CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 35384/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]. "Rigetto del ricorso". 2 2 su- 21322 cANCELI 1ER [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Udine, giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 7 ottobre 2021 ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al credito ai sensi dell'art. 58, comma 2, d. Igs. N. 159 del 2011 proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. ritenuta riproposizione di analoga istanza rigettata. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto domanda di ammissione al credito ex art. 58 d. Igs. N. 159 del 2011, in relazione al credito ipotecario vantato dalla Banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza del Tribunale di Udine el 10 aprile 2013, irrevocabile il 25 giugno 2013, per il reato di cui all'art. 10 bis d. Igs. 74/2000, con la confisca della somma di euro 393.973,00. L'istanza era stata già proposta e rigettata con ordinanza del Tribunale di Udine del 26 aprile 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a propone ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 666, comma 2, cod. proc. pen.). Il giudice dell'esecuzione ritiene che la seconda istanza sia una mera riproposizione della precedente già rigettata con provvedimento del 26 aprile 2021 del Tribunale di Udine. li Tribunale, nel provvedimento oggi impugnato, tuttavia, riconosce che la nuova istanza contiene documentazione atta a dimostrare la buona fede della Banca, al momento dell'erogazione del mutuo ipotecario. Nell'ordinanza del 26 aprile 2021 il Tribunale riteneva che la buona fede, dell'istituto di credito, non fosse stata dimostrata. In relazione a tale affermazione la Banca ha, quindi depositato nuova istanza, con le prove documentali, dalle quali emergerebbe la sua assoluta buona fede. « 2. 2. Violazione di legge (art. 666, terzo comma. Cod. proc. pen.). Il giudice dell'esecuzione è entrato nel merito della questione, rilevando l'impossibilità per la Banca di trovare tutela. La procedura semplificata, dell'art. 666, secondo comma, cod. proc. pen. (senza la fissazione dell'udienza in camera di consiglio) può utilizzarsi solo nelle ipotesi di difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di un'istanza già rigettata. L'erronea adozione del procedimento non partecipato (del secondo comma, dell'art. 666 cod. proc. pen.) ha violato il contraddittorio, con nullità ex art. 178 cod. proc. pen. La confisca del bene ha natura sanzionatoria e il terzo estraneo al delitto deve, comunque, essere tutelato in quanto in buona fede (Sez. 1, Sentenza n. 15534 del 27/10/2017 Cc., dep. 06/04/2018, Rv. 272627). Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. La Procura generale della Corte di Cassazione ha presentato conclusioni scritte, Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta fondato e il provvedimento impugnato deve annullarsi con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Udine. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza del ricorrente ai sensi dell'art. 666, cod. proc. pen. in quanto l'istanza sarebbe o una impugnazione o una riproposizione della richiesta già rigettata con ordinanza del 26 aprile 2021. Tuttavia, lo stesso provvedimento impugnato evidenzia l'allegazione all'istanza di documentazione in tema di buona fede della banca ricorrente (non presente nella precedente istanza). Conseguentemente, l'istanza non può essere considerata una riproposizione della precedente, in considerazione della documentazione diretta a provare la buona fede della banca ricorrente; documentazione non presentata con la precedente istanza rigettata con ordinanza del 26 aprile 2021 del Tribunale di Udine: "In tema di incidente di esecuzione, l'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha annullato il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, giudicando irrilevante un documento prodotto dalla difesa che non aveva formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato)" (Sez. 1, Sentenza n. 19358 del 05/10/2016 Cc. (dep. 21/04/2017 ) Rv. 269841 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 6051 del 27/09/2016 Cc. (dep. 09/02/2017 ) Rv. 268834 - O e Sez. 1, Sentenza n. 15534 del 27/10/2017 Cc. (dep. 06/04/2018 ) Rv. 272627 - 0). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impug