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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22061/2026

Testo disponibile della fonte

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rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Alitalia [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in A.S., in persona del commissariostraordinario pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Troiano-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia n. 2866/2024 depositato il21/7/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso.Numero registro generale 19093/2025Numero sezionale 2720/2026Numero di raccolta generale 22061/2026Data pubblicazione 27/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto opposizione allo statopassivo di [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. avverso ildecreto di esecutività dello stato passivo, nella parte in cui è stata esclusala prededuzione in relazione all’ammissione di un credito di €11.000.000,00, somma che era stata corrisposta in esecuzione di accordotransattivo in data 26 aprile 2018.

La transazione aveva fatto seguito –per quanto qui rileva – a un contratto di factoring sottoscritto con AlitaliaS.p.A. in data 22 dicembre 2014, in relazione al quale – stante laprospettata revocatoria relativa a pagamenti derivanti dalla canalizzazionedei flussi che provenivano dagli incassi dei contratti ceduti – il creditoreaveva versato alla procedura tale importo, che poi aveva chiesto diammettere allo stato passivo ex art. 70, secondo comma, l.fall.2.

Il Tribunale di Civitavecchia, con il decreto impugnato, ha rigettatol’opposizione, ritenendo che la causa della restituzione risiedessenell’originario titolo, costituito dal contratto stipulato nel 2014, senzaapplicazione dell’art. 70 l.fall.

Ha, in particolare, escluso la natura novativadella transazione, non essendovi volontà contrattuale delle parti di farsorgere un nuovo credito rispetto a quello originario.3.

Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a tre motivi, cuiresiste con controricorso l’amministrazione straordinaria.

Entrambe leparti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.111, secondo comma, l.fall. (sostituito dall’art. 221, comma 1, lett. a)CCII), in combinato disposto con gli artt. 20 e 52 d. lgs. n. 270/1999,nella parte in cui il decreto impugnato ha escluso la natura prededucibiledel credito, benché lo stesso fosse sorto in occasione o in funzione dellaprocedura concorsuale.

Si osserva che il credito era sorto ex novo pereffetto della transazione, come risulterebbe dalla corrispondenza intern. 19093/2025 R.G.Numero registro generale 19093/2025Numero sezionale 2720/2026Numero di raccolta generale 22061/2026Data pubblicazione 27/06/2026partes, essendo i flussi di cassa, decanalizzati dal creditore, funzionali allacontinuità aziendale e, pertanto, credito inerente alla gestione dell’attivitàdi impresa, con conseguente recisione di ogni relazione tra il credito e leoriginarie obbligazioni contrattuali.2.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.1965, 1362 e ss. cod. civ., 70 l.fall. (ora art. 172 CCII), nella parte in cuiil decreto impugnato ha negato natura di fonte autonoma all’accordotransattivo del 26 aprile 2018, travisando le clausole sottoscritte, tra cuil’art. 4.2.

Si censura il richiamo all’art. 70 l.fall., che non attiene allanatura del credito, ma al procedimento di ammissione allo stato passivo.3.

I primi due motivi sono inammissibili, in quanto involgono unadiversa lettura della documentazione contrattuale, la quale rientra neicompiti del giudice del merito e non è censurabile in cassazione, ovecorrettamente motivata.

Nella specie il Tribunale ha ritenuto che la letturadelle clausole contrattuali escluda che l’obbligazione assunta sostituissequella originaria, stante il fatto che la clausola 4.2 della transazione negaqualsiasi riconoscimento di debito da parte di Alitalia.

Inammissibile è, poi,la censura relativa all’applicazione dell’art. 70 l.fall., in quanto normaesplicitamente esclusa dal decreto impugnato e, quindi, argomentazioneestranea alla decisione impugnata.

Il che è assorbente delleconsiderazioni, sul punto, del Pubblico Ministero.4.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo ai fini delladecisione, per avere il decreto impugnato omesso di considerare ilcontenuto della lettera del 22 maggio 2017, che mostrerebbe l’effettivanatura della transazione stipulata, nonché il nesso funzionale trapagamento e finalità conservative della procedura.5.

