttavia, tale argomento non può essere accolto. 378 Da una parte, va ricordato che l’effetto dissuasivo dell’ammenda non mira soltanto a distogliere l’impresa in questione dalla recidiva, il che rientra nel campo della prevenzione speciale. [OSCURATO:PERSONA] può anche inasprire l’entità delle ammende onde rafforzarne l’effetto dissuasivo in generale, in particolare qualora infrazioni di una determinata categoria siano ancora relativamente frequenti e debbano essere considerate gravi, il che rientra nel campo della prevenzione generale (v., in tal senso, sentenze del Tribunale Tate & Lyle e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 370 supra, punto 134, e del 13 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑566/08, punto 460). Una preoccupazione di tal genere è riflessa al punto 25 degli orientamenti del 2006, che prevede l’inclusione nell’importo di base dell’ammenda di una somma compresa fra il 15% e il 25% del valore delle vendite in relazione diretta o indiretta con l’infrazione, al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione. 379 Orbene, la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di prevenire in via generale le infrazioni all’articolo 81 CE sarebbe minacciata se essa non potesse tener conto dell’obiettivo della dissuasione nel fissare l’importo di base di un’ammenda, poiché è quest’ultimo importo, ottenuto nell’ambito della prima fase della fissazione dell’ammenda, che è destinato a riflettere la gravità dell’infrazione in funzione degli elementi propri della stessa, quali la sua natura, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e il fatto che essa sia stata attuata oppure no (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] y Energía/[OSCURATO:PERSONA], T-348/08, Racc. pag. II-7583 , punto 264, e giurisprudenza ivi citata). 380 D’altra parte, secondo giurisprudenza costante, la dissuasione costituisce una finalità dell’ammenda e un’esigenza generale che guida la [OSCURATO:PERSONA] durante tutta la fase di calcolo dell’ammenda. Pertanto, l’obiettivo della dissuasione non richiede necessariamente che tale calcolo sia caratterizzato da una specifica tappa destinata a una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti al fine della realizzazione di tale finalità (sentenze del Tribunale BASF/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 119 supra, punto 226, e dell’8 ottobre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-73/04, Racc. pag. II-2661 , punto 131). 381 Di conseguenza, anche se l’esigenza della dissuasione costituisce la ratio dell’applicazione di una maggiorazione dell’ammenda a titolo di recidiva (v., in tal senso, sentenza Michelin/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 309 supra, punto 293), la [OSCURATO:PERSONA] poteva validamente tener conto dell’obiettivo della dissuasione anche nella fase del calcolo dell’importo di base dell’ammenda, mediante l’applicazione di un importo supplementare (v., per analogia, sentenza UPM‑Kymmene/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 324 supra, punto 137). A tal riguardo, occorre peraltro osservare che, sebbene l’inclusione di un importo supplementare nell’importo di base dell’ammenda e la maggiorazione di tale importo di base a titolo di recidiva perseguano entrambe un obiettivo di dissuasione, esse sono tuttavia giustificate da considerazioni distinte. Infatti, conformemente al ragionamento esposto ai precedenti punti 378 e 379, l’importo supplementare, che, come suggerisce lo stesso tenore letterale del punto 25 degli orientamenti del 2006, sia in francese che in inglese e in tedesco («inclura», «will include» e «fügt hinzu»), ha carattere automatico per quanto riguarda le violazioni flagranti (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 362 supra, punto 117), mira a far sì che l’importo di base dell’ammenda rifletta la particolare gravità degli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione delle quote di mercato e di limitazione della produzione, mentre la maggiorazione a titolo di recidiva ha lo scopo di sanzionare più severamente il comportamento illecito delle imprese che mostrano una propensione a violare le regole della concorrenza. 382 Con la sua quarta censura, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto di due ulteriori fattori nel fissare l’ammenda, ossia, da un lato, la decisione Vetro piano, con la quale essa è stata sanzionata per infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione meno di un anno prima dell’adozione della decisione impugnata e, dall’altro, la crisi economica eccezionale che colpiva il settore automobilistico nel momento in cui è stata adottata la decisione impugnata. 383 Per quanto riguarda innanzitutto la presa in considerazione della decisione Vetro piano nel calcolo dell’ammenda, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non ha affatto dimostrato, e neanche asserito, che tale decisione mirasse a sanzionare la stessa infrazione al diritto della concorrenza che ha dato luogo all’adozione della decisione impugnata. Orbene, è stato già statuito che l’esistenza di mercati di prodotti differenti, seppur contigui, rappresenta un criterio pertinente per la determinazione della portata e, pertanto, dell’identità delle violazioni dell’articolo 81 CE (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 15 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, non pubblicata nella Raccolta, punti da 118 a 124, e Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 354 supra, punti da 309 a 314). 384 Per quanto riguarda inoltre il riferimento fatto dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] alla riduzione del 33% dell’importo dell’ammenda concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] a una delle imprese destinatarie in particolare della decisione Grafiti speciali, esso non è pertinente al caso di specie. Infatti, da una giurisprudenza costante risulta che la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] non può servire da quadro giuridico alle ammende in materia di concorrenza, poiché tale quadro è definito esclusivamente dal regolamento n. 1/2003, come applicato alla luce degli orientamenti, e che la [OSCURATO:PERSONA] non è vincolata dalle proprie valutazioni precedenti (v. supra, punto 245). Le decisioni relative ad altri casi hanno un carattere meramente indicativo dell’esistenza eventuale di discriminazioni, essendo poco verosimile un’identità delle circostanze proprie di tali casi, come i mercati, i prodotti, i paesi, le imprese e i periodi di riferimento (v. sentenza della Corte del 7 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-76/06 P, Racc. pag. I-4405 , punto 60, e giurisprudenza ivi citata). Così, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla SGL [OSCURATO:PERSONA] AG, in particolare, nella decisione Grafiti speciali, era giustificata da una combinazione di fattori, ossia non soltanto la circostanza che tale impresa fosse già stata sanzionata poco tempo prima per un’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione, ma anche la situazione finanziaria molto sfavorevole in cui essa si trovava nonché il fatto che la stessa non fosse in situazione di recidiva (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 383 supra, punti 405 e 406). Orbene, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcun elemento concreto tale da dimostrare che si trovasse in una situazione finanziaria simile al momento dell’adozione della decisione impugnata. Inoltre, come risulta dall’analisi esposta supra ai punti da 300 a 334, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] si trovava effettivamente in situazione di recidiva quando la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata. 385 Per quanto riguarda poi l’eccezionale crisi economica che avrebbe colpito il mercato dell’automobile nel momento in cui è stata adottata la decisione impugnata e che avrebbe aggravato in modo significativo l’impatto reale dell’ammenda sulla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], tale circostanza, ammesso che sia dimostrata, non è pertinente nel caso di specie. Secondo una giurisprudenza costante, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda, a prendere in considerazione la situazione finanziaria deficitaria di un’impresa, dal momento che il riconoscimento di un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adattate alle condizioni del mercato (sentenza della Corte del 29 giugno 2006, SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-308/04 P, Racc. pag. I-5977 , punto 105; v. sentenza del Tribunale del 29 novembre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-62/02, Racc. pag. II-5057 , punto 175, e giurisprudenza ivi citata). 386 A tal riguardo, è irrilevante che tali difficoltà finanziarie, che possono consistere in un peggioramento degli indicatori economici e contabili dell’impresa in questione, o addirittura in una situazione finanziaria deficitaria, abbiano origine in un contesto di crisi che colpisce i mercati in cui tale impresa è attiva. 387 In primo luogo, una tale crisi ha, in linea di principio, un impatto maggiore sulle imprese meno adattate alle condizioni del mercato. In secondo luogo, un eventuale obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di tener conto di qualsiasi situazione di crisi economica al fine di ridurre l’importo delle ammende inflitte in materia di infrazioni all’articolo 81, paragrafo 1, CE potrebbe compromettere in modo significativo l’efficacia del divieto contenuto in tale disposizione, poiché accade di frequente che i cartelli nascano nel momento in cui un settore incontra delle difficoltà (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 6 maggio 2009, KME Germany e a./[OSCURATO:PERSONA], T-127/04, Racc. pag. II-1167 , punto 122). Infine, in terzo luogo, circostanze quali un calo continuo della domanda o la capacità di produzione eccedentaria che può derivarne, anche a ritenerle esistenti, costituiscono rischi inerenti a qualsiasi attività economica e, in quanto tali, non caratterizzano una situazione strutturale o congiunturale di carattere straordinario che possa essere presa in considerazione al fine di determinare l’importo dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 97 supra, punto 414). 388 Ne consegue che anche la quarta censura deve essere respinta. 389 Con la sua quinta censura, infine, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’ammenda che le è stata inflitta è sproporzionata in quanto va ben al di là di un’ammenda ottimale. 390 A tal riguardo, basti ricordare che, nelle sentenze del 27 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T-329/01, Racc. pag. II-3255 , punto 141, e T‑59/02, cit. al punto 271 supra, punto 130), il Tribunale ha dichiarato che, se l’ammenda dovesse essere fissata a un livello che si limiti ad annullare il beneficio dell’intesa, non avrebbe effetto dissuasivo. Si può infatti ragionevolmente presumere che talune imprese tengano razionalmente conto, nell’ambito del loro calcolo finanziario e della loro gestione, non solo del livello delle ammende che rischiano di vedersi infliggere in caso di infrazione, ma anche del livello del rischio che l’intesa venga scoperta. Inoltre, se si riducesse la funzione dell’ammenda al semplice annullamento del profitto o del beneficio previsto, non si terrebbe sufficientemente conto dell’illiceità del comportamento di cui trattasi alla luce dell’articolo 81, paragrafo 1, CE. Infatti, riducendo l’ammenda a una semplice compensazione del pregiudizio verificatosi, verrebbe trascurato, oltre all’effetto dissuasivo, che può riguardare unicamente comportamenti futuri, anche il carattere repressivo di una siffatta misura rispetto all’infrazione concreta effettivamente commessa. Quindi, sia l’effetto dissuasivo sia l’effetto repressivo dell’ammenda giustificano che la [OSCURATO:PERSONA] possa infliggere un’ammenda che, in funzione delle circostanze della fattispecie, può eccedere in misura sostanziale l’importo del beneficio previsto dall’impresa di cui trattasi. 