CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32456/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica presso la suprema corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte della difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla difesa, ha riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio colposo di [OSCURATO:PERSONA] commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, di cui all'art. 589, commi primo e secondo, cod. pen. 2. Avverso la sentenza d'appello la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con la prima censura si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali. La Corte territoriale si sarebbe appiattita sulla motivazione di primo grado, meramente richiamandola per relationem, senza esplicitare un autonomo iter logico-giuridico e così non confrontandosi con i motivi d'appello. Essa, peraltro, si sarebbe mostrata contraddittoria e manifestamente illogica nell'aver ritenuto l'imputato responsabile del reato pur avendo accertato la scarsa illuminazione della zona di attraversamento del pedone sulle apposite strisce, a causa della presenza di alberi di alto fusto, e la non elevata velocità di marcia del quadriciclo investitore. Per il ricorrente, in sostanza, la sentenza impugnata non avrebbe considerato l'ipotesi alternativa paventata dalla difesa dell'imputato. Per essa, procedendo il quadriciclo a velocità non elevata e percorrendo, in tempo di sera, una zona caratterizzata da scarsa illuminazione, il sinistro non sarebbe stato evitabile avendo l'anziano probabilmente azzardato un attraversamento tramite le strisce pedonali del tutto repentino o con modalità tali e atipiche al punto da interrompere il nesso eziologico tra la condotta del guidatore e l'evento. Con il secondo motivo si censura la sentenza per non aver dichiarato l'estinzione del reato (consumatosi con il decesso del pedone in data 23 ottobre 2010) intervenuta antecedentemente alla sentenza di primo grado per prescrizione. Il relativo termine di prescrizione, a detta del ricorrente, sarebbe pari a sette anni prorogabili a otto anni e nove mesi in forza di interruzione, in considerazione del limite edittale massimo di pena pari a sette anni di reclusione previsto dall'art. 589, comma secondo, cod. pen., applicabile ratione temporis. 3. Le parti hanno depositato conclusioni nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Circa il primo motivo rileva evidenziare che, con motivazione non solo corretta in diritto ma anche congrua, coerente e non manifestamente illogica, la Corte territoriale ha ricostruito la dinamica del sinistro oltre che individuato la condotta colposa dell'imputato che ha condotto all'evento in forza di una seriazione causale ritenuta non interrotta dalla condotta del pedone [OSCURATO:PERSONA], investito nell'atto di attraversare una strada cittadina utilizzando le strisce pedonali. La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata in particolare accertata in termini di colpa consistita in negligenza imprudenza e imperizia nonché nella violazione degli artt. 191, commi 1, 2 e 3 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («cod. strada»), perché, alla guida di un quadriciclo, in tempo di sera (ore 22,35 circa) ha investito il pedone (cagionandone la morte), che, intento a attraversare la carreggiata a senso unico di marcia, da sinistra verso destra e utilizzando le apposite strisce, è stato attinto dopo aver già oltrepassato la corsia riservata ai mezzi pubblici. 2.1. Diversamente da quanto prospettato nel primo motivo di ricorso, che, quindi, sul punto si mostra manifestamente infondato, la Corte territoriale, pur confermando in toto la sentenza di primo grado, ha evidenziato un autonomo iter logico-giuridico valorizzando, ancorché in termini negativi e di maggiore colpa in capo all'imputato, la circostanza della scarsa illuminazione pubblica della zona (alle ore 22,35 circa), per la presenza di alberi con alto fusto. Con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, difatti, la sentenza impugnata ha sostanzialmente ritenuto che, proprio in ragione delle descritte condizioni di scarsa visibilità, l'imputato avrebbe dovuto maggiormente adattare le modalità di guida alle le condizioni di circolazione del quadriciclo, quindi moderare ulteriormente la già non elevata velocità e all'occorrenza fermarsi per riconoscere la precedenza al pendone, attraversante sulle apposite strisce, come imposto dalle norme sulla circolazione stradale e, in particolare, proprio dall'art. 191 cod. strada di cui all'imputazione. 2.2. Sempre in considerazione dei motivi d'impugnazione, il giudice d'appello ha poi escluso l'intervenuta interruzione del nesso eziologico proprio in considerazione della condotta dell'anziano pedone, invero solo paventata dalla difesa che la vorrebbe argomentare sostanzialmente dalle condizioni di scarsa visibilità. Pur nella implausibilità della tesi difensiva, peraltro indimostrata, facente perno sulla possibile distrazione del soggetto investito, è stata comunque sostanzialmente esclusa che la condotta del pedone sia stata tale da innescare un rischio eccentrico, in considerazione della distanza tra l'investitore e l'investito, attinto nell'atto di attraversare la strada, utilizzando le apposite strisce, da sinistra verso destra e dopo aver già oltrepassato la parte di carreggiata occupata dalla corsia destinata alla sola circolazione dei messi pubblici (per la tesi dell'interruzione del nesso eziologico in ragione dell'introduzione nella sequenza degli antecedenti un rischio eccentrico cioè la cui gestione non era affidata al soggetto della cui responsabilità si controverte, ex plurimis, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, in motivazione e, tra le più recenti: Sez. 4, n. 27610 del 24/05/2022, Cardamone, in motivazione; Sez. 4, n. 23116 del 14/06/2022, Conti, in motivazione). 2.3 Si mostra altresì inammissibile il collegato profilo di doglianza con il quale sostanzialmente si censura la sentenza per l'erronea applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.), per non aver la Corte territoriale considerato altra dinamica del sinistro, non ben definita ma che sembrerebbe voler argomentare la condotta colposa del pedone, per essersi sostanzialmente distratto, dalla scarsa visibilità e dall'aver tenuto l'imputato una non elevata velocità. La regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.), difatti, rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca, diversamente da quanto avvenuto nella specie, nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Suprema Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108; Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245). In sede di legittimità, poi, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non, come nella specie, rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex plurimis, Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). 3. Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo di ricorso con il quale si sostiene l'intervenuta prescrizione antecedentemente alla sentenza impugnata, dovendo determinarsi, secondo il ricorrente, il detto termine in sette anni, laddove, invece, il reato, commesso il 23 ottobre 2010 (data del decesso) non è prescritto neanche alla data della presente decisione. Il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, commesso non solo dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 cod. pen. manche dopo la modifica dell'art. 589, secondo comma, cod. pen. a opera del d.l. n. 92 del 2008 (conv., con modif., dalla I. n. 125 del 2008), che ha innalzato il limite edittale da cinque a sette anni, è difatti soggetto al termine di prescrizione di quattordici anni, in forza del raddoppio previsto dal comma sesto del citato art. 157, e al termine massimo (ex art. 161 cod. pen.) di diciassette anni e sei mesi (non rileva pertanto nella specie Sez. 4, n. 20912 del 19/05/2021, Barchetti, Rv. 241244, che ha individuato i due termini, rispettivamente, in dodici e quindici anni, essendosi essa riferita alla diversa fattispecie caratterizzata da reato commesso dopo l'entrata in vigore del nuovo art. 157 cod. pena ma prima della modifica dell'art. 589 cod. pen. del 2008). 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d