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto il novellato art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non consente la deduzione, quale omesson. 19093/2025 R.G.Numero registro generale 19093/2025Numero sezionale 2720/2026Numero di raccolta generale 22061/2026Data pubblicazione 27/06/2026esame di un fatto storico, l’erronea o l’omessa valutazione delle prove -ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie –, nonessendo il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del potere divalutazione delle prove non aventi natura legale soggetto a valutazionenel giudizio di legittimità sotto questo specifico profilo (Cass., n.30837/2025; Cass., n. 11892/2016; Cass., n. 23153/2018; Cass., Sez.U., n. 34476/2019).6.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolatedalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 14.000,00 per compensi, oltre 15% per speseforfetario, esborsi liquidati in € 200,00 e accessori di legge; ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/6/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 19093/2025 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Alitalia [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in A.S., in persona del commissariostraordinario pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Troiano-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Civitavecchia n. 2866/2024 depositato il21/7/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso.Numero registro generale 19093/2025Numero sezionale 2720/2026Numero di raccolta generale 22061/2026Data pubblicazione 27/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto opposizione allo statopassivo di [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. avverso ildecreto di esecutività dello stato passivo, nella parte in cui è stata esclusala prededuzione in relazione all’ammissione di un credito di €11.000.000,00, somma che era stata corrisposta in esecuzione di accordotransattivo in data 26 aprile 2018. La transazione aveva fatto seguito –per quanto qui rileva – a un contratto di factoring sottoscritto con AlitaliaS.p.A. in data 22 dicembre 2014, in relazione al quale – stante laprospettata revocatoria relativa a pagamenti derivanti dalla canalizzazionedei flussi che provenivano dagli incassi dei contratti ceduti – il creditoreaveva versato alla procedura tale importo, che poi aveva chiesto diammettere allo stato passivo ex art. 70, secondo comma, l.fall.2. Il Tribunale di Civitavecchia, con il decreto impugnato, ha rigettatol’opposizione, ritenendo che la causa della restituzione risiedessenell’originario titolo, costituito dal contratto stipulato nel 2014, senzaapplicazione dell’art. 70 l.fall. Ha, in particolare, escluso la natura novativadella transazione, non essendovi volontà contrattuale delle parti di farsorgere un nuovo credito rispetto a quello originario.3. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a tre motivi, cuiresiste con controricorso l’amministrazione straordinaria. Entrambe leparti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.111, secondo comma, l.fall. (sostituito dall’art. 221, comma 1, lett. a)CCII), in combinato disposto con gli artt. 20 e 52 d. lgs. n. 270/1999,nella parte in cui il decreto impugnato ha escluso la natura prededucibiledel credito, benché lo stesso fosse sorto in occasione o in funzione dellaprocedura concorsuale. Si osserva che il credito era sorto ex novo pereffetto della transazione, come risulterebbe dalla corrispondenza intern. 19093/2025 R.G.Numero registro generale 19093/2025Numero sezionale 2720/2026Numero di raccolta generale 22061/2026Data pubblicazione 27/06/2026partes, essendo i flussi di cassa, decanalizzati dal creditore, funzionali allacontinuità aziendale e, pertanto, credito inerente alla gestione dell’attivitàdi impresa, con conseguente recisione di ogni relazione tra il credito e leoriginarie obbligazioni contrattuali.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.1965, 1362 e ss. cod. civ., 70 l.fall. (ora art. 172 CCII), nella parte in cuiil decreto impugnato ha negato natura di fonte autonoma all’accordotransattivo del 26 aprile 2018, travisando le clausole sottoscritte, tra cuil’art. 4.2. Si censura il richiamo all’art. 70 l.fall., che non attiene allanatura del credito, ma al procedimento di ammissione allo stato passivo.3. I primi due motivi sono inammissibili, in quanto involgono unadiversa lettura della documentazione contrattuale, la quale rientra neicompiti del giudice del merito e non è censurabile in cassazione, ovecorrettamente motivata. Nella specie il Tribunale ha ritenuto che la letturadelle clausole contrattuali escluda che l’obbligazione assunta sostituissequella originaria, stante il fatto che la clausola 4.2 della transazione negaqualsiasi riconoscimento di debito da parte di Alitalia. Inammissibile è, poi,la censura relativa all’applicazione dell’art. 70 l.fall., in quanto normaesplicitamente esclusa dal decreto impugnato e, quindi, argomentazioneestranea alla decisione impugnata. Il che è assorbente delleconsiderazioni, sul punto, del Pubblico Ministero.4. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo ai fini delladecisione, per avere il decreto impugnato omesso di considerare ilcontenuto della lettera del 22 maggio 2017, che mostrerebbe l’effettivanatura della transazione stipulata, nonché il nesso funzionale trapagamento e finalità conservative della procedura.5. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto il novellato art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non consente la deduzione, quale omesson. 19093/2025 R.G.Numero registro generale 19093/2025Numero sezionale 2720/2026Numero di raccolta generale 22061/2026Data pubblicazione 27/06/2026esame di un fatto storico, l’erronea o l’omessa valutazione delle prove -ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie –, nonessendo il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del potere divalutazione delle prove non aventi natura legale soggetto a valutazionenel giudizio di legittimità sotto questo specifico profilo (Cass., n.30837/2025; Cass., n. 11892/2016; Cass., n. 23153/2018; Cass., Sez.U., n. 34476/2019).6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolatedalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 14.000,00 per compensi, oltre 15% per speseforfetario, esborsi liquidati in € 200,00 e accessori di legge; ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/6/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 19093/2025 R.G.
Decreto Cassazione n. 22061/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris