CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 19196/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12276/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Studio dello stesso, alla via Gorizia 13, come da procura speciale in calce alla comparsa di nuovo difensore - controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 12276/2013 Numero sezionale 1591/2022 Numero di raccolta generale 19196/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 -intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. 30, n.186/30/12, depositata in data 9 novembre 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla CTP di Palermo la cartella di pagamento finali 4909 riguardante l’IRPEF dal 2000 al 2003. In quel giudizio l’amministrazione rilevava come la cartella conseguisse alla mancata impugnazione di precedenti avvisi di accertamento resisi così definitivi. La CTP con sentenza 20 settembre 2011 respingeva il ricorso, affermando tra l’altro – come riportato nell’atto introduttivo - che “Con riguardo alla asserita esosità delle sanzioni va rilevato che l’eccezione…è inammissibile stante la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento, in precedenza notificati, che ne intimavano il pagamento, per sé ormai intangibili”. 2. Il contribuente impugnava la sentenza della CTP per violazione dell’art.36, comma 2, n.4), d. lgs. 31/12/1992, n.546 con riferimento alle statuizioni sulle sanzioni pecuniarie, in sostanza affermando che in ordine alle stesse la pronuncia si limitava a formulare mere enunciazioni contraddittorie ed apodittiche, ed inoltre male applicava il principio di non contestazione, posto che nel proprio ricorso il contribuente avrebbe allegato specificamente l’esosità delle sanzioni (somme aggiuntive di oltre il 200 % dell’omissione contestata) e la considerazione del fatto che egli non poteva esimersi dal pagamento delle imposte, trattandosi di aggi conseguenti a prelevamenti effettuati presso l’amministrazione dei Monopoli di Stato e trasmessi agli organi competenti per le verifiche fiscali, ma che una serie di eventi non riconducibili a dolo e colpa di esso ricorrente avrebbero creato i presupposti per l’accertamento delle sanzioni, richiamando in F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 12276/2013 Numero sezionale 1591/2022 Numero di raccolta generale 19196/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 proposito l’art.6 del d. lgs n.427/1997 in tema di forza maggiore. Il contribuente aveva posto in essere tutte le condizioni per rispettare le norme fiscali,tuttavia non si era proceduto alla presentazione della dichiarazione per cause a lui non imputabili. L’Amministrazione resisteva anche in appello, ripresentando l’eccezione di intervenuta notifica regolare degli atti di accertamento e dunque d’inammissibilità delle questioni relative all’ammontare delle sanzioni. La CTR accoglieva il ricorso del contribuente limitatamente alle sanzioni. 3. L’Agenzia propone ricorso in cassazione affidandolo a sette motivi. Il contribuente si è costituito con controricorso. Con memoria 26 aprile 2022 si è costituito per il contribuente un nuovo difensore, richiamandosi però a tutte le conclusioni già prese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo l’Agenzia denuncia la violazione dell’art.324 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art.1, comma 2, d. lgs n.546/1992, rilevando che la statuizione della sentenza di primo grado con cui la CTP aveva stabilito l’inammissibilità dell’eccezione di esosità delle sanzioni “stante la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento in precedenza notificati, che intimavano il pagamento, di per sé, ormai, intangibili” non era stata impugnata e dunque la decisione della CTR, tra l’altro a fronte della riproposizione della questione da parte dell’Agenzia anche in appello, sarebbe erronea avendo deciso sulle sanzioni come se sussistesse la regola per cui il giudice tributario d’appello potrebbe pronunciarsi nel merito di una domanda nonostante sia passata in giudicato la declaratoria di inammissibilità. 2. Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art.2909 c.c. in relazione all’art.360, 1° comma, n.3, cod. proc. civ., F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 12276/2013 Numero sezionale 1591/2022 Numero di raccolta generale 19196/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 sostanzialmente prospettandosi la stessa questione di violazione del giudicato. 3. Col terzo motivo l’Agenzia denuncia violazione dell’art.112 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art.1, comma 2, d. lgs. n.546/1992, in relazione all’art.360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., per non essersi comunque pronunciata la CTR sull’eccepita inammissibilità del ricorso relativamente all’entità delle sanzioni, già peraltro statuita in primo grado. 4. Con il quarto motivo l’Agenzia denuncia in relazione all’art.360, comma 1 n.4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, nonché del principio di non contestazione applicabile in virtù dell’art.1, comma 2, del prefato d. lgs., per avere la CTR di fatto applicato l’inesistente regola dell’impugnabilità della cartella di pagamento senza prima aver impugnato l’avviso di accertamento, che statuiva sulle sanzioni, avviso ormai definitivo. 