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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04564/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29926-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] gestione commercianti R.G.N.29926/2018 Cron.

Rep.

Ud.29/11/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 717/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/04/2018 R.G.N. 1224/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi dovuti in seguito alla sua iscrizione d’ufficio presso la Gestione commercianti dell’Inps a seguito di disposta cancellazione dalla gestione dei lavoratori agricoli.

Riteneva la Corte che il potere ispettivo dell’Inps potesse estendersi a fatti precedenti.

In concreto, poi, la Corte riteneva accertato che l’attività svolta dall’appellante non integrasse i requisiti previsti per la qualifica di coltivatore diretto, essendo invece riconducibile ad un’attività commerciale.

Avverso la pronuncia, ricorre [OSCURATO:PERSONA] per quattro motivi.

L’Inps resiste con controricorso.La ricorrente ha in seguito notificato all’Inps atto di rinuncia al ricorso.

L’Inps, con successiva memoria, non ha accettato la rinuncia.

All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell’art.1, co.2 d.lgs. n.99/04, per avere la Corte ritenuto che il potere ispettivo e di cancellazione potesse estendersi, in modo retroattivo, a fatti pregressi.

Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art.2697 c.c., per avere la Corte addossato sul ricorrente l’onere probatorio della sussistenza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione dei lavoratori agricoli.

Con il terzo motivo, si deduce omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato documenti prodotti ingiudizio.

Con il quarto motivo, si deduce violazione degli artt.112, 113, 116 c.p.c., per non avere la Corte considerato il contegno contraddittorio dell’Inps.

Il giudizio, a seguito della rinuncia notificata, va dichiarato estinto.

Le spese sono a carico della parte rinunciante, non sussistendo ragioni idonee a giustificare

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29926-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] gestione commercianti R.G.N.29926/2018 Cron. Rep. Ud.29/11/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 717/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/04/2018 R.G.N. 1224/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi dovuti in seguito alla sua iscrizione d’ufficio presso la Gestione commercianti dell’Inps a seguito di disposta cancellazione dalla gestione dei lavoratori agricoli. Riteneva la Corte che il potere ispettivo dell’Inps potesse estendersi a fatti precedenti. In concreto, poi, la Corte riteneva accertato che l’attività svolta dall’appellante non integrasse i requisiti previsti per la qualifica di coltivatore diretto, essendo invece riconducibile ad un’attività commerciale. Avverso la pronuncia, ricorre [OSCURATO:PERSONA] per quattro motivi. L’Inps resiste con controricorso.La ricorrente ha in seguito notificato all’Inps atto di rinuncia al ricorso. L’Inps, con successiva memoria, non ha accettato la rinuncia. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell’art.1, co.2 d.lgs. n.99/04, per avere la Corte ritenuto che il potere ispettivo e di cancellazione potesse estendersi, in modo retroattivo, a fatti pregressi. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art.2697 c.c., per avere la Corte addossato sul ricorrente l’onere probatorio della sussistenza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione dei lavoratori agricoli. Con il terzo motivo, si deduce omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato documenti prodotti ingiudizio. Con il quarto motivo, si deduce violazione degli artt.112, 113, 116 c.p.c., per non avere la Corte considerato il contegno contraddittorio dell’Inps. Il giudizio, a seguito della rinuncia notificata, va dichiarato estinto. Le spese sono a carico della parte rinunciante, non sussistendo ragioni idonee a giustificare
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