CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 09849/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Ravenna il 05/07/2022; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto alla omessa pronuncia di una sentenza di prioscioglirnento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il motivo è inammissibile perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. 2. Il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente, che, peraltro, quanto alla ipotizzata violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., non si confronta con la motivazione della sentenza. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022.