CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34158/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso e la memoria difensiva; rilevato che: con il provvedimento impugnato è stata disposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca, con effetto dal 28 febbraio 2025, della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente prosecuzione dell'espiazione della pena in regime ordinario, in conseguenza di plurime violazioni della prescrizione di rimanere in casa nelle ore notturne accertate a partire dalla predetta data e fino al febbraio 2026; in proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare — in ossequio al dettato dell'art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. legge 26 luglio 1975, n. 354, — che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale discende non già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479; Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789); in tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli; il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza è ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell'istituto, dal rilievo che il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell'ulteriore svolgimento dell'esperimento della prova, sul presupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidato all'autorità giudiziaria; il principio generale è quello che il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano o meno incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirne l'esito, deve procedere a una valutazione globale dell'intero periodo nell'ottica del recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornerò, Rv. 215706); nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, dato atto del complessivo andamento della misura alternativa alla detenzione, ha rilevato che i plurimi 2episodi di violazione delle prescrizioni imposte al ricorrente si sono rivelati sintomatici della mancata adesione al programma di recupero e di qualsiasi forma di leale collaborazione imposta a colui che è sottoposto a misura alternativa extramuraria; in termini del tutto congrui sono stati valorizzati i reiterati ammonimenti nei confronti del ricorrente e la sua piena conoscenza del contenuto delle prescrizioni imposte; l'eventuale sostituzione della misura con la detenzione domiciliare è stata esclusa, tenuto conto della natura, parimenti, fiduciaria della stessa e della consistenza delle violazioni afferenti ad una misura che esige, appunto, il rispetto del vincolo domiciliare che è ragionevole presumere possa non essere osservato, tenuto conto delle reiterate violazioni; la riferibilità dell'inizio di tali violazioni al 28 febbraio 2025 e le successive violazioni reiterate hanno giustificato l'individuazione della decorrenza della revoca proprio a tale data; ritenuto che: a fronte di uno sviluppo argomentativo completo, coerente ed armonico, il ricorrente articola una censura in punto di mancata applicazione della detenzione domiciliare e di individuazione della decorrenza della revoca con la quale reitera argomenti già affrontati e smentiti dal giudice di merito; eccentrico e generico si rivela il secondo motivo di ricorso laddove evoca impropriamente il principio di gradualità in un caso in cui il ricorrente ha avuto la possibilità di accedere alla misura alternativa più ampia ed ha, nel corso di un apprezzabile periodo di tempo, reiteratamente violato le prescrizioni imposte; le contestazioni del ricorrente non intaccano il nucleo centrale del ragionamento sotteso al provvedimento impugnato, che muove dalla considerazione del complessivo atteggiamento serbato dal condannato nel corso della sottoposizione alla misura alternativa, connotato, a dispetto di quanto obiettato dalla parte, dalla sostanziale dalla scarsa adesione alle iniziative rieducative; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M