CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 05604/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22379/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., volontariamente rappresentata nel presente giudizio dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatoGiorgio Aschieri; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ai [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimato - opposizione distributiva -distribuzione ricavato pendente l’opposizione -successivo fallimento del debitore esecutato - duplicazione del ricorso per cassazione Ric. 2021n. 22379 sez. S3 – CC 28 - 0 2 - 202 4 -2- avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 991 del 07/05/2021; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 28/02/2024dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: con la qui gravata sentenza il Tribunale di Verona provvide sulle opposizioni distributive proposte contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione in esito all’espropriazione intrapresa da [OSCURATO:SOCIETA], cui era subentrata per cessione pro soluto la [OSCURATO:SOCIETA] (e che aveva azionato anche altri crediti), sui beni della mutuataria [OSCURATO:PERSONA] ai [OSCURATO:SOCIETA] e della terza datrice [OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarata fallita dopo il deposito del progetto di distribuzione e prima dell’udienza prevista dall’art 596 cod. proc. civ.; per quel che qui ancora rileva, fallita nelle more del giudizio di opposizione pure la debitrice esecutata GHP, la qui gravata sentenza dispose la revoca dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione reiettiva dell’opposizione al piano di riparto proposta dal fallimento Bonizzato, dichiarò improcedibili gli interventi nella procedura esecutiva della Nemo e del fallimento Bonizzato, statuendo che la somma di euro 5.048.801,95, ancora da ripartire nel progetto di distribuzione, andava corrisposta per intero al fallimento del [OSCURATO:PERSONA] ai [OSCURATO:SOCIETA]; la suddetta sentenza è stata impugnata per cassazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso articolato su quattro motivi: il quale è stato iscritto una prima volta al n. 22377/21 di r.g. di questa Corte, ma pure, per ragioni che non mette conto ulteriormente approfondire, separatamente ai (quasi immediatamente) successivi numeri di r.g. del 2021, 22379 e 22380; al primo ricorso hanno resistito, con controricorso, il fallimento della GHP e la [OSCURATO:SOCIETA]; sul primo di detti ricorsi, fissato dapprima in camera di consiglio e poi in udienza pubblica, questa Corte ha reso la sentenza n. 32146 del 20/11/2023, con la quale sono stati accolti il terzo ed il quarto motivo, con rigetto degli altri, cassazione della gravata sentenza in Ric. 2021n. 22379 sez. S3 – CC 28 - 0 2 - 202 4 -3- relazione ai motivi accolti, rinvio al Tribunale di Verona e condanna della ricorrente alle spese nei confronti della sola [OSCURATO:SOCIETA]; sul ricorso n. 22379/21, che non è stato riunito all’identico ricorso n. 22377/21 prima che questo fosse definito con la richiamata sentenza, non può quindi più provvedersi con la riunione, né con altro provvedimento, quand’anche meramente amministrativo; pertanto, il medesimo ricorso n. 22379/21 è ora chiamato per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: per la quale la ricorrente, rammentata l’intervenuta pronuncia della sentenza di questa Corte n. 32146/23, ha chiesto, con «informativa al Collegio»,dichiararsi l’estinzione e la conseguente cancellazione dal ruolo; le intimate non svolgonoqui ulteriore attività difensiva; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; il ricorso è il medesimo già definito con la richiamata sentenza n. 32146/23, solo iscritto ulteriormente e separatamente a r.g. (come detto, al n. 22379/21 r.g.): tanto comporta che, sul punto, questa Corte ha esaurito la propria potestà giurisdizionale sul ricorso stesso e che il procedimento seguito all’erronea duplicazione della iscrizione a ruolo dell’originario ricorso non può proseguire; non vi è luogo a pronunciare sul contributo unificato, poiché la ragione di inammissibilità non pare dipendere, se non altro in via diretta ed immediata, dall’iniziativa di parte ricorrente e che non consta essere stato separatamente versato anche per il presente; per questi motivi la Corte dichiara improcedibile il giudizio seguito all’iscrizione a ruolo del ricorso n. 22379/21 r.g. Così deciso