CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 13391/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4536-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 2 [OSCURATO:PERSONA] (ASP); -intimata- avverso la sentenza n. 345/2016 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, pubblicata il 26/10/2016 R.G. n. 173/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Oggetto: Dirigente medico – attività intramuraria - art. 55 c.c.n.l. 2000 R.G.N. 4536/2017 Pag.1. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 345/2016, riformando la decisione del Tribunale di Gela, respingeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] provinciale n. 2 di Caltanissetta, intesa ad ottenere differenze retributive per euro 12.960,00 per l’attività intramuraria svolta durante il biennio 2005/2006, per un totale di 56 ore, in applicazione dell’istituto di cui all’art. 55 del c.c.n.l. dirigenza sanitaria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. il Tribunale aveva ritenuto che le prestazioni in intramenia svolte dal ricorrente fossero state frutto di un accordo verbale tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e la Direzione aziendale dell’epoca, al fine di garantire i normali livelli di assistenza a fronte di una carenza di organico con conseguente applicazione dell’art. 55, comma 2, del c.c.n.l.; 3. la Corte territoriale, invece, escludeva che potesse configurarsi un incarico conferito verbalmente, stante la necessità del rispetto delle procedure assai rigide all’uopo previste dalla disciplina, legale e regolamentare, applicabile alla fattispecie; richiamava il regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 01839 del 24/11/1999, sulla cui base poteva essere concordata tra Azienda e dirigente sanitario l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 55, comma 2, c.c.n.l., prevedente espressamente il rispetto di una serie di imprescindibili condizioni sostanziali e procedurali; escludeva, in ogni caso, che l’esistenza di un accordo verbale potesse ricavarsi, indirettamente, dal contenuto della nota del 19/2/2007 a firma del Direttore del [OSCURATO:PERSONA] di Gela che, in vista della futura acquisizione di prestazioni libero professionali da parte del personale medico di reparto, richiamava comunque il “rispetto delle norme contrattuali di categoria”; rilevava che un eventuale accordo verbale, là dove pure esistente, sarebbe stato nullo con la conseguenza che, sulla base dello stesso, nessuna rivendicazione economica poteva essere avanzata, residuando, al più, un’azione di indebito arricchimento, nella specie mai proposta; 4. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con un motivo; 5. l’[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Considerato che: 1. con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 55, comma 2, c.c.n.l. area dirigenza sanitaria dell’8 giugno 2000; censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la forma scritta essenziale ai fini dell’esistenza del diritto al compenso dovutogli per l’attività libero professionale intra moenia; R.G.N. 4536/2017 Pag.rileva che la Corte territoriale ha interpretato erroneamente la norma pattizia il cui fondamento è nella necessità di sopperire ad esigenze temporanee ed urgenti (situazione diversa da quella prevista dal regolamento aziendale che prevede un onere di formalizzazione in capo al dipendente che voglia svolgere, per sua scelta, la libera professione intramuraria); 2. il motivo è infondato; 3. occorre innanzitutto ricordare che questa Corte ha già affermato, e l’orientamento consolidato va qui ribadito, che anche nella dirigenza medica il richiamato principio di onnicomprensività implica che le prestazioni, seppure eccedenti l’impegno ordinario, siano di norma destinate a rifluire nella disciplina della retribuzione per obiettivi, salvo che si tratti di «prestazioni aggiuntive», specificamente previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, come tali remunerabili ma solo in presenza delle condizioni richieste dalla fonte attributiva del diritto ( cfr. Cass. n. 32264/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata; si veda anche Cass.n. 6153/2022); ciò premesso in linea generale va detto, quanto all’attività libero professionale intramuraria, che il legislatore, nell’intento di incentivare il rapporto di lavoro esclusivo e di potenziare, al tempo stesso, le capacità del sanitario, nell’interesse degli utenti e della collettività (così Corte Cost. n. 54/2015 alla cui motivazione si rinvia quanto alla ricostruzione della normativa succedutasi nel tempo), ne ha previsto lo svolgimento, ponendo specifici oneri a carico degli enti del servizio sanitario nazionale, ma ha anche dettato una serie di prescrizioni, volte principalmente ad impedire che l’intramoenia possa pregiudicare l’attività istituzionale; 4. non è possibile in questa sede esaminare in dettaglio la complessa normativa succedutasi nel corso degli anni e basterà, pertanto, sottolineare che l’art. 15 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, dopo aver previsto al comma 2 le diverse tipologie di attività libero professionale, al comma 3 aggiunge: «per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l’attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l’attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa R.G.N. 4536/2017 Pag.concordati con le équipe; l’attività libero professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni, consistenti