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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07611/2022

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35 del 2021 SENTENZA sui ricorsi proposti da: TORROMINO Pasquale, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 febbraio 1969; TORROMINO Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 maggio 1981; TORROMINO Fabio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 dicembre 1976; avverso la ordinanza n. 1369-13670-1371-1372RRPers del Tribunale di Catanzaro del 29 luglio 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Catanzaro, in qualità di giudice del riesame cautelare, ha, con ordinanza pronunziata in data 29 luglio 2021, confermato la ordinanza emessa il precedente 15 luglio 2021 dal Gip del Tribunale di Crotone e con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e la misura cautelare degli arresti domiciliari in danno di [OSCURATO:PERSONA].

I tre, fra loro fratelli, sono tutti indagati, unitamente ad un quarto fratello la cui posizione ora non rileva, per una nutritissima serie di cessioni di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina da loro eseguite operando all'interno della abitazione della comune madre [OSCURATO:PERSONA], nonché in relazione ad un episodio di detenzione della medesima sostanza ed ad un episodio, connesso ai precedenti fatti di spaccio, di resistenza a pubblico ufficiale.

Ha osservato il Tribunale che, seppure non è stato possibile, con l'ausilio delle telecamere poste in prossimità della porta dell'appartamento ove avvenivano le cessioni, apprezzare chi fra ì fratelli Torromino materialmente provvedeva alla consegna dello stupefacente ai vari avventori, tuttavia sussistono evidenti indizi nel senso del coinvolgimento di tutti loro in quanto sono stati tutti ripresi, sempre con mezzi di registrazione di immagini, mentre, ora l'uno ora l'altro, essi, con dei piccoli utensili, si accostavano, armeggiando, al luogo ove è stata successivamente rinvenuta la sostanza stupefacente li depositata.

Hanno interposto ricorso per cassazione i tre indagati, affidando le loro doglianze a tre motivi di ricorso.

Il primo motivo attiene alla violazione di legge ed alla illogicità della motivazione per avere i giudici del riesame cautelare attribuito, in violazione delle regole sul concorso di persone nel reato, a tutti gli indagati i medesimi reati, senza distinguere fra le varie posizioni eventualmente ricoperte dai tre fratelli quella di [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione di legge per essere stato posto a fondamento della misura disposta un indizio non idoneo in quanto privo del requisito della gravità.

Infine, con il terzo motivo di ricorso la difesa dei tre indagati si è lagnata della esclusione della possibilità di qualificare i fatti attribuiti ai ricorrenti entro i confine della ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73,.

Comma 5, del dPR n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili e per tali gli stessi vanno dichiarati.

Con riferimento al primo motivo di impugnazione si rileva che, diversamente da quanto ipotizzato in sede di ricorso, la posizione indiziaria di [OSCURATO:PERSONA] non è sostanzialmente diversa rispetto a quella degli altre due fratelli ora ricorrenti.

E', infatti, ben vero che la presenza di costui presso la abitazione della madre [OSCURATO:PERSONA] non è di per sé significativa sotto il profilo dimostrativo della sua adesione ai propositi criminosi, posto che il predetto indagato si trovava necessariamente presso la genitrice in quanto ivi ristretto agli arresti domiciliari, ma ciò non toglie che, pur in tale condizione, lo stesso, ha dato una fattiva collaborazione alla attività di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente svolta dai fratelli, collaborando con costoro quanto ad almeno 15 degli episodi contestati.

Infatti, sia pure nel più breve lasso di tempo in cui questo è stato osservato attraverso i mezzi di captazione delle immagini (infatti Salvatore sino al 19 novembre 2020 era in istato di custodia cautelare presso una struttura sanitaria e solo una volta dimesso da questa è stato assegnato agli arresti domiciliari presso la abitazione della Gerace), è stato possibile rilevare, non diversamente da quanto concerne gli altri fratelli, anche in relazione alla sua posizione lo svolgimento della attività di prelevamento della sostanza stupefacente presso il recesso all'interno del vano ascensore del terzo piano del palazzo ove si svolgeva il traffico illecito, per poi portarla all'interno dell'appartamento ove erano ricevuti e riforniti i singoli acquirenti.

La sua, pertanto, appare, alla luce degli elementi gravemente indizianti in atti, non la posizione di un mero connivente, il quale si limiti ad assistere alla perpetrazione di un illecito senza in alcun modo contribuire alla sua realizzazione, ma quella di un vero a proprio concorrente nel reato.

Quanto al secondo motivo di ricorso, si rileva che la gravità indiziaria a carico degli indagati in ordine all'episodio del 15 marzo 2021, data in cui è stata rinvenuta una ulteriore provvista di stupefacente, è legata al fatto che, a prescindere se il nascondiglio si trovava o meno allo stesso livello di piano ove era ubicata la abitazione della Gerace, abitazione ove i tre fratelli svolgevano l'attività di spaccio più volte monitorata, siffatto compendio di droga è stato rinvenuto proprio lì dove, in passato, i tre fratelli Torromino erano stati visti più volte armeggiare e prelevare dello stupefacente.

Ciò posto, ritiene la Corte di legittimità la piena correttezza della inferenza logica operata dal Tribunale fra un dato obbiettivamente conosciuto ed un dato ricavato su base deduttive; deve, infatti, ritenersi certamente non illogico ricavare dal dato certo costituito dalla identità nel tempo del luogo adibito a nascondiglio il dato inferenziale delle identità dei soggetti occultatori.

Tale dato appare, tanto più nella presente fase cautelare, pertanto ben atto a fondare l'esistenza di un grave indizio di colpevolezza a carico degli attuali ricorrenti.

Infine, quanto al terzo motivo di impugnazione, riguardante il fatto che le condotte di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti non siano state ricondotte entro l'alveo della fattispecie di lieve entità, deve anche in questo caso osservarsene la mancanza di pregio.

La motivazione della ordinanza impugnata è, infatti, del tutto congrua nell'avere escluso la qualificabilità del fatto nei termini indicati, posto che, come segnalato nella ordinanza in scrutinio, la attività di spaccio rilevata nel corso delle indagini è stata considerata, a riprova della gravità delle condotte poste in essere, "incessante" e, peraltro, essa neppure è stata interrotta, in tal modo emergendo una particolare spregiudicatezza degli indagati, dalla consapevolezza della esistenza di indagini a loro carico, laddove si consideri che ancora nel marzo del 2021 è stato possibile operare, dopo quello del 14 novembre 2020, un ulteriore sequestro di sostanza stupefacente riconducibile al predetto gruppo familiare.

