Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1988
ECLI:EU:C:1988:298
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61987CJ0012_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa 12/87,
[OSCURATO:PERSONA] in Zeyen, ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, con l' avv . J.-N . Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Y . Hamilius, 11, [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, P . Kalbe, in qualità d' agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
causa avente ad oggetto l' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 25 marzo 1986 che dimette d' ufficio la ricorrente con effetto dal 1° aprile 1986, nonché la reintegrazione della ricorrente in un posto della sua categoria e del suo grado con effetto dal 5 gennaio 1979 e il pagamento delle somme equivalenti alla retribuzione che essa avrebbe riscosso per questo motivo,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori O . Due, presidente di sezione, K . Bahlmann e T.F . [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : D . Louterman, amministratore
vista la relazione d' udienza e in esito alla fase orale del 9 febbraio 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 9 marzo 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 21 gennaio 1987, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in Zeyen, dipendente della [OSCURATO:PERSONA], ha proposto un ricorso mirante all' annullamento della decisione 25 marzo 1986, con cui la [OSCURATO:PERSONA] la dimetteva d' ufficio con effetto dal 1° aprile 1986, nonché la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a reintegrarla con effetto dal 5 gennaio 1979 e a versarle le somme equivalenti alla retribuzione che avrebbe riscosso a decorrere da questa data .
2 La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dipendente di grado C1 presso il Centro comune di ricerca d' Ispra, era in aspettativa per motivi personali dal 5 gennaio 1976 al 5 gennaio 1979 . Con lettera 19 febbraio 1979 chiedeva di essere reintegrata negli uffici della [OSCURATO:PERSONA] .
3 Il 4 febbraio 1982 l' amministrazione della sede d' Ispra proponeva alla [OSCURATO:PERSONA] un posto presso il dipartimento delle scienze applicate e della tecnologia . [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:PERSONA], con lettera 15 febbraio 1982, di essere interessata, per motivi familiari, alla reintegrazione a Lussemburgo piuttosto che a Ispra; la [OSCURATO:PERSONA] le consigliava di rivolgersi direttamente alla divisione del personale di Lussemburgo .
4 Il 15 ottobre 1984 la [OSCURATO:PERSONA] le proponeva un posto di segretaria principale di grado C1 vacante presso il Centro comune di ricerca d' Ispra, sottolineando che si trattava della seconda offerta ai sensi dell' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto . Il 28 ottobre 1984 la [OSCURATO:PERSONA] ricordava di proporsi la reintegrazione unicamente a Lussemburgo e che la reintegrazione ad Ispra era in contrasto coi suoi desideri .
5 Il 25 marzo 1986 il direttore generale del Centro comune di ricerca d' Ispra decideva di dimettere d' uffico la [OSCURATO:PERSONA] con effetto dal 1° aprile 1986 . In questa decisione si rilevava che la [OSCURATO:PERSONA], con lettere 4 febbraio 1982 e 15 ottobre 1984, aveva offerto alla [OSCURATO:PERSONA] un posto della sua categoria corrispondente al suo grado ai fini della reintegrazione e che, con le risposte 15 febbraio 1982 e 28 ottobre 1984 essa aveva rifiutato queste offerte .
6 Il 18 giugno 1986 la [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto avverso detta decisione . Dato che il reclamo non aveva seguito, essa ha proposto il presente ricorso a sostegno del quale deduce la trasgressione dell' art . 49, 2° comma, e dell' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto, nonché l' inosservanza del principio della buona fede da parte dell' amministrazione e l' inadempimento da parte della stessa del dovere di assistenza .
7 Per una più ampia esposizione del contesto giuridico della lite, degli antefatti e degli argomenti delle parti si fa richiamo alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .
8 Per quanto riguarda la domanda d' annullamento, si deve ricordare che, a norma dell' art . 49 dello statuto, il dipendente può essere dimesso d' ufficio nelle ipotesi contemplate dall' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto, vale a dire in caso di secondo rifiuto di un posto di lavoro dopo la scadenza dell' aspettativa per motivi personali .
9 Quanto alla prima offerta in data 4 febbraio 1982, la ricorrente non ne contesta la validità, ma sostiene che essa è stata revocata dalla [OSCURATO:PERSONA] date le indicazioni fornite dagli uffici d' Ispra circa l' eventuale reintegrazione a Lussemburgo e che di conseguenza non sussiste il rifiuto di questa offerta ai sensi dell' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto .
10 [OSCURATO:PERSONA] ribatte che la lettera 15 febbraio 1982 nella quale la ricorrente manifesta l' interesse ad essere reintegrata a Lussemburgo piuttosto che ad Ispra costituisce rifiuto di questa prima offerta di lavoro .
11 In proposito si deve osservare anzitutto che il fatto che gli uffici del Centro d' Ispra avessero suggerito alla ricorrente d' informarsi presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] a Lussemburgo circa la disponibilità di posti per l' eventuale reintegrazione nel Granducato non può costituire annullamento della prima offerta di lavoro . Dalla lettera della [OSCURATO:PERSONA] 8 maggio 1982 emerge infatti che non era possibile riservare il posto vacante ad Ispra per il trasferimento a Lussemburgo .
12 In secondo luogo è opportuno rilevare che il dovere di assistenza dell' amministrazione comunitaria nei confronti del dipendente non attribuisce a questo il diritto di essere reintegrato in una sede determinata in relazione ai suoi interessi personali . Stando infatti, ai criteri indicati dall' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto, il dipendente viene reintegrato nel primo posto vacante della sua categoria o del suo ruolo corrispondente al suo grado . E vero che l' autorità che ha il potere di nomina potrebbe dover tener conto di interessi familiari rilevanti nell' esercizio del suo potere discrezionale a norma della disposizione di cui sopra, tuttavia è necessario precisare che detti interessi familiari non possono costituire l' unico aspetto decisivo, tenuto conto dell' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto a norma del quale il dipendente viene reintegrato nel primo posto vacante .
13 Si deve quindi rilevare che la prima offerta di lavoro era valida . Dato che la ricorrente non ha accettato quest' offerta, si deve concludere che l' ha rifiutata .
14 Quanto alla seconda offerta di lavoro del 15 ottobre 1984, la ricorrente sostiene che essa non corrispondeva affatto ai criteri indicati nell' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto, in quanto il posto offerto non corrispondeva né al suo grado né alle sue capacità .
15 [OSCURATO:PERSONA] ribatte che questa proposta di reintegrazione è stata del pari respinta dalla ricorrente, il che aveva giustificato le dimissioni d' ufficio . [OSCURATO:PERSONA] deduce che è vero che la ricorrente non ha espressamente declinato quest' ultima offerta che le è stata fatta e cionondimeno si è astenuta dall' accettarla tempestivamente .
16 In proposito si deve rilevare che la seconda offerta di lavoro si è riferita espressamente ad un posto della carriera C5-C4, descritto nell' avviso di posto vacante allegato alla lettera del 15 ottobre 1984 . Orbene, la ricorrente aveva diritto ad essere reintegrata in un posto di grado C1 . Tenuto conto di questo richiamo all' avviso di posto vacante relativo ad una carriera C5-C4, la lettera della [OSCURATO:PERSONA] non comprovava affatto che il posto offerto corrispondesse al grado e alle capacità della ricorrente, a differenza di quanto prescrive l' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto .
17 Quanto all' argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale si prevedeva di attribuire al posto offerto responsabilità corrispondenti al grado e alle capacità della ricorrente, si deve osservare che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di informare, tempestivamente, la ricorrente in conformità a quanto prescritto dalla summenzionata disposizione, che il posto offerto possedeva appieno i requisiti d' equivalenza di cui all' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto . Data quest' omissione, è inevitabile constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha effettuato una seconda offerta di lavoro valida e che quindi non sussistevano i presupposti per le dimissioni d' ufficio della ricorrente .
18 Il ricorso avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 25 marzo 1986 è perciò fondato, in quanto la seconda offerta di lavoro è viziata .
19 Per quanto riguarda la domanda della ricorrente di essere reintegrata retroattivamente a decorrere dal 5 gennaio 1979 e la domanda di danni mirante al pagamento delle somme equivalenti alla retribuzione che la ricorrente avrebbe riscosso dal 5 gennaio 1979 se fosse stata reintegrata con effetto da questa data, esse sono irricevibili dato che non costituivano né implicitamente né espressamente oggetto del reclamo, ai sensi degli artt . 90 e 91 dello statuto .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . Tuttavia, a norma dell' art . 70 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nelle cause dei dipendenti delle Comunità restano a carico di queste . La ricorrente, avendo vinto la causa solo in parte, deve sopportare la metà delle proprie spese .
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE ( seconda sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) E annullata la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 25 marzo 1986, relativa alle dimissioni d' ufficio della ricorrente .
2 ) Per la parte restante il ricorso è irricevibile .
3 ) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle della ricorrente .