5. Con il quinto motivo l’Agenzia denuncia la violazione dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art.6, comma 5, del d. lgs. 18/12/1997, n.472. In effetti ad avviso della stessa pur riconducendo il contribuente l’omissione delle dichiarazioni a fatto del proprio consulente, a cui sarebbero stati consegnati i documenti ed i registri e che tali dichiarazioni non avrebbe presentato, lo stesso non allegava nessun proprio adempimento, come ad esempio la denuncia penale del consulente stesso, come statuito da varie pronunce di legittimità (Cass. 30.11.2009, n. 25136; Cass. 20.12.2007, n. 26850) né risultava avesse almeno per le annualità successive assunto informazioni presso il consulente, sui relativi versamenti. 6. Con il sesto motivo l’Agenzia denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’art.360, 1° comma, n.5, cod. proc. civ., e 54, comma 3, del d.l. 22/06/2012, n. 83, essendo la statuizione circa la sussistenza degli estremi della forza F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 12276/2013 Numero sezionale 1591/2022 Numero di raccolta generale 19196/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 maggiore affidata ad un mero richiamo delle difese dell’appellante ed a “elementi numerosi” che non risultano peraltro esplicati dalla pronuncia impugnata. Inoltre la pronuncia non prende in esame le eccezioni sul punto formulate dall’Agenzia. 7. Con il settimo motivo l’Agenzia denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art.360, 1° comma, n.5, cod. proc. civ., non parendo sufficiente come causa di forza maggiore l’aver consegnato la documentazione al proprio consulente, disinteressandosene successivamente. 8. Nel suo controricorso il contribuente chiede la conferma della sentenza d’appello e la rejezione del ricorso in cassazione, ribadendo in particolare che la sentenza di primo grado non era passata in giudicato, avendo il Battaglia impugnato espressamente la pronuncia in ordine alle sanzioni, come dato ampio atto nella sentenza d’appello. Inoltre, il provvedimento sanzionatorio, pur contestuale all’accertamento tributario, sarebbe autonomo e quindi impugnabile per vizi suoi propri. Si ribadisce poi la sussistenza della forza maggiore, richiamando le espresse argomentazioni usate dalla sentenza della CTR. Viene poi eccepita l’inapplicabilità al processo tributario dell’art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. 9. I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente attesane l’evidente connessione. Preliminarmente deve darsi atto che la sentenza d’appello ha accolto solo parzialmente il gravame, e precisamente ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado in ordine alla statuizione sulle sanzioni. E va altresì precisato che l’appellato ha chiesto la conferma della sentenza medesima, per cui l’oggetto della controversia è ormai limitato proprio alla statuizione sulle sanzioni. F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 12276/2013 Numero sezionale 1591/2022 Numero di raccolta generale 19196/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 Ciò detto, la ricorrente nei motivi primo e secondo eccepisce che la sentenza di secondo grado avrebbe violato il giudicato in quanto sull’inammissibilità del ricorso in ordine alle sanzioni non vi sarebbe stato appello, che invece avrebbe riguardato solo la loro esosità e sproporzione. Sebbene risulti che l’appellante odierno controricorrente avesse impugnato il capo della sentenza attinente alle sanzioni, e sebbene la decisione di secondo grado abbia implicitamente ritenuto l’ammissibilità del gravame, avendo infatti deciso nel merito circa la non debenza delle sanzioni stesse, addebitando in sostanza la mancata presentazione delle dichiarazioni ad un fatto di forza maggiore, va rilevata l’erroneità della pronuncia, non avendo la CTR preso in esame la circostanza, rilevata dalla CTP ed eccepita anche in grado d’appello dall’Agenzia, secondo cui le sanzioni erano state oggetto di avvisi di accertamento notificati in precedenza rispetto alle cartelle e mai impugnati. Orbene è evidente che a fronte della notifica dell’avviso di accertamento, relativo in questo caso alle sanzioni, era onere del contribuente proporre ricorso nel termine decadenziale di sessanta giorni da tale notifica, come previsto dall’art.21 d. lgs. n.546/1992. Priva di pregio è in proposito la difesa della controricorrente che, non contestando l’avvenuta precedente notifica degli avvisi, allega che anche se la sanzione sia stata contestuale al provvedimento di accertamento dell’imposta, essa sarebbe oggetto di un provvedimento autonomo: l’autonomia del provvedimento non esime il contribuente dal proporre impugnazione entro il termine già riferito, per cui decorso lo stesso non è più possibile formulare, in sede di impugnazione del successivo atto esattivo (la cartella di pagamento) il merito della sanzione, essendo questa ormai divenuta F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 12276/2013 Numero sezionale 1591/2022 Numero di raccolta generale 19196/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 definitiva, salvi fatti sopravvenuti rilevanti, peraltro nella specie non dedotti. Il terzo motivo dev’essere dunque accolto. 10. I motivi da quarto a settimo sono assorbiti. 11. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, nei limiti sopra esposti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale in altra composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a