anche nella sospensione del diritto all’attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali»; l’art. 22 bis del d.l. n. 223/2006 ha affidato alle Regioni il compito di controllare le modalità di svolgimento dell’attività intramuraria, stabilendone limiti quantitativi, e l’art. 1, comma 5, della legge n. 120/2007 ha imposto agli enti del servizio sanitario nazionale di predisporre un piano aziendale sul funzionamento delle singole unità operative e sui volumi da assegnare rispettivamente all’attività istituzionale ed a quella libero professionale («ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed IRCCS di diritto pubblico predispone un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale intramuraria. Le medesime aziende, policlinici ed istituti assicurano adeguata pubblicità ed informazione relativamente ai piani, con riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell’ambito delle proprie strutture ospedaliere ed all’informazione nei confronti delle associazioni degli utenti, sentito il parere del Collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, della commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4 del presente articolo. Tali informazioni devono in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell’attività istituzionale e di quella libero professionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l’erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso»); analogamente la contrattazione collettiva ha dettato articolate disposizioni con le quali si è precisato che: a) le modalità di svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria sono disciplinate dalle aziende nel rispetto dei criteri generali previsti dalle parti collettive; b) l’esercizio dell’attività professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell’azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l’integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizio; c) a tal fine, l’attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali; d) l’azienda negozia in sede di definizione annuale di budget , con i dirigenti responsabili delle équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate e concorda con i singoli dirigenti e con le équipesinteressate i volumi di attività libero-professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i R.G.N. 4536/2017 Pag.volumi di attività istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito (art. 54 CCNL 8 giugno 2000); sempre la contrattazione collettiva (art. 55) ha indicato le tipologie di attività libero professionali che possono essere svolte, al di fuori dell’impegno di servizio ( a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta -da parte dell’utente- del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell’art. 54, comma 4; b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell’art. 54, comma 4, svolte in èquipeall’interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell’utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all’équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate; c ) partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in èquipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse; d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi all’azienda all’interno delle strutture aziendali, anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, sentite le èquipes dei servizi interessati); il medesimo art. 55 del c.c.n.l. dell’8 giugno 2000 ha poi previsto, al comma 2, che: «si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia». l’art. 4 del c.c.n.l. 3 novembre 2005 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del [OSCURATO:PERSONA] ha, poi, riservato alla contrattazione collettiva integrativa i «criteri generali per la definizione dell’atto di cui all’art. 54, comma 1, del c.c.n.l. 8 giugno 2000 I biennio economico (attività libero professionale intramuraria dei dirigenti medici) per la disciplina e l’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria nonché per l’attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati»; prescrizioni non dissimili sono state dettate dal d.P.C.M. 27 marzo 2000 che, all’art. 8, ha ribadito la necessità dell’atto aziendale, da adottare previo confronto con le organizzazioni sindacali, al fine di stabilire ilimiti minimi e massimi delle prestazioni nonché le modalità di attribuzione dei compensi (sul punto si rinvia anche alle motivazioni di Cass. n. 22692/2018 e Cass. n. 32264/2019); R.G.N. 4536/2017 Pag.5. dal complesso delle disposizioni normative e contrattuali sopra richiamate si ricava che l’attività libero professionale intramuraria in tanto può essere svolta e retribuita, in quanto sia resa nel rispetto delle condizioni sopra richieste; la forma scritta (idonea convenzione o accordo tra ente e dirigente, previa verifica della compatibilità con il dettato normativo vigente) è allora necessaria nell’ambito del contesto speciale dell’utilizzo della struttura per l’attività intramuraria, dovendosi escludere la possibilità di una prestazione inframuraria di fatto; 6. avendo la Corte territoriale accertato la mancanza di un accordo scritto tra l’Azienda e il [OSCURATO:PERSONA], il ricorso, avente ad oggetto rivendicazioni economiche sulla base del c.c.n.l., deve essere respinto; 7. nulla va disposto in ordine alle spese non avendo l’ASL svolto attività difensiva; 8. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del