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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39350/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 del GIP TRIBUNALE di PESCARAdate-a-v3.499-a4le-Pa-Fti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Pescara, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Franco di Rocco la pena ex art. 444 cod. proc. pen. 2.

Avverso la sentenza l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale ha criticato la sentenza impugnata per non aver sostituito la pena richiesta dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen. con la detenzione domiciliare, non richiesta dalle parti.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità.

Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50,

I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di c.d.

«patteggiamento» ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in quanto deducente la mancata sostituzione della pena richiesta dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen. con la detenzione domiciliare, peraltro non richiesta dalle parti, atteso che il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Oboroceanu, Rv. 272014 - 01, e, ancora più di recente, Sez. 4, n. 21036 del 05/04/2023, Giordano, in motivazione; Sez. 4, n. 21050 del 05/04/2023, Santaguida, in motivazione, e Sez. 4, n. 21053 del 05/04/2023, Ambrogio, in motivazione).

4. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 del GIP TRIBUNALE di PESCARAdate-a-v3.499-a4le-Pa-Fti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Pescara, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Franco di Rocco la pena ex art. 444 cod. proc. pen. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale ha criticato la sentenza impugnata per non aver sostituito la pena richiesta dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen. con la detenzione domiciliare, non richiesta dalle parti. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di c.d. «patteggiamento» ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in quanto deducente la mancata sostituzione della pena richiesta dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen. con la detenzione domiciliare, peraltro non richiesta dalle parti, atteso che il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Oboroceanu, Rv. 272014 - 01, e, ancora più di recente, Sez. 4, n. 21036 del 05/04/2023, Giordano, in motivazione; Sez. 4, n. 21050 del 05/04/2023, Santaguida, in motivazione, e Sez. 4, n. 21053 del 05/04/2023, Ambrogio, in motivazione). 4. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 39350/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris