CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32049/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15610-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta incorporante di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e »»0 difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1883/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso l'iscrizione a ruolo per omesso versamento di tasse automobilistiche relative all'anno 2010 di veicoli concessi in leasing dalla parte contribuente; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente affermando che, per i veicoli concessi in locazione finanziaria, l'unico soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è il soggetto utilizzatore, anche per i rapporti anteriori al 15 giugno 2016. Avverso detta sentenza la regione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, la regione [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 99 del 2009, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in Ric. 2020 n. 15610 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- quanto, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità del pagamento non ricadrebbe sull'utilizzatore del bene concesso in locazione finanziaria ma sul proprietario; con il secondo motivo d'impugnazione, la regione [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 160 del 2016 per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente affermato che per i veicoli concessi a leasing l'unico soggetto passivo della tassa automobilistica va individuato nell'utilizzatore e non più nel proprietario. I motivi possono essere affrontati congiuntamente in quanto ruotano entrambi attorno al problema del se delle tasse automobilistiche debba o meno rispondere esclusivamente l'utilizzatore del bene concesso in locazione finanziaria. I motivi sono entrambi infondati. Infatti, secondo questa Corte: in tema di tassa automobilistica, l'art. 10 del d.l. n. 113 del 2016 (conv. in I. n. 160 del 2016), abrogando la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9-bis del d.l. n. 78 del 2015 (conv. in I. n. 125 del 2015) - che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l'ipotesi di responsabilità solidale della società di "leasing" la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto - ha reintrodotto, anche "pro futuro", la medesima regola impositiva già ricavata dall'art. 7 della legge n. 99 del 2009 - ossia che soggetto passivo della tassa è esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria - da ritenersi applicabile anche ai rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore Ric. 2020 n. 15610 sez. MT - ud. 13-07-2021 -3- della cit. I. n. 99 del 2009) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. d.l. n. 113 del 2016: Cass. n. 13131 del 2019; Cass. n. 3101, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che, per i veicoli concessi in locazione finanziaria, l'unico soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è il soggetto utilizzatore, anche per i rapporti anteriori al 15 giugno 2016 - ha ritenuto che anche per le tasse automobilistiche riguardanti l'anno 2010 fosse tenuto il solo utilizzatore del bene in locazione finanziaria. Pertanto, ritenuti infondati entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza. Va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (Cass. n. 29649 del 2021). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 3.500, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per Ric. 2020 n. 15610 sez. MT - ud. 13-07-2021 -4- il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 13 luglio 2021 Il P sVdè t Rob