CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 19409/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio n. 25699- 2024 proposto da: TRIBUNALE di LATINA, con ordinanza R.G.N. 1489/2024 del 26/09/2024; nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:PERSONA]; contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente – udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] di competenza R.G.N.25699/2024 Cron. Rep. Ud.08/04/2025 il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] che, con ordinanza depositata il 5.4.2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la propria incompetenza per territorio sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla declaratoria dell’insussistenza dell’indebito assistenziale contestatogli dall’INPS e, sul presupposto incontroverso che la residenza dell’attore fosse ubicata in Gaeta, ha dichiarato competente a conoscere della lite il Tribunale di Latina; che, riassunta la causa da parte ricorrente, il Tribunale di Latina, con ordinanza depositata il 26.9.2024, ha sollevato d’ufficio conflitto di competenza, rilevando che il comune di Gaeta rientra nella circoscrizione territoriale del Tribunale di Cassino (così l’ordinanza cit., pag. 1); che il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che questa Corte ha ormai consolidato il principio secondo cui il giudice al quale è rimessa la causa a seguito di declaratoria d’incompetenza non è vincolato all'accertamento di fatto compiuto dal giudice a quo, ben potendo svolgere quelle attività processuali strettamente funzionali alla valutazione riguardante la prospettabilità del conflitto di competenza (così da ult. Cass.n. 21629 del 2020, sulla scorta di Cass. n. 20445 del 2018); che, nel caso di specie, peraltro, affatto correttamente il giudice ad quemha rilevato che, pacifica essendo la residenza in Gaeta della parte attrice, la declaratoria d’incompetenza avrebbe dovuto essere effettuata a beneficio del Tribunale di Cassino, nella cui circoscrizione territoriale rientra il comune di Gaeta, non già in favore del Tribunale di Latina; che va pertanto dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Cassino a conoscere della controversia oggetto del presente giudizio; che nulla va pronunciato sulle spese; P.Q.M La Corte, pronunciando sul regolamento di competenza d’ufficio, dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Cassino in funzione di giudice del la