391 Ne consegue che la quinta censura deve essere respinta e, con essa, la seconda parte del motivo. c) Sulla terza parte, vertente sull’insufficiente presa in considerazione della mancata contestazione della sussistenza dei fatti da parte della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], nonché sulla violazione del principio di non discriminazione e su un’insufficienza di motivazione Argomenti delle parti 392 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, in quanto non ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] per il solo motivo che la stessa non aveva invocato circostanze attenuanti nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti. La necessità di tale riduzione nel caso di specie risulterebbe non solo dalla giurisprudenza, ma anche dal punto 29 degli orientamenti del 2006 nonché dal paragrafo 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Pertanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto del fatto che, a differenza di altre imprese coinvolte, essa non ha contestato, nella suddetta risposta, la sussistenza dei fatti che le venivano contestati nella comunicazione degli addebiti. 393 Secondo la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], tale atteggiamento diminuirebbe il livello di gravità del suo comportamento, poiché detta mancanza di contestazione è stata ampiamente utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] per accertare l’infrazione nella decisione impugnata. Sarebbe irrilevante, a tal riguardo, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non abbia chiesto esplicitamente una presa in considerazione di tale fattore come circostanza attenuante nel corso dell’indagine, poiché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto di tutti i fatti di cui era a conoscenza al momento dell’adozione della decisione impugnata. 394 La decisione impugnata violerebbe anche il principio di non discriminazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concesso il beneficio della comunicazione sulla cooperazione del 2002 alla richiedente il trattamento favorevole, senza esaminare se anche l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] potesse essere ridotto in base a tale comunicazione. Quest’ultima circostanza contrasterebbe peraltro con la prassi amministrativa anteriore della [OSCURATO:PERSONA]. 395 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che la decisione impugnata è viziata da un’insufficienza di motivazione, poiché avrebbe dovuto indicare i motivi della mancata presa in considerazione come circostanza attenuante dell’assenza di contestazione dei fatti da parte della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 396 Infine, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] invita il Tribunale, in subordine, ad esercitare nella fattispecie la sua competenza estesa al merito riducendo l’importo dell’ammenda inflittale nella decisione impugnata, in modo da tener conto della sua cooperazione nell’ambito dell’indagine. 397 [OSCURATO:PERSONA] rileva, innanzitutto, che la censura rivoltale, vale a dire di non aver tenuto conto della mancanza di contestazione della sussistenza dei fatti da parte della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], è infondata in punto di fatto. Essa avrebbe effettivamente esaminato se la mancanza di contestazione della sussistenza dei fatti, da parte di tale impresa, giustificasse detta riduzione. 398 [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che il valore aggiunto derivante dalla cooperazione della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non può essere sopravvalutato, in quanto la mancanza di contestazione del quadro fattuale della decisione impugnata, da parte di quest’ultima, sarebbe servita principalmente a corroborare le dichiarazioni della richiedente il trattamento favorevole nonché alcuni fatti accertati dall’indagine. [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] avrebbe peraltro contestato alcuni aspetti della qualificazione giuridica dei fatti costitutivi dell’infrazione, e persino alcuni fatti. 399 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe addotto alcuna circostanza eccezionale in grado di giustificare la presa in considerazione della sua cooperazione al di fuori del regime di trattamento favorevole. A tal riguardo, il Tribunale avrebbe confermato, nella sua sentenza dell’8 luglio 2008, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 69 supra, che la semplice mancanza di contestazione della sussistenza dei fatti, da parte di un’impresa coinvolta in un’intesa illecita, non dà luogo a una riduzione dell’importo dell’ammenda che le deve essere inflitta. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione da una prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA], fondata in particolare sulla sua comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese ( GU 1996, C 207, pag. 4 ; in prosieguo: la «comunicazione sul trattamento favorevole del 1996»). 400 [OSCURATO:PERSONA] contesta peraltro che la propria decisione sia insufficientemente motivata su tale punto. Essa ritiene che dal ragionamento esposto nella decisione impugnata in merito alla mancanza di contestazione della sussistenza dei fatti da parte della richiedente il trattamento favorevole risulti in modo sufficientemente chiaro che tale mancanza di contestazione non poteva in alcun modo dar luogo a una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 401 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non vi sia alcun motivo perché, nella fattispecie, il Tribunale riduca l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio della sua competenza estesa al merito. Giudizio del Tribunale 402 La presente parte del motivo deve essere esaminata distinguendo tra, da un lato, la possibilità di una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi dei paragrafi da 20 a 23 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e, dall’altro, una riduzione dell’importo dell’ammenda per effetto di una circostanza attenuante al di fuori del programma di clemenza, in applicazione del punto 29 degli orientamenti del 2006. 403 Per quanto riguarda innanzitutto la comunicazione sulla cooperazione del 2002, applicabile ratione temporis alla fattispecie, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] vi ha precisato le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa nel corso della sua indagine su un’intesa possono essere esentate dall’ammenda o beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda che avrebbero dovuto pagare. 404 È così precisato, al paragrafo 20 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, che le imprese che non soddisfano le condizioni di esenzione dall’ammenda, previste al titolo A di tale comunicazione, possono comunque beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda che altrimenti sarebbe stata loro inflitta. Ai sensi del paragrafo 21 di tale comunicazione, «[a]l fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un’impresa deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA], e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova». 405 Il Tribunale ha recentemente dichiarato che, nell’ambito del programma di clemenza previsto dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002, la procedura di concessione a un’impresa dell’immunità totale dalle ammende si articola in tre fasi distinte, la prima delle quali consiste in una domanda presentata presso la [OSCURATO:PERSONA] dall’impresa interessata (sentenza del Tribunale del 9 settembre 2011, Deltafina/[OSCURATO:PERSONA], T-12/06, Racc. pag. II-5639 , punti 111 e 112). 406 Sotto un titolo rubricato «Procedura», i paragrafi 24 e 25 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 prevedono quanto segue: «24. Un’impresa che intenda beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova sul cartello in questione. 25. L’impresa riceverà dalla direzione generale della Concorrenza un avviso di ricevimento attestante la data in cui gli elementi in questione sono stati presentati. [OSCURATO:PERSONA] non prenderà in considerazione gli invii di elementi di prova effettuati da un’impresa che richieda una riduzione dell’importo dell’ammenda prima di aver preso una posizione su richieste già esistenti di immunità condizionale dalle ammende in relazione alla stessa infrazione presunta». 407 Dalla formulazione di tali passaggi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, risulta che, per ottenere il beneficio della riduzione dell’importo dell’ammenda in applicazione del programma di clemenza istituito da detta comunicazione, un’impresa deve presentare una domanda in tal senso alla [OSCURATO:PERSONA] e fornire a quest’ultima elementi di prova relativi a una presunta intesa che pregiudica la concorrenza nell’Unione. Tale interpretazione dell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 è tanto più giustificata in quanto il programma di clemenza introduce una riserva alle conseguenze che derivano in linea di principio dall’accertamento della responsabilità delle imprese colpevoli di infrazioni all’articolo 81 CE. Anche se può sembrare opportuno accordare un trattamento favorevole alle imprese che cooperino con la [OSCURATO:PERSONA] alle indagini relative alle intese segrete comportanti effetti pregiudizievoli per l’Unione, tale trattamento deve essere riservato alle imprese che rispettino scrupolosamente le condizioni procedurali e di merito previste dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002. 408 Orbene, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto espressamente, nel corso dell’indagine, il beneficio di cui alla comunicazione sulla cooperazione del 2002 e si limita ad affermare di non aver contestato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la sussistenza dei fatti che le venivano addebitati. In tale contesto, non si può rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver cercato di determinare se la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] potesse beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi di tale comunicazione. Questa conclusione non può essere inficiata dal fatto che l’approccio adottato nel caso di specie dalla [OSCURATO:PERSONA] differisce da una prassi decisionale anteriore, in quanto quest’ultima non può in ogni caso servire, di per se stessa, da quadro giuridico alle ammende in materia di concorrenza (v. supra, punto 245). Ne consegue inoltre che la censura relativa a un difetto o a un’insufficienza di motivazione su questo punto è infondata. 409 È irrilevante, a tal riguardo, il fatto che il Tribunale abbia statuito in passato che, per beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo della mancata contestazione dei fatti, un’impresa doveva esplicitamente informare la [OSCURATO:PERSONA] che non intendeva contestare i fatti materiali, dopo essere venuta a conoscenza della comunicazione degli addebiti (sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2004, Mannesmannröhren‑Werke/[OSCURATO:PERSONA], T-44/00, Racc. pag. II-2223 , punto 303), come è avvenuto in effetti nel caso di specie, e che, qualora una tale domanda fosse stata presentata, la [OSCURATO:PERSONA] aveva l’obbligo, se del caso, di esporre i motivi per cui riteneva tuttavia che non si dovesse concedere una riduzione dell’importo dell’ammenda a questo titolo (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del29 aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T-236/01, T-239/01, da T-244/01 a T-246/01, T-251/01 e T-252/01, Racc. pag. II-1181 , punto 415, e del 30 settembre 2009, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 326 supra, punti 98 e 99). 410 Infatti, tali conclusioni erano strettamente legate al fatto che la comunicazione sul trattamento favorevole del 1996 prevedeva, al paragrafo 2 del punto D, intitolato «Significativa riduzione dell’ammontare dell’ammenda», che l’assenza di contestazione dei fatti materiali sui quali la [OSCURATO:PERSONA] fondava le sue accuse poteva dar luogo a una riduzione dell’ammontare dell’ammenda che sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione. Come sottolinea giustamente la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, tale norma non è più presente nella comunicazione sulla cooperazione del 2002, poiché quest’ultima menziona soltanto, al di fuori dell’ipotesi dell’immunità, la possibilità di una riduzione dell’importo dell’ammenda nel caso in cui un’impresa fornisca alla [OSCURATO:PERSONA] «elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso [della stessa]». 411 Quanto alla censura relativa alla violazione del principio di non discriminazione, in quanto la richiedente il trattamento favorevole avrebbe, a differenza della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], beneficiato di una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, essa non può essere accolta. Certamente, va ricordato che la [OSCURATO:PERSONA] non può, nell’ambito della sua valutazione della cooperazione fornita dai membri di un’intesa, violare il principio della parità di trattamento (sentenza del Tribunale del 6 maggio 2009, Wieland‑Werke/[OSCURATO:PERSONA], T-116/04, Racc. pag. II-1087 , punto 124), il quale osta a che situazioni analoghe non siano trattate in maniera simile, a meno che tale trattamento sia obiettivamente giustificato (v. sentenza della Corte del 15 ottobre 2009, Audiolux e a., C-101/08, Racc. pag. I-9823 , punto 54, e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, tenuto conto del ragionamento esposto supra ai punti da 406 a 408, occorre ritenere che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la richiedente il trattamento favorevole non si trovassero in una situazione analoga rispetto alla comunicazione sulla cooperazione del 2002. 412 Per quanto riguarda poi le circostanze attenuanti a cui si fa riferimento al punto 29 degli orientamenti del 2006, va osservato che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] contesta in sostanza alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto conto della norma di cui al quarto trattino di tale punto, secondo cui l’importo di base dell’ammenda può essere ridotto «quando l’impresa collabora efficacemente con la [OSCURATO:PERSONA] al di fuori del campo di applicazione della comunicazione [sulla cooperazione del 2002] e oltre quanto richiesto dagli obblighi di collaborazione previsti dalla legge». 413 Tale censura non può tuttavia essere accolta. 414 Occorre rilevare, a tal riguardo, che il punto 29, quarto trattino, degli orientamenti del 2006, al pari del punto 3, sesto trattino, degli orientamenti del 1998, prevede la possibilità di prendere in considerazione come circostanza attenuante la collaborazione efficace dell’impresa alla procedura al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sulla cooperazione e oltre quanto richiesto dagli obblighi di collaborazione previsti dalla legge. 415 Tuttavia, nel caso di intese segrete, la [OSCURATO:PERSONA] può applicare il punto 29, quarto trattino, degli orientamenti del 2006 soltanto a titolo eccezionale. Infatti, l’applicazione di tale disposizione non può avere come conseguenza di privare la comunicazione sulla cooperazione del suo effetto utile. Ora, dalla suddetta comunicazione si evince chiaramente che essa definisce il quadro che consente di ricompensare, per la loro cooperazione all’indagine della [OSCURATO:PERSONA], le imprese che sono o sono state parte di intese segrete comportanti effetti pregiudizievoli per l’Unione. Ne consegue che le imprese non possono, in via di principio, ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo della cooperazione fornita se non quando esse soddisfano le condizioni previste dalla citata comunicazione (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 30 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T-208/06, Racc. pag. II-7953 , punti 270 e 271). 416 Così, ad esempio, è lecito per la [OSCURATO:PERSONA] riservare l’applicazione del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti del 2006 all’impresa che è stata la prima a fornirle informazioni tali da consentirle di ampliare la propria indagine e di intraprendere le necessarie iniziative per accertare un’infrazione più grave o un’infrazione di durata più lunga (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 415 supra, punto 272 e giurisprudenza ivi citata). 417 Il presente caso rientra in effetti nell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, che si occupa, al paragrafo 1, del caso delle intese segrete tra imprese volte alla fissazione dei prezzi e alla ripartizione dei mercati, compresa la manipolazione delle gare d’appalto. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene correttamente che, in un caso del genere, l’applicazione del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti del 2006 debba essere eccezionale. 418 Orbene, il Tribunale rileva che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non ha, né durante l’indagine che ha condotto all’adozione della decisione impugnata, né nell’ambito del presente ricorso, chiarito in cosa la semplice circostanza di non aver contestato la sussistenza di alcuni fatti soddisfacesse la suddetta condizione. 419 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene correttamente che la considerazione della mancata contestazione dei fatti come circostanza attenuante rischierebbe di compromettere il cambiamento della sua politica di clemenza avvenuto mediante l’adozione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, poiché questa è caratterizzata in particolare dal fatto che una circostanza di tale natura non giustifica più, in linea di principio, una riduzione dell’importo dell’ammenda (v. supra, punto 410). 420 In secondo luogo, anche nei casi in cui si applicava la comunicazione sul trattamento favorevole del 1996, è già stato statuito che, quando un’impresa, nell’ambito della cooperazione, si limita a confermare in maniera meno circostanziata ed esplicita informazioni già fornite da un’altra impresa nell’ambito della cooperazione, il grado della cooperazione fornita da tale impresa, quand’anche possa presentare una certa utilità per la [OSCURATO:PERSONA], non può essere considerato equiparabile a quello della prima impresa che ha trasmesso le dette informazioni. Infatti, una dichiarazione che si limiti a corroborare, in una certa misura, una dichiarazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva già non agevola in misura significativa l’assolvimento dei propri compiti da parte di quest’ultima e quindi non è sufficiente a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione della cooperazione (v., per analogia, sentenza del 25 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 97 supra, punto 455). 421 A tal riguardo, il Tribunale rileva che, come risulta dal considerando 120 della decisione impugnata, le prove utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare l’esistenza dell’intesa controversa e il suo funzionamento sono costituite essenzialmente da documenti sequestrati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso di ispezioni da essa condotte nei locali delle varie imprese coinvolte, nel febbraio e nel marzo 2005, e da dichiarazioni rese dalla richiedente il trattamento di favore, supportate da documenti contemporanei ai fatti. La mancata contestazione dei fatti materiali da parte della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], come si evince dal considerando 456 della decisione impugnata, è stata utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] per corroborare alcune constatazioni dedotte da altri elementi in suo possesso (v. a tal riguardo, in particolare, i considerando 127, da 146 a 148, 165, 187, 218, da 255 a 277, da 297 a 299, 312, 313, 316, 317, 328, 329, 337, 338 e 388 della decisione impugnata). 422 Ne consegue che non può essere accolta la tesi della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa, non contestando i fatti, avrebbe fornito alla [OSCURATO:PERSONA] un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova di cui quest’ultima era già in possesso. 423 Pertanto, la censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto del suo grado di cooperazione a titolo di circostanza attenuante al di fuori del contesto normativo della comunicazione sulla cooperazione del 2002 non può essere accolta. 424 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione da un’eventuale prassi decisionale anteriore. Infatti, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia considerato, in altri casi, che certi elementi costituivano circostanze attenuanti ai fini della determinazione dell’ammontare dell’ammenda non implica che essa sia tenuta a effettuare la medesima valutazione in una decisione successiva, poiché tale prassi non serve, di per sé, da quadro giuridico alle ammende in materia di concorrenza (v. supra, punto 245, e sentenza del 25 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 97 supra, punto 395). 425 È irrilevante anche il fatto che abbiano potuto essere inflitte ammende di entità globalmente inferiore in applicazione dei precedenti orientamenti sulla cooperazione. L’efficace applicazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza esige infatti che la [OSCURATO:PERSONA] possa adattare in qualsiasi momento il livello delle ammende alle esigenze di tale politica, cosicché le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che possa dar luogo a un’ammenda non possono acquisire un legittimo affidamento nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non supererà il livello delle ammende praticato in precedenza, né in un metodo di calcolo di queste ultime (v. supra, punti 276 e 277). 426 Non può essere accolta nemmeno la censura relativa al difetto di motivazione, secondo cui la decisione impugnata non indicherebbe le circostanze che consentano di comprendere perché la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non ha potuto beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi del punto 29 degli orientamenti del 2006. 