Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18027/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29103-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA].COOP - [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è dom.ta ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] TERAMO), in persona del legale rappresentante p.t., dom.to ope legis in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - intimata - nonché [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., dom.to in L'AQUILA, alla [OSCURATO:PERSONA], c/o [OSCURATO:PERSONA], presso l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato; - intimata - avverso la sentenza n. 189/111/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la ALL.COOP - [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Teramo, la cartella di pagamento con cui le venne intimato il pagamento dei contributi richiesti dall'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] per il proprio funzionamento relativamente l'anno 2017; che la C.T.P. di Teramo, con sentenza n. 88/2019, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice tributario, per essere quella devoluta al G.A.; che avverso tale decisione la ALL.COOP - [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 189/111/2020, depositata il 27.3.2020, confermò la gravata decisione ritenendo corretta - per quanto in questa sede ancora rileva - la devoluzione della controversia alla cognizione del giudice amministrativo, siccome estesa a -2- /[1 Ric. 2020 n. 29103 sez.

Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 tutti i provvedimenti emessi dall'autorità (incluso, dunque, quello in questione); che avverso tale decisione la ALL.COOP - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motiv; sono rimaste intimate l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e l'[OSCURATO:PERSONA] E DELMERCATO; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.) dell'erronea devoluzione della giurisdizione della controversia al G.A., sussistendo, nella specie, la giurisdizione tributaria, avente carattere generale, pieno ed esclusivo, estesa anche alla riscossione degli oneri di funzionamento dell'A.G.co.m.; che il motivo è manifestamente fondato; che va anzitutto osservato che non occorre rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, giacché la riserva di attribuzione di queste ultime, ai sensi dell'art. 374, comma 1, cod. proc. civ., va letta in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), sicché la sezione semplice può decidere i ricorsi che, come nella specie, pongono questioni di giurisdizione, ai sensi dell'art. 374, comma 1, cod. proc. civ., laddove, come nel caso in esame, sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 cod. proc. civ., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la Ric. 2020 n. 29103 sez.

Sesto civile - T - ud. 24-05-2022 -3- verifica in ordine alla formazione del giudicato (Cass., Sez.

U, 19.1.2022, n. 1599, Rv. 663733 - 01); che, a tale riguardo, è sufficiente richiamare la recente decisione a Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, 4.6.2020, n. 10577, Rv. 657858-01), ove si è chiarito che i contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsti dall'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della

I. n. 287 del 1990, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (quale risorsa per il funzionamento di un'autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva; con la inevitabile conseguenza che ne deriva per cui, le controversie relative alla riscossione dei predetti oneri di funzionamento sono devolute, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della

I. n. 448 del 2001 (che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere), alla giurisdizione del giudice tributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre ai giudizi sull'impugnazione del provvedimento impositivo, anche quelli relativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento (nello stesso senso, più recentemente, Cass., Sez.

U, 30.7.2021, n. 21961, Rv. 661871-01 e Cass., Sez. 6-5, 2.3.2022, n. 6832); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, Ric. 2020 n. 29103 sez.

Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -4- declaratoria di sussistenza della giurisdizione tributaria e rinvio alla C.T.R. dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e la liquidazione, altresì, delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata, dichiara sussistente la giurisdizione tributaria e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 24.5.2022 Il Presidente k . [OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA] oggi, - ti h I ti. 1022 Ric. 2020 n. 29103 sez.

Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -5- CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico ./ 7 C&VT42- t'it.-- c; 9-t.2-2(_&/-r-tiL C." Th . i < M - 5.. - 4 C. TR , (4-4 (vt4-1-4131 /t.)-t: e..2...... n ---- ",<:,,,,y3 ,._._, c '7,7A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29103-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA].COOP - [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è dom.ta ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] TERAMO), in persona del legale rappresentante p.t., dom.to ope legis in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - intimata - nonché [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., dom.to in L'AQUILA, alla [OSCURATO:PERSONA], c/o [OSCURATO:PERSONA], presso l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato; - intimata - avverso la sentenza n. 189/111/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la ALL.COOP - [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Teramo, la cartella di pagamento con cui le venne intimato il pagamento dei contributi richiesti dall'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] per il proprio funzionamento relativamente l'anno 2017; che la C.T.P. di Teramo, con sentenza n. 88/2019, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice tributario, per essere quella devoluta al G.A.; che avverso tale decisione la ALL.COOP - [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 189/111/2020, depositata il 27.3.2020, confermò la gravata decisione ritenendo corretta - per quanto in questa sede ancora rileva - la devoluzione della controversia alla cognizione del giudice amministrativo, siccome estesa a -2- /[1 Ric. 2020 n. 29103 sez. Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 tutti i provvedimenti emessi dall'autorità (incluso, dunque, quello in questione); che avverso tale decisione la ALL.COOP - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motiv; sono rimaste intimate l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e l'[OSCURATO:PERSONA] E DELMERCATO; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.) dell'erronea devoluzione della giurisdizione della controversia al G.A., sussistendo, nella specie, la giurisdizione tributaria, avente carattere generale, pieno ed esclusivo, estesa anche alla riscossione degli oneri di funzionamento dell'A.G.co.m.; che il motivo è manifestamente fondato; che va anzitutto osservato che non occorre rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, giacché la riserva di attribuzione di queste ultime, ai sensi dell'art. 374, comma 1, cod. proc. civ., va letta in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), sicché la sezione semplice può decidere i ricorsi che, come nella specie, pongono questioni di giurisdizione, ai sensi dell'art. 374, comma 1, cod. proc. civ., laddove, come nel caso in esame, sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 cod. proc. civ., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la Ric. 2020 n. 29103 sez. Sesto civile - T - ud. 24-05-2022 -3- verifica in ordine alla formazione del giudicato (Cass., Sez. U, 19.1.2022, n. 1599, Rv. 663733 - 01); che, a tale riguardo, è sufficiente richiamare la recente decisione a Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 4.6.2020, n. 10577, Rv. 657858-01), ove si è chiarito che i contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsti dall'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della I. n. 287 del 1990, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (quale risorsa per il funzionamento di un'autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva; con la inevitabile conseguenza che ne deriva per cui, le controversie relative alla riscossione dei predetti oneri di funzionamento sono devolute, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della I. n. 448 del 2001 (che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere), alla giurisdizione del giudice tributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre ai giudizi sull'impugnazione del provvedimento impositivo, anche quelli relativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento (nello stesso senso, più recentemente, Cass., Sez. U, 30.7.2021, n. 21961, Rv. 661871-01 e Cass., Sez. 6-5, 2.3.2022, n. 6832); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, Ric. 2020 n. 29103 sez. Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -4- declaratoria di sussistenza della giurisdizione tributaria e rinvio alla C.T.R. dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e la liquidazione, altresì, delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata, dichiara sussistente la giurisdizione tributaria e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 24.5.2022 Il Presidente k . [OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA] oggi, - ti h I ti. 1022 Ric. 2020 n. 29103 sez. Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -5- CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico ./ 7 C&VT42- t'it.-- c; 9-t.2-2(_&/-r-tiL C." Th . i < M - 5.. - 4 C. TR , (4-4 (vt4-1-4131 /t.)-t: e..2...... n ---- ",<:,,,,y3 ,._._, c '7,7A
Sentenza Cassazione n. 18027/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris