CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21645/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-contro[OSCURATO:PERSONA] -s.c. A R.l. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 290/2024 depositatail 26/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15684/2024Numero sezionale 1686/2026Numero di raccolta generale 21645/2026Data pubblicazione 24/06/2026Svolgimento del processoCon ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torinonel gennaio 2018, la società consortile di Garanzia collettiva fidi – inliquidazione (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), chiedeva al signor [OSCURATO:PERSONA],unitamente ai coobbligati in solido signori Diego e [OSCURATO:PERSONA] DamianoDaidone, il pagamento della somma di euro 72.146,36, oltre accessori dilegge e spese legali.La parte procedente allegava:- che l’istituto di credito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva concesso alla [OSCURATO:SOCIETA]., poi fallita, un finanziamento di Euro 200.000,00, come dacontratto del 15/09/2010;- che detto finanziamento era garantito all’80% da Fideuram per mezzodella lettera di garanzia del 7/7/2010;- che Giuseppe, Diego e [OSCURATO:PERSONA] si erano costituiti fideiussori con- che con lettera del 11/01/2011 la banca aveva comunicato alla [OSCURATO:SOCIETA] e ai garanti la revoca degli affidamenti concessi escutendo la garanziafideiussoria;- che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in adempimento all’obbligazione assunta, avevaquindi versato alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 72.146,36, sicché lasocietà [OSCURATO:PERSONA] si era surrogata nei diritti di credito nei confronti dellasocietà fallita e dei garanti ex art. 1203 e 1204 c.c.;- che il credito vantato dalla ricorrente ammontava pertanto ad euro72.146,36, oltre accessori.Il Tribunale di Torino accoglieva il ricorso con decreto del 27/03/22018.Avverso il medesimo proponeva opposizione (tardiva) il Daidone.La convenuta opposta, dopo avere contrastato l’eccezione di nullità dellanotificazione del decreto monitorio, contestava l’eccezione di nullità totaleo parziale della fideiussione assumendo l’inapplicabilità diretta delprovvedimento Antitrust e la necessità di prova attuale e concreta dellaNumero registro generale 15684/2024Numero sezionale 1686/2026Numero di raccolta generale 21645/2026Data pubblicazione 24/06/2026permanenza dell’illecita intesa fra banche “a monte” aventi lo scopo dieludere la concorrenza, richiamava l’onere della prova dell’opponente echiedeva il rigetto dell’opposizione.La causa veniva istruita mediante le sole produzioni documentali delle partie decisa con la sentenza del Tribunale di Torino del 1°/9/2022 che ritenevainfondata l’opposizione proposta.Avverso tale decisione proponeva appello il Daidone.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], contestando l’appello, senza proporreappello incidentale sull’ammissibilità dell’opposizione tardiva.La Corte d’Appello di Torino con sentenza del 26 aprile 2024 rigettaval’impugnazione.Avverso tale decisione il Daidone propone ora ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia CollettivaLe parti depositano rispettiva memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c.Motivi della decisioneCon il primo motivo il ricorrente denunzia ai sensi dell’“art. 360, I comma,n. 3, c.p.c., o art. 360, I comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 1362,1363, 1376, 1813, 1814 e 2697, I comma, c.c., nonché in relazione agliartt. 116, I comma, e 115, c.p.c.”.Si duole che la corte di merito abbia erroneamente interpretato il contenutodel contratto di finanziamento del 16.7.2010 concesso da [OSCURATO:PERSONA].p.a. in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché erroneamente qualificato ilsuddetto contratto, così incorrendo “in un travisamento della prova”,avendo, secondo la prospettazione del ricorrente, “utilizzandoun’informazione probatoria (l’asserita avvenuta erogazione del denaro, daIntesa [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) ricavata da un documentoacquisito al giudizio (il contratto del 16.07.2010), che, invece, nonsussisterebbe.Numero registro generale 15684/2024Numero sezionale 1686/2026Numero di raccolta generale 21645/2026Data pubblicazione 24/06/2026Lamenta che tale giudice ha errato nel ritenere il contratto del 16.07.2010rivelatore di una comune volontà delle parti di attestare la già avvenuta, inquel momento, erogazione del denaro da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:SOCIETA]Lamenta