Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 36277/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, propone ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna (Sezione Prima Civile) in data 14 gennaio 2025, con la quale veniva confermato il decreto di inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Corte di appello di Bologna (Sezione Seconda Penale) il 2 ottobre 2023, con cui si dichiarava inammissibile l’istanza di ammissione all’anzidetto patrocinio, depositata il 1 agosto 2023, volta a consentire all’istante l’espletamento di indagini difensive ai fini della revisione del processo penale conclusosi con la sentenza di condanna n. 374/2004, emessa il 6 luglio 2004 dal Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, divenuta irrevocabile il 2 novembre 2004.

La Corte di appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l’istanza sul rilievo che non era pendente alcuna istanza di revisione penale e, dunque, non si era instaurato il relativo procedimento.

2. Il ricorrente, dopo aver analiticamente ripercorso le fasi fattuali della vicenda, lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, sostenendo che, per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non è necessario che sia esistente un procedimento, potendo avvalersi dell’istituto anche colui che, ricorrendone i presupposti di reddito, necessita di svolgere mere indagini difensive.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il tema proposto dal ricorrente investe la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato in previsione dell’instaurazione di un procedimento (promosso dalla parte) perché siano liquidate le spese affrontate per svolgere indagini difensive.

La risposta offerta sul punto dal provvedimento impugnato è corretta e conforme a diritto.

In questo si ricorda che, a mente degli artt. 78 e 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il processo cui si riferisce l'istanza di ammissione deve esistere e che, nel caso di specie, il ricorrente vorrebbe l'ammissione al beneficio in vista di un ipotetico processo che potrebbe non venire mai ad esistenza, così esponendo la pubblica finanza a rischi inammissibili.

L’art. 78 d.P.R. 115/2002, invero, dispone che l’interessato possa chiedere di essere ammesso al patrocinio “in ogni stato e F i r m a t o D a : E M A N U E L E D I S A L V O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 2 f 4 2 0 8 f 2 6 2 b 8 2 4 0 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : D A N I E L A D A W A N E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 0 2 9 4 a b 0 2 a 4 d 0 1 9 f grado del processo”, dal che si desume che un processo debba effettivamente esistere, onde la sua instaurazione non può configurarsi come eventualità futura ed incerta.

In conclusione, la domanda può essere proposta solo quando esista un procedimento.

Si tratta di una condizione preliminare alla proposizione della domanda.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, propone ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna (Sezione Prima Civile) in data 14 gennaio 2025, con la quale veniva confermato il decreto di inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Corte di appello di Bologna (Sezione Seconda Penale) il 2 ottobre 2023, con cui si dichiarava inammissibile l’istanza di ammissione all’anzidetto patrocinio, depositata il 1 agosto 2023, volta a consentire all’istante l’espletamento di indagini difensive ai fini della revisione del processo penale conclusosi con la sentenza di condanna n. 374/2004, emessa il 6 luglio 2004 dal Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, divenuta irrevocabile il 2 novembre 2004. La Corte di appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l’istanza sul rilievo che non era pendente alcuna istanza di revisione penale e, dunque, non si era instaurato il relativo procedimento. 2. Il ricorrente, dopo aver analiticamente ripercorso le fasi fattuali della vicenda, lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, sostenendo che, per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non è necessario che sia esistente un procedimento, potendo avvalersi dell’istituto anche colui che, ricorrendone i presupposti di reddito, necessita di svolgere mere indagini difensive. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il tema proposto dal ricorrente investe la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato in previsione dell’instaurazione di un procedimento (promosso dalla parte) perché siano liquidate le spese affrontate per svolgere indagini difensive. La risposta offerta sul punto dal provvedimento impugnato è corretta e conforme a diritto. In questo si ricorda che, a mente degli artt. 78 e 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il processo cui si riferisce l'istanza di ammissione deve esistere e che, nel caso di specie, il ricorrente vorrebbe l'ammissione al beneficio in vista di un ipotetico processo che potrebbe non venire mai ad esistenza, così esponendo la pubblica finanza a rischi inammissibili. L’art. 78 d.P.R. 115/2002, invero, dispone che l’interessato possa chiedere di essere ammesso al patrocinio “in ogni stato e F i r m a t o D a : E M A N U E L E D I S A L V O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 2 f 4 2 0 8 f 2 6 2 b 8 2 4 0 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : D A N I E L A D A W A N E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 0 2 9 4 a b 0 2 a 4 d 0 1 9 f grado del processo”, dal che si desume che un processo debba effettivamente esistere, onde la sua instaurazione non può configurarsi come eventualità futura ed incerta. In conclusione, la domanda può essere proposta solo quando esista un procedimento. Si tratta di una condizione preliminare alla proposizione della domanda. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Decreto Cassazione n. 36277/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris