CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 1999
Cassazione n. 16556/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/11/1999 avverso la sentenza del 14/07/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOpro avviso alle partil> udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,z7 41b, Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, deduce il vizio di motivazione rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata (nella misura di mesi 9 di reclusione ed euro 1.500 di multa), emessa il 14 luglio 2023 dal Tribunale di Torino, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatto accertato in dal:a 8 aprile 2023 in Torino. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stato evocato nel ricorso un vizio di motivazione in termini generici e meramente assertivi. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il C liere stensore [OSCURATO:PERSONA]