427 A tal riguardo, occorre ricordare che, per quanto riguarda la determinazione di ammende per violazione del diritto della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] adempie al proprio obbligo di motivazione quando indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di determinare la gravità e la durata dell’infrazione, e non è tenuta a fornire un’esposizione più dettagliata o i dati relativi al metodo di calcolo delle ammende (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 148 supra, punto 66). Il carattere sufficiente di tale motivazione va valutato alla luce delle circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi addotti e dell’interesse che i destinatari possono avere a ricevere chiarimenti (v. sentenza del Tribunale del 28 aprile 1994, AWS Benelux/[OSCURATO:PERSONA], T-38/92, Racc. pag. II-211 , punto 26, e giurisprudenza ivi citata). La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 146 supra, punto 63). 428 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, non ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’importo dell’ammenda che quest’ultima poteva infliggerle in considerazione di un’eventuale cooperazione ai sensi del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti del 2006. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare, da un lato, che la circostanza attenuante di cui al punto 29, quarto trattino, degli orientamenti del 2006, data la sua formulazione, si applica soltanto al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e, dall’altro, che, data la natura dell’intesa controversa, quest’ultima rientrava certamente nel campo di applicazione di detta comunicazione. Infine, tenuto conto specialmente dei considerando da 56 a 59 e 127 della decisione impugnata, si deve considerare che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] poteva comprendere che la [OSCURATO:PERSONA] si era basata, in particolare, sulle dichiarazioni della richiedente il trattamento favorevole per dimostrare l’infrazione di cui trattasi e che tali dichiarazioni erano state rese prima dell’invio, da parte della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], della sua risposta alla comunicazione degli addebiti. 429 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], dalla lettura della decisione impugnata, era in grado di capire i motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] non le aveva concesso una riduzione dell’importo dell’ammenda che le aveva inflitto per effetto della circostanza attenuante di cui al punto 29, quarto trattino, degli orientamenti del 2006 e che, pertanto, la decisione impugnata non è viziata da un’insufficienza o da un difetto di motivazione al riguardo. 430 La terza parte del motivo è quindi infondata. 431 In considerazione dell’esame dell’intero motivo, occorre decidere che quest’ultimo è fondato nella sola parte in cui riguarda l’illegittimità della decisione impugnata in quanto la [OSCURATO:PERSONA] vi ha preso in considerazione la decisione Vetro piano (Italia) al fine di applicare la circostanza aggravante della recidiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. B – Causa T‑73/09 432 In via preliminare, occorre rilevare che si è già proceduto all’esame, nel contesto dell’analisi del ricorso nella causa T‑56/09, di diversi motivi o argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della causa T‑73/09. Ciò vale, in primo luogo, per il motivo vertente sulla violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale, in secondo luogo, per il motivo vertente sulla violazione del principio della personalità delle pene a causa dell’imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] di un’infrazione commessa da una delle sue controllate, in terzo luogo, per il motivo vertente sulla violazione dei principi di irretroattività delle pene e del legittimo affidamento e infine, in quarto luogo, per il motivo vertente sull’erronea applicazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 per quanto riguarda la presa in considerazione della recidiva come circostanza aggravante e sulla violazione del principio di proporzionalità. 433 Pertanto, le considerazioni seguenti riguardano unicamente il motivo vertente, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore nella valutazione del fatturato da utilizzare come riferimento per il calcolo del limite massimo dell’ammenda, nonché sulla violazione dei diritti della difesa e su un difetto di motivazione. Argomenti delle parti 434 Con tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver ricercato, nella decisione impugnata, elementi idonei a dimostrare che l’intero fatturato del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] potesse essere preso in considerazione ai fini del calcolo del limite massimo dell’ammenda fissato dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Infatti, tale disposizione, come interpretata dal giudice dell’Unione, non consentirebbe l’irrogazione di un’ammenda di importo superiore al 10% del fatturato dell’impresa interessata, definita come entità economica unica. Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], dalla decisione impugnata risulterebbe che quest’ultima riguarda soltanto pratiche relative a determinate attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] inerenti al suo polo «Vetro», e non le altre attività del gruppo, che costituirebbero imprese distinte. 435 Ne consegue, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto calcolare il limite massimo dell’ammenda con esclusivo riferimento al fatturato del polo «Vetro» del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Se avesse fatto così, l’ammenda non avrebbe superato, in ogni caso, l’importo di EUR 560 milioni. [OSCURATO:PERSONA] ne deduce che l’ammenda che le è stata inflitta, in solido con la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], è eccessiva e sproporzionata. 436 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito alcuna spiegazione a tal riguardo nella decisione impugnata, quest’ultima sarebbe inoltre viziata da un difetto di motivazione. 437 In sede di replica, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che, poiché la comunicazione degli addebiti non indicava che la presa in considerazione dell’intero fatturato del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] era giustificata dall’esistenza di una presunzione di influenza determinante da parte sua su tutte le sue controllate, essa non è stata in grado di far valere utilmente i propri diritti a tal riguardo prima dell’adozione della decisione impugnata. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito in violazione dei suoi diritti della difesa. 438 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali censure. Essa sostiene innanzitutto di aver preso in considerazione il fatturato globale del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, soltanto al fine di determinare se occorresse applicare il limite massimo del 10% di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Essa ricorda inoltre che, secondo una giurisprudenza costante, tale limite massimo deve essere calcolato sulla base del fatturato cumulato di tutte le società costituenti l’entità economica unica che ha commesso l’infrazione all’articolo 81 CE, poiché solo tale fatturato fornisce un’indicazione dell’importanza e dell’influenza dell’impresa in questione sul mercato. Da una giurisprudenza costante risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] è autorizzata a prendere in considerazione, ai fini del calcolo di detto limite massimo, il fatturato consolidato della società controllante a capo dell’impresa che ha partecipato all’infrazione. Tale cifra comprenderebbe il fatturato di diverse controllate del gruppo, senza che sia necessario attribuire formalmente la responsabilità dell’infrazione a tutte le imprese che compongono quest’ultimo. 439 Orbene, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sufficientemente dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] esercita un’influenza determinante sulla politica commerciale delle sue controllate e che, pertanto, queste varie società costituiscono assieme un’unica impresa. Di conseguenza, il calcolo del limite massimo di cui al punto precedente doveva essere effettuato con riferimento al fatturato consolidato dell’intero gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe irrilevante, a tal riguardo, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] realizzi un fatturato proprio ridotto, poiché il fatturato globale del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] appare nelle sue relazioni annuali. Inoltre, il limite massimo del 10% non si applicherebbe né al fatturato realizzato in relazione all’attività interessata direttamente dall’infrazione, né agli utili realizzati nel corso dell’infrazione, né al fatturato realizzato dalla sola parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] a cui appartengono le controllate direttamente responsabili dell’infrazione nell’anno precedente alla decisione. 440 [OSCURATO:PERSONA] contesta anche la censura relativa a un difetto di motivazione riguardante il calcolo del livello massimo dell’ammenda previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Essa sostiene che tale livello massimo si riferisce al fatturato dell’impresa oggetto di una decisione sanzionatoria adottata ai sensi di tale regolamento. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinataria della decisione impugnata, sarebbe stata in grado di verificare che l’ammenda inflittale non superava tale limite massimo. 441 Per quanto riguarda, infine, la censura relativa alla violazione dei diritti della difesa, invocata nella replica, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che si tratti di un motivo nuovo e, pertanto, irricevibile. In ogni caso, essa sostiene che i diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA] non sono stati violati nel caso di specie, poiché essa non era tenuta a fornire a quest’ultima indicazioni concrete relative all’entità delle ammende che prevedeva di infliggerle o al fatturato che sarebbe stato utilizzato al fine di verificare il mancato superamento del limite massimo previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge di aver indicato nella comunicazione degli addebiti, conformemente alla giurisprudenza, in quale veste essa addebitava alla [OSCURATO:PERSONA] i fatti contestati. Giudizio del Tribunale 442 In via preliminare, occorre constatare che, con il riferimento da essa fatto all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali nella sua memoria integrativa, a sostegno del presente motivo, la [OSCURATO:PERSONA] non deduce alcun motivo o censura nuovi rispetto ai motivi e alle censure dalla stessa esposti nel suo ricorso. Ne consegue che l’argomento in esame è ricevibile, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 301. 443 Nel merito, va poi ricordato che, come risulta dall’analisi esposta supra ai punti da 206 a 247, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente imputato alla [OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie, il comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 444 Il presente motivo solleva tuttavia la questione del senso da attribuire alla nozione di fatturato dell’«impresa» partecipante all’infrazione, a cui fa riferimento l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, in una situazione in cui, da una parte, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente imputato a una società controllante la responsabilità del comportamento illecito di una o più delle sue controllate operanti in un determinato settore economico e, dall’altra, tale società controllante detiene altre controllate operanti in settori diversi e rispetto alle quali l’influenza determinante della società controllante non è stata dimostrata nella decisione controversa. Come osserva la [OSCURATO:PERSONA], dalla soluzione di tale questione dipende, nella fattispecie, la constatazione di un eventuale superamento del limite massimo dell’ammenda che le è stata inflitta in solido con la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 445 A tal riguardo, occorre innanzitutto respingere la censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione a un difetto di motivazione riguardante l’importo del fatturato utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] come riferimento per verificare che l’ammenda da essa inflitta all’impresa formata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non superasse il limite massimo previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. 446 In effetti, poiché il massimale in questione si riferisce al fatturato dell’impresa o dell’associazione di imprese che ha commesso l’infrazione, e che è destinataria della decisione, tale impresa o associazione di imprese è, per ipotesi, in grado di verificare il rispetto di detto limite massimo. Infatti, deve presumersi che tale impresa o associazione di imprese conosca non solo il limite legale in questione, ma anche l’importo del proprio fatturato. Essa è quindi in grado di valutare se il massimale del 10% è stato superato o meno dall’ammenda che le è stata inflitta, malgrado l’assenza di qualsiasi spiegazione su tale punto nella decisione con cui le è stata inflitta la sanzione. Ne consegue che non è richiesta alcuna motivazione specifica relativamente all’applicazione di detto massimale (sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2006, FNCBV/[OSCURATO:PERSONA], T-217/03 e T-245/03, Racc. pag. II-4987 , punti 237 e 238). 447 In ogni caso, occorre rilevare che, al considerando 13 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato in particolare che il fatturato consolidato totale del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] è stato pari, nel 2007, a EUR 43,4 miliardi e che il fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], nel corso dello stesso esercizio, è stato di EUR 5,611 miliardi. Peraltro, come risulta dai considerando da 593 a 623 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha, nella fattispecie, imputato alla [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], avendo concluso in particolare, al considerando 622 della decisione impugnata, che le varie controllate del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] coinvolte nell’infrazione formavano una sola impresa con la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha d’altronde ricordato, al considerando 710 della decisione impugnata, che, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, l’ammenda non poteva superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna impresa o associazione di imprese che aveva partecipato all’infrazione. Infine, dai considerando da 710 a 712 della decisione impugnata risulta almeno implicitamente che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, nel caso di specie, che l’ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] non superava tale limite massimo. 448 Occorre pertanto considerare che la [OSCURATO:PERSONA] era in grado di comprendere, dalla lettura della decisione impugnata, che è con riferimento al fatturato consolidato del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e in considerazione dell’influenza determinante esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] ha verificato che l’ammenda inflitta a tale impresa non superava il limite massimo previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. 449 Per quanto riguarda la censura relativa al superamento del massimale di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, va ricordato innanzitutto che il limite massimo dell’importo dell’ ammenda fissato da tale disposizione mira ad evitare che siano inflitte ammende che prevedibilmente le imprese, in considerazione delle loro dimensioni, quali determinate, sia pure in modo approssimativo e imperfetto, dal loro fatturato globale, non saranno in grado di pagare. Si tratta quindi di un limite, uniformemente applicabile a tutte le imprese e articolato in funzione delle dimensioni di ciascuna di esse, diretto a evitare ammende di un livello eccessivo e sproporzionato (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 116 supra, punti 280 e 281; v. in tal senso, sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑52/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 452). Pertanto, l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 vieta alla [OSCURATO:PERSONA] soltanto di infliggere un’ammenda di importo eccedente il limite del 10% del fatturato dell’impresa interessata, laddove tale limite è determinato con riferimento all’esercizio sociale precedente la data della decisione (sentenze Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 149 supra, punto 85, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 86 supra, punto 593). 450 Tale limite del 10% deve essere calcolato sulla base del fatturato complessivo di tutte le società che costituiscono l’entità economica unica che agisce in qualità di impresa ai sensi dell’articolo 81 CE, poiché solo il fatturato complessivo di dette società può costituire un’indicazione delle dimensioni e del potere economico dell’impresa di cui trattasi (sentenze del Tribunale del 20 marzo 2002, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], T-9/99, Racc. pag. II-1487 , punti 528 e 529; del 12 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 210 supra, punto 90, e del 16 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑79/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 107). Pertanto, conformemente alla giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] non commette errori adottando il fatturato consolidato della società holding in questione per il calcolo del limite massimo dell’ammenda, in mancanza di rovesciamento della presunzione di influenza determinante esercitata da quest’ultima sulla politica commerciale della o delle controllate coinvolte nell’infrazione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 12 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 210 supra, punto 91; ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 311 supra, punto 288; del 5 ottobre 2011, Transcatab/[OSCURATO:PERSONA], T-39/06, Racc. pag. II-6831 , punto 129, e del 12 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-41/05, Racc. pag. II-7101 , punto 166). 451 Inoltre, e come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], il massimale previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 ha uno scopo distinto e autonomo rispetto a quello dei criteri della gravità e della durata dell’infrazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 449 supra, punto 452). Di conseguenza, la valutazione di tale limite massimo deve essere effettuata con riferimento alle dimensioni e al potere economico dell’impresa interessata, poiché detto limite ha lo scopo di evitare che sia inflitta un’ammenda che prevedibilmente l’impresa di cui trattasi non sarà in grado di pagare. 452 Orbene, il fatturato consolidato del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] riflette maggiormente le dimensioni e il potere economico dell’impresa destinataria della decisione impugnata rispetto alla sola parte di tale fatturato realizzata dal polo «Vetro» di detto gruppo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Racc. pag. II-491 , punto 5040, e sentenza HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 450 supra, punto 529). È irrilevante, a tal riguardo, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia dimostrato, nella decisione impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] esercitava un’influenza determinante sulla politica commerciale di tutte le sue controllate. 453 Ne consegue che la mera circostanza che il gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] operi in diversi settori industriali, quali i prodotti in vetro, i materiali innovativi, i prodotti per la costruzione o l’imballaggio, non giustifica la presa in considerazione di un fatturato più ridotto rispetto a quello consolidato di tale gruppo ai fini del calcolo del massimale dell’ammenda, benché l’infrazione addebitata con la decisione impugnata riguardi uno solo di detti settori. 454 Del resto, come si è ricordato al precedente punto 443, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] costituiva, ai fini dell’applicazione dell’articolo 81 CE, un’unità economica con il polo «Vetro» del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. In un caso del genere, secondo la giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a tener conto del fatturato della società controllante al fine di fissare l’ammenda a un livello sufficientemente dissuasivo (v., in tal senso, sentenza ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 311 supra, punto 445). Orbene, tale obiettivo sarebbe compromesso se, come suggerisce in sostanza la [OSCURATO:PERSONA], ai fini del calcolo del massimale dell’ammenda si potesse utilizzare come riferimento solo il fatturato delle società che hanno partecipato direttamente all’infrazione (sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑26/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 115). 455 Questa conclusione non è incompatibile con il ragionamento svolto dal Tribunale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 449. In tale sentenza, il Tribunale, al fine di determinare se il fatturato mondiale realizzato da tutte le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] potesse servire come riferimento per il calcolo del massimale dell’ammenda, ha esaminato, da una parte, se il gruppo [OSCURATO:PERSONA] costituisse un’unità economica ai sensi del diritto della concorrenza e, dall’altra, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse dimostrato in modo giuridicamente valido che la [OSCURATO:PERSONA] AG, ricorrente nella causa in questione, era la persona giuridica che, a capo del gruppo [OSCURATO:PERSONA], era responsabile del coordinamento dell’azione di quest’ultimo (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 449 supra, punto 339). Tuttavia, tale approccio era giustificato in quel caso dal fatto che, nella decisione di cui veniva chiesto l’annullamento nella causa in questione, la [OSCURATO:PERSONA] non era stata in grado di individuare una persona giuridica che dirigesse il gruppo di società costituente l’impresa responsabile dell’infrazione e a cui avrebbero potuto essere imputate le infrazioni commesse dalle varie società che la componevano (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 449 supra, punto 337). Di converso, nel presente caso, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto correttamente imputare i comportamenti illeciti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], società holding del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 456 Per quanto riguarda infine la censura relativa alla violazione dei diritti della difesa, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe messo la [OSCURATO:PERSONA], prima dell’adozione della decisione impugnata, nelle condizioni di dimostrare che essa non esercitava un’influenza determinante sulla politica commerciale di tutte le sue controllate, si deve constatare che, anche a ritenere ricevibile tale censura, benché sia stata sollevata soltanto in fase di replica, essa è comunque infondata. Infatti, come è stato evidenziato al precedente punto 452, il calcolo del massimale dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] con riferimento al fatturato consolidato del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non era condizionato all’esistenza di un’influenza determinante della [OSCURATO:PERSONA] sulla politica commerciale di tutte le sue controllate. 