che il finanziamento ha natura di contratto reale, sicché il suoperfezionamento presuppone la concreta “traditio” della somma; con laconseguenza che il mero documento contrattuale non può dimostrarel’insorgenza del credito, occorrendo la prova dell’accredito bancario, provache sarebbe mancata in giudizio.Si duole che la corte di merito abbia violato i canoni ermeneutici (artt. 1362e 1363 c.c.) nell’attribuire al contratto un significato non desumibile dal suotenore; e che abbia erroneamente qualificato il finanziamento comecontratto consensuale (violazione artt. 1813 e 1814 c.c.), fondando ladecisione su un fatto (erogazione del denaro) non risultante dagli atti, conviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.Dalla mancanza di prova dell’erogazione, il ricorrente fa discendere anchel’inesistenza del presupposto per la surrogazione di [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è infondato.Come rilevato anche dalla corte territoriale la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta aprovare nuovamente l’esistenza del credito bancario, essendo sufficiente laprova dell’escussione e del pagamento, con conseguente surrogazione.In ogni caso, con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede la corteterritoriale ha ritenuto che la prova dell’erogazione risulti dal contratto difinanziamento; dal pagamento di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; dalla letteradi surroga; dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Pavia del 2012 nonopposto; dal pagamento delle prime rate del mutuo da parte di [OSCURATO:PERSONA],circostanza logicamente incompatibile con l’assenza di erogazione.Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 111, sesto comma, Cost., 132,secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118, primo comma, disp. att. c.p.c.Numero registro generale 15684/2024Numero sezionale 1686/2026Numero di raccolta generale 21645/2026Data pubblicazione 24/06/2026Si duole che la motivazione sia meramente apparente, avendo la corted’appello affermato la superfluità della prova contabile dell’erogazione delfinanziamento richiamando genericamente la fideiussione “a primarichiesta” ed il disposto degli artt. 2701–2702 c.c. e 215 c.p.c., senzaspiegare il nesso logico e giuridico tra tali elementi e la dimostrazionedell’erogazione del denaro.La motivazione sarebbe quindi apodittica e non idonea a rendere percepibilela ratio decidendi.Il motivo è inammissibile.Sotto l’apparente deduzione di una motivazione insussistente il ricorrentemira invero a censurare l’insufficienza della motivazione e, sostanzialmente,la adozione di una scelta non favorevole al ricorrente.Orbene, nella specie la motivazione dell’impugnata sentenza non èapparente ma le argomentazioni della corte territoriale sono chiare econfermative di quelle adottate sul punto dal tribunale, valorizzando lafideiussione (per una operazione specifica); considerando il pagamento diEurofidi in misura ridotta come indice presuntivo del rimborso parziale delmutuo e si fonda su documenti provenienti dal ricorrente e nondisconosciuti.Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e/o 4 c.p.c., in relazione agli artt. 112, secondo periodo, 345,commi II e III, e 115, primo comma, primo periodo, c.p.c., nonché, in viasubordinata, all’art. 101, secondo comma, c.p.c., agli artt. 2729, primocomma, c.c. e 116, primo comma, c.p.c.Il ricorrente rileva che la Corte d’Appello avrebbe ritenuto provatal’erogazione del finanziamento sulla base del pagamento, da parte diEurofidi, di un importo inferiore a quello originariamente garantito,traendone la presunzione dell’avvenuto rimborso parziale del mutuo.Secondo il ricorrente, si tratterebbe di una eccezione nuova e di una nuovaprova, non dedotta da [OSCURATO:PERSONA] nei gradi di merito (violazione artt. 112 eNumero registro generale 15684/2024Numero sezionale 1686/2026Numero di raccolta generale 21645/2026Data pubblicazione 24/06/2026345 c.p.c.). In ogni caso il ragionamento presuntivo non sarebbe assistitodai requisiti di gravità, precisione e concordanza. In subordine, si deduce laviolazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.Il motivo è infondato.Come rilevato dalla Corte territoriale la documentazione relativa aipagamenti era già stata prodotta in primo grado ed è stata valutata dalTribunale e dalle parti.La valutazione della prova non costituisce esame di una eccezione nuova.Dal raffronto tra rata iniziale prevista e la data