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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00536/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Con sentenza resa in data 17 ottobre 2021, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cod. pen., 189, commi 6 e 7, d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada con riferimento all'elemento soggettivo del reato;

2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del requisito dell'effettività dell'esigenza di assistenza della persona offesa. l /11,, :(

3. Il ricorso è ~1.t.e.

Entrambi i motivi di cloglianza, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomentazioni immuni da censure, sono palesemente versati in fatto.

La Corte di appello, dopo attenta disamina della vicenda, ha posto in rilievo come, sulla base delle plurime, convergenti testimonianze raccolte, la imputata, nell'attendere al parcheggio della vettura da lei condotta, pure in presenza di alcuni giovani che transitavano nei pressi, in fila indiana e radenti al muro, senza attendere che costoro avessero completato il transito, accelerava la marcia e colpiva la vittima al ginocchio destro.

In seguito all'urto si allontanava velocemente senza prestare soccorso alla persona offesa, incurante dei richiami degli astanti ed anzi intimando a costoro di stare zitti e di andare via.

Coerentemente con gli elementi acquisiti, la Corte di merito ha escluso che la imputata si fosse allontanata senza l'intenzione di sottrarsi al dovere di prestare assistenza alla vittima, avendo chiaramente percepito di avere procurato a costei danni fisici con la sua condotta di guida.

4. Deve rilevarsi come, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità debba risultare dal testo della decisione impugnata ed essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali, con la conseguenza che il sindacato di legittimità «deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali».

Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni della Corte di Cassazione, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza c:he possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).

La Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo preclusa, al giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109).

Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).

Delineato nei superiori a termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva come la ricorrente invochi, in realtà, una considerazione alternativa del compendio probatorio acquisito ed una diversa ricostruzione del fatto, a fronte di un corretto ed esaustivo apparato argomentativo della sentenza impugnata, nel quale i Giudici, in maniera logica e coerente, hanno provveduto ad una attenta disamina del caso, offrendo adeguata motivazione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con sentenza resa in data 17 ottobre 2021, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cod. pen., 189, commi 6 e 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada con riferimento all'elemento soggettivo del reato; 2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del requisito dell'effettività dell'esigenza di assistenza della persona offesa. l /11,, :( 3. Il ricorso è ~1.t.e. Entrambi i motivi di cloglianza, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomentazioni immuni da censure, sono palesemente versati in fatto. La Corte di appello, dopo attenta disamina della vicenda, ha posto in rilievo come, sulla base delle plurime, convergenti testimonianze raccolte, la imputata, nell'attendere al parcheggio della vettura da lei condotta, pure in presenza di alcuni giovani che transitavano nei pressi, in fila indiana e radenti al muro, senza attendere che costoro avessero completato il transito, accelerava la marcia e colpiva la vittima al ginocchio destro. In seguito all'urto si allontanava velocemente senza prestare soccorso alla persona offesa, incurante dei richiami degli astanti ed anzi intimando a costoro di stare zitti e di andare via. Coerentemente con gli elementi acquisiti, la Corte di merito ha escluso che la imputata si fosse allontanata senza l'intenzione di sottrarsi al dovere di prestare assistenza alla vittima, avendo chiaramente percepito di avere procurato a costei danni fisici con la sua condotta di guida. 4. Deve rilevarsi come, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità debba risultare dal testo della decisione impugnata ed essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali, con la conseguenza che il sindacato di legittimità «deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali». Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni della Corte di Cassazione, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza c:he possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). La Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo preclusa, al giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Delineato nei superiori a termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva come la ricorrente invochi, in realtà, una considerazione alternativa del compendio probatorio acquisito ed una diversa ricostruzione del fatto, a fronte di un corretto ed esaustivo apparato argomentativo della sentenza impugnata, nel quale i Giudici, in maniera logica e coerente, hanno provveduto ad una attenta disamina del caso, offrendo adeguata motivazione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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