457 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 basandosi sul fatturato consolidato del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] al fine di determinare il limite massimo dell’ammenda che poteva essere inflitta nel caso di specie alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Orbene, è necessario constatare che l’ammenda di 880 milioni di euro inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] è inferiore al massimale così calcolato. 458 Pertanto, il presente motivo deve essere respinto in quanto infondato. C – Conclusione sui due ricorsi per quanto riguarda le domande di annullamento 459 In considerazione di tutto quanto precede, le domande di annullamento presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] devono essere accolte soltanto nella parte in cui mirano a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato erroneamente la decisione Vetro piano (Italia) al fine di applicare nei loro confronti la circostanza aggravante della recidiva. III – Sulle domande rivolte al Tribunale affinché eserciti la sua competenza estesa al merito 460 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] chiedono inoltre che il Tribunale eserciti nella fattispecie la sua competenza estesa al merito riducendo l’importo dell’ammenda che è stata loro inflitta. 461 In via preliminare, il Tribunale ricorda che la competenza estesa al merito che gli è attribuita in materia di concorrenza dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, in applicazione dell’articolo 229 CE, lo autorizza, al di là del semplice controllo della legittimità della sanzione, che consente solo di respingere il ricorso di annullamento o di annullare l’atto impugnato, a riformare quest’ultimo, anche in assenza di annullamento, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, modificando in particolare l’ammenda inflitta se la questione dell’importo di essa sia sottoposta alla sua valutazione (v. sentenza della Corte del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-534/07 P, Racc. pag. I-7415 , punto 86 e giurisprudenza ivi citata; sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 86 supra, punto 692, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 100 supra, punto 265). 462 Nel caso di specie, occorre esaminare successivamente, in primo luogo, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] secondo cui dalla base di calcolo dell’ammenda si dovrebbero detrarre gli importi delle vendite che essa sostiene di aver realizzato al di fuori del SEE, in secondo luogo, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] secondo cui gli importi delle vendite che essa ha realizzato nel 1999 non potrebbero essere utilizzati per il 1998 ai fini del calcolo dell’ammenda, in terzo luogo, le conseguenze da trarre, se del caso, dall’illegittimità della decisione impugnata per quanto riguarda la presa in considerazione della decisione Vetro piano (Italia) al fine di applicare la recidiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e, infine, in quarto luogo, il nuovo motivo dedotto in udienza dalla [OSCURATO:PERSONA], vertente sul superamento di una durata ragionevole. A – Sugli importi delle vendite asseritamente realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] al di fuori del SEE 463 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le vendite da essa realizzate al di fuori del SEE devono essere sottratte dalla base di calcolo dell’ammenda, anche a prescindere dalla mancanza di illegittimità della decisione impugnata su tale punto. A tal riguardo, essa fa riferimento al punto 13 degli orientamenti del 2006, a norma del quale, ai fini del calcolo delle ammende inflitte in caso di infrazione all’articolo 81 CE, sono presi in considerazione soltanto i fatturati realizzati all’interno del territorio del SEE. 464 Al considerando 33 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che l’estensione geografica del mercato interessato dall’intesa controversa corrispondeva all’intero SEE. 465 In una lettera inviata alla [OSCURATO:PERSONA] il 28 gennaio 2008, in risposta a una richiesta di informazioni di quest’ultima del 10 dicembre 2007, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento a fatturati annui, per gli esercizi dal 2001 al 2004, corrispondenti in particolare a vendite realizzate al di fuori del SEE. In una lettera inviata alla [OSCURATO:PERSONA] il 22 agosto 2008, in risposta a una nuova richiesta di informazioni di quest’ultima del 25 luglio 2008, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha integrato tali informazioni facendo riferimento a una parte dei fatturati annui, per gli esercizi 1999 e 2000, anch’essa corrispondente a vendite realizzate, secondo detta impresa, al di fuori del SEE. 466 Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non si debba detrarre, dagli importi totali dei fatturati che le sono stati comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], le vendite asseritamente realizzate al di fuori del SEE. 467 Il Tribunale, per mezzo di una misura di organizzazione del procedimento, ha invitato la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] a comunicare tutti i documenti in grado di comprovare i fatturati asseritamente realizzati al di fuori del SEE, anche producendo contratti vendita, e a specificare a quali costruttori si riferiscano le vendite a cui corrispondono tali fatturati. [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] è stata invitata inoltre a rispondere agli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella controreplica per opporsi alla detrazione dei fatturati in questione dalla base di calcolo dell’ammenda che le è stata inflitta. 468 A tal riguardo, il Tribunale considera innanzitutto che non può essere accolta la tesi della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] secondo cui il fatto che gli argomenti di cui ai precedenti punti 167 e 168 siano stati addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] soltanto in fase di controreplica suggerirebbe che quest’ultima ha incluso per errore le vendite realizzate al di fuori del SEE nella base di calcolo dell’ammenda. 469 Infatti, da una parte, va ricordato che dette precisazioni sono state apportate dalla [OSCURATO:PERSONA] in fase di controreplica in risposta a un nuovo motivo dedotto nella replica dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e vertente in modo specifico su tale asserito errore. D’altra parte, nelle sue richieste di informazioni del 10 dicembre 2007 e del 25 luglio 2008, la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] di comunicarle il suo fatturato realizzato all’interno del SEE nel corso di diversi esercizi successivi. In ciascuna di tali richieste, essa invitava la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] a fornirle, se possibile, fatturati certificati e a distinguere il fatturato realizzato per ciascun costruttore di automobili interessato. Orbene, nel corso dell’indagine, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non ha presentato alcun elemento in grado di dimostrare che le percentuali dei fatturati di cui chiedeva la detrazione dai fatturati precedentemente comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] corrispondessero effettivamente a vendite realizzate al di fuori del SEE. 470 Il Tribunale rileva inoltre che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha prodotto una serie di fatture o di elenchi di fatture relativi a vendite realizzate al di fuori del SEE tra il 1999 e il 2003. Come risulta dalla tabella di cui al punto 11 della lettera inviata dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] al Tribunale il 12 novembre 2012, i costruttori interessati sono [riservato]. Gli elementi in vetro a cui si riferiscono dette fatture riguardano siti di produzione che, all’epoca dei fatti, erano situati al di fuori del SEE ([riservato]). 471 A tal riguardo, va rilevato innanzitutto che le fatture e gli elenchi di fatture prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] consentono di dimostrare soltanto una parte degli importi di vendita realizzati da tale impresa al di fuori del SEE durante il periodo dell’infrazione. Così, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha prodotto soltanto fatture o elenchi di fatture relativi agli anni 2002 e 2003 per quanto riguarda le vendite di elementi in vetro a [riservato] e a [riservato]. In alcuni casi, relativi in particolare alle vendite a [riservato], non è stata prodotta alcuna fattura. 472 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] cerca di giustificare le carenze dei documenti del proprio fascicolo invocando in particolare il decorso di un lungo periodo di tempo dai fatti, da cui deriverebbe che molti documenti giustificativi, contabili o di altra natura, sono spariti. Tuttavia, quest’ultimo argomento non può essere accolto. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto cercare di trasmettere documenti giustificativi alla [OSCURATO:PERSONA] durante l’indagine, ma ha esplicitamente rinunciato a farlo in considerazione sia dell’«importo relativamente esiguo» delle vendite interessate, sia delle «notevoli difficoltà che avrebbe dovuto superare per estrarre dalla [banca dati commerciale internazionale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]] il fatturato relativo a tali vendite al di fuori del [SEE]». Su questo punto, va sottolineato che, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], le domande che la [OSCURATO:PERSONA] le ha rivolto a più riprese nel corso dell’indagine erano sufficientemente precise da farle comprendere la necessità di fornire prove in grado di dimostrare la veridicità degli importi delle vendite realizzate al di fuori del SEE a cui tale impresa faceva riferimento. Non può essere accolta nemmeno la tesi della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe richiamato sufficientemente la sua attenzione sull’importanza di una ripartizione dei fatturati per costruttore. Tale asserzione è infatti smentita dal testo dei questionari inviati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] il 10 dicembre 2007 e il 25 luglio 2008. 473 In secondo luogo, va osservato che, secondo la decisione impugnata, tutti i costruttori citati al precedente punto 470 sono stati oggetto di collusioni da parte dei membri del «club». Sebbene la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ammetta, nella sua risposta ai quesiti del Tribunale, che tali vendite sono state effettuate in parte nell’ambito di una relazione commerciale più ampia, disciplinata da un contratto quadro concluso con un’entità del costruttore situata all’interno del SEE, essa sostiene tuttavia che le vendite in questione erano il risultato di richieste di consegna provenienti da controllate situate al di fuori del SEE e che gli elementi in vetro sono stati consegnati a siti di produzione situati al di fuori del SEE. In udienza, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto inoltre che le centrali di acquisto dei gruppi automobilistici all’interno del SEE non erano sistematicamente responsabili della negoziazione dei contratti di fornitura. 