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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22617/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale del riesame di Catanzaro, in sede di giudizio di rinvio, ex art. 627, c.p.p., rigettava l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui la corte di assise di Catanzaro, in data 13.5.2020, aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al suddetto Pontoriero in relazione ai reati di cui agli artt. 575, c.p., 10, 12 e 14,

I. n. 497 del 1974, con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 2.

Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con riferimento al disposto degli artt. 275 e 275 bis, c.p.p., vizio di motivazione e inosservanza di legge processuale, in relazione alla mancata valutazione in ordine alla possibilità che le ritenute esigenze cautelari possano essere soddisfate con la diversa misura degli arresti domiciliari, caratterizzata dalla utilizzazione di un dispositivo elettronico di controllo a distanza (cd. braccialetto elettronico).

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

4. Le censure articolate dal ricorrente riguardano solo il profilo della adeguatezza della misura cautelare applicata all'indagato.

Al riguardo vanno ribaditi i principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

IV, 3.2.2011, n. 14726).

Ciò posto va rilevato che il tribunale del riesame, con articolata e congrua motivazione, ha dettagliatamente indicato le ragioni che inducono a ritenere quella carceraria come l'unica misura in grado di soddisfare le ritenute esigenze cautelari di tutela della collettività (la cui sussistenza non ha formato oggetto di specifiche censure da parte del Pontoriero), ravvisabili nel caso in esame con un elevato grado di intensità, proprio in virtù di una serie di elementi fattuali, specificamente esaminati, relativi alla "estrema gravità del fatto omicidiario" e alla "spiccata pericolosità sociale" dell'imputato, già evidenziate dalla Corte di Cassazione nella sentenza resa il 24.2.2021, con cui, su ricorso del pubblico ministero, veniva annullata con rinvio una precedente ordinanza con cui il tribunale del riesame di Catanzaro, accogliendo l'appello proposto dal Pontoriero, aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari da eseguirsi anche con l'ausilio del braccialetto elettronico.

Tale valutazione è stata svolta dal tribunale del riesame, in conformità alle indicazioni contenute nella richiamata sentenza di annullamento con rinvio, da un lato, svalutando il dato del mero decorso del tempo di applicazione della misura cautelare (in linea con l'orientamento giurisprudenziale fatto proprio dal menzionato arresto del giudice di legittimità), dall'altro, valorizzando le modalità particolarmente allarmanti del gravissimo episodio di cui si è reso protagonista il Pontoriero, sintomatiche di una elevata capacità criminale, che hanno giustificato la condanna di quest'ultimo, in primo grado, alla pena di ventidue anni di reclusione (cfr. pp. 3-4 dell'impugnata ordinanza), dato, giova ricordare, con cui il ricorrente non si confronta affatto.

In presenza di una specifica ed esaustiva valutazione sul profilo della adeguatezza della misura cautelare originariamente applicata al Pontoriero, risultano puntualmente rispettati i principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, condivisi dal Collegio, che impongono al giudice, in tema di scelta delle misure cautelari, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, all'art. 275, comma terzo, c.p.p., anche in sede di impugnazione cautelare, il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali, a fronte di un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, sono inadeguate le altre misure, coercitive ed interdittive.

Dovere, che va adempiuto anche in ordine alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza (cfr. Cass., sez.

III, 17/12/2015, n. 842, rv. 265964; Cass., Sez.

U.28/04/2016, n. 20769, rv. 266651).

La decisione oggetto di ricorso, infatti, si inserisce in un consolidato alveo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio.

Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa da parte del Pontoriero, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce, pertanto, pronuncia implicita sulla impossibilità di impìego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis, c.p.p. (cfr. Cass., sez.

VI, n. 53026 del 6.11.2017, rv. 271686; Cass., sez.

H n. 31572, rv. 270463).

In conclusione, può affermarsi che l'ordinanza del tribunale del riesame appare fondata su di un giudizio in ordine alla pericolosità dell'indagato, che, per essere congruamente e logicamente motivato, è incensurabile nel presente giudizio di legittimità (cfr. Cass., sez.

III, n. 7268 del 24.1.2019, rv. 275851).

Al riguardo appare opportuno solo ulteriormente precisare che se è vero che in tema di misure cautelar' personali, la motivazione del provvedimento di appello di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, deve tenere specificamente conto del ridimensionamento della contestazione oggetto di intervento cautelare, derivante dalla condanna in primo grado per uno solo dei reati per i quali tale intervento era stato disposto, fornendo specifica indicazione delle ragioni per le quali si ritenga comunque necessaria la misura più afflittiva (cfr. Cass., Sez. 5, n. 1825 del 18/11/2015, Rv. 265887), è del pari vero il contrario.

Nel senso che, una volta affermata la sussistenza dell'esigenza cautelare di tutela della collettività, tra i fatti da prendere in considerazione ai fini della motivazione del provvedimento di appello di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, rilevano quelli che incidono, rafforzandolo, sull'originario giudizio di gravità dei fatti e di pericolosità dell'imputato, con ovvie ricadute anche sul conseguente giudizio in punto di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare da applicare, come l'elevata entità della condanna a pena detentiva inflitta in primo grado al Pontoriero.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento ed, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo fissare in euro 3000,00 euro, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni dì inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp. att., c.p.p.

