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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 22396/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Torino [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1453/21 della Corte di appello di Torino del 02/03/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza del ricorso; lette le memorie presentate dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui insiste nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen. (capo A, così riqualificata l'originaria e più grave accusa formulata ai sensi degli artt. 81, 110, 336, 339 primo, secondo e terzo comma, cod. pen.) ed a quello di cui agli artt. 582, 585, 576 cod. pen. (capo D), confermando la pena irrogatagli dal primo giudice nella misura di due anni di reclusione.

Le condotte per cui è stata pronunciata condanna si inseriscono nel contesto degli scontri di piazza tra manifestanti e forze di polizia avvenuti nella città di Torino in occasione della festa del 1 maggio 2012.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, con un primo motivo di censura, deduce manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova in relazione alla responsabilità a titolo di dolo dei reati sub A e D. Secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe male interpretato le risultanze probatorie rappresentate dalle immagini degli accadimenti girate dall'operatore Guasco, attribuendogli la volontà di resistere agli operatori di polizia e/o di provocare loro lesioni, in contrasto con quanto emergente dalle sequenze del filmato acquisito.

Strettamente collegato al primo motivo è il secondo, con cui si deduce la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. ed il principio dell'affermazione di responsabilità penale ogni oltre ragionevole dubbio, in relazione alla mancata considerazione da parte della Corte di merito dell'ipotesi alternativa sostenuta dalla difesa, sebbene saldamente ancorata al predetto dato probatorio.

3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza con le forme e le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] DIRMO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su argomenti improponibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 2.

Come chiaramente si evince dalla stessa esposizione dell'impugnazione, la difesa del ricorrente pretende da questa Corte di cassazione un apprezzamento tanto pregnante degli elementi di prova acquisiti in dibattimento, da indurla a rivalutare il contenuto di un filmato degli scontri avvenuti tra manifestanti e forze dell'ordine, al fine di concludere che la scala che l'imputato sorreggeva con le sue mani non venne scagliata volontariamente all'indirizzo dei poliziotti in servizio di ordine pubblico, come ritenuto in sentenza, ma sfuggì alla sua presa in maniera inavvertita o per imperizia, finendo per colpirli.

Sembra, pertanto, evidente che l'unico travisamento da registrare è quello riguardante l'ambito e le finalità del giudizio di legittimità, del tutto incompatibile con la doglianza così formulata, la cui natura non viene meno per il solo fatto che il ricorrente ha l'accortezza di precisare che è il ragionamento probatorio a venire in rilievo e non il contenuto della decisione del giudice sul punto.

Il motivo così formulato è, dunque, al contempo incentrato sul fatto e sulla indebita rivalutazione di un elemento probatorio, ovvero su due aspetti che notoriamente restano estranei al giudizio di legittimità, come più volte - ma senza esito - è costretta a ricordare la giurisprudenza di questa Corte di cassazione col ribadire i principi che vengono di seguito richiamati.

La sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (tra molte, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).

Inammissibili, inoltre, sono le doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (tra molte v.

Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

Il secondo motivo è parimenti inammissibile rispetto al primo, sollecitando né più né meno che la revisione dell'esito decisorio del processo, giusta l'esercizio di attribuzioni spettanti, però, in via esclusiva ai giudici dei gradi di merito del giudizio.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Torino [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1453/21 della Corte di appello di Torino del 02/03/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza del ricorso; lette le memorie presentate dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui insiste nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen. (capo A, così riqualificata l'originaria e più grave accusa formulata ai sensi degli artt. 81, 110, 336, 339 primo, secondo e terzo comma, cod. pen.) ed a quello di cui agli artt. 582, 585, 576 cod. pen. (capo D), confermando la pena irrogatagli dal primo giudice nella misura di due anni di reclusione. Le condotte per cui è stata pronunciata condanna si inseriscono nel contesto degli scontri di piazza tra manifestanti e forze di polizia avvenuti nella città di Torino in occasione della festa del 1 maggio 2012. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, con un primo motivo di censura, deduce manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova in relazione alla responsabilità a titolo di dolo dei reati sub A e D. Secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe male interpretato le risultanze probatorie rappresentate dalle immagini degli accadimenti girate dall'operatore Guasco, attribuendogli la volontà di resistere agli operatori di polizia e/o di provocare loro lesioni, in contrasto con quanto emergente dalle sequenze del filmato acquisito. Strettamente collegato al primo motivo è il secondo, con cui si deduce la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. ed il principio dell'affermazione di responsabilità penale ogni oltre ragionevole dubbio, in relazione alla mancata considerazione da parte della Corte di merito dell'ipotesi alternativa sostenuta dalla difesa, sebbene saldamente ancorata al predetto dato probatorio. 3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza con le forme e le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] DIRMO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su argomenti improponibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 2. Come chiaramente si evince dalla stessa esposizione dell'impugnazione, la difesa del ricorrente pretende da questa Corte di cassazione un apprezzamento tanto pregnante degli elementi di prova acquisiti in dibattimento, da indurla a rivalutare il contenuto di un filmato degli scontri avvenuti tra manifestanti e forze dell'ordine, al fine di concludere che la scala che l'imputato sorreggeva con le sue mani non venne scagliata volontariamente all'indirizzo dei poliziotti in servizio di ordine pubblico, come ritenuto in sentenza, ma sfuggì alla sua presa in maniera inavvertita o per imperizia, finendo per colpirli. Sembra, pertanto, evidente che l'unico travisamento da registrare è quello riguardante l'ambito e le finalità del giudizio di legittimità, del tutto incompatibile con la doglianza così formulata, la cui natura non viene meno per il solo fatto che il ricorrente ha l'accortezza di precisare che è il ragionamento probatorio a venire in rilievo e non il contenuto della decisione del giudice sul punto. Il motivo così formulato è, dunque, al contempo incentrato sul fatto e sulla indebita rivalutazione di un elemento probatorio, ovvero su due aspetti che notoriamente restano estranei al giudizio di legittimità, come più volte - ma senza esito - è costretta a ricordare la giurisprudenza di questa Corte di cassazione col ribadire i principi che vengono di seguito richiamati. La sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (tra molte, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). Inammissibili, inoltre, sono le doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (tra molte v. Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Il secondo motivo è parimenti inammissibile rispetto al primo, sollecitando né più né meno che la revisione dell'esito decisorio del processo, giusta l'esercizio di attribuzioni spettanti, però, in via esclusiva ai giudici dei gradi di merito del giudizio. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a
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