474 Tuttavia, è necessario constatare innanzitutto che, con l’unica eccezione del contratto quadro concluso con [riservato], esaminato al seguente punto 475, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non fornisce alcuna precisazione riguardo ai fatturati menzionati nella tabella di cui al punto 10 della sua risposta scritta ai quesiti del Tribunale e che non sarebbero stati realizzati nell’ambito di una relazione commerciale più ampia, disciplinata da un contratto quadro concluso con un costruttore di automobili all’interno del SEE. A tal riguardo, il Tribunale rileva peraltro che alcuni degli stessi documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] in risposta ai quesiti del Tribunale illustrano il modello commerciale di centralizzazione degli acquisti a livello dei costruttori di automobili all’interno del SEE. Su tale punto, occorre fare riferimento alla gara d’appalto bandita da [riservato] in particolare per la fornitura di parabrezza destinati al sito di produzione di tale costruttore a [riservato] nonché al contratto tra la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e [riservato], relativo alla fornitura di elementi in vetro per lo stabilimento [riservato]. 475 Per quanto riguarda inoltre il contratto quadro concluso tra la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e [riservato], è vero che esso tende a dimostrare che i fatturati realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] in tale contesto non lo sono stati in forza di un contratto quadro concluso con un costruttore avente sede all’interno del SEE. Tuttavia, il Tribunale rileva che si tratta dell’unico documento prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] al fine di comprovare i fatturati menzionati nella tabella di cui al punto 10 della sua risposta ai quesiti del Tribunale in relazione a consegne a tale costruttore in [riservato] durante il periodo dell’infrazione. In mancanza di qualsiasi altro elemento giustificativo, come fatture o documenti contabili, il Tribunale non è quindi in grado di accertare la veridicità dei fatturati asseriti. Ciò è tanto più vero in quanto il contratto concluso tra la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e [riservato] non fornisce dati numerici né in relazione ai prezzi praticati, né per quanto riguarda i volumi di elementi in vetro a cui tale contratto ha dato luogo. 476 Occorre infine rilevare che le vendite che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver realizzato al di fuori del SEE riguardavano siti di produzione di costruttori di automobili in paesi confinanti con il SEE, la maggior parte dei quali ha aderito all’Unione dopo che l’infrazione è cessata. Orbene, come la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente evidenziato in udienza, non vi è alcun dubbio che almeno una parte dei veicoli prodotti in tali siti ed equipaggiati con gli elementi in vetro a cui si riferisce la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nella predetta tabella è stata commercializzata all’interno del SEE. Pertanto, è ragionevole considerare che esiste uno stretto legame tra tali vendite e il mercato interno. 477 In tali circostanze, gli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] per giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda in ragione del fatto che una parte dei suoi fatturati è stata realizzata al di fuori del SEE non possono essere accolti. B – Sugli importi delle vendite da prendere in considerazione per il 1998 478 Per quanto riguarda i fatturati da prendere in considerazione per il 1998, va ricordato che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], durante l’indagine, non ha comunicato fatturati ripartiti per costruttore relativi a tale anno. Di conseguenza, come già rilevato al precedente punto 138, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, per il 1998, degli importi delle vendite per costruttore che le erano stati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] per l’anno più vicino rientrante nel periodo dell’infrazione, ossia il 1999. 479 [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sostiene tuttavia che il mercato del vetro per automobili è cresciuto tra il 1998 e il 1999 e che, pertanto, la presa in considerazione degli importi delle vendite effettivamente realizzati nel 1998, ai fini della fissazione della base di calcolo delle ammende, le sarebbe stata più favorevole rispetto alla presa in considerazione degli importi delle vendite del 1999 anche per il 1998. 480 A tal riguardo, occorre constatare che l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] è vaga e non è peraltro supportata da alcun elemento di prova. Del resto, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], sia durante l’indagine che nelle sue memorie, ha dichiarato di non essere in grado di fornire fatturati precisi, per costruttore, per il 1998. 481 In tali circostanze, non può essere adottato nella fattispecie un approccio diverso da quello seguìto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel calcolare l’ammenda e non si può fare riferimento, per determinare i fatturati del 1998, a importi di vendita diversi da quelli realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] nel 1999. C – Sulle conseguenze dell’illegittimità della decisione impugnata per quanto riguarda la presa in considerazione della decisione Vetro piano (Italia) ai fini dell’applicazione della recidiva 482 Occorre pronunciarsi sulle conseguenze dell’illegittimità della decisione impugnata per quanto riguarda la presa in considerazione della decisione Vetro piano (Italia) ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante della recidiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. 483 In via preliminare, il Tribunale rileva che il motivo vertente sulla violazione delle norme relative alla recidiva è stata dedotto sia dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] che dalla [OSCURATO:PERSONA], e che tale motivo è stato parzialmente accolto nell’ambito dei ricorsi proposti da queste ultime (v. supra, punti da 308 a 321). 484 Va ricordato inoltre che, conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 461, il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, può, se lo ritiene necessario, sostituire la propria valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il calcolo dell’ammenda, comprese quindi le conseguenze che occorre trarre dalla constatazione che un’impresa manifesta una tendenza a sottrarsi alle norme dell’Unione in materia di concorrenza. 485 L’entità della maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda a titolo di recidiva dovrebbe riflettere la gravità legata alla ripetizione di un comportamento contrario al diritto della concorrenza dell’Unione. Secondo la decisione impugnata, la maggiorazione del 60% dell’importo di base dell’ammenda era giustificata in considerazione sia della decisione Vetro piano (Benelux) che della decisione Vetro piano (Italia). Tenuto conto del fatto che solo la prima di queste decisioni può essere presa in considerazione al fine di applicare la recidiva e che, inoltre, tale decisione era la più lontana nel tempo dall’inizio dell’infrazione oggetto della decisione impugnata, occorre considerare che la ripetizione del comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] presenta una gravità minore rispetto a quella considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. 486 Alla luce di tali circostanze, la percentuale di maggiorazione dovuta alla recidiva deve essere ridotta al 30% e, pertanto, l’ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] deve essere fissata a un importo di EUR 715 milioni. D – Sul nuovo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, vertente sul superamento di una durata ragionevole 487 [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto in udienza un nuovo motivo, vertente sul superamento di una durata ragionevole in considerazione della durata eccessiva dei procedimenti amministrativo e giurisdizionale. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che sono trascorsi più di sette anni tra il momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la prima misura istruttoria nel caso in esame e quello in cui ha avuto luogo l’udienza, data in cui la [OSCURATO:PERSONA] attendeva ancora la sentenza del Tribunale. Il decorso di tale lasso di tempo produrrebbe notevoli conseguenze a carico della [OSCURATO:PERSONA] a causa della garanzia bancaria che le è stata imposta dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di evitare il pagamento immediato dell’ammenda inflittale. [OSCURATO:PERSONA] chiede quindi che il Tribunale riformi la decisione impugnata in modo da tener conto di tale durata eccessiva e dei costi che essa ha sostenuto a causa di detto ritardo. 488 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale motivo è irricevibile in quanto mira a tener conto della durata del procedimento amministrativo che ha dato luogo all’adozione della decisione impugnata. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], infatti, tale periodo era noto alla ricorrente al momento della proposizione del suo ricorso e le era quindi possibile, in quella fase, denunciarne il carattere irragionevole. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la durata del procedimento amministrativo non può essere considerata eccessiva. Infine, dalla giurisprudenza risulterebbe che un’eventuale durata eccessiva del procedimento non può pregiudicare la legittimità della decisione impugnata, fatta salva comunque la possibilità di agire per il risarcimento dei danni. 489 A tal riguardo, il Tribunale rileva che, a tenore dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. 490 In quanto principio generale del diritto dell’Unione, tale diritto si applica nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Esso è stato peraltro ribadito dall’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, che è afferente al principio di tutela giurisdizionale effettiva (v. sentenza della Corte del 16 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-385/07 P, Racc. pag. I-6155 , punti 178 e 179, e giurisprudenza ivi citata). 491 Inoltre, secondo giurisprudenza costante, l’osservanza di un termine ragionevole costituisce anche un principio generale del diritto dell’Unione applicabile nei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza della Corte del 21 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-105/04 P, Racc. pag. I-8725 , punto 35, e giurisprudenza ivi citata). Tale principio è stato riaffermato, in quanto tale, dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, a norma del quale ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. 492 L’articolo 41, paragrafo 1, e l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali contengono quindi due enunciazioni di un unico e medesimo principio a carattere procedurale, vale a dire quello secondo cui gli amministrati possono attendersi l’adozione di una decisione entro un termine ragionevole (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 5 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑214/06, punto 285). 493 Nel caso di specie, pur affermando che tale principio è stato violato, la [OSCURATO:PERSONA] non sostiene che la durata del procedimento abbia avuto una qualche incidenza sul contenuto della decisione impugnata o che essa possa pregiudicare la soluzione della presente controversia. In particolare, essa non sostiene che la suddetta durata abbia avuto un effetto qualsivoglia sulle sue possibilità di difesa, e ciò indifferentemente nell’ambito del procedimento amministrativo oppure di quello giurisdizionale. Essa non chiede neppure l’annullamento della decisione impugnata a motivo dell’asserita violazione. Invece, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale riformi la decisione della [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza di detta violazione. 494 A tal riguardo, occorre innanzitutto dichiarare che, ammesso che la censura relativa al superamento di una durata ragionevole del procedimento amministrativo sia ricevibile benché non sia stata sollevata nel ricorso, la durata di tale procedimento non può comunque essere considerata eccessiva nella fattispecie. Detto procedimento, che è iniziato nel febbraio 2005 con ispezioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] in alcuni locali di società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], si è concluso con l’adozione della decisione impugnata il 12 novembre 2008, ossia dopo un periodo di circa tre anni e dieci mesi. Orbene, è sufficiente constatare, a tal proposito, che l’indagine riguardava un’intesa particolarmente complessa, che ha gradualmente interessato la quasi totalità dei costruttori di automobili nell’Unione e ha dato luogo a molteplici contatti e riunioni. Il trattamento di questo caso da parte della [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto l’esame di un numero considerevole di questioni di fatto e di diritto, come dimostra il volume della decisione impugnata, composta di 731 paragrafi e 221 pagine. Peraltro, la descrizione dell’iter procedurale seguito dalla [OSCURATO:PERSONA], contenuta nei considerando da 39 a 55 della decisione impugnata, non consente di individuare periodi di inattività ingiustificata. 495 Per quanto riguarda poi la durata del procedimento giurisdizionale che si è concluso con la pronuncia della presente sentenza, occorre sottolineare che, dalla sentenza della Corte del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑58/12 P), risulta che la violazione, da parte di un giudice dell’Unione, del suo obbligo, derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, di decidere le controversie ad esso sottoposte entro un termine ragionevole deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo e di applicazione generale per denunciare e sanzionare tale violazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 82 e 83). 496 Ne consegue che il ricorso proposto nella fattispecie dalla [OSCURATO:PERSONA], che è diretto soltanto all’annullamento della decisione impugnata nella parte che la riguarda o, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale e non può comunque essere assimilato a un ricorso per risarcimento danni, non costituisce una sede appropriata per fare sanzionare un’eventuale violazione, da parte del Tribunale, del suo obbligo di decidere la presente causa entro un termine ragionevole. 497 Ad abundantiam, va ricordato peraltro che, ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata da un giudice indipendente e imparziale. Tale diritto, che rientra nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, è sancito anche dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. 498 Secondo la giurisprudenza, la garanzia di imparzialità riveste due aspetti. In primo luogo, è indispensabile che il tribunale adito sia imparziale sotto il profilo soggettivo, cioè che nessuno dei suoi membri manifesti opinioni preconcette o pregiudizi personali, tenendo presente che l’imparzialità personale si presume fino a prova contraria. In secondo luogo, detto tribunale deve essere imparziale sotto il profilo oggettivo, il che significa che è tenuto ad offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio (sentenza della Corte del 1 o luglio 2008, Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/UFEX e a., C-341/06 P e C-342/06 P, Racc. pag. I-4777 , punto 54; v., in tal senso, Corte eur. D.U., sentenze Piersack c. Belgio del 1 o ottobre 1982, serie A n. 53, § 30; [OSCURATO:PERSONA] c. Belgio del 26 ottobre 1984, serie A n. 86, §§ da 24 a 30, e Findlay c. [OSCURATO:PERSONA] del 25 febbraio 1997, Recueil des arrêts et décisions , 1997‑I, § 73). 499 Nel caso di specie, sollevando una censura relativa alla durata eccessiva del procedimento giudiziario, la [OSCURATO:PERSONA] invita la sezione del Tribunale incaricata della presente causa a valutare se essa stessa ha commesso un’irregolarità procedurale accumulando un ritardo ingiustificato nel trattamento della causa in questione. Una tale valutazione condurrebbe quindi il presente collegio giudicante a dover determinare non soltanto se possa essergli imputato un ritardo, ma anche, all’occorrenza, se quest’ultimo debba essere giudicato eccessivo. 500 In tale contesto, occorre considerare che, anche ipotizzando che il ricorso di annullamento abbia costituito una sede appropriata per sanzionare una violazione dell’obbligo, per il giudice dell’Unione, di statuire entro un termine ragionevole, il presente collegio giudicante non avrebbe potuto comunque offrire alla [OSCURATO:PERSONA] garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio sul fatto che esso avrebbe esaminato in modo imparziale la censura relativa al ritardo eccessivo del procedimento giurisdizionale (v., per analogia, sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 495 supra, punto 90). 501 Ne consegue che il presente motivo, invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua domanda di riforma, deve essere respinto in quanto in parte infondato e in parte irricevibile. Sulle spese 502 Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, o per motivi eccezionali. 503 Nel caso di specie, le conclusioni delle ricorrenti sono state dichiarate soltanto parzialmente fondate. Tuttavia, come la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha giustamente sostenuto in udienza, è necessario tener conto del fatto che la rinuncia, da parte di quest’ultima, a una delle sue censure relative a un errore di calcolo dell’ammenda è intervenuta a seguito dell’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una decisione di rettifica in una fase avanzata del procedimento, ossia successivamente all’udienza. 504 Inoltre, il Consiglio ha limitato il proprio intervento nella causa T‑56/09 al solo sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] volte al rigetto del primo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], vertente sull’invalidità del regolamento n. 1/2003. Orbene, tale motivo è stato respinto in quanto infondato. 505 Il Tribunale ritiene pertanto corrispondente a una corretta valutazione delle circostanze della causa statuire che ciascuna parte sopporti le proprie spese, ad eccezione del Consiglio, le cui spese sono poste a carico della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Le cause T‑56/09 e T‑73/09 sono riunite ai fini della sentenza. 2) è fissato a 715 milioni di euro l’importo dell’ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] SA, alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] SA, menzionato all’articolo 2, lettera b), della decisione C (2008) 6815 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 12 novembre 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/39.125 – Vetro per automobili), come modificata dalla decisione C (2009) 863 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 febbraio 2009, e dalla decisione C (2013) 1118 final, del 28 febbraio 2013. 3) I ricorsi sono respinti per il resto. 4) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, ad eccezione del Consiglio dell’Unione europea, le cui spese sono poste a carico della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:SOCIETA]. Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 marzo 2014. [OSCURATO:PERSONA] impugnata Procedimento e conclusioni delle parti In diritto I – Sull’oggetto del ricorso II – Sulle conclusioni formulate in via principale e tendenti all’annullamento della decisione impugnata A – Causa T‑56/09 1. Sul primo motivo, vertente sull’illegittimità del regolamento n. 1/2003 a) Sulla prima parte, vertente sulla violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale b) Sulla seconda parte, vertente sulla violazione del principio della presunzione di innocenza Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale 2. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa a) Argomenti delle parti b) Giudizio del Tribunale 3. Sul terzo motivo, vertente su un’insufficienza di motivazione e su un errore nel calcolo dell’ammenda a) Sulla prima parte, vertente su un’insufficienza di motivazione Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale b) Sulla seconda parte, vertente su un errore di calcolo Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale 4. Sul quarto motivo, vertente su un errore nell’imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità del comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], sulla violazione dei princìpi della personalità delle pene e della presunzione di innocenza nonché sullo sviamento di potere a) Argomenti delle parti b) Giudizio del Tribunale Sulla ricevibilità del motivo in quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] merito 5. Sul quinto motivo, vertente sulla violazione dei princìpi di irretroattività delle pene e del legittimo affidamento a) Argomenti delle parti b) Giudizio del Tribunale 6. Sul sesto motivo, vertente sul carattere eccessivo dell’ammenda a) Sulla prima parte, vertente sull’erronea applicazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 per quanto riguarda la presa in considerazione della recidiva come circostanza aggravante, la violazione del principio di proporzionalità e il difetto di motivazione Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale – Sulla ricevibilità degli argomenti basati sulla Carta dei diritti fondamentali ed esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria integrativa – Nel merito b) Sulla seconda parte, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale c) Sulla terza parte, vertente sull’insufficiente presa in considerazione della mancata contestazione della sussistenza dei fatti da parte della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], nonché sulla violazione del principio di non discriminazione e su un’insufficienza di motivazione Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale B – Causa T‑73/09 Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale C – Conclusione sui due ricorsi per quanto riguarda le domande di annullamento III – Sulle domande rivolte al Tribunale affinché eserciti la sua competenza estesa al merito A – Sugli importi delle vendite asseritamente realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] al di fuori del SEE B – Sugli importi delle vendite da prendere in considerazione per il 1998 C – Sulle conseguenze dell’illegittimità della decisione impugnata per quanto riguarda la presa in considerazione della decisione Vetro piano (Italia) ai fini dell’applicazione della recidiva D – Sul nuovo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, vertente sul superamento di una durata ragionevole Sulle spese ( *1 ) Lingua processuale: il francese.