Così deciso in Roma il 2.2.2022. [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale del riesame di Catanzaro, in sede di giudizio di rinvio, ex art. 627, c.p.p., rigettava l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui la corte di assise di Catanzaro, in data 13.5.2020, aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al suddetto Pontoriero in relazione ai reati di cui agli artt. 575, c.p., 10, 12 e 14, I. n. 497 del 1974, con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con riferimento al disposto degli artt. 275 e 275 bis, c.p.p., vizio di motivazione e inosservanza di legge processuale, in relazione alla mancata valutazione in ordine alla possibilità che le ritenute esigenze cautelari possano essere soddisfate con la diversa misura degli arresti domiciliari, caratterizzata dalla utilizzazione di un dispositivo elettronico di controllo a distanza (cd. braccialetto elettronico). 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Le censure articolate dal ricorrente riguardano solo il profilo della adeguatezza della misura cautelare applicata all'indagato. Al riguardo vanno ribaditi i principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 3.2.2011, n. 14726). Ciò posto va rilevato che il tribunale del riesame, con articolata e congrua motivazione, ha dettagliatamente indicato le ragioni che inducono a ritenere quella carceraria come l'unica misura in grado di soddisfare le ritenute esigenze cautelari di tutela della collettività (la cui sussistenza non ha formato oggetto di specifiche censure da parte del Pontoriero), ravvisabili nel caso in esame con un elevato grado di intensità, proprio in virtù di una serie di elementi fattuali, specificamente esaminati, relativi alla "estrema gravità del fatto omicidiario" e alla "spiccata pericolosità sociale" dell'imputato, già evidenziate dalla Corte di Cassazione nella sentenza resa il 24.2.2021, con cui, su ricorso del pubblico ministero, veniva annullata con rinvio una precedente ordinanza con cui il tribunale del riesame di Catanzaro, accogliendo l'appello proposto dal Pontoriero, aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari da eseguirsi anche con l'ausilio del braccialetto elettronico. Tale valutazione è stata svolta dal tribunale del riesame, in conformità alle indicazioni contenute nella richiamata sentenza di annullamento con rinvio, da un lato, svalutando il dato del mero decorso del tempo di applicazione della misura cautelare (in linea con l'orientamento giurisprudenziale fatto proprio dal menzionato arresto del giudice di legittimità), dall'altro, valorizzando le modalità particolarmente allarmanti del gravissimo episodio di cui si è reso protagonista il Pontoriero, sintomatiche di una elevata capacità criminale, che hanno giustificato la condanna di quest'ultimo, in primo grado, alla pena di ventidue anni di reclusione (cfr. pp. 3-4 dell'impugnata ordinanza), dato, giova ricordare, con cui il ricorrente non si confronta affatto. In presenza di una specifica ed esaustiva valutazione sul profilo della adeguatezza della misura cautelare originariamente applicata al Pontoriero, risultano puntualmente rispettati i principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, condivisi dal Collegio, che impongono al giudice, in tema di scelta delle misure cautelari, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, all'art. 275, comma terzo, c.p.p., anche in sede di impugnazione cautelare, il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali, a fronte di un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, sono inadeguate le altre misure, coercitive ed interdittive. Dovere, che va adempiuto anche in ordine alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza (cfr. Cass., sez. III, 17/12/2015, n. 842, rv. 265964; Cass., Sez. U.28/04/2016, n. 20769, rv. 266651). La decisione oggetto di ricorso, infatti, si inserisce in un consolidato alveo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio. Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa da parte del Pontoriero, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce, pertanto, pronuncia implicita sulla impossibilità di impìego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis, c.p.p. (cfr. Cass., sez. VI, n. 53026 del 6.11.2017, rv. 271686; Cass., sez. H n. 31572, rv. 270463). In conclusione, può affermarsi che l'ordinanza del tribunale del riesame appare fondata su di un giudizio in ordine alla pericolosità dell'indagato, che, per essere congruamente e logicamente motivato, è incensurabile nel presente giudizio di legittimità (cfr. Cass., sez. III, n. 7268 del 24.1.2019, rv. 275851). Al riguardo appare opportuno solo ulteriormente precisare che se è vero che in tema di misure cautelar' personali, la motivazione del provvedimento di appello di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, deve tenere specificamente conto del ridimensionamento della contestazione oggetto di intervento cautelare, derivante dalla condanna in primo grado per uno solo dei reati per i quali tale intervento era stato disposto, fornendo specifica indicazione delle ragioni per le quali si ritenga comunque necessaria la misura più afflittiva (cfr. Cass., Sez. 5, n. 1825 del 18/11/2015, Rv. 265887), è del pari vero il contrario. Nel senso che, una volta affermata la sussistenza dell'esigenza cautelare di tutela della collettività, tra i fatti da prendere in considerazione ai fini della motivazione del provvedimento di appello di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, rilevano quelli che incidono, rafforzandolo, sull'originario giudizio di gravità dei fatti e di pericolosità dell'imputato, con ovvie ricadute anche sul conseguente giudizio in punto di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare da applicare, come l'elevata entità della condanna a pena detentiva inflitta in primo grado al Pontoriero. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento ed, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo fissare in euro 3000,00 euro, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni dì inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp. att., c.p.p. Così deciso in Roma il 2.2.2022. [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]
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