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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24022/2026

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issibilità del ricorso.Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanzadi richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispostodagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedurapenale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari ha rigettatol’appello, proposto ex art. 310 cod. proc. pen., nell’interesse di XXXXXXXXXXavverso il provvedimento ‒ reso dal giudice per l'udienza preliminare delTribunale di Cagliari in data 20 novembre 2025 ‒ di rigetto dell’istanza disostituzione della misura della custodia cautela in carcere, disposta in relazioneai reati di rapina aggravata e di lesioni aggravate, con altra misura, menoafflittiva.2.

Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con motivo unico, si duole di violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla valutazione circa le esigenze cautelari e, segnatamente,l’attualità del pericolo di reiterazione di condotte specifiche; con motivazionemeramente apparente, il Collegio del riesame ha valorizzato un precedente,peraltro risalente all’arco temporale 2017-2024, senza tener conto delledichiarazioni confessorie del ricorrente.

Non si è considerato inoltre che ilricorrente non ha precedenti relativi al delitto di evasione.

È pertanto illogica lamotivazione, là dove si è affermata l’incompatibilità tra la misura degli arrestidomiciliari e la personalità del XXXXX, anche considerando che la misuraalternativa invocata non richiede che l’indagato sia un soggetto aduso al rispettodelle regole, venendo in rilievo, piuttosto, l’idoneità della misura a imporre alsottoposto un’effettiva limitazione della libertà tale da impedirgli di violare leregole stesse.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il motivo unico di ricorso è sia aspecifico sia manifestamente infondato: èaspecifico, in quanto il ricorrente elude il confronto con la motivazione, in cuisono state rese adeguate ragioni in merito alla ritenuta attualità e concretezzadel pericolo di reiterazione del delitto ascritto; ed è manifestamente infondato,perché muove dall’assunto secondo cui la misura cautelare degli arrestidomiciliari prescinda dalla capacità di autodisciplina del soggetto.Con riguardo all’aspecificità della censura, va rimarcato come il Tribunale delriesame, dopo aver ripercorso la dinamica della rapina, abbia evidenziato lacondotta particolarmente aggressiva disvelata dal ricorrente, che infieriva concrudeltà sulla vittima, pur se il complice stesso suggeriva di allontanarsi, dato ilrischio che terzi sopraggiungessero sul luogo in cui era in corso l’azionedelittuosa.

Si è altresì ricordato che, in relazione ai fatti contestati, è intervenutasentenza di condanna in primo grado.

In tale contesto, neppure puòrimproverarsi al Collegio del riesame di aver valorizzato la sussistenza di unprecedente specifico, che, per quanto risalente al 2017, ha contribuito a farritenere non scongiurato il pericolo di reiterazione; ciò, sulla base di unapprezzamento ponderato e logico, che resiste alle censure difensive, incentratosulle modalità, ostinatamente violente, della condotta (il ricorrente colpivaripetutamente al capo una delle due vittime col calcio della pistola, per poireiterare il medesimo comportamento nei confronti del marito della donna,colpita per prima).

Inoltre, proprio le modalità gratuitamente violentedell’aggressione, che hanno caratterizzato l’azione contestata, sono staterazionalmente valorizzate nel giudizio di prognosi negativa circa la possibilità diun’adesione volontaria, da parte del XXXXXXstesso, alle prescrizioni cheaccompagnano la misura degli arresti domiciliari, sia pure con l’ausilio delbraccialetto elettronico.A tal proposito, si evidenzia un ulteriore profilo di inammissibilità del motivo,che concerne l’assunto secondo cui la misura cautelare degli arresti domiciliariprescinda radicalmente dalla capacità di autodisciplina del soggetto (v. p. 3 delricorso, dove si afferma che “la misura prevista dall’ art. 284 cod. proc. pen. nonrichiede che il soggetto sia idoneo al rispetto delle regole, ma che la misura siaidonea a imporre al soggetto stesso una limitazione della libertà”).

La tesi èmanifestamente infondata, implicando, l’invocata misura, proprio la necessitàche il giudice intraveda una certa disposizione, nel destinatario della misurastessa, all’autocontrollo, ovvero all’autolimitazione della propria libertàpersonale, rispettando il divieto di non allontanarsi dal domicilio coatto (v., ades., Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, M., Rv. 284615 – 01, secondo cui «lavalutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari non può essere basata sumere supposizioni o ipotesi astratte, il cui verificarsi è possibile "in rerumnatura", ma non probabile secondo regole di comune esperienza, dovendoessere, invece, fondata sulla prognosi della mancata osservanza, da parte delsottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile alcospetto di elementi specifici, indicativi della sua scarsa capacità diautocontrollo»).

E, in caso di fondati dubbi su tale attitudine all’autolimitazione,potrà intervenire la prescrizione del braccialetto elettronico.

Ma, anche in talcaso, la valutazione del giudice si sarà attestata sul giudizio di adeguatezza dellamisura, pur subordinata alla verifica della capacità dell'indagato di autolimitare lapropria libertà di movimento (su tale profilo, cfr., ex multis, Sez. 4, n. 21758 del26/06/2020, Costanzo, Rv. 279350 – 01; Sez. 1, n. 39529 del 10/09/2015,Quici, Rv. 264943 – 01, dove si ribadisce che, in tema di arresti domiciliari, […]la prescrizione relativa all'adozione del c.d.

"braccialetto elettronico" non attieneal giudizio di adeguatezza della misura, ma alla verifica della capacitàdell'indagato di autolimitare la propria libertà di movimento).Sicché anche la notazione in tema di assenza di precedenti, in capo alXXXXX, relativi al reato di evasione, non riesce a incrinare la tenuta dellamotivazione resa dal Tribunale.3.

Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragionedelle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
issibilità del ricorso.Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanzadi richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispostodagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedurapenale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari ha rigettatol’appello, proposto ex art. 310 cod. proc. pen., nell’interesse di XXXXXXXXXXavverso il provvedimento ‒ reso dal giudice per l'udienza preliminare delTribunale di Cagliari in data 20 novembre 2025 ‒ di rigetto dell’istanza disostituzione della misura della custodia cautela in carcere, disposta in relazioneai reati di rapina aggravata e di lesioni aggravate, con altra misura, menoafflittiva.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con motivo unico, si duole di violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla valutazione circa le esigenze cautelari e, segnatamente,l’attualità del pericolo di reiterazione di condotte specifiche; con motivazionemeramente apparente, il Collegio del riesame ha valorizzato un precedente,peraltro risalente all’arco temporale 2017-2024, senza tener conto delledichiarazioni confessorie del ricorrente. Non si è considerato inoltre che ilricorrente non ha precedenti relativi al delitto di evasione. È pertanto illogica lamotivazione, là dove si è affermata l’incompatibilità tra la misura degli arrestidomiciliari e la personalità del XXXXX, anche considerando che la misuraalternativa invocata non richiede che l’indagato sia un soggetto aduso al rispettodelle regole, venendo in rilievo, piuttosto, l’idoneità della misura a imporre alsottoposto un’effettiva limitazione della libertà tale da impedirgli di violare leregole stesse.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il motivo unico di ricorso è sia aspecifico sia manifestamente infondato: èaspecifico, in quanto il ricorrente elude il confronto con la motivazione, in cuisono state rese adeguate ragioni in merito alla ritenuta attualità e concretezzadel pericolo di reiterazione del delitto ascritto; ed è manifestamente infondato,perché muove dall’assunto secondo cui la misura cautelare degli arrestidomiciliari prescinda dalla capacità di autodisciplina del soggetto.Con riguardo all’aspecificità della censura, va rimarcato come il Tribunale delriesame, dopo aver ripercorso la dinamica della rapina, abbia evidenziato lacondotta particolarmente aggressiva disvelata dal ricorrente, che infieriva concrudeltà sulla vittima, pur se il complice stesso suggeriva di allontanarsi, dato ilrischio che terzi sopraggiungessero sul luogo in cui era in corso l’azionedelittuosa. Si è altresì ricordato che, in relazione ai fatti contestati, è intervenutasentenza di condanna in primo grado. In tale contesto, neppure puòrimproverarsi al Collegio del riesame di aver valorizzato la sussistenza di unprecedente specifico, che, per quanto risalente al 2017, ha contribuito a farritenere non scongiurato il pericolo di reiterazione; ciò, sulla base di unapprezzamento ponderato e logico, che resiste alle censure difensive, incentratosulle modalità, ostinatamente violente, della condotta (il ricorrente colpivaripetutamente al capo una delle due vittime col calcio della pistola, per poireiterare il medesimo comportamento nei confronti del marito della donna,colpita per prima). Inoltre, proprio le modalità gratuitamente violentedell’aggressione, che hanno caratterizzato l’azione contestata, sono staterazionalmente valorizzate nel giudizio di prognosi negativa circa la possibilità diun’adesione volontaria, da parte del XXXXXXstesso, alle prescrizioni cheaccompagnano la misura degli arresti domiciliari, sia pure con l’ausilio delbraccialetto elettronico.A tal proposito, si evidenzia un ulteriore profilo di inammissibilità del motivo,che concerne l’assunto secondo cui la misura cautelare degli arresti domiciliariprescinda radicalmente dalla capacità di autodisciplina del soggetto (v. p. 3 delricorso, dove si afferma che “la misura prevista dall’ art. 284 cod. proc. pen. nonrichiede che il soggetto sia idoneo al rispetto delle regole, ma che la misura siaidonea a imporre al soggetto stesso una limitazione della libertà”). La tesi èmanifestamente infondata, implicando, l’invocata misura, proprio la necessitàche il giudice intraveda una certa disposizione, nel destinatario della misurastessa, all’autocontrollo, ovvero all’autolimitazione della propria libertàpersonale, rispettando il divieto di non allontanarsi dal domicilio coatto (v., ades., Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, M., Rv. 284615 – 01, secondo cui «lavalutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari non può essere basata sumere supposizioni o ipotesi astratte, il cui verificarsi è possibile "in rerumnatura", ma non probabile secondo regole di comune esperienza, dovendoessere, invece, fondata sulla prognosi della mancata osservanza, da parte delsottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile alcospetto di elementi specifici, indicativi della sua scarsa capacità diautocontrollo»). E, in caso di fondati dubbi su tale attitudine all’autolimitazione,potrà intervenire la prescrizione del braccialetto elettronico. Ma, anche in talcaso, la valutazione del giudice si sarà attestata sul giudizio di adeguatezza dellamisura, pur subordinata alla verifica della capacità dell'indagato di autolimitare lapropria libertà di movimento (su tale profilo, cfr., ex multis, Sez. 4, n. 21758 del26/06/2020, Costanzo, Rv. 279350 – 01; Sez. 1, n. 39529 del 10/09/2015,Quici, Rv. 264943 – 01, dove si ribadisce che, in tema di arresti domiciliari, […]la prescrizione relativa all'adozione del c.d. "braccialetto elettronico" non attieneal giudizio di adeguatezza della misura, ma alla verifica della capacitàdell'indagato di autolimitare la propria libertà di movimento).Sicché anche la notazione in tema di assenza di precedenti, in capo alXXXXX, relativi al reato di evasione, non riesce a incrinare la tenuta dellamotivazione resa dal Tribunale.3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragionedelle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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