dell’inadempimento la Corteha dedotto il pagamento delle prime rate, facendo corretta applicazione deicriteri di presunzione.Il ricorrente intende dimostrare che i fatti che il giudice ha ritenuto graviprecisi e concordanti in realtà non lo sono.Nel caso di specie si è invero limitato ad affermare che gli elementipresuntivi valutati dalla Corte sono asseritamente inidonei a dimostrare laesistenza del rapporto contrattuale.A tale stregua non risulta dal ricorrente denunziata la falsa applicazionedell'art. 2729, primo comma nei termini su indicati, ma la mossa censura sirisolve nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse,sulla base della evocazione di emergenze istruttorie e talora nellaprospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones factiripercorse in relazione agli oggetti dei vari documenti dell'elenco inizialesopra ricordato.Ne segue che il motivo non presenta le caratteristiche della denuncia di unvizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ. enemmeno, pur riconvertito alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del2013, quelle di un motivo ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.Quanto alla deduzione della esistenza di nuove prove o nuove eccezioni, lastessa è formulata senza rispettare l’art. 366 n. 6 c.p.c. poiché non èindicato il momento processuale nel quale tali nuovi elementi sarebberoNumero registro generale 15684/2024Numero sezionale 1686/2026Numero di raccolta generale 21645/2026Data pubblicazione 24/06/2026stati introdotti e soprattutto senza dimostrare, con la opportunatrascrizione, quali sarebbero state le eccezioni e le prove tempestivamentededotte e formulate, al fine di dimostrare la novità e tardività di quellesuccessive.Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c.Il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nellamancata prova della notificazione del decreto ingiuntivo del Tribunale diPavia del 2012, che la Corte d’Appello ha valorizzato come indiziodell’avvenuta erogazione del finanziamento.Secondo il ricorrente, in mancanza della prova della notifica, il decretosarebbe inefficace ex art. 644 c.p.c. e non potrebbe fondare alcun giudicato,né essere utilizzato come indizio.Il motivo è inammissibile perché si tratta di un elemento probatorio nondecisivo, ma illustrato dalla corte come elemento ulteriore teso acorroborare la idoneità della documentazione in atti a provare la esistenzadel credito.La Corte territoriale infatti rileva che la sussistenza dell’obbligazione digaranzia di [OSCURATO:PERSONA], trova fondamento nel pagamento a [OSCURATO:PERSONA] quota di importo residua garantita e l’autorizzazione alla surrogarilasciata dalla Banca, nel contratto di finanziamento del 16.07.2010 a 60mesi regolarmente sottoscritto dalle parti per finanziamento bancariodell’importo complessivo di € 200.000, nella lettera di Garanzia rilasciata daEurofidi a [OSCURATO:PERSONA] per l’80% dell’importo del finanziamento il cuiadempimento veniva garantito e nel contratto di fideiussione sottoscrittoanche da [OSCURATO:PERSONA].A ciò aggiunge la non contestazione da parte di quest’ultimo di avererivestito la qualifica di A.D. della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e nella mancataallegazione dell’adempimento. Inoltre, la clausola della fideiussionerilasciata da Daidone, “a prima richiesta” e il non contestabile pagamentoNumero registro generale 15684/2024Numero sezionale 1686/2026Numero di raccolta generale 21645/2026Data pubblicazione 24/06/2026effettuato dalla garante [OSCURATO:PERSONA] a favore della Banca di un importo ridottorispetto a quello originariamente garantito, militano nella stessa direzione.Infine, e solo come “ulteriore indizio, ad abundantiam, menziona il decretoingiuntivo 14/01/2012 emesso dal Tribunale di Pavia a favore della Bancae nei confronti di tutti i fideiussori, fra cui l’attuale appellante, anche per iltitolo costituito dal medesimo finanziamento su ricorso indicato comecorredato della relativa contabile di erogazione, per cui non constal’avvenuta opposizione”.A ciò il controricorrente aggiunge che dal fascicolo telematico risulta ladichiarazione di definitività ex art. 647 c.p.c. del decreto ingiuntivo, chepresuppone la regolare notifica.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.800,00 (di cuieuro 5.600,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore della controricorrente.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 8 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]