Va, infine, considerato che la molteplicità delle singole cessioni, fra loro ravvicinate in uno strettissimo lasso temporale, costituisce un fattore ragionevolmente incompatibile con un periodico minuto approvvigionamento di materia prima da smerciare; il che rende del tutto legittimo ritenere che la quantità di sostanza stupefacente che i Torromino tenevano pronta per le singole cessioni, fosse tale da escludere quella minima lesività della condotta criminosa che, dovendosi tenere conto dei complessivi caratteri della medesima, costituisce il presupposto indefettibile per la qualificazione del fatto entro l'ambito della lieve entità.Conclusivamente i ricorsi vanno tutti dichiarati inammissibili ed i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Data la condizione di custodia cautelare in carcere prevista a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], non modificata per effetto della odierna sentenza, della presente decisione deve essere data comunicazione ai sensi dell'art. all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
35 del 2021 SENTENZA sui ricorsi proposti da: TORROMINO Pasquale, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 febbraio 1969; TORROMINO Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 maggio 1981; TORROMINO Fabio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 dicembre 1976; avverso la ordinanza n. 1369-13670-1371-1372RRPers del Tribunale di Catanzaro del 29 luglio 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Catanzaro, in qualità di giudice del riesame cautelare, ha, con ordinanza pronunziata in data 29 luglio 2021, confermato la ordinanza emessa il precedente 15 luglio 2021 dal Gip del Tribunale di Crotone e con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e la misura cautelare degli arresti domiciliari in danno di [OSCURATO:PERSONA]. I tre, fra loro fratelli, sono tutti indagati, unitamente ad un quarto fratello la cui posizione ora non rileva, per una nutritissima serie di cessioni di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina da loro eseguite operando all'interno della abitazione della comune madre [OSCURATO:PERSONA], nonché in relazione ad un episodio di detenzione della medesima sostanza ed ad un episodio, connesso ai precedenti fatti di spaccio, di resistenza a pubblico ufficiale. Ha osservato il Tribunale che, seppure non è stato possibile, con l'ausilio delle telecamere poste in prossimità della porta dell'appartamento ove avvenivano le cessioni, apprezzare chi fra ì fratelli Torromino materialmente provvedeva alla consegna dello stupefacente ai vari avventori, tuttavia sussistono evidenti indizi nel senso del coinvolgimento di tutti loro in quanto sono stati tutti ripresi, sempre con mezzi di registrazione di immagini, mentre, ora l'uno ora l'altro, essi, con dei piccoli utensili, si accostavano, armeggiando, al luogo ove è stata successivamente rinvenuta la sostanza stupefacente li depositata. Hanno interposto ricorso per cassazione i tre indagati, affidando le loro doglianze a tre motivi di ricorso. Il primo motivo attiene alla violazione di legge ed alla illogicità della motivazione per avere i giudici del riesame cautelare attribuito, in violazione delle regole sul concorso di persone nel reato, a tutti gli indagati i medesimi reati, senza distinguere fra le varie posizioni eventualmente ricoperte dai tre fratelli quella di [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione di legge per essere stato posto a fondamento della misura disposta un indizio non idoneo in quanto privo del requisito della gravità. Infine, con il terzo motivo di ricorso la difesa dei tre indagati si è lagnata della esclusione della possibilità di qualificare i fatti attribuiti ai ricorrenti entro i confine della ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73,. Comma 5, del dPR n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili e per tali gli stessi vanno dichiarati. Con riferimento al primo motivo di impugnazione si rileva che, diversamente da quanto ipotizzato in sede di ricorso, la posizione indiziaria di [OSCURATO:PERSONA] non è sostanzialmente diversa rispetto a quella degli altre due fratelli ora ricorrenti. E', infatti, ben vero che la presenza di costui presso la abitazione della madre [OSCURATO:PERSONA] non è di per sé significativa sotto il profilo dimostrativo della sua adesione ai propositi criminosi, posto che il predetto indagato si trovava necessariamente presso la genitrice in quanto ivi ristretto agli arresti domiciliari, ma ciò non toglie che, pur in tale condizione, lo stesso, ha dato una fattiva collaborazione alla attività di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente svolta dai fratelli, collaborando con costoro quanto ad almeno 15 degli episodi contestati. Infatti, sia pure nel più breve lasso di tempo in cui questo è stato osservato attraverso i mezzi di captazione delle immagini (infatti Salvatore sino al 19 novembre 2020 era in istato di custodia cautelare presso una struttura sanitaria e solo una volta dimesso da questa è stato assegnato agli arresti domiciliari presso la abitazione della Gerace), è stato possibile rilevare, non diversamente da quanto concerne gli altri fratelli, anche in relazione alla sua posizione lo svolgimento della attività di prelevamento della sostanza stupefacente presso il recesso all'interno del vano ascensore del terzo piano del palazzo ove si svolgeva il traffico illecito, per poi portarla all'interno dell'appartamento ove erano ricevuti e riforniti i singoli acquirenti. La sua, pertanto, appare, alla luce degli elementi gravemente indizianti in atti, non la posizione di un mero connivente, il quale si limiti ad assistere alla perpetrazione di un illecito senza in alcun modo contribuire alla sua realizzazione, ma quella di un vero a proprio concorrente nel reato. Quanto al secondo motivo di ricorso, si rileva che la gravità indiziaria a carico degli indagati in ordine all'episodio del 15 marzo 2021, data in cui è stata rinvenuta una ulteriore provvista di stupefacente, è legata al fatto che, a prescindere se il nascondiglio si trovava o meno allo stesso livello di piano ove era ubicata la abitazione della Gerace, abitazione ove i tre fratelli svolgevano l'attività di spaccio più volte monitorata, siffatto compendio di droga è stato rinvenuto proprio lì dove, in passato, i tre fratelli Torromino erano stati visti più volte armeggiare e prelevare dello stupefacente. Ciò posto, ritiene la Corte di legittimità la piena correttezza della inferenza logica operata dal Tribunale fra un dato obbiettivamente conosciuto ed un dato ricavato su base deduttive; deve, infatti, ritenersi certamente non illogico ricavare dal dato certo costituito dalla identità nel tempo del luogo adibito a nascondiglio il dato inferenziale delle identità dei soggetti occultatori. Tale dato appare, tanto più nella presente fase cautelare, pertanto ben atto a fondare l'esistenza di un grave indizio di colpevolezza a carico degli attuali ricorrenti. Infine, quanto al terzo motivo di impugnazione, riguardante il fatto che le condotte di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti non siano state ricondotte entro l'alveo della fattispecie di lieve entità, deve anche in questo caso osservarsene la mancanza di pregio. La motivazione della ordinanza impugnata è, infatti, del tutto congrua nell'avere escluso la qualificabilità del fatto nei termini indicati, posto che, come segnalato nella ordinanza in scrutinio, la attività di spaccio rilevata nel corso delle indagini è stata considerata, a riprova della gravità delle condotte poste in essere, "incessante" e, peraltro, essa neppure è stata interrotta, in tal modo emergendo una particolare spregiudicatezza degli indagati, dalla consapevolezza della esistenza di indagini a loro carico, laddove si consideri che ancora nel marzo del 2021 è stato possibile operare, dopo quello del 14 novembre 2020, un ulteriore sequestro di sostanza stupefacente riconducibile al predetto gruppo familiare. Va, infine, considerato che la molteplicità delle singole cessioni, fra loro ravvicinate in uno strettissimo lasso temporale, costituisce un fattore ragionevolmente incompatibile con un periodico minuto approvvigionamento di materia prima da smerciare; il che rende del tutto legittimo ritenere che la quantità di sostanza stupefacente che i Torromino tenevano pronta per le singole cessioni, fosse tale da escludere quella minima lesività della condotta criminosa che, dovendosi tenere conto dei complessivi caratteri della medesima, costituisce il presupposto indefettibile per la qualificazione del fatto entro l'ambito della lieve entità.Conclusivamente i ricorsi vanno tutti dichiarati inammissibili ed i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Data la condizione di custodia cautelare in carcere prevista a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], non modificata per effetto della odierna sentenza, della presente decisione deve essere data comunicazione ai sensi dell'art. all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. at
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